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Unico 2013 tra novità e conferme - Istituto Nazionale Tributaristi

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23/05/<strong>2013</strong><strong>Unico</strong> <strong>2013</strong><strong>tra</strong> novità e <strong>conferme</strong>A cura diGianfranco Costa – Francesco BurzacchiAggiornata al 17/5/<strong>2013</strong>1INDICEDIAModalità/termini di invio 3Modifiche <strong>Unico</strong> <strong>2013</strong> 39Beni ai soci 58Contribuenti minimi 71Rivalutazione terreni epartecipazioni76IVIE – IVAFE 8236% e 55% 93Mod. reddito impresa 115Deduz. e abbatt. forfett. 119Leasing 126INDICE DIAImposte indeducibili 140Perdite su crediti 154Interessi passivi 158Quadro RU 177Costi black list 184Società non operative 191ACE 241Beni esteri e quadro RW 26821


23/05/<strong>2013</strong>Scadenza invio dichiarativiCalendario dei termini di presentazione delledichiarazioni fiscali per il <strong>2013</strong>DichiarazioneTermine presentazioneMod. <strong>Unico</strong> <strong>2013</strong> PF e PF mini 30/9/<strong>2013</strong> (*)Mod. <strong>Unico</strong> <strong>2013</strong> SP 30/9/<strong>2013</strong>Mod. <strong>Unico</strong> <strong>2013</strong> SCesercizio coincidente con anno solareMod. <strong>Unico</strong> SCesercizio non coincidente con anno solare30/9/<strong>2013</strong>Fine 9° mese successivo quellodi chiusura del periodo d’impostaModello IRAP <strong>2013</strong> 30/9/<strong>2013</strong>Modello IRAPesercizio non coincidente con anno solareModello IVA <strong>2013</strong>in forma autonomaFine 9° mese successivo quellodi chiusura del periodo d’imposta30/9/<strong>2013</strong>(*)01.07.<strong>2013</strong> per coloro che presentano il modello in modalità cartacea 3Termini di presentazione<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>Entro l’ultimo giorno del NONO mesesuccessivo a quello di chiusura del periodo diimposta1. Periodo di imposta che termina31.12.2012‣ 30 settembre <strong>2013</strong>2. Periodo di imposta che termina in al<strong>tra</strong>data‣ Scadenza dipendente dalla chiusuradell’esercizio42


23/05/<strong>2013</strong>Modelli società di persone• I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente conl’anno solare– non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.• Per i periodi di imposta che si sono chiusi anteriormente al 31.12.2012 ladichiarazione dei redditi va presentata:– in forma non unificata,– utilizzando il modello UNICO <strong>2013</strong> approvato nel corso del <strong>2013</strong>.• Si utilizza il modello UNICO 2012 qualora, alla scadenza del termine dipresentazione, non sia ancora disponibile il modello approvato nel corsodel <strong>2013</strong>:– la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA <strong>2013</strong>, per ilperiodo d’imposta 2012;– la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentatautilizzando il modello 770/<strong>2013</strong> ORDINARIO5Modello da utilizzare1. Periodo d’imposta che comprende il31.12.2012‣ Il modello è UNICO <strong>2013</strong>2. Periodo d’imposta che NONcomprende il 31.12.2012‣Il modello è UNICO 2012<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>problema: modello non aggiornatoSe alcuni dati non presenti su <strong>Unico</strong> 2012 ma presenti su<strong>Unico</strong> <strong>2013</strong>, dovranno essere comunicati solo su richiestadell’Amminis<strong>tra</strong>zione63


23/05/<strong>2013</strong>Termini versamento<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>Approvazione entro120 giorniApprovazione entro180 giorniEntro il giorno 16 del 6° mesesuccessivo la chiusura del periodod’impostaEntro il giorno 16 del mese successivoquello di approvazione del bilancioApprovazione oltre iltermine stabilitoentro il 31 maggioentro il 30 giugnoVersamento entro 16 giugnoVersamento entro 16 luglioVersamento entro il giorno 16 delmese successivo quello stabilitoper l’approvazione (16 luglio)9Termini versamento<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>APPROVAZIONI “ALTERNATIVE”EFFETTI SUI VERSAMENTIApprovazione inseconda convocazioneCM 54/E/02Per il versamento rileva la datadella prima convocazioneApprovazione conconsultazione scrittaComunque versamento imposteentro il 16 giugnoL’approvazione oltre i 120 giorni avviene senzaazionare la disposizione dei 180 giorni non siapplica la proroga dell’art. 17 DPR 435/01105


