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PP 142/2007 - Sappe

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<strong>Sappe</strong>informa<br />

30<br />

A<br />

il Contratto<br />

La piattaforma<br />

contrattuale del <strong>Sappe</strong><br />

sostegno e supporto della trattativa in<br />

corso a Palazzo Vidoni - Ministero della<br />

Funzione Pubblica - per il rinnovo del<br />

contratto collettivo nazionale di lavoro<br />

per il biennio economico 2006-<strong>2007</strong> e per<br />

il quadriennio normativo 2006-2009, il<br />

<strong>Sappe</strong> ha presentato una piattaforma contrattuale<br />

con le proprie proposte e rivendicazioni.<br />

La pubblichiamo integralmente.<br />

Piattaforma contrattuale, parte normativa<br />

2006-2009 e parte economica<br />

2006-<strong>2007</strong>.<br />

Proposte di carattere finanziario generale<br />

Le proposte in esame sono dirette a riconfermare<br />

il riconoscimento di un comparto<br />

autonomo per le Forze di Polizia, con la definizione<br />

di uno stanziamento predeterminato<br />

al di fuori dei parametri, vincoli e capitoli<br />

previsti per i comparti dell’impiego pubblico<br />

e a riconoscere uno speciale trattamento<br />

giuridico ed economico in favore di coloro<br />

che prestano un servizio con alto tasso di<br />

rischio.<br />

Il S.A.P.Pe ritiene, infatti, che debba essere<br />

approfondita la posizione governativa, alla<br />

cui stregua l’incremento vero (al netto dalle<br />

imposte) sarà di pochi euro al mese, oltre<br />

ad una somma variabile, a seconda dell’inflazione<br />

che mai può essere considerata un<br />

incremento.<br />

In termini finanziari rivendichiamo 400<br />

Milioni pari all’appostamento precedente<br />

(v.d.s. Accordo 2004-2005) per lo sganciamento<br />

dal pubblico impiego e 300 milioni<br />

per la prima tranche del riordino delle carriere.<br />

Risorse finanziarie per riordino del<br />

personale e specificità del Comparto.<br />

Lo stanziamento dei fondi per la copertura<br />

finanziaria del provvedimento legislativo<br />

relativo al riordino delle Forze di polizia è<br />

stabilito in 300 milioni di euro per l’anno<br />

2008, in 400 milioni di euro per l’anno<br />

2009 e in 500 milioni di euro per l’anno<br />

2010. La specificità dei compiti istituzionali<br />

delle Forze di Polizia nell’ambito del<br />

Comparto Sicurezza rispetto al personale del<br />

Comparto Ministeri deve essere confermata<br />

anche per quanto riguarda pertinenti stanziamenti<br />

di bilancio, che si indicano in 400<br />

milioni di euro annui.<br />

Indennità pensionabile (introduzione<br />

dell’art. 6bis).<br />

Il compimento degli anni di servizio richiesti<br />

per il riconoscimento dell’assegno funzionale<br />

pensionabile di cui all’art. 5 del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 5 giugno<br />

Polizia Penitenziaria - SGS / numero <strong>142</strong> - luglio / agosto <strong>2007</strong><br />

1990, n. 147 è ridotto rispettivamente da 17<br />

anni a 15 ani di servizio e da 29 anni a 25<br />

anni servizio nei confronti rispettivamente<br />

del personale indicato all’articolo 5, commi<br />

1 e 2, del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 16 giugno 1999, n. 254. È, altresì,<br />

