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<strong>Sappe</strong>informa<br />
il Contratto<br />
32<br />
età è assegnato, a richiesta, anche in modo<br />
frazionato e per un periodo complessivamente<br />
non superiore a tre anni, ad una sede<br />
di servizio ubicata nella stessa provincia o<br />
regione nella quale l’altro genitore esercita<br />
la propria attività lavorativa.<br />
10. Anche il coniuge convivente con soggetto<br />
disabile in situazione di gravità ha diritto<br />
a fruire del congedo di cui all’art. 42,<br />
comma 5, del D. L.vo 26 marzo 2001, n.<br />
151.<br />
Distacchi particolari per il personale<br />
(introduzione art. 21 bis).<br />
Nell’ipotesi in cui non sia possibile dare<br />
corso al trasferimento di cui all’art. 33,<br />
comma 5, della Legge n. 104/92 per assenza<br />
di posto disponibile nella sede,<br />
l’Amministrazione provvede a distaccare<br />
temporaneamente il dipendente nella stessa<br />
sede, in sovrannumero, in attesa che si verifichi<br />
la disponibilità nell’organico, indipendentemente<br />
da ogni altra circostanza contingente.<br />
Il dipendente eletto a cariche politiche nelle<br />
amministrazioni locali è temporaneamente<br />
assegnato alla sede più vicina tra quelle<br />
appartenenti ad altra circoscrizione o collegio<br />
per l’intera durata del mandato.<br />
Diritto allo studio (introduzione<br />
comma 3 all’art. 22).<br />
1. Per la preparazione ad esami universitari<br />
o post-universitari, nell’ambito delle 150<br />
ore per il diritto allo studio di cui all’articolo<br />
78 del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono<br />
essere attribuite e conteggiate le quattro<br />
giornate immediatamente precedenti agli<br />
esami sostenuti in ragione di sei ore per<br />
ogni giorno. Il personale, in tali giornate,<br />
non può comunque essere impiegato in servizio.<br />
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20,<br />
comma 1, del secondo quadriennio normativo<br />
Polizia si applicano anche in caso di<br />
corsi organizzati presso le Aziende sanitarie<br />
locali.<br />
3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti<br />
anche in ipotesi di corsi svolti al di<br />
fuori della sede di servizio (nel caso di<br />
iscrizioni precedenti all’assegnazione).<br />
Norme di garanzia (modifica comma 2<br />
dell’art. 29).<br />
La corretta applicazione del titolo II del presente<br />
decreto è assicurata anche mediante<br />
l’attivazione delle procedure di raffreddamento<br />
dei conflitti previste dall’articolo 8<br />
del decreto sulle procedure.<br />
2. Qualora in sede di applicazione delle<br />
materie regolate dal presente decreto e dall’accordo<br />
quadro di amministrazione siano<br />
rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni<br />
delle procedure del sistema delle relazioni<br />
sindacali di cui all’articolo 23 o insorgano<br />
conflitti fra le amministrazioni e le<br />
Organizzazioni sindacali nazionali sulla loro<br />
corretta applicazione, può essere formulata,<br />
da ciascuna delle parti alla commissione<br />
paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta<br />
di esame della questione controversa con<br />
Polizia Penitenziaria - SGS / numero <strong>142</strong> - luglio / agosto <strong>2007</strong><br />
la specifica e puntuale indicazione dei fatti e<br />
degli elementi di diritto sui quali la stessa si<br />
basa. Entro quindici giorni successivi dalla<br />
richiesta, la predetta commissione si riunisce<br />
per un esame della questione controversa,<br />
predisponendo, entro 15 giorni dalla<br />
prima seduta, un parere vincolante nel merito<br />
reso a maggioranza dei presenti, al quale<br />
le parti si conformano, che successivamente<br />
è inviato all’ufficio nel quale la controversia<br />
stessa è insorta. Di tale parere è data conoscenza<br />
a tutte le sedi centrali e periferiche<br />
dell’amministrazione.<br />
3. Presso ciascuna delle amministrazioni<br />
interessate, è istituita, entro tre mesi dalla<br />
data di entrata in vigore del presente decreto,<br />
per i fini di cui al comma 2, una commissione<br />
presieduta da un rappresentante dell’amministrazione<br />
e composta in pari numero da<br />
rappresentanti dell’amministrazione e da un<br />
rappresentante per ognuna delle organizzazioni<br />
sindacali firmatarie dell’ipotesi di<br />
accordo recepita dal presente decreto.<br />
4. Le richieste di esame di cui al comma 2,<br />
avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e<br />
periferici delle amministrazioni o dalle<br />
Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo<br />
recepito con il presente decreto, devono<br />
essere inoltrate all’ufficio per le relazioni<br />
sindacali di ciascuna amministrazione, che<br />
cura gli adempimenti conseguenti.<br />
Buono-pasto (modifica comma 1 e<br />
introduzione comma 2 all’art. 37).<br />
1. Il buono pasto giornaliero di cui l’articolo<br />
35 del secondo quadriennio normativo<br />
