numero 06 - CNA Ravenna
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L’esperto risponde<br />
Vizi e difetti nelle opere edili<br />
Quali garanzie per i propri clienti?<br />
12<br />
di Simona Ruffilli<br />
Responsabile provinciale Ufficio Giuridico Legislativo<br />
L’esperto risponde<br />
Sono un imprenditore edile e<br />
vorrei sapere a quali garanzie sono<br />
tenuto nei confronti dei miei<br />
clienti, per le opere eseguite.<br />
Le garanzie, a cui per legge è tenuto l’imprenditore<br />
che ha posto il quesito, possono<br />
essere di due tipologie, fra loro sensibilmente<br />
differenti, in linea di principio, anche se,<br />
a volte, può non essere semplice tracciarne<br />
il confine.<br />
Si tratta delle garanzie per “difformità e vizi”<br />
e per “gravi difetti”.<br />
La garanzia per difformità e vizi (art.<br />
1667 Codice Civile) è legata a situazioni<br />
in cui sia riscontrabile una discordanza<br />
dell’opera da quanto prescritto in contratto<br />
o una mancanza rispetto alle regole<br />
dell’arte che il costruttore è sempre tenuto<br />
a rispettare, anche indipendentemente da<br />
quanto previsto in contratto. Si deve trattare<br />
di vizi qualificabili come lievi, in contrapposizione<br />
a quelli gravi, disciplinati dall’art.<br />
1669 Codice Civile.<br />
La giurisprudenza può aiutare a dare concretezza<br />
a queste categorie astratte.<br />
Secondo un’elencazione, da considerarsi solo<br />
esemplificativa, possiamo segnalare che<br />
i giudici hanno ritenuto lievi, per esempio:<br />
il distacco di parte del pavimento o il difetto<br />
di una controsoffittatura e dell’impianto<br />
di illuminazione.<br />
Si deve trattare di vizi occulti, ossia non riconoscibili,<br />
né conosciuti dal cliente o di vizi<br />
che l’appaltatore abbia taciuto in mala fede.<br />
Infatti, nel caso in cui il vizio fosse palese,<br />
la garanzia non è operante.<br />
Nei casi sopra rappresentati, l’impresa che<br />
ha realizzato l’opera, è esposta alla denuncia<br />
del vizio, da parte del committente, entro<br />
il termine di sessanta giorni dalla scoperta<br />
e, qualora non provveda all’eliminazione<br />
del problema lamentato, è soggetta ad<br />
un’azione giudiziale che potrà essere esercitata<br />
entro due anni dalla consegna dell’opera.<br />
Trascorso tale termine, la possibilità di<br />
esercizio dell’azione del cliente si prescrive.<br />
Diverse sono le caratteristiche dei “gravi<br />
difetti” e delle relative conseguenze (art.<br />
1669).<br />
A questo proposito, la legge stabilisce che<br />
“quando si tratta di edifici o di altre cose immobili<br />
destinate per la loro natura a lunga durata,<br />
se, nel corso di dieci anni dal compimento,<br />
l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,<br />
rovina in tutto o in parte, ovvero presenta<br />
evidente pericolo di rovina o gravi difetti,<br />
l’appaltatore è responsabile nei confronti del<br />
committente e dei suoi aventi causa…”. Per vizio<br />
del suolo, si intende quello che lo renda<br />
inidoneo a sopportare la costruzione che vi<br />
insiste (ad esempio terreno fangoso o argilloso),<br />
mentre il difetto che rileva, in questo<br />
caso, è quello che incide sulla sostanza e sulla<br />
stabilità dell’opera e che ne compromette<br />
il godimento e la funzione.<br />
In questi casi, la legge ha previsto un’estensione<br />
della garanzia cui il costruttore è tenuto,<br />
per la durata di 10 anni dal compimento<br />
dell’opera. Quando il grave difetto<br />
venga riscontrato, il cliente ha un obbligo<br />
di denuncia entro un anno dalla scoperta e<br />
di esercizio dell’azione giudiziaria entro un<br />
anno dalla denuncia medesima.<br />
Trascorso tale termine, l’azione si intende<br />
prescritta. Per questa tipologia di vizio, la<br />
legittimazione ad agire verso il costruttore<br />
si estende anche agli acquirenti dell’immobile<br />
che non siano i committenti dell’opera<br />
e ad eventuali terzi che lamentino di essere<br />
stati danneggiati.<br />
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