23/05/<strong>2013</strong>Ricalcolo accontiPER TUTTI• A seguito della L. 93/2012 e della L.228/2012, che riducono la deducibilitàdei costi sugli autoveicoli dal 40% al20% e dal 90% al 70% per quelli dati inuso ai dipendenti per la maggior partedel periodo d’imposta, le stessedisposizioni prevedono il– RICALCOLO DEGLI ACCONTI– Considerando i nuovi limiti di deducibilità11Ricalcolo accontiRIVALUTAZIONE RENDITE DEI TERRENIAi soli fini della determinazione delle imposte suiredditi, per i periodi d'imposta <strong>2013</strong>, 2014 e 2015, iredditi dominicale e agrario sono così rivalutati:Soggettoterreni agricoli, anche non coltivati, posseduti econdotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditoriagricoli professionali iscritti nella previdenza agricolaSOLO PERSONEFISICHE% di riv.nePer tutti gli altri soggetti 15%La rivalutazione del 5% o del 15% va applicata dopo larivalutazione:• Del 80% del reddito dominicale;• Del 70% del reddito agrario125%6


23/05/<strong>2013</strong>Ricalcolo accontiDeduzione forfettaria distributori s<strong>tra</strong>dali• Deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 del DL 183/2011riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanteper uso auto<strong>tra</strong>zione. Tale deduzione va calcolata applicando leseguenti percentuali all’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, co. 1,lett. a) (solo quelli relativi alla cessione di carburanti), del TUIR:• 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.913,80;• 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60;• 0,4% dei ricavi oltre € 2.065.827,60• Gli abbattimenti si applicano a decorrere dal periodo d'impostasuccessivo a quello in corso al 31.12. 2011.• Nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo diimposta si assume quale imposta del periodo precedente quella chesi sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria 13Imprese in liquidazione<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>LIQUIDAZIONEVERIFICARE LA CORRETTA DATA DI EFFETTOSocietà di capitaliVale la data diiscrizione alRegistro ImpreseSocietà di personeVale la data delledeliberazione147


23/05/<strong>2013</strong>Imprese in liquidazioneDL 16/12 – DR LIQUIDAZIONENorma precedente“… la dichiarazione relativa alperiodo compreso <strong>tra</strong> l'inizio delperiodo d'imposta e la data in cuiha effetto la deliberazione dimessa in liquidazione entrol'ultimo giorno del nono mesesuccessivo a tale data in viatelematica.”Norma vigente<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>“… la dichiarazione relativa al periodocompreso <strong>tra</strong> l'inizio del periodod'imposta e la data in cui si determinogli effetti dello scioglimento dellasocietà ai sensi degli articoli 2484 e2485 del codice civile, ovvero per leimprese individuali la data indicatanella dichiarazione di cui all'articolo35 del DPR 26/10/1972, n. 633, entrol'ultimo giorno del nono mesesuccessivo a tale data in viatelematica.”15Imprese in liquidazione<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>DL 16/12 – DR LIQUIDAZIONEREVOCA liquidazione aggiunto comma 3-bis all’art. 5 DPR 322/98“In caso di revoca dello stato di liquidazione quando glieffetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter delcodice civile, si producono prima del termine di presentazione delledichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, illiquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non ètenuto a presentare le medesime dichiarazioni ….”Liquidazione 15 ottobre 2012 scadenza DR: 31 luglio <strong>2013</strong>Revoca 15 marzo <strong>2013</strong> nessun obbligo dichiarativo dalla liquidaz.168


