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<strong>Sappe</strong>informa<br />
30<br />
A<br />
il Contratto<br />
La piattaforma<br />
contrattuale del <strong>Sappe</strong><br />
sostegno e supporto della trattativa in<br />
corso a Palazzo Vidoni - Ministero della<br />
Funzione Pubblica - per il rinnovo del<br />
contratto collettivo nazionale di lavoro<br />
per il biennio economico 2006-<strong>2007</strong> e per<br />
il quadriennio normativo 2006-2009, il<br />
<strong>Sappe</strong> ha presentato una piattaforma contrattuale<br />
con le proprie proposte e rivendicazioni.<br />
La pubblichiamo integralmente.<br />
Piattaforma contrattuale, parte normativa<br />
2006-2009 e parte economica<br />
2006-<strong>2007</strong>.<br />
Proposte di carattere finanziario generale<br />
Le proposte in esame sono dirette a riconfermare<br />
il riconoscimento di un comparto<br />
autonomo per le Forze di Polizia, con la definizione<br />
di uno stanziamento predeterminato<br />
al di fuori dei parametri, vincoli e capitoli<br />
previsti per i comparti dell’impiego pubblico<br />
e a riconoscere uno speciale trattamento<br />
giuridico ed economico in favore di coloro<br />
che prestano un servizio con alto tasso di<br />
rischio.<br />
Il S.A.P.Pe ritiene, infatti, che debba essere<br />
approfondita la posizione governativa, alla<br />
cui stregua l’incremento vero (al netto dalle<br />
imposte) sarà di pochi euro al mese, oltre<br />
ad una somma variabile, a seconda dell’inflazione<br />
che mai può essere considerata un<br />
incremento.<br />
In termini finanziari rivendichiamo 400<br />
Milioni pari all’appostamento precedente<br />
(v.d.s. Accordo 2004-2005) per lo sganciamento<br />
dal pubblico impiego e 300 milioni<br />
per la prima tranche del riordino delle carriere.<br />
Risorse finanziarie per riordino del<br />
personale e specificità del Comparto.<br />
Lo stanziamento dei fondi per la copertura<br />
finanziaria del provvedimento legislativo<br />
relativo al riordino delle Forze di polizia è<br />
stabilito in 300 milioni di euro per l’anno<br />
2008, in 400 milioni di euro per l’anno<br />
2009 e in 500 milioni di euro per l’anno<br />
2010. La specificità dei compiti istituzionali<br />
delle Forze di Polizia nell’ambito del<br />
Comparto Sicurezza rispetto al personale del<br />
Comparto Ministeri deve essere confermata<br />
anche per quanto riguarda pertinenti stanziamenti<br />
di bilancio, che si indicano in 400<br />
milioni di euro annui.<br />
Indennità pensionabile (introduzione<br />
dell’art. 6bis).<br />
Il compimento degli anni di servizio richiesti<br />
per il riconoscimento dell’assegno funzionale<br />
pensionabile di cui all’art. 5 del decreto<br />
del Presidente della Repubblica 5 giugno<br />
Polizia Penitenziaria - SGS / numero <strong>142</strong> - luglio / agosto <strong>2007</strong><br />
1990, n. 147 è ridotto rispettivamente da 17<br />
anni a 15 ani di servizio e da 29 anni a 25<br />
anni servizio nei confronti rispettivamente<br />
del personale indicato all’articolo 5, commi<br />
1 e 2, del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 16 giugno 1999, n. 254. È, altresì,<br />
riconosciuto un ulteriore assegno funzionale<br />
pensionabile al compimento di 35 anni<br />
di effettivo servizio.<br />
Trattamento di missione (modifica<br />
comma 9 e introduzione comma 3bis<br />
all’ art. 7).<br />
3bis. Per le trasferte di durata non inferiore<br />
a otto ore sarà rimborsata la spesa per un<br />
pasto nel limite attuale di euro 30,00. Per le<br />
trasferte di durata superiore a 12 ore la<br />
spesa rimborsata per i due pasti giornalieri<br />
sarà pari a complessivi euro 56,00.<br />
9. In alternativa al trattamento economico di<br />
missione vigente, l’Amministrazione, a<br />
richiesta dell’interessato, può preventivamente<br />
autorizzare, per ogni 24 ore compiute<br />
di missione, oltre al rimborso delle spese<br />
di viaggio, la corresponsione, a titolo di rimborso,<br />
di una somma forfetaria complessiva<br />
di euro 100,00, ovvero di una somma forfetaria<br />
di euro 57,00, esclusivamente per le<br />
spese di vitto, rimanendo rimborsabili le<br />
spese di alloggio secondo le ordinarie procedure.<br />
Il rimborso forfettario non può essere<br />
concesso qualora il personale fruisca di<br />
vitto e alloggio a carico<br />
