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Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto - casaregi

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Causa <strong>del</strong> contratto<br />

Motivi in fraudem legis<br />

e motivi contra legem<br />

Svolgimento <strong>del</strong> processo<br />

Con sentenza non definitiva in data 1-22 giugno 1999 il<br />

Tribunale di Lecce accoglieva - definendone i limiti temporali<br />

- la domanda proposta da V. G., che aveva chiesto<br />

la solidale condanna di F. R. e <strong>del</strong> Consorzio di Vigilanza<br />

I Falchi al risarcimento dei danni arrecatigli a causa <strong>del</strong>la<br />

cessazione anticipata <strong>del</strong> contratto decennale relativo<br />

alla consulenza tecnica che gli era stata affidata.<br />

Con sentenza in data 18 giugno-20 novembre 2003 la<br />

Corte d’Appello di Lecce, accogliendo per quanto di ragione<br />

l’impugnazione immediata <strong>del</strong> F., dichiarava la nullità<br />

<strong>del</strong> contratto da costui stipulato con il V. di cui, per<br />

l’effetto, rigettava la domanda, così come rigettava la domanda<br />

riconvenzionale spiegata dal Consorzio.<br />

La Corte territoriale osservava (per quanto interessa:<br />

l’eccezione di nullità <strong>del</strong> giudizio di primo gr<strong>ad</strong>o era comunque<br />

infondata, poiché la causa non sarebbe potuta<br />

regredire in primo gr<strong>ad</strong>o e decisa dal giudice <strong>del</strong> lavoro; il<br />

contratto de quo era mallo per illiceità <strong>del</strong> motivo unico<br />

e comune che aveva determinato le parti a concluderlo,<br />

perseguendo finalità contrarie a norme di ordine pubblico,<br />

quali certamente sono le disposizioni di cui al r.d. 18<br />

giugno 1931, n. 773, artt. 133 e 136 (T.u.l.p.s.), le quali<br />

assoggettano <strong>ad</strong> autorizzazione prefettizia l’esercizio e l’attività<br />

di vigilanza e custodia esercitata per mezzo di guardie<br />

particolari giurate.<br />

Avverso la suddetta sentenza il V. ha proposto ricorso per<br />

cassazione affidato a tre motivi.<br />

Giurisprudenza<br />

Contratti in generale<br />

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 9 luglio 2009, n. 16130 - Pres. Varrone - Rel. Massera - P.m. De<br />

Nunzio - V. G. c. F. R.<br />

Il motivo illecito - che, se comune <strong>ad</strong> entrambe le parti, quando sia stato il solo a determinarne la volontà, comporta<br />

la nullità <strong>del</strong> contratto - si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento, poiché contraria a norma<br />

imperativa o ai principi <strong>del</strong>l’ordine pubblico o <strong>del</strong> buon costume, ovvero poiché diretta <strong>ad</strong> eludere, mediante<br />

detta stipulazione, una norma imperativa. La valutazione compiuta al riguardo dal giudice di merito è insindacabile<br />

in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivata. (Nella specie è stata confermata la<br />

sentenza impugnata con cui si era ritenuta la nullità di un contratto di vigilanza e custodia a mezzo guardie<br />

giurate, per averne i contraenti stabilito l’operatività anche in zone territoriali, in cui la società commissionaria<br />

non era abilitata <strong>ad</strong> operare, così eludendo le norme imperative che assoggettano tale attività <strong>ad</strong> autorizzazione<br />

prefettizia).<br />

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI<br />

Conforme Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1993, n. 10603, in Corr. giur., 1994, 181<br />

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti<br />

Il F. ha proposto ricorso incidentale condizionato articolato<br />

in sei motivi, cui il V. ha resistito con controricorso<br />

Il Consorzio di Vigilanza I Falchi non ha espletato difese.<br />

Motivi <strong>del</strong>la decisione<br />

I due ricorsi vanno riuniti ai sensi <strong>del</strong>l’art. 335 c.p.c..<br />

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia<br />

violazione <strong>del</strong>l’art. 1345 c.c. e vizio di motivazione <strong>del</strong>la<br />

sentenza impugnata l<strong>ad</strong>dove essa ha ritenuto che il contratto<br />

all’origine <strong>del</strong>la controversia fosse stato ispirato<br />

dalla volontà di eludere le disposizione di ordine pubblico<br />

che stabiliscono i limiti di operatività degli istituti di<br />

vigilanza privata, consentendo alla società, di cui il V. era<br />

amministratore, di estendere la sua attività anche in zone<br />

territoriali in cui non era abilitata <strong>ad</strong> operare, mentre ha<br />

poi affermato che il F. era interessato all’acquisizione <strong>del</strong>la<br />

fideiussione di L. 150.000.000 offerta dal V. al Consorzio<br />

di cui l’intimato era presidente.<br />

Con il secondo motivo lamenta violazione ancora <strong>del</strong>l’art.<br />

1345 c.c. e vizio di motivazione sul rilievo che la<br />

stessa sentenza impugnata aveva riconosciuto che il F. era<br />

stato mosso a concludere il negozio dal motivo ulteriore<br />

di acquisire la fideiussione, ma aveva erroneamente ritenuto<br />

sufficiente la consapevolezza e condivisione da parte<br />

<strong>del</strong> medesimo <strong>del</strong> fine perseguito dal V.<br />

Le due censure, che sono connesse e, pertanto, si prestano<br />

a trattazione congiunta, risultano infondate.<br />

La norma di riferimento (art. 1345 c.c.) sancisce la nul-<br />

I contratti 3/2010 239

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