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DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it

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poter essere omologate, siano tali da fissare la veloc<strong>it</strong>à del veicolo in un determinato<br />

momento in modo chiaro ed accertatile, siano inoltre gest<strong>it</strong>e direttamente dagli organi di<br />

polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada e sianonella disponibil<strong>it</strong>à di detti<br />

organi. Nè l'una nè l'altra di tali disposizioni richiede pertanto che esse siano mun<strong>it</strong>e di<br />

dispos<strong>it</strong>ivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento<br />

dell'infrazione, così da identificare in via automatica e senza l'intervento dell'uomo il<br />

veicolo cui l'accertamento stesso si riferisce.<br />

Il tenore della norma regolamentare, che rapporta l'esigenza di modal<strong>it</strong>à chiare ed<br />

accettabili unicamente al dato della veloc<strong>it</strong>à, rende invece evidente che i requis<strong>it</strong>i<br />

necessari per l'omologazione dell'apparecchiatura attengono alla sua capac<strong>it</strong>à di<br />

rilevazione, in termini di certezza e verificabil<strong>it</strong>à, della veloc<strong>it</strong>à del veicolo sottoposto a<br />

controllo, restando affidato alla diretta percezione degli agenti, così come generalmente<br />

avviene nell'accertamento delle violazioni del codice della strada, il comp<strong>it</strong>o di riferire la<br />

veloc<strong>it</strong>à apparsa sul display e successivamente riprodotta nell'appos<strong>it</strong>o tagliando ad un<br />

determinato mezzo.<br />

Nè potrebbe in contrario r<strong>it</strong>enersi che detto art. 345, nel prescrivere che l'accertamento<br />

avvenga tutelando la riservatezza dell'utente, postuli l'indispensabil<strong>it</strong>à della<br />

documentazione fotografica: ed invero dalla prescrizione posta a garanzia della privacy,<br />

certamente riferibile alle s<strong>it</strong>uazioni in cui la violazione abbia un riscontro fotografico, non<br />

appare consent<strong>it</strong>o desumere, nel quadro normativo di riferimento sopra delineato, che<br />

l'unica modal<strong>it</strong>à di rilevazione consent<strong>it</strong>a sia quella forn<strong>it</strong>a dalla documentazione visiva<br />

dell'infrazione.<br />

E' infine appena il caso di ricordare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza<br />

ingiunzione il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti<br />

attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descr<strong>it</strong>ti senza margini di<br />

apprezzamento, o da lui compiuti, nonchè della provenienza del verbale stesso dal<br />

pubblico ufficiale, in forzadell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, ai sensi<br />

dell'art. 2700 c.c., mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del<br />

verbalizzante. Ne consegue che l'accertamento della violazione delle norme relative alla<br />

veloc<strong>it</strong>à deve r<strong>it</strong>enersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle<br />

apparecchiature omologate, facendo peraltro prova il verbale sino a querela di falso<br />

dell'effettuazione dei rilievi stessi, mentre le risultanze di essi cost<strong>it</strong>uiscono fonti di prova<br />

suscettibile di prova contraria, che può essere forn<strong>it</strong>a dall'opponente con la dimostrazione<br />

del difetto di funzionamento del dispos<strong>it</strong>ivo, sulla base di concrete circostanze di fatto (v.<br />

sul punto Cass. 1999 n. 12324; 1998 n. 8469; 1997 n. 7667).<br />

A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, che pertanto sisottrae alle censure<br />

prospettate nel ricorso. Va infine rilevata l'inammissibil<strong>it</strong>à del profilo di censura diretto a<br />

denunciare il rigetto da parte del giudice di pace di istanze istruttorie, stante la sua<br />

evidente generic<strong>it</strong>à.<br />

Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese di questo<br />

giudizio di Cassazione, nella misura liquidata in dispos<strong>it</strong>ivo.<br />

P.Q.M<br />

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle<br />

spese processuali, liquidate in E. 400,00, oltre le spese prenotate a deb<strong>it</strong>o, nonchè le<br />

spese generali e gli accessori come per legge.<br />

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 novembre<br />

2004.<br />

Depos<strong>it</strong>ato in Cancelleria il 18 gennaio 2005<br />

TELELASER, NON SERVE LA FOTO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 19 gennaio 2009, n.1206

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