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Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto - casaregi

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Giurisprudenza<br />

Contratti in generale<br />

vocabile e nell’opzione contesti totalmente differenti.<br />

Si tratterà di proposta irrevocabile quando «la<br />

formulazione <strong>del</strong> futuro ed eventuale regolamento d’interessi<br />

è opera <strong>del</strong> solo proponente, il quale autonomamente<br />

decide di porsi in una situazione giuridica di soggezione,<br />

nella fiducia di poter in tal modo facilitare la<br />

conclusione di un affare che gli preme»; di opzione<br />

«quando la formulazione avviene a opera di entrambe le<br />

parti e la soggezione <strong>del</strong>l’una è direttamente voluta anche<br />

dall’altra, tant’è vero che il sacrificio comportato dalla<br />

soggezione medesima trova di regola un compenso o, in<br />

via immediata, attraverso la pattuizione <strong>del</strong> c.d. premio,<br />

oppure, indirettamente, attraverso il conseguimento di<br />

altri vantaggi» e dunque il soggetto favorito non è un<br />

mero spettatore. Nell’opzione l’impegno a non revocare<br />

costituisce l’oggetto non di un atto prenegoziale,<br />

qual è invece la proposta, ma di un contratto che,<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1372 c.c., non può sciogliersi che<br />

per mutuo consenso <strong>del</strong>le parti o per le altre cause<br />

ammesse dalla legge. La diversità tra opzione (contratto)<br />

e proposta irrevocabile (atto prenegoziale)<br />

(23) è riscontrabile anche nel tenore letterale <strong>del</strong>l’art.<br />

1331 c.c., secondo cui l’opzione «si considera<br />

proposta irrevocabile», escludendo in r<strong>ad</strong>ice un’identica<br />

natura ed evidenziando che tale identificazione<br />

viene <strong>ad</strong>operata solo per attribuirgli gli effetti di cui<br />

all’art. 1329 c.c. (24). Trattandosi di un negozio giuridico<br />

bilaterale, inoltre, entrambi i contraenti partecipano<br />

alla determinazione <strong>del</strong> contenuto <strong>del</strong> contratto<br />

(25).<br />

Opzione e contratto preliminare<br />

Le obbligazioni nascenti da un contratto preliminare<br />

sono indiscutibilmente diverse rispetto a quelle di<br />

un contratto di opzione. Mentre nel primo caso sorge,<br />

in capo <strong>ad</strong> entrambe le parti, l’obbligo di stipulare<br />

un successivo contratto c.d. definitivo, mediante<br />

l’opzione si concede all’opzionario il <strong>diritto</strong> di costituire<br />

il contratto ai termini ed alle condizioni previste<br />

dall’opzione e nei limiti dalla stessa previsti, se e<br />

quando, nel rispetto dei termini <strong>del</strong>l’opzione, l’operazione<br />

gli parrà conveniente. L’opzionario, anziché<br />

essere soggetto <strong>ad</strong> un obbligo, risulta essere titolare<br />

di un <strong>diritto</strong> potestativo, cui corrisponde una posizione<br />

di soggezione <strong>del</strong> concedente (26). Tramite<br />

l’esercizio <strong>del</strong>l’opzione attraverso una dichiarazione<br />

unilaterale, l’opzionario costituisce un negozio che<br />

incide sulla sfera giuridica altrui (27). Come osservato<br />

dalla Suprema Corte il patto di opzione non è,<br />

al contrario <strong>del</strong> preliminare, «una semplice promessa,<br />

ma è espressione immediata e definitiva <strong>del</strong>la volontà di<br />

stipula <strong>del</strong> contratto finale»(28). La giurisprudenza ha<br />

ammesso che il patto di opzione possa essere oggetto<br />

154<br />

di un contratto preliminare, poiché l’opzione è qualcosa<br />

in più e di diverso di un mero pactum de contrahendo<br />

(29) e, viceversa, che il contratto preliminare<br />

possa essere oggetto di un’opzione (30).<br />

Note:<br />

(continua nota 22)<br />

torio, Milano, 1974. E. Panzarini, Il contratto di opzione, I, Struttura<br />

e funzioni, Milano, 2007, 185 ss., sostiene altresì che tra<br />

le due figure vi sia una distinzione riferibile alla durata <strong>del</strong> vincolo,<br />

individuando la funzione <strong>del</strong>l’opzione nella «protrazione<br />

<strong>del</strong> termine di irrevocabilità <strong>del</strong>la dichiarazione di una parte oltre<br />

la durata (massima) concepibile e giustificata nell’ambito<br />

<strong>del</strong>la formazione per mezzo <strong>del</strong>lo scambio <strong>del</strong>la proposta e <strong>del</strong>l’accettazione».<br />

