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Progettare ed installare un impianto fotovoltaico - Enea

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102 <strong>Progettare</strong> <strong>ed</strong> <strong>installare</strong> <strong>un</strong> <strong>impianto</strong> <strong>fotovoltaico</strong><br />

riconoscimento dell'integrazione architettonica<br />

(articolo 2, comma 1, lettera b3)), in<br />

deroga alle certificazioni sopra richieste,<br />

sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati<br />

secondo le norme CEI EN 61215<br />

(per moduli in silicio cristallino) o CEI EN<br />

61646 (per moduli a film sottile) nel solo<br />

caso in cui non siano commercialmente<br />

disponibili dei prodotti certificati che consentano<br />

di realizzare il tipo di integrazione<br />

progettato per lo specifico <strong>impianto</strong>. In<br />

questo caso è richiesta <strong>un</strong>a dichiarazione<br />

del costruttore che il prodotto è progettato<br />

e realizzato per poter superare le prove<br />

richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI<br />

EN 61646.<br />

La dichiarazione dovrà essere supportata<br />

da certificazioni rilasciate da <strong>un</strong> laboratorio<br />

accr<strong>ed</strong>itato, ottenute su moduli similari,<br />

ove disponibili, oppure suffragata da<br />

<strong>un</strong>a adeguata motivazione tecnica. Tale<br />

laboratorio dovrà essere accr<strong>ed</strong>itato EA<br />

(European Accr<strong>ed</strong>itation Agreement) o<br />

dovrà aver stabilito con EA accordi di<br />

mutuo riconoscimento.<br />

Si applicano inoltre, per quanto compatibili<br />

con le norme sopra elencate, i documenti<br />

tecnici emanati dai gestori di rete<br />

riportanti disposizioni applicative per la<br />

connessione di impianti fotovoltaici collegati<br />

alla rete elettrica.<br />

Delibera AEEG n 88/07<br />

dell’11 aprile 2007<br />

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale<br />

n. 97 s.o. n. 107 del 27/04/07)<br />

Nel tentativo di fare chiarezza nel campo<br />

del settore dell’energia elettrica, l’AEEG<br />

ha emanato la delibera su menzionata, al<br />

fine di<br />

«definire le responsabilità e le moda-<br />

lità del servizio di misura dell’elettricità<br />

prodotta sia da impianti qualificati<br />

per il rilascio di certificati verdi, sia<br />

di impianti che utilizzano fonti rinnovabili».<br />

Il provv<strong>ed</strong>imento detta disposizioni per<br />

gli impianti di generazione la cui richiesta<br />

per la connessione sia successiva alla data<br />

di entrata in vigore della presente delibera<br />

(27/04/2007).<br />

Per gli impianti la cui produzione coincide<br />

con la misura dell’energia elettrica<br />

immessa in rete, gli apparecchi di misura<br />

installati sono utilizzati anche per la misura<br />

dell’energia elettrica prodotta. Per gli<br />

impianti di potenza nominale non superiore<br />

a 20 kW, il responsabile del servizio di<br />

misura è individuato nella figura del<br />

gestore di rete. Il soggetto responsabile<br />

(produttore) è tenuto a corrispondere al<br />

gestore di rete <strong>un</strong> corrispettivo definito<br />

dall’AEEG, a copertura delle attività svolte<br />

per le operazioni di misurazione. Per gli<br />

impianti di potenza nominale superiore a<br />

20 kW, l’AEEG lascia la possibilità al produttore<br />

di scegliere se ricoprire lui stesso<br />

questa f<strong>un</strong>zione o delegarla al gestore di<br />

rete, nel qual caso deve corrispondere <strong>un</strong><br />

corrispettivo definito dal gestore m<strong>ed</strong>esimo.<br />

Fino al termine del periodo di regolazione<br />

2004-2007, il corrispettivo è pari<br />

alla componente tariffaria MIS1, prevista<br />

per la bassa tensione (tabella 18, prima<br />

colonna, dell’allegato 1 del Testo Integrato,<br />

deliberazione dell’AEEG del 30<br />

gennaio 2004 n. 5).<br />

Per gli impianti di potenza nominale fino<br />

a 20 kW, le condizioni tecniche per l’installazione<br />

e la manutenzione delle apparecchiature<br />

per la misura sono definite dal<br />

gestore di rete stesso. Il posizionamento<br />

dei misuratori è concordato con il soggetto<br />

responsabile sulla base di scelte volte

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