Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto - casaregi
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Causa <strong>del</strong> contratto<br />
Motivi in fraudem legis<br />
e motivi contra legem<br />
Svolgimento <strong>del</strong> processo<br />
Con sentenza non definitiva in data 1-22 giugno 1999 il<br />
Tribunale di Lecce accoglieva - definendone i limiti temporali<br />
- la domanda proposta da V. G., che aveva chiesto<br />
la solidale condanna di F. R. e <strong>del</strong> Consorzio di Vigilanza<br />
I Falchi al risarcimento dei danni arrecatigli a causa <strong>del</strong>la<br />
cessazione anticipata <strong>del</strong> contratto decennale relativo<br />
alla consulenza tecnica che gli era stata affidata.<br />
Con sentenza in data 18 giugno-20 novembre 2003 la<br />
Corte d’Appello di Lecce, accogliendo per quanto di ragione<br />
l’impugnazione immediata <strong>del</strong> F., dichiarava la nullità<br />
<strong>del</strong> contratto da costui stipulato con il V. di cui, per<br />
l’effetto, rigettava la domanda, così come rigettava la domanda<br />
riconvenzionale spiegata dal Consorzio.<br />
La Corte territoriale osservava (per quanto interessa:<br />
l’eccezione di nullità <strong>del</strong> giudizio di primo gr<strong>ad</strong>o era comunque<br />
infondata, poiché la causa non sarebbe potuta<br />
regredire in primo gr<strong>ad</strong>o e decisa dal giudice <strong>del</strong> lavoro; il<br />
contratto de quo era mallo per illiceità <strong>del</strong> motivo unico<br />
e comune che aveva determinato le parti a concluderlo,<br />
perseguendo finalità contrarie a norme di ordine pubblico,<br />
quali certamente sono le disposizioni di cui al r.d. 18<br />
giugno 1931, n. 773, artt. 133 e 136 (T.u.l.p.s.), le quali<br />
assoggettano <strong>ad</strong> autorizzazione prefettizia l’esercizio e l’attività<br />
di vigilanza e custodia esercitata per mezzo di guardie<br />
particolari giurate.<br />
Avverso la suddetta sentenza il V. ha proposto ricorso per<br />
cassazione affidato a tre motivi.<br />
Giurisprudenza<br />
Contratti in generale<br />
CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 9 luglio 2009, n. 16130 - Pres. Varrone - Rel. Massera - P.m. De<br />
Nunzio - V. G. c. F. R.<br />
Il motivo illecito - che, se comune <strong>ad</strong> entrambe le parti, quando sia stato il solo a determinarne la volontà, comporta<br />
la nullità <strong>del</strong> contratto - si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento, poiché contraria a norma<br />
imperativa o ai principi <strong>del</strong>l’ordine pubblico o <strong>del</strong> buon costume, ovvero poiché diretta <strong>ad</strong> eludere, mediante<br />
detta stipulazione, una norma imperativa. La valutazione compiuta al riguardo dal giudice di merito è insindacabile<br />
in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivata. (Nella specie è stata confermata la<br />
sentenza impugnata con cui si era ritenuta la nullità di un contratto di vigilanza e custodia a mezzo guardie<br />
giurate, per averne i contraenti stabilito l’operatività anche in zone territoriali, in cui la società commissionaria<br />
non era abilitata <strong>ad</strong> operare, così eludendo le norme imperative che assoggettano tale attività <strong>ad</strong> autorizzazione<br />
prefettizia).<br />
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI<br />
Conforme Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1993, n. 10603, in Corr. giur., 1994, 181<br />
Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti<br />
Il F. ha proposto ricorso incidentale condizionato articolato<br />
in sei motivi, cui il V. ha resistito con controricorso<br />
Il Consorzio di Vigilanza I Falchi non ha espletato difese.<br />
Motivi <strong>del</strong>la decisione<br />
I due ricorsi vanno riuniti ai sensi <strong>del</strong>l’art. 335 c.p.c..<br />
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia<br />
violazione <strong>del</strong>l’art. 1345 c.c. e vizio di motivazione <strong>del</strong>la<br />
sentenza impugnata l<strong>ad</strong>dove essa ha ritenuto che il contratto<br />
all’origine <strong>del</strong>la controversia fosse stato ispirato<br />
dalla volontà di eludere le disposizione di ordine pubblico<br />
che stabiliscono i limiti di operatività degli istituti di<br />
vigilanza privata, consentendo alla società, di cui il V. era<br />
amministratore, di estendere la sua attività anche in zone<br />
territoriali in cui non era abilitata <strong>ad</strong> operare, mentre ha<br />
poi affermato che il F. era interessato all’acquisizione <strong>del</strong>la<br />
fideiussione di L. 150.000.000 offerta dal V. al Consorzio<br />
di cui l’intimato era presidente.<br />
Con il secondo motivo lamenta violazione ancora <strong>del</strong>l’art.<br />
1345 c.c. e vizio di motivazione sul rilievo che la<br />
stessa sentenza impugnata aveva riconosciuto che il F. era<br />
stato mosso a concludere il negozio dal motivo ulteriore<br />
di acquisire la fideiussione, ma aveva erroneamente ritenuto<br />
sufficiente la consapevolezza e condivisione da parte<br />
<strong>del</strong> medesimo <strong>del</strong> fine perseguito dal V.<br />
Le due censure, che sono connesse e, pertanto, si prestano<br />
a trattazione congiunta, risultano infondate.<br />
La norma di riferimento (art. 1345 c.c.) sancisce la nul-<br />
I contratti 3/2010 239