riconosciuto un ulteriore assegno funzionale<br />

pensionabile al compimento di 35 anni<br />

di effettivo servizio.<br />

Trattamento di missione (modifica<br />

comma 9 e introduzione comma 3bis<br />

all’ art. 7).<br />

3bis. Per le trasferte di durata non inferiore<br />

a otto ore sarà rimborsata la spesa per un<br />

pasto nel limite attuale di euro 30,00. Per le<br />

trasferte di durata superiore a 12 ore la<br />

spesa rimborsata per i due pasti giornalieri<br />

sarà pari a complessivi euro 56,00.<br />

9. In alternativa al trattamento economico di<br />

missione vigente, l’Amministrazione, a<br />

richiesta dell’interessato, può preventivamente<br />

autorizzare, per ogni 24 ore compiute<br />

di missione, oltre al rimborso delle spese<br />

di viaggio, la corresponsione, a titolo di rimborso,<br />

di una somma forfetaria complessiva<br />

di euro 100,00, ovvero di una somma forfetaria<br />

di euro 57,00, esclusivamente per le<br />

spese di vitto, rimanendo rimborsabili le<br />

spese di alloggio secondo le ordinarie procedure.<br />

Il rimborso forfettario non può essere<br />

concesso qualora il personale fruisca di<br />

vitto e alloggio a carico<br />

dell’Amministrazione. A richiesta, è concesso<br />

l’anticipo delle spese di viaggio e dell’85<br />

per cento della somma forfetaria.<br />

Indennità di ordine pubblico (modifica<br />

comma 3 all’art. 10).<br />

1. L’indennità di ordine pubblico fuori sede<br />

di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 5 giugno<br />

1990, n. 147, è corrisposta per ciascun<br />

turno di servizio giornaliero della durata di<br />

almeno quattro ore, nella misura unica di ?<br />

26,00.<br />

2. Restano ferme le disposizioni di cui al<br />

comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’articolo<br />

10 citato al comma 1.<br />

3. L’indennità di ordine pubblico in sede è<br />

corrisposta per ciascun turno di servizio<br />

giornaliero della durata di almeno quattro<br />

ore, nella misura unica di ? 13,00. Detta<br />

indennità spetta anche, nella misura indicata,<br />

al personale del Corpo di Polizia<br />

Penitenziaria impiegato in turni di servizio<br />

giornaliero della durata di almeno quattro<br />

ore in reparti detentivi di particolare sorveglianza<br />

con riferimento all’art. 41bis della<br />

legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata<br />

dalla Legge 23 dicembre 2002, n. 279,<br />

nonché nelle sezioni ove sono ristretti collaboratori<br />

di giustizia e detenuti A.S..<br />

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono<br />

corrisposte anche al personale che, a seguito<br />

di infermità o lesioni traumatiche verificatesi<br />

nel corso ed a causa del servizio, non<br />

può completare il previsto turno di quattro<br />

ore.<br />

5. Le disposizioni del presente articolo<br />

hanno efficacia a decorrere dal primo giorno<br />

del mese successivo alla data di entrata in<br />

vigore del presente decreto.<br />

Indennità di presenza notturna e festiva<br />

ed altre indennità (introduzione<br />

commi 5 e 6 all’art. 12).<br />

1. A decorrere dal primo giorno del mese<br />

successivo alla data di entrata in vigore del<br />

presente decreto al personale impiegato in<br />

turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le<br />

ore 6, l’indennità di cui all’articolo 8,<br />

comma 1, del biennio economico Polizia<br />

2000-2001 è rideterminata nella misura<br />

lorda di ? 4,10 per ciascuna ora.<br />

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale<br />

chiamato a prestare servizio in attività<br />

di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre,<br />

Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua,<br />

1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso<br />

di cui al comma 2 dell’art. 12 del<br />

secondo quadriennio normativo Polizia è<br />

rideterminato nella misura lorda di ? 40,00.<br />

3. A decorrere dal primo giorno del mese<br />

successivo alla data di entrata in vigore del<br />

presente decreto, al personale del Corpo di<br />

polizia penitenziaria impiegato in servizi<br />

organizzati in turni, sulla base di ordini formali<br />

di servizio, di sorveglianza, di traduzione<br />

o di piantonamento di detenuti sottoposti<br />

al regime previsto dall’articolo 41-bis della<br />

Legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un<br />

compenso per ogni turno giornaliero pari ad<br />

? 12,00 non cumulabile con l’indennità per<br />

servizi esterni.<br />

4. Con la medesima decorrenza di cui al<br />

comma 3, al personale del Corpo forestale<br />

dello Stato preposto all’attività di controllo<br />

del territorio in zone montane, site al di<br />

sopra di 700 metri di altitudine, compete un<br />

compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero<br />

pari ad ? 2,50.<br />

5. Il personale che, pur non essendo collocato<br />

in reperibilità, viene chiamato, per<br />

eccezionali sopravvenute esigenze, ad effettuare<br />

prestazioni lavorative dopo avere già<br />

espletato l’ordinario turno di servizio, percepirà,<br />

per le ore eccedenti, il solo compenso<br />

per lavoro straordinario qualora la prestazione<br />

aggiuntiva venga espletata quale<br />

prosecuzione dell’ordinario turno. Nel caso<br />

in cui vi sia, invece, un’interruzione rispetto<br />

al turno ordinario, oltre al compenso per<br />

lavoro straordinario dovrà essere corrisposta<br />

anche l’indennità di reperibilità nella<br />

misura fissata in sede di accordo per la<br />

ripartizione del fondo per l’efficienza dei

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