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arca vita unit linked junior condizioni di assicurazione - Gruppo ...

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scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta,<br />

meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica,<br />

carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale<br />

A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi,<br />

<strong>di</strong>ssenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi,<br />

botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste,<br />

rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite<br />

post vaccinica;<br />

➧ <strong>di</strong> shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore<br />

della polizza;<br />

➧ <strong>di</strong> infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza,<br />

intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita,<br />

improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali<br />

obiettivamente constatabili.<br />

Inoltre qualora il decesso o l’invali<strong>di</strong>tà si verifichino entro i primi<br />

cinque anni dalla decorrenza del contratto e siano dovuti<br />

alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero<br />

ad altra patologia ad essa collegata, Arca Vita corrisponderà<br />

la prestazione prevista al precedente Art. 10 e ciò sia per il<br />

caso <strong>di</strong> morte che per l’invali<strong>di</strong>tà totale e permanente.<br />

Art. 14 - Rischio morte e garanzia invali<strong>di</strong>tà - Il rischio previsto<br />

dalle garanzie complementari in caso <strong>di</strong> morte e l’invali<strong>di</strong>tà<br />

<strong>di</strong> cui agli Artt. 11 e 12 sono coperti qualunque sia la causa<br />

del decesso o dell’invali<strong>di</strong>tà senza limiti territoriali e senza<br />

tenere conto dei cambiamenti <strong>di</strong> professione dell’Assicurato,<br />

ad eccezione dei casi in cui siano causati da:<br />

➧ dolo del Contraente o del Beneficiario;<br />

➧ partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti dolosi;<br />

➧ partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti <strong>di</strong> guerra, salvo<br />

che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo<br />

caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente,<br />

alle <strong>con<strong>di</strong>zioni</strong> stabilite dal competente Ministero;<br />

➧ partecipazione a corse <strong>di</strong> velocità, e relativi allenamenti,<br />

con qualsiasi mezzo a motore;<br />

➧ incidente <strong>di</strong> volo, se l’Assicurato viaggia a bordo <strong>di</strong> aeromobile<br />

non autorizzato al volo o con pilota non titolare <strong>di</strong><br />

brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità <strong>di</strong><br />

membro dell’equipaggio.<br />

Qualora l’invali<strong>di</strong>tà dell’Assicurato sia conseguenza <strong>di</strong> malattie<br />

preesistenti alla stipula del contratto e non comunicate ad<br />

Arca Vita o qualora il decesso si verifichi per una delle suddette<br />

cause, Arca Vita pagherà la prestazione in<strong>di</strong>cata al precedente<br />

Art. 10 per il caso <strong>di</strong> morte ed il capitale riscattabile<br />

in<strong>di</strong>cato all’Art. 16 in caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà totale e permanente.<br />

Art. 15 - Accertamento dell’invali<strong>di</strong>tà dell’Assicurato - Nel<br />

caso in cui l’Assicurato venga colpito da invali<strong>di</strong>tà, egli ed il<br />

Contraente, debbono:<br />

➧ fornire ad Arca Vita le informazioni circa il cambio del luogo<br />

<strong>di</strong> residenza dell’Assicurato;<br />

➧ fornire le notizie richieste per accertare il permanere dell’invali<strong>di</strong>tà<br />

e <strong>di</strong> comunicare in ogni caso l’intervenuta cessazione<br />

o le mutate <strong>con<strong>di</strong>zioni</strong> dell’invali<strong>di</strong>tà stessa;<br />

➧ consentire che Arca Vita accerti, con me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> sua fiducia,<br />

a sue spese e non più <strong>di</strong> una volta all’anno, la persistenza<br />

dell’invali<strong>di</strong>tà.<br />

Arca Vita comunica entro il termine massimo <strong>di</strong> 60 giorni dalla<br />

data del timbro postale della lettera raccomandata <strong>di</strong> cui all’Art.<br />

22 il riconoscimento dell’invali<strong>di</strong>tà denunciata.<br />

Qualora l’invali<strong>di</strong>tà non venga riconosciuta da Arca Vita,<br />

oppure quando ne venga da questa accertata la cessazione,<br />

il Contraente, purché la Polizza sia regolarmente in vigore,<br />

ha facoltà <strong>di</strong> chiedere, con lettera raccomandata con<br />

ricevuta <strong>di</strong> ritorno in<strong>di</strong>rizzata alla Direzione <strong>di</strong> Arca Vita, entro<br />

il termine perentorio <strong>di</strong> 30 giorni dalla comunicazione<br />

ricevuta, la constatazione dello stato d’invali<strong>di</strong>tà dell’Assicurato<br />

a mezzo <strong>di</strong> un Collegio arbitrale composto <strong>di</strong> tre<br />

me<strong>di</strong>ci. Dei tre me<strong>di</strong>ci anzidetti uno è nominato da Arca<br />

Vita, il secondo dal Contraente ed il terzo scelto dai primi<br />

due così nominati. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo la nomina dei terzo<br />

arbitro verrà demandata al Presidente del Tribunale <strong>di</strong> Verona.<br />

