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numero 06 - CNA Ravenna

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L’esperto risponde<br />

Vizi e difetti nelle opere edili<br />

Quali garanzie per i propri clienti?<br />

12<br />

di Simona Ruffilli<br />

Responsabile provinciale Ufficio Giuridico Legislativo<br />

L’esperto risponde<br />

Sono un imprenditore edile e<br />

vorrei sapere a quali garanzie sono<br />

tenuto nei confronti dei miei<br />

clienti, per le opere eseguite.<br />

Le garanzie, a cui per legge è tenuto l’imprenditore<br />

che ha posto il quesito, possono<br />

essere di due tipologie, fra loro sensibilmente<br />

differenti, in linea di principio, anche se,<br />

a volte, può non essere semplice tracciarne<br />

il confine.<br />

Si tratta delle garanzie per “difformità e vizi”<br />

e per “gravi difetti”.<br />

La garanzia per difformità e vizi (art.<br />

1667 Codice Civile) è legata a situazioni<br />

in cui sia riscontrabile una discordanza<br />

dell’opera da quanto prescritto in contratto<br />

o una mancanza rispetto alle regole<br />

dell’arte che il costruttore è sempre tenuto<br />

a rispettare, anche indipendentemente da<br />

quanto previsto in contratto. Si deve trattare<br />

di vizi qualificabili come lievi, in contrapposizione<br />

a quelli gravi, disciplinati dall’art.<br />

1669 Codice Civile.<br />

La giurisprudenza può aiutare a dare concretezza<br />

a queste categorie astratte.<br />

Secondo un’elencazione, da considerarsi solo<br />

esemplificativa, possiamo segnalare che<br />

i giudici hanno ritenuto lievi, per esempio:<br />

il distacco di parte del pavimento o il difetto<br />

di una controsoffittatura e dell’impianto<br />

di illuminazione.<br />

Si deve trattare di vizi occulti, ossia non riconoscibili,<br />

né conosciuti dal cliente o di vizi<br />

che l’appaltatore abbia taciuto in mala fede.<br />

Infatti, nel caso in cui il vizio fosse palese,<br />

la garanzia non è operante.<br />

Nei casi sopra rappresentati, l’impresa che<br />

ha realizzato l’opera, è esposta alla denuncia<br />

del vizio, da parte del committente, entro<br />

il termine di sessanta giorni dalla scoperta<br />

e, qualora non provveda all’eliminazione<br />

del problema lamentato, è soggetta ad<br />

un’azione giudiziale che potrà essere esercitata<br />

entro due anni dalla consegna dell’opera.<br />

Trascorso tale termine, la possibilità di<br />

esercizio dell’azione del cliente si prescrive.<br />

Diverse sono le caratteristiche dei “gravi<br />

difetti” e delle relative conseguenze (art.<br />

1669).<br />

A questo proposito, la legge stabilisce che<br />

“quando si tratta di edifici o di altre cose immobili<br />

destinate per la loro natura a lunga durata,<br />

se, nel corso di dieci anni dal compimento,<br />

l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,<br />

rovina in tutto o in parte, ovvero presenta<br />

evidente pericolo di rovina o gravi difetti,<br />

l’appaltatore è responsabile nei confronti del<br />

committente e dei suoi aventi causa…”. Per vizio<br />

del suolo, si intende quello che lo renda<br />

inidoneo a sopportare la costruzione che vi<br />

insiste (ad esempio terreno fangoso o argilloso),<br />

mentre il difetto che rileva, in questo<br />

caso, è quello che incide sulla sostanza e sulla<br />

stabilità dell’opera e che ne compromette<br />

il godimento e la funzione.<br />

In questi casi, la legge ha previsto un’estensione<br />

della garanzia cui il costruttore è tenuto,<br />

per la durata di 10 anni dal compimento<br />

dell’opera. Quando il grave difetto<br />

venga riscontrato, il cliente ha un obbligo<br />

di denuncia entro un anno dalla scoperta e<br />

di esercizio dell’azione giudiziaria entro un<br />

anno dalla denuncia medesima.<br />

Trascorso tale termine, l’azione si intende<br />

prescritta. Per questa tipologia di vizio, la<br />

legittimazione ad agire verso il costruttore<br />

si estende anche agli acquirenti dell’immobile<br />

che non siano i committenti dell’opera<br />

e ad eventuali terzi che lamentino di essere<br />

stati danneggiati.<br />

Sedar Cna Servizi

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