23/05/<strong>2013</strong>Imprese in liquidazione<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>“… Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni giàpresentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della datain cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezionedell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazionedella dichiarazione relativa alla residua frazione del periodod'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.”1. REGOLALa liquidazione delle imposte nelle DR presentate è definitiva2. ECCEZIONELiquid: 15.10.12 DR 1.1.2012 – 14.10.12 entro 31.07.<strong>2013</strong>DR 15.10.12 – 31.12.12 entro 30.09.<strong>2013</strong>Revoca:12.08.13 entro 30.09.13 DR relativa a tutto 2012(con scomputo imposte periodo 1.1.12 – 14.10.12)17Imprese in liquidazione<strong>Unico</strong> PF eSP <strong>2013</strong>LIQUIDAZIONE: DETERMINAZIONE DEL REDDITOImprese individuali e Società di personeLiquidazione si pro<strong>tra</strong>e per oltre 3 eserciziovvero omessa presentazione del bilancio finaleI redditi provvisoriamente determinati si consideranodefinitiviAnche se tassati separatamente (imprese individuali e soc.persone possedute da più di 5 anni)Concorrono, ai fini Irpef, a determinare il redditocomplessivo del socio189


23/05/<strong>2013</strong>Imprese in liquidazione<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>DETERMINAZIONE DEL REDDITOSocietà di capitaliLiquidazione oltre 5 eserciziovvero omessa presentazione del bilancio finaleI redditi provvisoriamente determinatiConcorrono a formare il reddito per i periodi di imposta dicompetenza in maniera definitiva19Imprese in liquidazione<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>RM 66/E6.7.2010La dichiarazione finale assorbe ladichiarazione per l’ultima frazione di liquidazione(non si considera periodo intermedio)iscrizione della delibera di liquidazione 28.09.2010Cancellazione 29.12.20121° modello 01.01.10 – 27.09.102° modello 28.09.10 – 31.12.10 (provvisorio)3° modello 01.01.11 – 31.12.11 (provvisorio)4° modello 28.09.10 – 29.12.12 RIEPILOGATIVAAttenzioneNO conguaglio finale per l’IRAP (RM 66/E/10 – CM 263/E/98)2010


23/05/<strong>2013</strong>Imprese in liquidazione<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>Attenzione ai termini …Dichiarazione anteliquidazioneDichiarazioniintermedie“entro la fine del 9° mese successivo”“entro la fine del 9° mese successivo”ES:Dichiarazionefinale“entro nove mesi” e nonentro il 9° mese successivoDeposito bilancio finale di liquidazione: 20.12.2012Dichiarazione riepilogativa entro 20.9.13 (NON 30.9.13) 21CASIRisoluzione n. 329 del 2008Scioglimento della società di persone• senza procedura di liquidazione• con continuazione del socio superstite.Scioglimento avvenuto il 9 maggio.In ASSENZA della procedura di liquidazione, i termini restanoordinariSul piano dichiarativo:- La società di persone presenta, entro il 30.9.<strong>2013</strong>, <strong>Unico</strong> <strong>2013</strong> e Irap per ilperiodo 1° gennaio – 9 maggio;- alla stessa data, il socio superstite che continua l’attività d’impresapresenta le dichiarazioni <strong>Unico</strong> PF e Irap, periodo 10 maggio – 31dicembre;- il socio sempre al 30 settembre invia la dichiarazione IVA con due moduli,uno intestato alla società (fino al 9 maggio), l’altro alla ditta individuale(fino al 31 dicembre)2211


23/05/<strong>2013</strong>CASIRisoluzione n. 31 del 2009Liquidazione Imprese individualiObblighi dichiarativi. Modelli da utilizzare, tassazione separata etermine di pagamento imposteSi applicano le medesime regole della liquidazione dellesocietà:• Sia per i termini di presentazione della dichiarazionedell’anno di messa in liquidazione• Sia delle dichiarazioni dei periodi intermedi• Sia della dichiarazione finale della liquidazione23Regolarizzazione dichiarazione omessa• La dichiarazione è omessa se non èpresentata entro il 9° mese successivo allachiusura del periodo• Violazione tributaria sul contribuente:– Sanatoria dichiarazione omessa:• presentazione entro 90 giorni dal termine ordinario (29dicembre per gli esercizi solari)• Pagamento con F24 di € 25, per ogni dichiarazioneregolarizzata• Codice tributo 89112412