dell’Amministrazione. A richiesta, è concesso<br />
l’anticipo delle spese di viaggio e dell’85<br />
per cento della somma forfetaria.<br />
Indennità di ordine pubblico (modifica<br />
comma 3 all’art. 10).<br />
1. L’indennità di ordine pubblico fuori sede<br />
di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto<br />
del Presidente della Repubblica 5 giugno<br />
1990, n. 147, è corrisposta per ciascun<br />
turno di servizio giornaliero della durata di<br />
almeno quattro ore, nella misura unica di ?<br />
26,00.<br />
2. Restano ferme le disposizioni di cui al<br />
comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’articolo<br />
10 citato al comma 1.<br />
3. L’indennità di ordine pubblico in sede è<br />
corrisposta per ciascun turno di servizio<br />
giornaliero della durata di almeno quattro<br />
ore, nella misura unica di ? 13,00. Detta<br />
indennità spetta anche, nella misura indicata,<br />
al personale del Corpo di Polizia<br />
Penitenziaria impiegato in turni di servizio<br />
giornaliero della durata di almeno quattro<br />
ore in reparti detentivi di particolare sorveglianza<br />
con riferimento all’art. 41bis della<br />
legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata<br />
dalla Legge 23 dicembre 2002, n. 279,<br />
nonché nelle sezioni ove sono ristretti collaboratori<br />
di giustizia e detenuti A.S..<br />
4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono<br />
corrisposte anche al personale che, a seguito<br />
di infermità o lesioni traumatiche verificatesi<br />
nel corso ed a causa del servizio, non<br />
può completare il previsto turno di quattro<br />
ore.<br />
5. Le disposizioni del presente articolo<br />
hanno efficacia a decorrere dal primo giorno<br />
del mese successivo alla data di entrata in<br />
vigore del presente decreto.<br />
Indennità di presenza notturna e festiva<br />
ed altre indennità (introduzione<br />
commi 5 e 6 all’art. 12).<br />
1. A decorrere dal primo giorno del mese<br />
successivo alla data di entrata in vigore del<br />
presente decreto al personale impiegato in<br />
turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le<br />
ore 6, l’indennità di cui all’articolo 8,<br />
comma 1, del biennio economico Polizia<br />
2000-2001 è rideterminata nella misura<br />
lorda di ? 4,10 per ciascuna ora.<br />
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale<br />
chiamato a prestare servizio in attività<br />
di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre,<br />
Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua,<br />
1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso<br />
di cui al comma 2 dell’art. 12 del<br />
secondo quadriennio normativo Polizia è<br />
rideterminato nella misura lorda di ? 40,00.<br />
3. A decorrere dal primo giorno del mese<br />
successivo alla data di entrata in vigore del<br />
presente decreto, al personale del Corpo di<br />
polizia penitenziaria impiegato in servizi<br />
organizzati in turni, sulla base di ordini formali<br />
di servizio, di sorveglianza, di traduzione<br />
o di piantonamento di detenuti sottoposti<br />
al regime previsto dall’articolo 41-bis della<br />
Legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un<br />
compenso per ogni turno giornaliero pari ad<br />
? 12,00 non cumulabile con l’indennità per<br />
servizi esterni.<br />
4. Con la medesima decorrenza di cui al<br />
comma 3, al personale del Corpo forestale<br />
dello Stato preposto all’attività di controllo<br />
del territorio in zone montane, site al di<br />
sopra di 700 metri di altitudine, compete un<br />
compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero<br />
pari ad ? 2,50.<br />
5. Il personale che, pur non essendo collocato<br />
in reperibilità, viene chiamato, per<br />
eccezionali sopravvenute esigenze, ad effettuare<br />
prestazioni lavorative dopo avere già<br />
espletato l’ordinario turno di servizio, percepirà,<br />
per le ore eccedenti, il solo compenso<br />
per lavoro straordinario qualora la prestazione<br />
aggiuntiva venga espletata quale<br />
prosecuzione dell’ordinario turno. Nel caso<br />
in cui vi sia, invece, un’interruzione rispetto<br />
al turno ordinario, oltre al compenso per<br />
lavoro straordinario dovrà essere corrisposta<br />
anche l’indennità di reperibilità nella<br />
misura fissata in sede di accordo per la<br />
ripartizione del fondo per l’efficienza dei