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Regolamento Edilizio - Comune di Trezzano Rosa

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pubbliche, le relazioni internazionali, le attività necessarie alla <strong>di</strong>fesa nazionale, l’or<strong>di</strong>ne e lasicurezza pubblici, questioni che sono in <strong>di</strong>scussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste<strong>di</strong>sciplinari, o oggetto <strong>di</strong> un’azione investigativa preliminare, o che lo siano state, la riservatezzacommerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà industriale, la riservatezza dei dati o schedaripersonali; il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuri<strong>di</strong>camente tenuti a fornirlo.3. Nel caso in cui l’esclusione dall’accesso riguar<strong>di</strong> sono una parte dei contenuti del documento,possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso; le parti omesse devonoessere in<strong>di</strong>cate. Il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento, con proprio provve<strong>di</strong>mento, stabilisce lalimitazione, che deve essere comunicata per iscritto al soggetto richiedente.4. Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso deve essere esercitato in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni della L. 31 <strong>di</strong>cembre 1996,n. 675 “Tutela delle persone e <strong>di</strong> altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, per quantoapplicabile.Art. 66 Differimento dell’accesso ai documenti1. E’ <strong>di</strong>sposto il <strong>di</strong>fferimento dell’accesso ai documenti ove sia necessario per assicurare la tutela dellavita privata e della riservatezza <strong>di</strong> persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che, gruppi, imprese o associazioni. Il<strong>di</strong>fferimento è <strong>di</strong>sposto inoltre per l’accesso ai documenti la cui conoscenza possa impe<strong>di</strong>re ogravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.2. Il <strong>di</strong>fferimento dell’accesso e la sua durata sono stabiliti dal Responsabile del proce<strong>di</strong>mento conproprio provve<strong>di</strong>mento motivato e sono comunicati per iscritto al richiedente.Sezione II - Proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> accessoArt. 67 Modalità <strong>di</strong> accesso ai documenti1. Al fine <strong>di</strong> agevolare l’esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso ai documenti, l’Amministrazione Comunalein<strong>di</strong>vidua, me<strong>di</strong>ante appositi provve<strong>di</strong>menti, gli uffici e gli orari <strong>di</strong> accesso al pubblico.2. L’accesso ai documenti amministrativi deve avvenire me<strong>di</strong>ante richiesta scritta da presentarsi, anchetramite fax, all’ufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti.3. L’ufficio <strong>di</strong> cui al comma precedente provvede a comunicare al richiedente le generalità delResponsabile del proce<strong>di</strong>mento, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari in cui é <strong>di</strong>sponibile alpubblico, nonchè la somma eventualmente dovuta per le spese <strong>di</strong> riproduzione, <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione e <strong>di</strong>bollo.4. Qualora il documento oggetto della richiesta non sia imme<strong>di</strong>atamente <strong>di</strong>sponibile presso l’ufficio <strong>di</strong>cui al precedente comma 2, vengono comunicati all’interessato il luogo ed il giorno in cui puòessere esercitato il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso.50

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