Ogni parte sopporta le spese del proprio me<strong>di</strong>co e la<br />

metà <strong>di</strong> quelle del terzo arbitro. Finché lo stato d’invali<strong>di</strong>tà<br />

non sia stato definitivamente accertato, il Contraente deve<br />

continuare il pagamento dei premi, me<strong>di</strong>ante l’annullamento<br />

<strong>di</strong> quote, altrimenti la copertura complementare verrà annullata.<br />

Accertata l’invali<strong>di</strong>tà, o la persistenza <strong>di</strong> essa, verrà invece<br />

restituito l’importo dei premi pagati, scaduti posteriormente<br />

alla data <strong>di</strong> denuncia dell’invali<strong>di</strong>tà.<br />

Art. 16 - Riscatto<br />

Riscatto totale: il Contraente ha il <strong>di</strong>ritto, a con<strong>di</strong>zione che sia<br />

trascorso almeno un anno dalla data <strong>di</strong> decorrenza del contratto,<br />

<strong>di</strong> riscattare il capitale maturato. Il valore <strong>di</strong> riscatto è<br />

uguale al valore <strong>di</strong> polizza. l capitale riscattabile verrà <strong>di</strong>sinvestito<br />

il quinto giorno lavorativo successivo alla data <strong>di</strong> ricevimento<br />

della richiesta, completa della relativa documentazione.<br />

Riscatto parziale: trascorso almeno un anno dalla decorrenza<br />

del contratto, il Contraente ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> richiedere il riscatto<br />

anche limitatamente ad una parte del valore complessivo<br />

<strong>di</strong> polizza. Il valore <strong>di</strong> riscatto parziale viene determinato<br />

secondo le medesime modalità del riscatto totale.<br />

L’opzione <strong>di</strong> riscatto parziale comporta la cancellazione dei<br />

fon<strong>di</strong> interni selezionati <strong>di</strong> un numero <strong>di</strong> quote equivalente al<br />

valore richiesto dal Contraente e proporzionalmente al numero<br />

complessivo <strong>di</strong> quote attribuite al contratto per ciascun<br />

fondo interno.<br />

Il Contraente potrà esercitare la facoltà <strong>di</strong> riscatto parziale<br />

per un importo minimo <strong>di</strong> € 500,00.<br />

Tuttavia questa facoltà potrà essere esercitata semprechè il<br />

valore residuo della polizza non sia inferiore a € 1.500,00.<br />

La richiesta <strong>di</strong> riscatto totale o <strong>di</strong> riscatto parziale deve essere<br />

formulata per iscritto ed inviata ad Arca Vita, me<strong>di</strong>ante lettera<br />

raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento.<br />

È inoltre facoltà del Contraente richiedere, alla scadenza del<br />

contratto, l’attivazione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> riscatti parziali programmati<br />

attraverso il quale il capitale verrà liquidato in un numero<br />

<strong>di</strong> rate compreso tra un minimo <strong>di</strong> 2 e un massimo <strong>di</strong> 10.<br />

Art. 17 - Trasferimento <strong>di</strong> quote tra i fon<strong>di</strong> (switch) - Il<br />

Contraente può in qualsiasi momento richiedere che la composizione<br />

del suo capitale investito tra i <strong>di</strong>versi fon<strong>di</strong> interni<br />

venga variata.<br />

Saranno comunque possibili esclusivamente trasferimenti<br />

per la totalità delle quote presenti sui fon<strong>di</strong> e verso un solo<br />

fondo <strong>di</strong> destinazione. Arca Vita al ricevimento della richiesta<br />

relativa al trasferimento procederà secondo le seguenti modalità:<br />

➧ il quinto giorno lavorativo successivo viene effettuato il <strong>di</strong>sinvestimento<br />

delle quote;<br />

➧ il controvalore delle quote <strong>di</strong>sinvestite viene investito secondo<br />

le nuove in<strong>di</strong>cazioni date dal contraente lo stesso<br />

giorno in cui sono state <strong>di</strong>sinvestite;<br />

Arca Vita determinerà il numero delle nuove quote in ciascun<br />

fondo in modo tale che il valore complessivo della polizza sia<br />

uguale al valore alla stessa data prima del trasferimento, al<br />

netto dei costi sostenuti per dar corso all’operazione. I suddetti<br />

costi relativi all’operazione sono pari a € 25,00.<br />

Il primo trasferimento effettuato in ogni anno trascorso dalla<br />

data <strong>di</strong> decorrenza della polizza è gratuito.Il Contraente potrà<br />

inoltre scegliere gratuitamente l’opzione PERFORMANCE<br />

PROTECTION, in tal modo la ripartizione tra i fon<strong>di</strong> interni avverrà<br />

automaticamente in base alla durata mancante alla<br />

scadenza.<br />

All’anniversario <strong>di</strong> polizza successivo al passaggio ad una fascia<br />

<strong>di</strong> durata successiva verrà effettuato un trasferimento <strong>di</strong><br />

quote che determinerà la nuova composizione del capitale investito,<br />

come in<strong>di</strong>cato nella seguente tabella:<br />

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