23/05/<strong>2013</strong>Regolarizzazione dichiarazione omessa• Cassazione, ordinanza 1.6.2012, n. 8805:– Il contribuente che ha ricevuto dall’intermediariol’impegno a <strong>tra</strong>smettere non è responsabile delmancato invio• Iter giudiziario:– l’ufficio ha perso sia in primo che in secondogrado– In Cassazione l’Ufficio è stato condannato ancheal pagamento delle spese di giudizio25Omessa dichiarazione & crediti• In caso di dichiarazione omessa (equindi senza sanatoria entro 90 giorni)– I crediti non sono persi– Si potrà:1. Farsi riconoscere il credito:– se esso è stato riportato in una dichiarazionesuccessiva– Se esso è stato utilizzato in compensazione inF242. Richiedere il rimborso a sensi dell’art. 382613


23/05/<strong>2013</strong>Omessa dichiarazione & creditiLa giurisprudenza:• CTP di Roma, sent. 446/16/2010, ha precisato che l’omessapresentazione della dichiarazione dei redditi– consente all’ufficio di assoggettare ad accertamento induttivo il contribuente,– ma non disconosce il diritto di scomputare i crediti fiscali maturati negli anniprecedenti.• Cassazione, sent. 544 del 20.1.1997: In tema di I.V.A., ilcontribuente che, avendo regolarmente annotato tutte le fatture dallequali scaturisca per lui un credito d'imposta e operato la de<strong>tra</strong>zione delcredito nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazioneannuale, può computare l'imposta de<strong>tra</strong>ibile, risultante dalle liquidazioniperiodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo, atteso che, aisensi del quarto comma dell'art. 28 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, il dirittoalla de<strong>tra</strong>zione si perde solo quando questa non venga computata sianel mese di competenza che in sede di dichiarazione annuale.27Omessa dichiarazione & creditiLa giurisprudenza:• Cassazione, sent. 6253 del 20.4.2012: haprecisato che• in presenza di errore in dichiarazione sullarichiesta di rimborso,• anche in assenza di una dichiarazione integrativaper correggere tale errore,• può essere sempre presentata specificaistanza di rimborso2814


23/05/<strong>2013</strong>Correzione del modello <strong>Unico</strong>• Correttiva nei termini– Entro il 9° mese successivo alla chiusura delperiodo d’imposta (in genere entro il 30 settembre)• Integrativa:– A favore dell’Amminis<strong>tra</strong>zione• Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quellodi presentazione della dichiarazione originaria– A favore del contribuente• Entro i termini per l’invio del modello unico del periodod’imposta successivo (art. 2, co. 8/bis, DPR 322/1998)Cosa ne pensala Cassazione29Correzione del modello <strong>Unico</strong>Integrativa a favore del contribuente:Cassazione dice:– sentenza 28.2.2011, n. 4776:• “ la domanda di rimborso ex. art. 38 hacarattere facoltativo• e va posta in alternativa a quella di far valerel’eccedenza di credito connessa all’erroredichiarativo at<strong>tra</strong>verso una dichiarazioneemendativa,– ancorché non prevista espressamente”.3015


23/05/<strong>2013</strong>Correzione del modello <strong>Unico</strong>Integrativa a favore del contribuente:Cassazione dice:–Cassazione, sent. n. 11500 del 14.5.<strong>2013</strong>:Le dichiarazioni integrative possono esserepresentate entro il 31.12 del 4° annosuccessivo a quello da integrare.• Il contribuente può pertanto presentarel’istanza di rimborso anche dopo il termine dipresentazione della dichiarazione del periododi imposta successivo31Correzione del modello <strong>Unico</strong>Integrativa a favore del contribuente: Cassazionedice:• Sentenza 31.1.2011, n. 2226:– “un sistema che neghi in radice la rettificabilità delladichiarazione– darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito– e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali• della capacità contributiva• e dell’oggettiva correttezza dell’azione amminis<strong>tra</strong>tiva.– Il rimedio è esercitabile• non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto alrimborso,• ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiorepretesa dell’Amm. Finanziaria”3216


