Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto - casaregi
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Giurisprudenza<br />
Contratti in generale<br />
vocabile e nell’opzione contesti totalmente differenti.<br />
Si tratterà di proposta irrevocabile quando «la<br />
formulazione <strong>del</strong> futuro ed eventuale regolamento d’interessi<br />
è opera <strong>del</strong> solo proponente, il quale autonomamente<br />
decide di porsi in una situazione giuridica di soggezione,<br />
nella fiducia di poter in tal modo facilitare la<br />
conclusione di un affare che gli preme»; di opzione<br />
«quando la formulazione avviene a opera di entrambe le<br />
parti e la soggezione <strong>del</strong>l’una è direttamente voluta anche<br />
dall’altra, tant’è vero che il sacrificio comportato dalla<br />
soggezione medesima trova di regola un compenso o, in<br />
via immediata, attraverso la pattuizione <strong>del</strong> c.d. premio,<br />
oppure, indirettamente, attraverso il conseguimento di<br />
altri vantaggi» e dunque il soggetto favorito non è un<br />
mero spettatore. Nell’opzione l’impegno a non revocare<br />
costituisce l’oggetto non di un atto prenegoziale,<br />
qual è invece la proposta, ma di un contratto che,<br />
ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1372 c.c., non può sciogliersi che<br />
per mutuo consenso <strong>del</strong>le parti o per le altre cause<br />
ammesse dalla legge. La diversità tra opzione (contratto)<br />
e proposta irrevocabile (atto prenegoziale)<br />
(23) è riscontrabile anche nel tenore letterale <strong>del</strong>l’art.<br />
1331 c.c., secondo cui l’opzione «si considera<br />
proposta irrevocabile», escludendo in r<strong>ad</strong>ice un’identica<br />
natura ed evidenziando che tale identificazione<br />
viene <strong>ad</strong>operata solo per attribuirgli gli effetti di cui<br />
all’art. 1329 c.c. (24). Trattandosi di un negozio giuridico<br />
bilaterale, inoltre, entrambi i contraenti partecipano<br />
alla determinazione <strong>del</strong> contenuto <strong>del</strong> contratto<br />
(25).<br />
Opzione e contratto preliminare<br />
Le obbligazioni nascenti da un contratto preliminare<br />
sono indiscutibilmente diverse rispetto a quelle di<br />
un contratto di opzione. Mentre nel primo caso sorge,<br />
in capo <strong>ad</strong> entrambe le parti, l’obbligo di stipulare<br />
un successivo contratto c.d. definitivo, mediante<br />
l’opzione si concede all’opzionario il <strong>diritto</strong> di costituire<br />
il contratto ai termini ed alle condizioni previste<br />
dall’opzione e nei limiti dalla stessa previsti, se e<br />
quando, nel rispetto dei termini <strong>del</strong>l’opzione, l’operazione<br />
gli parrà conveniente. L’opzionario, anziché<br />
essere soggetto <strong>ad</strong> un obbligo, risulta essere titolare<br />
di un <strong>diritto</strong> potestativo, cui corrisponde una posizione<br />
di soggezione <strong>del</strong> concedente (26). Tramite<br />
l’esercizio <strong>del</strong>l’opzione attraverso una dichiarazione<br />
unilaterale, l’opzionario costituisce un negozio che<br />
incide sulla sfera giuridica altrui (27). Come osservato<br />
dalla Suprema Corte il patto di opzione non è,<br />
al contrario <strong>del</strong> preliminare, «una semplice promessa,<br />
ma è espressione immediata e definitiva <strong>del</strong>la volontà di<br />
stipula <strong>del</strong> contratto finale»(28). La giurisprudenza ha<br />
ammesso che il patto di opzione possa essere oggetto<br />
154<br />
di un contratto preliminare, poiché l’opzione è qualcosa<br />
in più e di diverso di un mero pactum de contrahendo<br />
(29) e, viceversa, che il contratto preliminare<br />
possa essere oggetto di un’opzione (30).<br />
Note:<br />
(continua nota 22)<br />
torio, Milano, 1974. E. Panzarini, Il contratto di opzione, I, Struttura<br />
e funzioni, Milano, 2007, 185 ss., sostiene altresì che tra<br />
