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PP 142/2007 - Sappe

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Ne entrano 90mila, ne escono 88mila:<br />

è così ogni anno, da cinque anni, nelle<br />

carceri italiane. Ma è un flusso continuo,<br />

caratterizzato da periodi di<br />

detenzione piuttosto brevi: in genere<br />

tra i 90 e i 120 giorni. Per esempio, tra<br />

custodia cautelare ed esecuzione della<br />

pena definitiva, l’autore di una rapina<br />

a mano armata trascorre dietro le<br />

sbarre in media 618 giorni, meno di<br />

due anni, prima di ottenere benefici di<br />

legge, detenzione domiciliare o altre<br />

misure alternative. Entrano ed escono,<br />

poi, gli extracomunitari che violano la<br />

legge Bossi-Fini sull’immigrazione: la<br />

loro media di detenzione è di 13 giorni.<br />

Ma un avvicendamento così rapido<br />

finisce per avvicinare l’istituzione carceraria<br />

«a una grande caserma di<br />

polizia, dove è facile entrare e ancor<br />

più facile uscire, senza aver avuto il<br />

tempo di imparare nulla ma soltanto<br />

d’incontrare le persone sbagliate».<br />

Il rischio di vanificare il fine ultimo<br />

della prigione (che in base alla<br />

Costituzione è «la rieducazione del<br />

condannato») è stato denunciato da<br />

Sebastiano Ardita, direttore generale<br />

“detenuti e trattamento” del Dipartimento<br />

amministrazione penitenziaria.<br />

È la conferma che occorre «impegnarsi<br />

in Parlamento affinché il carcere<br />

sia dedicato a chi è realmente<br />

pericoloso», ha sottolineato nel suo<br />

intervento il ministro della Giustizia<br />

Clemente Mastella, che tuttavia ha<br />

ribadito la sua contrarietà all’abolizione<br />

dell’ergastolo, oggetto proprio in<br />

queste settimane di una campagna<br />

promossa da diversi partiti e associazioni:<br />

«Mi parrebbe improprio e<br />

improvvido dare l’idea di essere<br />

indulgenti o indulgentisti a tutti i<br />

costi», ha detto il Guardasigilli.<br />

Il dossier illustrato da Ardita prende in<br />

esame il periodo tra il primo gennaio<br />

2006 e il 22 maggio <strong>2007</strong> e considera<br />

i condannati per un solo reato, non<br />

calcolando i beneficiari dell’indulto. Il<br />

provvedimento di clemenza - ha ripetuto<br />

in proposito il ministro Mastella -<br />

«ha avuto la funzione e il merito di<br />

azzerare una condizione di soffe-<br />

renza e d’illegalità che affliggeva le<br />

carceri». Al 31 luglio 2006, data di<br />

approvazione della legge, i detenuti<br />

avevano raggiunto la cifra di 63mila a<br />

fronte di una capienza complessiva di<br />

43mila posti. Alla data del convegno<br />

(19 giugno <strong>2007</strong>) erano 43.494, in<br />

gran parte (25.407) in attesa di giudizio.<br />

Per molti di loro la permanenza<br />

sarà breve, a quanto dicono le statistiche<br />

del Dap. Degli 85.894 entrati nel<br />

corso del 2005, per esempio, quelli<br />

ancora dentro sono 3.959. Un quadro<br />

complessivo che si comprende meglio<br />

se si considera che gli imputati per<br />

furto restano in carcere mediamente<br />

(prima della concessione di qualche<br />

misura alternativa) 65 giorni, i condannati<br />

per rapina <strong>142</strong> giorni, per<br />

spaccio di droga 134, per produzione<br />

e traffico di droga 329, per violenza<br />

sessuale 368, per omicidio 856, per<br />

sequestro di persona 903 e per associazione<br />

di tipo mafioso 436.<br />

In questo contesto, è ovvio e palese<br />

che le Forze dell’Ordine non debbono<br />

essere solo incrementare numericamente<br />

ma tutelate, garantite, autorizzate<br />

a difendersi senza conseguenze processuali<br />

e - per contro - trattate meglio<br />

economicamente. E’ necessario, ad<br />

esempio, accrescere le tutele giuridiche<br />

degli operatori ritornando al<br />

1999, quando erroneamente si decise<br />

di abrogare con la legge 205 del 25<br />

giugno il reato di oltraggio a pubblico<br />

ufficiale. Con la normativa adesso in<br />

vigore l’oltraggio commesso in danno<br />

di un pubblico ufficiale “a causa e<br />

nell’esercizio delle sue funzioni” è<br />

considerato come una semplice ingiuria<br />

e punibile solo a querela del singolo<br />

appartenente alle Forze dell’Ordine.<br />

Ci ritroviamo quindi a dover difendere<br />

a spese nostre l’onore ed il prestigio<br />

non nostro personale, ma<br />

dell’Istituzione che rappresentiamo.<br />

L’aver deciso di abrogare questo reato<br />

ha provocato in tutti il pensiero di<br />

poter liberamente offendere la funzione<br />

del poliziotto senza che lo Stato li<br />

chiami a pagarne le conseguenze.<br />

Ancor più inaccettabile poi è stata<br />

quella disposizione laddove si considera<br />

che sono invece rimasti previsti e<br />

puniti dal codice penale i reati di<br />

oltraggio a un corpo politico, amministrativo<br />

o giudiziario, a una pubblica<br />

autorità costituita in collegio nonché a<br />

un magistrato in udienza. In tal modo<br />

si è realizzata un’incongruenza non<br />

solo di tipo giuridico, ma anche e<br />

soprattutto di tipo culturale consistente<br />

nel fatto di non tutelare chi rappresenta<br />

lo Stato nelle condizioni più difficili<br />

e più rischiose.<br />

Nella foto::<br />

Ordine<br />

Pubblico a<br />

Palermo<br />

Maggiori tutele alle donne ed agli Nella foto::<br />

uomini delle Forze di Polizia del Paese<br />

la garitta di<br />

un carcere<br />

ed una necessaria accentuazione dell’aspetto<br />

sanzionatorio delle pene nel<br />

rispetto delle vittime dei reati e dei cittadini<br />

onesti vogliono dire anche maggiore<br />

sicurezza sociale. •<br />

Polizia Penitenziaria - SGS / numero <strong>142</strong> - luglio / agosto <strong>2007</strong> 7

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