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Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto - casaregi

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Giurisprudenza<br />

Contratti in generale<br />

Con riguardo al tempo in cui l’opzione può essere<br />

concessa, la legge nulla dispone. Nel silenzio si deve<br />

desumere che la concessione <strong>del</strong>l’opzione possa essere<br />

contestuale alla formulazione <strong>del</strong>la proposta contrattuale<br />

o successiva <strong>ad</strong> essa (5).<br />

Si potrebbe affermare che l’opzione è un contratto<br />

che esaurisce la sua funzione con la sua stessa conclusione,<br />

mediante cui si attribuisce alla proposta il<br />

carattere <strong>del</strong>l’irrevocabilità, ed all’opzionario il <strong>diritto</strong><br />

potestativo di accettare (6). Il contratto principale<br />

si concluderà, con effetti ex nunc, mediante accettazione<br />

(successiva) <strong>del</strong>la proposta, per il tramite <strong>del</strong>la<br />

dichiarazione unilaterale <strong>del</strong>l’opzionario (resa irrevocabile<br />

per effetto <strong>del</strong> contratto di opzione) (7).<br />

Con la stipula <strong>del</strong> contratto di opzione le parti non<br />

intendono creare una situazione giuridica definitiva,<br />

ma piuttosto una situazione provvisoria e preparatoria<br />

di quella finale, che sarà determinata dal contratto<br />

principale per il tramite di un complesso regolamento<br />

d’interessi che disciplina sia la parte provvisoria<br />

e preparatoria, sia il contratto definitivo (8).<br />

Autorevole dottrina ha criticato la visione riduttiva<br />

<strong>del</strong>l’opzione quale mero patto sull’irrevocabilità <strong>del</strong>la<br />

proposta, riportando l’opzione nel “pacchetto<br />

contrattuale” perfetto in tutti i suoi termini che<br />

l’opzionario può accettare o meno nei termini stabiliti<br />

(9). Anche secondo la giurisprudenza di legittimità<br />

l’istituto <strong>del</strong>l’opzione di cui all’art. 1331 c.c. si<br />

inserisce nell’ambito di una più complessa fattispecie<br />

a formazione progressiva costituita inizialmente<br />

da un accordo avente <strong>ad</strong> oggetto la irrevocabilità<br />

<strong>del</strong>la proposta <strong>del</strong> promittente e, successivamente,<br />

dalla (eventuale) accettazione <strong>del</strong> promissario che,<br />

saldandosi con la precedente proposta, perfeziona il<br />

nuovo negozio giuridico, così che soltanto successivamente<br />

alla conclusione <strong>del</strong> contratto di opzione,<br />

il promissario, con riferimento al contratto definitivo,<br />

può incorrere in responsabilità precontrattuale<br />

se abbia ingenerato il ragionevole affidamento nella<br />

conclusione di tale contratto rifiutandone, poi, la<br />

stipulazione (10).<br />

I requisiti <strong>del</strong> contratto di opzione<br />

È da escludere che si tratti di opzione quando la proposta<br />

irrevocabile oggetto <strong>del</strong> patto stesso contenga<br />

solo alcuni elementi essenziali e non il completo regolamento<br />

negoziale, poiché l’eventuale accettazione<br />

di una tale proposta non potrebbe perfezionare il<br />

contratto, essendo richiesta la formazione <strong>del</strong> consenso<br />

sugli altri elementi non contenuti nella proposta<br />

stessa (11). L’accordo deve abbracciare l’intero<br />

contenuto <strong>del</strong> contratto definitivo (12).<br />

Il legislatore <strong>del</strong> 1942 ha attribuito all’opzione il ca-<br />

152<br />

rattere <strong>del</strong>la tipicità, esonerando l’interprete dal<br />

compito di verificare, caso per caso, l’esistenza di<br />

una “causa sufficiente” da giustificare la costituzione<br />

<strong>del</strong> rapporto giuridico tra le parti (13). La causa <strong>del</strong>l’opzione<br />

è costituita dalla funzione di rendere fissa<br />

ed irrevocabile, per volontà di entrambe le parti e<br />

per un dato tempo (14), la proposta relativa al con-<br />

Note:<br />

(5) Così A. Chianale, voce Opzione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XIII,<br />

1995, 140, secondo cui, in ogni caso, la circostanza che l’opzionario<br />

possa speculare, durante il tempo fissato per l’esercizio <strong>del</strong>l’opzione,<br />

di eventuali variazioni <strong>del</strong> valore <strong>del</strong>la prestazione dedotta<br />

nel contratto costituisce la funzione principale <strong>del</strong>l’opzione.<br />

