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arca vita unit linked junior condizioni di assicurazione - Gruppo ...

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tamente collegato alle attività che compongono il fondo:<br />

l’importo del capitale, pertanto, non è predeterminabile<br />

e potrà essere inferiore al premio versato.<br />

d) Il capitale riscattabile è legato al valore delle quote<br />

dei fon<strong>di</strong> interni, pertanto potrà essere inferiore al premio<br />

corrisposto dal Contraente.<br />

N.B. Si in<strong>vita</strong> il Contraente a leggere tutta la Nota<br />

Informativa prima della sottoscrizione della polizza.<br />

5. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO<br />

5.1 Prestazioni assicurate <strong>di</strong> base<br />

Il contratto “UNIT LINKED JUNIOR” prevede alla scadenza,<br />

in caso <strong>di</strong> sopravvivenza dell’Assicurato, la corresponsione<br />

al Beneficiario <strong>junior</strong> designato <strong>di</strong> un capitale<br />

pari al valore della polizza. In caso <strong>di</strong> decesso anticipato<br />

dell’Assicurato le quote resteranno investite sugli<br />

stessi fon<strong>di</strong> interni legati al contratto alla data del sinistro<br />

e Arca Vita corrisponderà, alla scadenza contrattuale,<br />

un capitale variabile in funzione dell’età dell’Assicurato<br />

al momento del decesso, come in<strong>di</strong>cato nella<br />

seguente tabella. In particolare il capitale che Arca Vita<br />

corrisponderà sarà pari ad una percentuale del valore<br />

della polizza.<br />

Tabella 1<br />

Età<br />

Da 18 a 65<br />

Da 66 a 75<br />

Da 76 a 90<br />

Capitale assicurato in caso <strong>di</strong> MORTE<br />

in percentuale del valore della polizza<br />

101,0%<br />

100,5%<br />

100,1%<br />

Il prodotto <strong>unit</strong> <strong>linked</strong> non prevede alcuna garanzia<br />

<strong>di</strong> risultato; il rischio <strong>di</strong> natura finanziaria è legato<br />

alle variazioni del valore delle quote dei fon<strong>di</strong> interni<br />

cui il contratto è legato, che a loro volta <strong>di</strong>pendono<br />

dalle oscillazioni <strong>di</strong> prezzo delle attività finanziarie<br />

<strong>di</strong> cui le quote sono rappresentazione. Pertanto<br />

l’importo del capitale non è predeterminabile<br />

e potrà essere inferiore al premio versato.<br />

5.2 Prestazioni complementari in caso <strong>di</strong> morte ed invali<strong>di</strong>tà<br />

totale e permanente<br />

Il Contraente, in aggiunta alla prestazione principale,<br />

può richiedere le seguenti coperture complementari,<br />

attivabili separatamente o congiuntamente:<br />

• copertura complementare in caso <strong>di</strong> morte;<br />

• copertura complementare in caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà totale e<br />

permanente.<br />

A tal fine è necessario che l’Assicurato abbia compilato<br />

il questionario sanitario e non abbia compiuto, per la<br />

copertura complementare in caso <strong>di</strong> morte, il 65° anno<br />

<strong>di</strong> età mentre, per la copertura complementare in caso<br />

<strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà, si richiede che egli non abbia compiuto il<br />

60° anno <strong>di</strong> età. Nel caso in cui il Contraente abbia<br />

scelto la copertura complementare in caso <strong>di</strong> morte,<br />

Arca Vita assicurerà, in seguito al verificarsi <strong>di</strong> tale<br />

evento, un capitale totale pari al prodotto dei premi annui<br />

iniziali per la durata contrattuale. Tale importo è costituito<br />

dalla somma della prestazione assicurata in caso<br />

<strong>di</strong> decesso (descritta al precedente punto 5.1) e della<br />

copertura aggiuntiva, che va quin<strong>di</strong> ad integrare la<br />

prestazione <strong>di</strong> base sino al raggiungimento del capitale<br />

totale. Nel caso in cui la prestazione in caso <strong>di</strong> decesso<br />

sia superiore al capitale assicurato totale, il capitale<br />

della copertura aggiuntiva sarà nullo. Il capitale assicurato<br />

totale in caso <strong>di</strong> decesso non potrà comunque<br />

essere superiore a € 50.000,00.<br />

Questo limite si applica anche nel caso in cui la presente<br />

polizza si cumuli con altre polizze analoghe relative<br />

al medesimo Assicurato e stipulate con Arca Vita.<br />

In ogni caso il capitale aggiuntivo in caso <strong>di</strong> decesso<br />

verrà investito sugli stessi fon<strong>di</strong> interni legati al contratto<br />