23/05/<strong>2013</strong>Correzione del modello <strong>Unico</strong>Integrativa a favore del contribuente:Cassazione dice:– sentenza 3450/1981: la dichiarazione è rettificabile• fino a quando c’è il potere dell’Ufficio di accertamento– Sentenze 10063/2002 e 17394/2001 – a Sez.Unite: la dichiarazione dei redditi del contribuente• affetta da errore, sia di fatto che di diritto,• è in linea di principio emendabile e ri<strong>tra</strong>ttabile,• quando dalla medesima possa derivarel’assoggettamento del contribuente ad oneri contributividiversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge,devono restare a suo carico”• Quindi l’emendabilità della dichiarazione puòavvenire anche i sede contenziosa 33Correzione del modello <strong>Unico</strong>Integrativa a favore del contribuente: Cassazionedice:• Sentenza n. 15063/2002 - n. 18076/2008 – n.18076 depositata il 2.7.2008:– al contribuente deve essere consentito di ri<strong>tra</strong>ttare ladichiarazione affetta da errore– entro il termine quadriennale• Sulla stessa linea i seguenti giudici di merito:– CTP Milano, sent. 26.1.2011, n. 21– CTR Puglia, sent. 28.10.2010, n. 116/9/10– CTR Veneto, sent. 63/21/11, depositata il 17.5.20113417


23/05/<strong>2013</strong>CASIDichiarazione integrativa a favoreCon la R.M. n. 24 del 2007 l’agenzia ha affermato che• dal 2002 in poi è possibile presentare dichiarazioni integrative afavore del contribuente• solo entro il termine di presentazione della dichiarazionesuccessiva.Contro questa posizione, Assonime in circ. 56/07 asserisce lapossibilità della correzione della dichiarazione nel termine lungo e lapresentazione dell’istanza di rimborsoCon la R.M. n. 459 del 2008 l’agenzia ha rettificato la sua posizionesulla base della posizione dell’avvocatura dello stato. Secondo l’agenzia:- La dichiarazione integrativa è possibile solo entro il termine dipresentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo;- <strong>tra</strong>scorso tale termine, il contribuente può recuperare l’eventualeimposta versata in eccesso at<strong>tra</strong>verso la presentazione di un’istanza dirimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/7335Istanza dirimborsoDeve essere presentata entro 48 mesi dal momento delpagamento, nel caso in cui questo sia stato effettuato in totaleassenza del presupposto.• Ad esempio, <strong>tra</strong>ttasi di obbligazione inesistente sin dalmomento del versamento, avvenuto per errore materiale,duplicazione d’imposta o originaria inesistenza totale o parzialedella pretesa impositivaDeve essere presentata entro 48 mesi dal pagamento del saldo,nel caso in cui la richiesta di rimborso riguardi:• eccedenze di versamenti in acconto• o di pagamenti aventi carattere di provvisorietàATTENZIONE:• CON L’ISTANZA IL CONTRIBUENTE HA SEMPRE L’ONERE PROBATORIO DI ATTESTARELA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA.• INOLTRE, IN CASO DI ASSENZA DI IMPOSTA DA RICHIEDERE (AD ESEMPIO,INCREMENTO DELLA PERDITA) E’ IMPOSSIBILE LA CORREZIONE A FAVORE TRAMITEL’ISTANZA3618


23/05/<strong>2013</strong><strong>Unico</strong> integrativoNelle caselle relative ai quadri compilati, in sostituzionedella barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenticodici:• "1", quadro o allegato compilato sia nella dichiarazioneintegrativa che nella dichiarazione originaria senzamodifiche;• "2”, quadro o allegato compilato nella dichiarazioneintegrativa, ma assente o compilato diversamente nelladichiarazione originaria;• "3", quadro o allegato presente nella dichiarazioneoriginaria ma assente nella dichiarazione integrativa.esempio37esempioIntegrazione di unico con nuova compilazionedel quadro RE, eliminazione del quadro RG,applicazione degli studi di settore edeliminazione dei parametri e modifiche IVAX 2 2 3X1 1 22 2 33819


23/05/<strong>2013</strong>Modifiche al modello <strong>Unico</strong> <strong>2013</strong>39Frontespizio: modifica rimborso incompensazionec) Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98)• La casella va barrata solo in caso di presentazione di unadichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, del DPR n.322/1998), allo scopo– di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenzad’imposta– esclusivamente per la scelta della compensazione,– sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.• Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dallascadenza del termine ordinario di presentazione.Caso particolare4020