(6) G. Gioffrè, La sopravvivenza <strong>del</strong> contratto principale all’invalidità<br />

<strong>del</strong>l’opzione, in Riv. dir. civ., 2001, 2, 174. In senso parzialmente<br />

contrario V. Carbone, I requisiti <strong>del</strong>l’opzione, in Corr. giur.,<br />

1993, 12, 55 ss., secondo cui l’accettazione <strong>del</strong>la proposta ferma<br />

costituisce normale accettazione di una proposta contrattuale<br />

e non esercizio di un <strong>diritto</strong> potestativo.<br />

(7) Come osserva G. Lombardi, op. cit., 808, qualora il contratto<br />

principale sia un contratto traslativo, tale effetto conseguirà direttamente<br />

per il solo fatto che l’opzione sia stata esercitata, secondo<br />

il regolamento negoziale predefinito dalle parti nel medesimo<br />

patto d’opzione.<br />

(8) Così G. Lombardi, op. cit., 808.<br />

(9) V. Carbone, op. cit., 55 ss.<br />

(10) Così Cass. 25 febbraio 1998, n. 2017, in Giust. civ., 1999, I,<br />

2809 (con nota critica di F. Rossi secondo cui invece avrebbe dovuto<br />

trovare applicazione la figura <strong>del</strong>la condizione unilaterale), in<br />

cui si afferma che «successivamente alla stipulazione <strong>del</strong> contratto<br />

di opzione, ossia all’accordo avente <strong>ad</strong> oggetto l’irrevocabilità<br />

<strong>del</strong>la proposta <strong>del</strong> promittente e la facoltà <strong>del</strong> promissario<br />

di decidere discrezionalmente se accettarla o meno, incorre in<br />

responsabilità precontrattuale, che può essere fatta valere in<br />

giudizio solo con apposita domanda di accertamento, l’opzionario<br />

che ingeneri nella controparte il ragionevole affidamento nel<br />

perfezionamento <strong>del</strong> contratto definitivo e non intenda, invece,<br />

accettarne la conclusione». Si veda anche R. Sgroi, op. cit., 241.<br />

(11) Così V. Carbone, op. cit., 55 ss.<br />

(12) L’opzione non rappresenta un atto prenegoziale, ma costituisce<br />

un accordo con cui si conferisce all’oblato il potere di decisione<br />

rispetto alla stipula <strong>del</strong> negozio, con la conseguenza che<br />

il contenuto di questo deve essere già determinato in tutti i suoi<br />

elementi. In realtà l’opzione contiene tutti gli elementi solo per<br />

relationem, essendo la proposta oggetto <strong>del</strong>l’opzione a fissarli.<br />

(13) In questo senso G. Gabrielli, voce Opzione, in Enc. giur.<br />

Treccani, XXI, 1990, 1.<br />

(14) Il decorso <strong>del</strong> termine concesso per l’esercizio <strong>del</strong>l’opzione<br />

senza che l’opzionario eserciti tale <strong>diritto</strong> potestativo fa venire<br />

meno sia il vincolo di irrevocabilità, sia la proposta <strong>del</strong> contratto<br />

definitivo oggetto <strong>del</strong>l’opzione. Secondo la giurisprudenza (Cass.<br />

7 maggio 1992, n. 5423, in Giust. civ., 1992, I, 3039, con nota di<br />

N. Di Mauro) «la manifestazione di volontà di <strong>ad</strong>erire all’offerta,<br />

se sopravviene tardivamente, equivale <strong>ad</strong> una nuova proposta<br />

proveniente dal soggetto che nel patto di opzione aveva la posizione<br />

più favorevole: tale proposta, pertanto, è inidonea a vincolare<br />

in contratto l’originario offerente salvo che questi non l’accetti».<br />

Con riferimento alla necessità che l’irrevocabilità <strong>del</strong>la<br />

proposta abbia un termine determinato, App. Milano 11 marzo<br />

1997 ha statuito che «nel nostro ordinamento non sono ammessi<br />

impegni irrevocabili a vendere che abbiano durata indeterminata,<br />

poiché essi si risolvono in una limitazione <strong>del</strong> potere<br />

di alienazione e in definitiva in una restrizione <strong>del</strong> principio di libera<br />

circolazione dei beni».<br />

I contratti 2/2010

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