Polizia è fissato nell’importo di ? 9,00 e,<br />
comunque, non potrà essere inferiore all’importo<br />
stabilito per il personale del comparto<br />
ministeri.<br />
2. Il predetto buono pasto va comunque corrisposto<br />
in qualunque condizione di disagio<br />
ambientale e operativa, da specificare da<br />
parte dell’amministrazione entro 60 giorni<br />
dalla data di entrata in vigore del presente<br />
decreto.<br />
Tutela assicurativa (modifica comma 1<br />
dell’art. 39).<br />
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini<br />
della stipula di convenzioni da destinare alla<br />
copertura della responsabilità civile ed<br />
amministrativa per gli eventi dannosi non<br />
dolosi causati a terzi dal personale delle<br />
forze di polizia nello svolgimento della propria<br />
attività istituzionale, nonché impiegato<br />
in qualità di autista di autoveicolo<br />
dell’Amministrazione per i danni causati allo<br />
stesso non dolosamente, la somma di cui<br />
all’articolo 16, comma 4, della legge finanziaria<br />
2002 è ripartita, per le Forze di polizia<br />
ad ordinamento civile, come segue:<br />
a) Polizia di Stato, ? 530.000,00;<br />
b) Polizia penitenziaria, ? 330.000,00;<br />
c) Corpo forestale dello Stato, ? 120.000,00.<br />
Comitato paritetico sul fenomeno del<br />
mobbing (introduzione art. 41).<br />
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche<br />
amministrazioni sta emergendo, sempre con<br />
maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing,<br />
inteso come forma di violenza morale o<br />
psichica in occasione di lavoro - attuato dal<br />
datore di lavoro o da altri dipendenti - nei<br />
confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato<br />
da una serie di atti, atteggiamenti o<br />
comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo<br />
in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni<br />
aggressive, denigratorie e vessatorie<br />
tali da comportare un degrado delle condizioni<br />
di lavoro, idoneo a compromettere la<br />
salute o la professionalità o la dignità del<br />
lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di<br />
appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo<br />
dal contesto lavorativo di riferimento.<br />
2. In relazione al comma 1, le parti , anche<br />
con riferimento alla risoluzione del<br />
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001<br />
riconoscono la necessità di avviare adeguate<br />
ed opportune iniziative al fine di contrastare<br />
la diffusione di tali situazioni, che assumono<br />
rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi<br />
di possibili conseguenze pericolose<br />
per la salute fisica e mentale del lavoratore<br />
interessato e, più in generale, migliorare la<br />
qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.<br />
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione<br />
previste sono, pertanto, istituiti, entro sessanta<br />
giorni dall’entrata in vigore del presente<br />
contratto, specifici Comitati Paritetici<br />
presso ciascuna amministrazione con i<br />
seguenti compiti:<br />
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo<br />
e qualitativo del fenomeno del mobbing<br />
in relazione alle materie di propria<br />
competenza;<br />
b) individuazione delle possibili cause del<br />
fenomeno, con particolare riferimento alla<br />
verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro<br />
o fattori organizzativi e gestionali che possano<br />
determinare l’insorgere di situazioni persecutorie<br />
o di violenza morale;<br />
c) formulazione di proposte di azioni positive<br />
in ordine alla prevenzione e alla repressione<br />
delle situazioni di criticità, anche al<br />
fine di realizzare misure di tutela del dipendente<br />
interessato;<br />
d) formulare proposte per la definizione dei<br />
codici di condotta.<br />
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono<br />
presentate alle Amministrazioni per i<br />
conseguenti adempimenti tra i quali rientrano,<br />
in particolare, la costituzione ed il funzionamento<br />
di sportelli di ascolto, nell’ambito<br />
delle strutture esistenti, l’istituzione della<br />
figura del consigliere/consigliera di fiducia<br />
nonché la definizione dei codici, sentite le<br />
organizzazioni sindacali firmatarie.<br />
5. Le modalità di costituzione dei Comitati<br />
sono definite in sede di Accordo Quadro<br />
nazionale.<br />
6. Le Amministrazioni favoriscono l’operatività<br />
dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti<br />
idonei al loro funzionamento. I<br />
Comitati sono tenuti a svolgere una relazione<br />
annuale sull’attività svolta.<br />
7. I Comitati di cui al presente articolo<br />
rimangono in carica per la durata di un quadriennio<br />
e comunque fino alla costituzione<br />
dei nuovi. I componenti dei Comitati non<br />
possono essere rinnovati. k.<br />
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