DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it
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dall'opponente e deb<strong>it</strong>amente provate, il difetto di costruzione, istallazione o<br />
funzionamento del dispos<strong>it</strong>ivo (Cass. n. 10212 del 2005).<br />
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni. a causa<br />
e' decisa nel mer<strong>it</strong>o e l'opposizione rigettata.<br />
Le spese di giudizio, lim<strong>it</strong>ate al grado di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>a', essendosi l'Amministrazione opposta<br />
difesa in primo grado tram<strong>it</strong>e proprio funzionario, seguono la soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel mer<strong>it</strong>o, rigetta<br />
l'opposizione proposta da Ca. Co., che condanna al pagamento delle spese di giudizio,<br />
liquidate in euro 500,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre accessori.<br />
AUTOVELOX, NO ALLA TARTURA<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 8 giugno 2009, n.13144<br />
Motivi<br />
Col primo deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 del codice civile, non<br />
potendosi riconoscere la natura di atto pubblico al verbale di accertamento in quanto non<br />
promanante da pubblici ufficiali la cui funzione sia quella di redigere atti mun<strong>it</strong>i di pubblica<br />
fede, come il notaio o il cancelliere. Col secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa<br />
applicazione della legge n. 273 del 1991 e norme UNI EN 30012. Nel caso in questione<br />
l'apparecchio utilizzato (autovelox 104/C2 e non Provida) richiedeva la taratura come<br />
affermato dallo stesso giudice in sentenza. Né poteva r<strong>it</strong>enersi affidabile visto che era<br />
stato r<strong>it</strong>enuto che l'apparecchiatura presenta una tolleranza d'errore ben superiore a quella<br />
prevista dall'articolo 345 del regolamento del Codice della Strada. Col terzo motivo di<br />
ricorso si deduce l'omessa o inesistente motivazione per avere il giudice affermato che<br />
spetta al ricorrente dimostrare la non funzional<strong>it</strong>à dell'apparecchio e poi r<strong>it</strong>enuto<br />
impossibile fornire la prova del difetto di funzionamento dell'apparecchio.<br />
Parte intimata non ha svolto attiv<strong>it</strong>à difensiva in questa sede.<br />
Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requis<strong>it</strong>oria scr<strong>it</strong>ta nella<br />
quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con<br />
richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.<br />
Il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Quanto al primo motivo basta ricordare che gli agenti operanti rivestono la qual<strong>it</strong>à di<br />
pubblico ufficiale (come del resto riconosciuto da costante giurisprudenza di questa Corte).<br />
Quanto all'affidabil<strong>it</strong>à dello strumento utilizzato, occorre osservare che in tema di<br />
rilevazione dell'inosservanza dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à dei veicoli a mezzo di apparecchiature<br />
elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma sesto) né il relativo regolamento di<br />
esecuzione (art. 345 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di<br />
accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di null<strong>it</strong>à, l'attestazione che la<br />
funzional<strong>it</strong>à del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e<br />
costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di<br />
rilevazione elettronica della veloc<strong>it</strong>à dei veicoli perdura sino a quando non risultino<br />
accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e<br />
deb<strong>it</strong>amente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzional<strong>it</strong>à dello strumento<br />
stesso, o s<strong>it</strong>uazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa<br />
farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse<br />
all'idone<strong>it</strong>à della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a<br />
pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 Codice della Strada (Cass. 2006 n. 15324, 2005 n.<br />
10212, 2005 n. 8233, 2005 n. 287, 2001 n. 8515, 1999 n. 5542). Quanto poi alla taratura<br />
periodica, occorre osservare che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni al<br />
codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per<br />
rilevare le violazioni dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à stabil<strong>it</strong>i, come previsto dall'art. 142 codice della