23/05/<strong>2013</strong>Frontespizio: modifica rimborso incompensazionec) In caso di presentazione didichiarazione integrativa che– oltre alla modifica consentita dal co. 8-ter,– contenga anche la correzione di errori odomissioni• non va barrata la presente casella• ma deve essere barrata la casella “Dichiarazioneintegrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integrativa”a seconda della tipologia di correzioni effettuate.41Frontespizio2 nuove caselle per le comunicazioni di irregolarità degli studidi settore• “Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all’intermediario”.Barrando la casella il contribuente comunica all’Agenzia delle En<strong>tra</strong>te di inviare le anomalieriscon<strong>tra</strong>te direttamente all’intermediario incaricato della <strong>tra</strong>smissione telematica;• “Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore”. La casella vabarrata per indicare che l’intermediario accetta di ricevere la suddetta comunicazione.4221


23/05/<strong>2013</strong>Quadro RA-RB• Non sono dovute l’Irpef e le relativeaddizionali, in quanto sostituite dall’IMU,– sul reddito dominicale dei terreni non affittati• resta dovuto il reddito agrario– sul reddito dei fabbricati non locati• compresi quelli in comodato d’uso• e quelli promiscui dei professionisti• NOTA BENE: l’ammontare del reddito fondiario nonimponibile va indicato nel rigo RN50 di <strong>Unico</strong>– (rilevanza ai fini delle prestazioni previdenziali eassistenziali)<strong>Unico</strong> PF43Quadro RA-RB<strong>Unico</strong> PF• FABBRICATI DI INTERESSE STORICO OARTISTICO: se concessi in locazione, ilreddito è dato dal maggiore <strong>tra</strong>– rendita catastale rivalutata del 5% e ridotta del50%,– e il canone di locazione ridotto del 35%(R.M. n. 114/E/2012)4422


23/05/<strong>2013</strong>Quadro RA-RB<strong>Unico</strong> PFCHIARIMENTI C.M. 11.3.<strong>2013</strong>, N. 5/E- l’esclusione da Irpef ha effetto:- sulla determinazione del reddito complessivo,- nonché sulla determinazione delle deduzioni e de<strong>tra</strong>zionirapportate al reddito,- salve le ipotesi in cui sussistano norme che prevedano di tenerconto dei redditi esclusi (ad esempio per la spettanza di beneficifiscali)- nella cedolare secca, invece, l’importo deicanoni rileva ai fini della spettanza dideduzioni de<strong>tra</strong>zioni o altri benefici45<strong>Unico</strong> PFQuadro RA-RBCHIARIMENTI C.M. 11.3.<strong>2013</strong>, N. 5/E- art. 11, co. 2-bis, TUIR: se alla formazione del redditocomplessivo concorrono soltanto redditi fondiari perimporto non superiore a € 500, l’imposta non è dovuta- nel verificare tale limite non si considerano i redditi degli immobiliper i quali è dovuta solo l’IMU- obbligo di indicazione nel quadro RB di <strong>Unico</strong> (o nel 730)dei dati relativi- anche ai terreni o fabbricati per i quali è dovuta solol’IMU- Il principio di sostituzione comporta effetti anche sugliobblighi dichiarativi,- il contribuente che possiede solo redditi fondiari sostituiti dall’IMU- è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione 4623


23/05/<strong>2013</strong>Quadro RA-RBCHIARIMENTI C.M. 11.3.<strong>2013</strong>, N. 5/E- locuzione “beni non locati” comprende (vedi anche C.M. n.3/DF/2012)- sia i fabbricati (non locati)- sia i terreni (non affittati)- rien<strong>tra</strong>no anche gli immobili concessi in comodato gratuito equelli destinati ad uso promiscuo de professionista- Redditi non sostituiti dall’IMU:- Reddito agrario ex art. 32 TUIR- Redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca- Redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art.43 TUIR- Redditi degli immobili posseduti dai soggetti IRES<strong>Unico</strong> PF- Redditi derivanti dall’affitto di terreni per usi non agricoli ed indennità dioccupazione (in quanto redditi diversi)47Quadro RA-RB<strong>Unico</strong> PFCHIARIMENTI C.M. 11.3.<strong>2013</strong>, N. 5/EIMMOBILI ESENTI IMU- Immobili esenti da IMU:- scontano comunque l’Irpef- Rien<strong>tra</strong>no nell’ambito degli immobili esenti- anche i terreni ubicati in zone montane o di collina (art. 7,co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/92)- Sono invece esclusi da Irpef- i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani oparzialmente montani di cui all’elenco ISTAT (pur esentiIMU)4824