le due figure vi sia una distinzione riferibile alla durata <strong>del</strong> vincolo,<br />
individuando la funzione <strong>del</strong>l’opzione nella «protrazione<br />
<strong>del</strong> termine di irrevocabilità <strong>del</strong>la dichiarazione di una parte oltre<br />
la durata (massima) concepibile e giustificata nell’ambito<br />
<strong>del</strong>la formazione per mezzo <strong>del</strong>lo scambio <strong>del</strong>la proposta e <strong>del</strong>l’accettazione».<br />
Nel dubbio dovrebbe comunque trovare applicazione<br />
l’art. 1371 c.c., a favore <strong>del</strong> riconoscimento di una proposta<br />
irrevocabile.<br />
(23) In questo senso Cass. 7 aprile 1987, n. 3339, secondo cui<br />
«l’opzione, a differenza <strong>del</strong>la proposta irrevocabile, ha natura di<br />
negozio giuridico bilaterale; mentre, infatti, nella proposta irrevocabile<br />
vi è una parte che avanza una proposta contrattuale ed<br />
unilateralmente si impegna a mantenerla ferma per un certo<br />
tempo, nella opzione vi sono due parti che convengono che una<br />
di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l’altra<br />
resta libera di accettarla o meno; in entrambi i casi, perciò, vi è<br />
una proposta contrattuale irrevocabile ma mentre nel primo (art.<br />
1329 cod. civ.) la irrevocabilità dipende esclusivamente dalla volontà,<br />
dall’impegno unilaterale <strong>del</strong> proponente, nel secondo (art.<br />
1331 cod. civ.) la irrevocabilità dipende da una convenzione tra le<br />
parti, le cui volontà devono quindi essere espresse ed incontrarsi».<br />
(24) Si veda M. Dell’Utri, Patto di opzione, risoluzione <strong>del</strong> contratto<br />
e responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. civ., 1997, I, 5,<br />
733, che osserva come il rinvio <strong>del</strong> codice alla disciplina <strong>del</strong>la<br />
proposta irrevocabile sia limitato quo<strong>ad</strong> effectum. Sul punto anche<br />
G. Gioffrè, op. cit., 175 ss.; V. Roppo, op. cit., 161 ss., secondo<br />
cui la distinzione tra la due figure appare più sfumata di<br />
fronte <strong>ad</strong> ipotesi di opzione concessa a titolo gratuito. Più approfonditamente,<br />
C. Romeo, Opzione e proposta irrevocabile:<br />
analogie e differenze, in questa Rivista, 1999, 349 ss.<br />
(25) A tal proposito App. Milano, 11 marzo 1997, ha statuito che,<br />
«a differenza che nella proposta irrevocabile ove la fonte <strong>del</strong>la irretrattabilità<br />
è costituita dalla volontà unilaterale <strong>del</strong> proponente<br />
e dalla fissazione di un termine («si impegna per un certo periodo...»)<br />
nell’opzione tale irretrattabilità deriva da una vera e propria<br />
convenzione tra proponente e controparte ossia da un incontro<br />
di volontà tra queste parti».<br />
(26) C.M. Bianca, Diritto civile, Milano, 1998, 3, 200.<br />
(27) Si veda App. Milano, 11 marzo 1997, secondo cui «la differenza<br />
tra contratto preliminare e opzione viene individuata in relazione<br />
al fatto che mentre il primo comporta l’obbligo <strong>del</strong>le parti<br />
di concludere il contratto definitivo, l’opzione non prevede alcun<br />
obbligo di fare; mentre, in altri termini, nel preliminare, per<br />
dar luogo al contratto definitivo occorre una nuova espressione<br />
<strong>del</strong>la volontà di entrambe le parti, nella opzione è viceversa sufficiente<br />
la volontà unilaterale <strong>del</strong>la parte nei cui confronti è stata<br />
fatta la proposta e questo perché il proponente impegnandosi a<br />
tenere ferma la sua proposta ha già prestato il consenso alla stipula<br />
<strong>del</strong> definitivo».<br />
(28) Cfr. Cass. 25 maggio 1983, n. 3625.<br />
(29) Cfr. Cass. 30 luglio 1947, n. 1248, in Giur. compl. cass. civ.,<br />
1947, III, 403, con nota di A. De Martini.<br />
(30) Così R. Sgroi, loc. cit., che cita alcune massime giurisprudenziali<br />
(Cass. 14 dicembre 1960, n. 3247, in Giust. civ., 1961,<br />
(segue)<br />
I contratti 2/2010