alla data del sinistro e sarà liquidato alla scadenza<br />

contrattuale. Nel caso in cui il Contraente abbia scelto<br />

la copertura aggiuntiva in caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà, Arca Vita<br />

assicurerà, in caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà totale e permanente<br />

dell’Assicurato, un capitale totale pari al prodotto dei<br />

premi annui iniziali per la durata contrattuale. Tale importo<br />

è costituito dalla somma del valore <strong>di</strong> polizza e<br />

della copertura aggiuntiva, che va quin<strong>di</strong> ad integrare<br />

la prestazione <strong>di</strong> base sino al raggiungimento del capitale<br />

totale. La somma <strong>di</strong> queste due componenti è pari<br />

al capitale assicurato totale, pertanto il capitale aggiuntivo<br />

previsto dalla garanzia complementare è dato dalla<br />

<strong>di</strong>fferenza tra il capitale assicurato totale ed il valore<br />

<strong>di</strong> polizza. Nel caso in cui il valore <strong>di</strong> polizza sia superiore<br />

al capitale assicurato totale, il capitale aggiuntivo<br />

in caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà sarà nullo. Il capitale assicurato totale<br />

in caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà non potrà comunque essere<br />

superiore a € 50.000,00. In ogni caso il capitale aggiuntivo<br />

in caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà totale e permanente verrà<br />

investito sugli stessi fon<strong>di</strong> interni legati al contratto al<br />

momento della data del sinistro e sarà liquidato alla<br />

scadenza contrattuale. Il Contraente può richiedere in<br />

qualsiasi momento la sospensione delle coperture<br />

complementari. In tal caso le coperture cesseranno dal<br />

primo giorno del mese successivo a quello <strong>di</strong> ricevimento<br />

della richiesta; da tale data in caso <strong>di</strong> morte dell’Assicurato<br />

verranno erogate solamente la prestazioni<br />

<strong>di</strong> base in<strong>di</strong>cate al precedente punto 5.1. Il costo delle<br />

coperture complementari verrà dedotto annullando un<br />

numero <strong>di</strong> quote il cui controvalore sarà pari all’importo<br />

che si ottiene moltiplicando il capitale sotto rischio, che<br />

sarà rilevato al primo giorno <strong>di</strong> ogni mese per il coefficiente<br />

<strong>di</strong> rischio che <strong>di</strong>pende dall’età raggiunta e dal<br />

sesso dell’Assicurato. Per capitale sotto rischio in caso<br />

<strong>di</strong> morte si intende la <strong>di</strong>fferenza tra il capitale assicurato<br />

totale a seguito della copertura complementare ed il<br />

capitale in caso <strong>di</strong> decesso in<strong>di</strong>cato al precedente punto.<br />

Per capitale sotto rischio in caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà si intende<br />

la <strong>di</strong>fferenza tra il capitale assicurato totale a seguito<br />

della copertura complementare ed il valore <strong>di</strong> polizza.<br />

I suddetti annullamenti verranno fatti in proporzione<br />

al controvalore delle quote complessivamente attribuite<br />

al contratto in pari data, per ciascun Fondo interno.<br />

I coefficienti <strong>di</strong> rischio sono riportati negli Allegati<br />

1 e 2 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. La<br />

copertura aggiuntiva in caso <strong>di</strong> morte si estingue all’anniversario<br />

<strong>di</strong> polizza successivo al compimento del 70°<br />

anno <strong>di</strong> età dell’assicurato.<br />

La copertura aggiuntiva in caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà si estingue<br />

all’anniversario <strong>di</strong> polizza successivo al compimento<br />

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