23/05/<strong>2013</strong>Quadro RA-RB<strong>Unico</strong> PFCHIARIMENTI C.M. 11.3.<strong>2013</strong>, N. 5/EImmobili locati per una parte dell’anno- l’IMU sostituisce l’Irpef (e le addizionali)- solo per la parte dell’anno in cui l’immobile nonè locato- mentre per la restante parte dell’anno deve esserecalcolato il reddito fondiario con le regole ordinarie(confronto <strong>tra</strong> rendita e canone)- Se l’immobile è locato con cedolare secca,- il reddito fondiario (per la parte dell’anno di locazione) èsostituito dall’imposta sostituiva dovuta sul canone dilocazione (senza alcuna riduzione forfetaria)49Quadro RA-RB<strong>Unico</strong> PFCHIARIMENTI C.M. 11.3.<strong>2013</strong>, N. 5/ELocazione di parte dell’abitazione principale1. Rendita catastale rivalutata del 5% > canone annuo dilocazione (ridotto o intero a seconda che si applichi o meno lacedolare):- si applica solo l’IMU (sostituisce l’Irpef e la cedolare sulbene locato)2. Rendita catastale rivalutata del 5% < canone annuo dilocazione (ridotto o intero a seconda che si applichi o meno lacedolare):- si applica sia l’IMU sia l’Irpef o la cedolare secca5025


23/05/<strong>2013</strong>Quadro RA-RB<strong>Unico</strong> PFCHIARIMENTI C.M. 11.3.<strong>2013</strong>, N. 5/EDeduzione per abitazione principale: 3 casi:1. In presenza di IMU che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali,- non spetta la deduzione per abitazione principale di cui all’art. 10, co.3-bis, del TUIR,- in quanto il relativo reddito fondiario è escluso dalla base imponibile2. Locazione di parte dell’abitazione principale per l’intero periodod’imposta:- si applica la sola IMU se la rendita catastale rivalutata èsuperiore al canone,- e quindi non spetta la deduzione per abitazione principale3. Locazione dell’intera abitazione principale solo per una partedell’anno:- è necessario suddividere il periodo d’imposta in 2 parti,- e per la parte di anno in cui l’immobile è utilizzato comeabitazione principale la deduzione non spetta in quanto il reddito nonconcorre alla formazione del reddito complessivo (sostituita dall’IMU)51Quadro RA-RB<strong>Unico</strong> PFCHIARIMENTI C.M. 11.3.<strong>2013</strong>, N. 5/EImmobili inagibili- Base imponibile IMU ridotta del 50% inpresenza dei requisiti previsti (art. 13, co. 3, del D.L.2012/2011)- Per tali immobili (ovviamente non locati)- anche se l’IMU è dovuta sulla base imponibile ridottadel 50%,- si applica il principio di sostituzione dell’Irpef- l’immobile NON può infatti considerarsi esenteda IMU5226


23/05/<strong>2013</strong>Quadro RA-RBCHIARIMENTI C.M. 11.3.<strong>2013</strong>, N. 5/ESocietà semplici- L’effetto di sostituzione- si applica in capo ai soci persone fisiche- per la quota parte del reddito di partecipazioneriferibile ai redditi fondiari in relazione ai quali operail principio di sostituzione- Operativamente:- la società deve indicare nel prospetto consegnato alsocio- la quota parte di reddito di partecipazionecorrispondente al reddito fondiario- per il quale opera l’effetto di sostituzione<strong>Unico</strong> PF53Quadro RA<strong>Unico</strong> PF• RA1, colonna 12: quota non imponibile del redditodominicale del terreno in quanto “assorbito”dall’IMU• RA11, colonna 12: sommatoria della colonna 1 deisingoli righi– da riportare nel quadro RN, rigo RN50 5427