Nel dubbio dovrebbe comunque trovare applicazione<br />

l’art. 1371 c.c., a favore <strong>del</strong> riconoscimento di una proposta<br />

irrevocabile.<br />

(23) In questo senso Cass. 7 aprile 1987, n. 3339, secondo cui<br />

«l’opzione, a differenza <strong>del</strong>la proposta irrevocabile, ha natura di<br />

negozio giuridico bilaterale; mentre, infatti, nella proposta irrevocabile<br />

vi è una parte che avanza una proposta contrattuale ed<br />

unilateralmente si impegna a mantenerla ferma per un certo<br />

tempo, nella opzione vi sono due parti che convengono che una<br />

di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l’altra<br />

resta libera di accettarla o meno; in entrambi i casi, perciò, vi è<br />

una proposta contrattuale irrevocabile ma mentre nel primo (art.<br />

1329 cod. civ.) la irrevocabilità dipende esclusivamente dalla volontà,<br />

dall’impegno unilaterale <strong>del</strong> proponente, nel secondo (art.<br />

1331 cod. civ.) la irrevocabilità dipende da una convenzione tra le<br />

parti, le cui volontà devono quindi essere espresse ed incontrarsi».<br />

(24) Si veda M. Dell’Utri, Patto di opzione, risoluzione <strong>del</strong> contratto<br />

e responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. civ., 1997, I, 5,<br />

733, che osserva come il rinvio <strong>del</strong> codice alla disciplina <strong>del</strong>la<br />

proposta irrevocabile sia limitato quo<strong>ad</strong> effectum. Sul punto anche<br />

G. Gioffrè, op. cit., 175 ss.; V. Roppo, op. cit., 161 ss., secondo<br />

cui la distinzione tra la due figure appare più sfumata di<br />

fronte <strong>ad</strong> ipotesi di opzione concessa a titolo gratuito. Più approfonditamente,<br />

C. Romeo, Opzione e proposta irrevocabile:<br />

analogie e differenze, in questa Rivista, 1999, 349 ss.<br />

(25) A tal proposito App. Milano, 11 marzo 1997, ha statuito che,<br />

«a differenza che nella proposta irrevocabile ove la fonte <strong>del</strong>la irretrattabilità<br />

è costituita dalla volontà unilaterale <strong>del</strong> proponente<br />

e dalla fissazione di un termine («si impegna per un certo periodo...»)<br />

nell’opzione tale irretrattabilità deriva da una vera e propria<br />

convenzione tra proponente e controparte ossia da un incontro<br />

di volontà tra queste parti».<br />

(26) C.M. Bianca, Diritto civile, Milano, 1998, 3, 200.<br />

(27) Si veda App. Milano, 11 marzo 1997, secondo cui «la differenza<br />

tra contratto preliminare e opzione viene individuata in relazione<br />

al fatto che mentre il primo comporta l’obbligo <strong>del</strong>le parti<br />

di concludere il contratto definitivo, l’opzione non prevede alcun<br />

obbligo di fare; mentre, in altri termini, nel preliminare, per<br />

dar luogo al contratto definitivo occorre una nuova espressione<br />

<strong>del</strong>la volontà di entrambe le parti, nella opzione è viceversa sufficiente<br />

la volontà unilaterale <strong>del</strong>la parte nei cui confronti è stata<br />

fatta la proposta e questo perché il proponente impegnandosi a<br />

tenere ferma la sua proposta ha già prestato il consenso alla stipula<br />

<strong>del</strong> definitivo».<br />

(28) Cfr. Cass. 25 maggio 1983, n. 3625.<br />

(29) Cfr. Cass. 30 luglio 1947, n. 1248, in Giur. compl. cass. civ.,<br />

1947, III, 403, con nota di A. De Martini.<br />

(30) Così R. Sgroi, loc. cit., che cita alcune massime giurisprudenziali<br />

(Cass. 14 dicembre 1960, n. 3247, in Giust. civ., 1961,<br />

(segue)<br />

I contratti 2/2010

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