apporti imprenditoriali, anche non formalizzati tra le parti, che consenta di disvelarne la finalità fraudolenta e giuridicamente rilevante ex art. 1344 c.c. Ed in quest’ottica si può condividere l’affermazione per cui l’interesse fraudolento permea e caratterizza la causa <strong>del</strong> contratto provocandone una illiceità non per violazione diretta, bensì per «violazione indiretta e non apparente che, mentre fa salva la lettera <strong>del</strong>la norma ne travisa la finalità e ne elude il divieto, <strong>ad</strong>operando uno strumento legale contro la sua destinazione» (39). In altri termini, gli interessi- Giurisprudenza Contratti in generale motivi fraudolenti rivelano sul piano interpretativo ex artt. 1362 ss. c.c. l’operazione elusiva dei contraenti - di norma, economicamente e giuridicamente complessa - in maniera tale da comportare la nullità <strong>del</strong> contratto per illiceità <strong>del</strong>la causa <strong>del</strong> negozio realizzato in frode alla legge. I contratti 3/2010 247 Nota: (39) E. Betti, Teoria generale <strong>del</strong> negozio giuridico, Napoli, 1994, rist., 379.
Requisiti <strong>del</strong> contratto Patto di opzione e negozi preparatori Svolgimento <strong>del</strong> processo Con citazione notificata il 25 novembre 2003 B. F., premesso che con scrittura 18 settembre 2002 la s.a.s. H. di L. V. e C. con sede in Bari le aveva concesso la opzione per l’acquisto <strong>del</strong>l’esercizio commerciale di birreria sito in Bari, via Turati n. 22/24 per un valore di cessione di euro 36.151,98, dietro corrispettivo di euro 2.582,28 versati contestualmente, con l’accordo che la somma sarebbe stata restituita in caso di mancato esercizio <strong>del</strong>la opzione entro il 31 ottobre 2002, e che, non avendo essa esercitato la opzione, aveva richiesto senza esito la restituzione <strong>del</strong>la somma versata, ha convenuto in giudizio la società, chiedendone la condanna alla restituzione <strong>del</strong>la somma di euro 2.582,28 oltre interessi e rivalutazione, o in subordine di un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa, con vittoria di spese. Si è costituita la convenuta con comparsa 8 gennaio 2004, assumendo di avere <strong>diritto</strong>, in base alla scrittura, di trattenere la somma, costituendo essa il corrispettivo <strong>del</strong>la opzione attribuita alla B. e dalla stessa volontariamente non esercitata. Giurisprudenza Contratti in generale TRIBUNALE DI BARI, Sez. II, 23 giugno 2009, n. 2218 - Giud. Di Lalla - B. F. c. H. s.a.s. Il patto di opzione, disciplinato dall’art. 1331 c.c., costituisce, a differenza <strong>del</strong>la proposta irrevocabile, un negozio giuridico bilaterale, la cui causa consiste nell’assunzione <strong>del</strong>l’obbligo per una <strong>del</strong>le parti di mantenere ferma, per il tempo pattuito, la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all’altra parte <strong>del</strong> <strong>diritto</strong> di decidere circa la conclusione <strong>del</strong> contratto entro quel medesimo tempo. Per tale ragione, esso deve contenere tutti gli elementi essenziali <strong>del</strong> contratto finale, in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto <strong>del</strong>l’<strong>ad</strong>esione <strong>del</strong>l’altra parte senza necessità di ulteriori pattuizioni, profilandosi in caso contrario l’ipotesi di un mero “accordo preparatorio” destinato <strong>ad</strong> inserirsi nell’iter formativo <strong>del</strong> nuovo contratto. In sostanza, il patto di opzione si risolve in un contratto “strumentale”, gratuito od oneroso, destinato a realizzare e <strong>ad</strong> esaurire la sua funzione con il perfezionamento <strong>del</strong> contratto finale, finalità perseguita con l’attribuzione al promissario di un potere di scelta in ordine alla stipula o meno <strong>del</strong> medesimo entro un tempo determinato, potere a fronte <strong>del</strong> quale il promittente è posto in una situazione di mera soggezione. In quanto dotato di propria funzione e di propri effetti, il patto di opzione conserva dunque un suo gr<strong>ad</strong>o di autonomia strutturale e funzionale, nel senso che, mentre resta pur sempre vincolato o collegato al contratto finale, rispetto al quale svolge la funzione di negozio preparatorio, non è tuttavia assorbito dal contratto stesso. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conforme Cass. 10 ottobre 2003, n. 15142, in Mass. Giust. civ., 2003, 2331; Cass. 25 febbraio 1998, n. 2017, in Giust. civ., 1999, I, 2809. Cass. 26 marzo 1997, n. 2692, in Mass. Giust. civ., 1997, 469. Cass. 7 aprile 1987, n. 3339, ivi, 1987, 968; Cass. 11 ottobre 1986, n. 5950, in Vita not., 1986, 1215 e in Giur. it., 1987, I, 1, 1626; in Nuova giur. civ., 1987, I, 522; Cass. 25 maggio 1983, n. 3625, in Mass. Giust. civ., 1983, 1281; Cass. 6 aprile 1981, n. 1944, in Giust. civ., 1981, I, 2272 Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti. Ammesso ed espletato l’interrogatorio formale deferito al legale rappresentante <strong>del</strong>la società convenuta, la causa, sulle conclusioni precisate dalla parti alla udienza <strong>del</strong> 27 dicembre 2007, è stata riservata in decisione, con successivo deposito <strong>del</strong>le comparse conclusionali. La convenuta ha depositato memoria di replica. Motivi <strong>del</strong>la decisione È documentato in atti che con scrittura 18 settembre 2002 la s.a.s. H. di L. V. e C. aveva concesso a B. F. opzione per l’acquisto <strong>del</strong>l’esercizio commerciale di pub-birreria sito in Bari, via Turati n. 22/24 per un valore di cessione di euro 36.151,98, comprensivo <strong>del</strong>le attrezzature e <strong>del</strong>l’avviamento; che la opzione era stata convenuta a titolo oneroso, per il prezzo di euro 2.582,28; che la somma era stata contestualmente versata dalla B.; che la opzione avrebbe dovuto esercitarsi entro il 31 ottobre 2002; che il corrispettivo <strong>del</strong>la cessione sarebbe stato versato, quanto <strong>ad</strong> euro 23.240,56 alla firma <strong>del</strong>l’atto di vendita <strong>del</strong>la azienda e quanto <strong>ad</strong> euro 10.329,14 in quattro rate men- I contratti 2/2010 149