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DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it

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dall'opponente e deb<strong>it</strong>amente provate, il difetto di costruzione, istallazione o<br />

funzionamento del dispos<strong>it</strong>ivo (Cass. n. 10212 del 2005).<br />

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni. a causa<br />

e' decisa nel mer<strong>it</strong>o e l'opposizione rigettata.<br />

Le spese di giudizio, lim<strong>it</strong>ate al grado di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>a', essendosi l'Amministrazione opposta<br />

difesa in primo grado tram<strong>it</strong>e proprio funzionario, seguono la soccombenza.<br />

P.Q.M.<br />

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel mer<strong>it</strong>o, rigetta<br />

l'opposizione proposta da Ca. Co., che condanna al pagamento delle spese di giudizio,<br />

liquidate in euro 500,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre accessori.<br />

AUTOVELOX, NO ALLA TARTURA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 8 giugno 2009, n.13144<br />

Motivi<br />

Col primo deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 del codice civile, non<br />

potendosi riconoscere la natura di atto pubblico al verbale di accertamento in quanto non<br />

promanante da pubblici ufficiali la cui funzione sia quella di redigere atti mun<strong>it</strong>i di pubblica<br />

fede, come il notaio o il cancelliere. Col secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa<br />

applicazione della legge n. 273 del 1991 e norme UNI EN 30012. Nel caso in questione<br />

l'apparecchio utilizzato (autovelox 104/C2 e non Provida) richiedeva la taratura come<br />

affermato dallo stesso giudice in sentenza. Né poteva r<strong>it</strong>enersi affidabile visto che era<br />

stato r<strong>it</strong>enuto che l'apparecchiatura presenta una tolleranza d'errore ben superiore a quella<br />

prevista dall'articolo 345 del regolamento del Codice della Strada. Col terzo motivo di<br />

ricorso si deduce l'omessa o inesistente motivazione per avere il giudice affermato che<br />

spetta al ricorrente dimostrare la non funzional<strong>it</strong>à dell'apparecchio e poi r<strong>it</strong>enuto<br />

impossibile fornire la prova del difetto di funzionamento dell'apparecchio.<br />

Parte intimata non ha svolto attiv<strong>it</strong>à difensiva in questa sede.<br />

Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requis<strong>it</strong>oria scr<strong>it</strong>ta nella<br />

quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con<br />

richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.<br />

Il ricorso è infondato e va respinto.<br />

Quanto al primo motivo basta ricordare che gli agenti operanti rivestono la qual<strong>it</strong>à di<br />

pubblico ufficiale (come del resto riconosciuto da costante giurisprudenza di questa Corte).<br />

Quanto all'affidabil<strong>it</strong>à dello strumento utilizzato, occorre osservare che in tema di<br />

rilevazione dell'inosservanza dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à dei veicoli a mezzo di apparecchiature<br />

elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma sesto) né il relativo regolamento di<br />

esecuzione (art. 345 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di<br />

accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di null<strong>it</strong>à, l'attestazione che la<br />

funzional<strong>it</strong>à del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e<br />

costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di<br />

rilevazione elettronica della veloc<strong>it</strong>à dei veicoli perdura sino a quando non risultino<br />

accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e<br />

deb<strong>it</strong>amente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzional<strong>it</strong>à dello strumento<br />

stesso, o s<strong>it</strong>uazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa<br />

farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse<br />

all'idone<strong>it</strong>à della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a<br />

pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 Codice della Strada (Cass. 2006 n. 15324, 2005 n.<br />

10212, 2005 n. 8233, 2005 n. 287, 2001 n. 8515, 1999 n. 5542). Quanto poi alla taratura<br />

periodica, occorre osservare che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni al<br />

codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per<br />

rilevare le violazioni dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à stabil<strong>it</strong>i, come previsto dall'art. 142 codice della

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