23/05/<strong>2013</strong>Quadro RB<strong>Unico</strong> PF• COLONNA 16 (abitazione principale): reddito fondiariodell’abitazione principale in quanto già assoggettato ad imposta<strong>tra</strong>mite IMU• COLONNA 17 (immobili non locati): reddito fondiario degli immobilinon locati in quanto già assoggettato ad imposta <strong>tra</strong>mite IMU• RB10, colonna 16 e 17: sommatoria dei redditi dell’abitazioneprincipale e dei redditi fondiari non imponibili indicati neiprecedenti righi (da riportare nel rigo RN50)55Quadro RA-RB• Esempio: immobile posseduto (Milano) al 100% con r.c. riv. 1.050, tenutoa disposizione fino al 30.6.2012 e locato dal 1.7.2012 con canone annuodi € 3.000• Rendita rapportata al periodo 1.1 – 30.6 = 1.050 x 181/365 = 521 + 1/3 =694• Maggiore <strong>tra</strong> canone di locazione e rendita per il periodo 1.7 – 31.12:• 1.050 x 184/365 = 529 (rendita rapportata al periodo)<strong>Unico</strong> PF• 3.000 – 450 (15%) = 2.550 x 184/365 = 1.278 (locazione rapportata)1.050 2 181 100 F205 5251.2781.050 3 184 100 1 1.278 x6941.278 6945628


23/05/<strong>2013</strong>Quadro RA-RB<strong>Unico</strong> PF• Nel rigo RN50 vanni indicati i redditi dell’abitazioneprincipale, dei fabbricati non locati e dei terreni nonaffittati, non imponibili ai fini Irpef, in quantosoggetti ad IMU.Tali importi possono assumere rilievo nell’ambitodelle prestazioni assistenziali o previdenziali• Colonna 1: reddito dell’abitazione principale indicato nellacolonna 16 del rigo RB10 del quadro RB• Colonna 2: importo di colonna 12 del rigo RA12 (redditidominicali non imponibili) + importo di colonna 17 del rigoRB10 (redditi fondiari non imponibili)57BENI AI SOCI & UNICO <strong>2013</strong>5829


23/05/<strong>2013</strong>Fonti normative• Art. 2, da co. 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. 138/2011• Provvedimento Agenzia En<strong>tra</strong>te 16.11.2011, Prot. n.166485• Provvedimento Agenzia En<strong>tra</strong>te 13.3.2012, Prot. n. 37049sposta al 15.10.2012 l’adempimento• CM 15.6.2012, n. 24/E• CM 19.6.2012, n. 25/E• Provvedimento Agenzia En<strong>tra</strong>te 17.09.2012, Prot. n.133184 sposta al (31.03.13) 02.04.<strong>2013</strong> l’adempimento• C.M. 24.09.12, n. 36/E• Provvedimento Agenzia En<strong>tra</strong>te 25/3/<strong>2013</strong>, sposta al15/10/<strong>2013</strong>59Tipologia di beni aziendaliPossibili classificazioni dei beni possedutidall’impresa:1. Beni ad uso esclusivo imprenditoriale:– Quelli che vengo impiegati esclusivamente nell’impresa– Anche se il Tuir impone una deducibilità limitata2. Beni in uso promiscuo:– In parte impiegati a fini aziendali– In parte per fini personali o familiari3. Beni posseduti dall’impresa, ma dati in usoesclusivo al socio o familiare– Sono solo di proprietà dell’impresa– Ma essa non ne fa alcun utilizzo6030


23/05/<strong>2013</strong>AutoveicoliModalità di intestazione dell’auto e fattispecie dideducibilità:• Imprenditori in forma societaria:1. Intestazione del bene• deduzione dell’ammortamento e delle spese di gestione (carburanti,assicurazione, tassa proprietà, ecc.)2. Intestazione al socio con comodato alla società• Deduzione delle spese di gestione (carburanti, assicurazione, tassa proprietà,ecc.)3. Intestazione al socio con rimborso chilometrico• Imprenditore individuale:a) Intestazione del bene all’impresa individuale (cioè fattura emessasulla partita IVA dell’imprenditore)• deduzione dell’ammortamento e delle spese di gestione (carburanti,assicurazione, tassa proprietà, ecc.)b) Intestazione privata sul codice fiscale (no fattura sulla partita IVA)• Deduzione delle spese di gestione (carburanti, assicurazione, tassa proprietà,ecc.)61Art. 2, da co. 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L.138/2011Redditi diversiArt. 67, co. 1,lett. h-ter), delTUIR• Inserimento nuova fattispecie di reddito diverso (art. 67, co. 1,lett. h-ter), del TUIR):• “differenza <strong>tra</strong> il valore di mercato e il corrispettivo annuo perla concessione in godimento di beni dell’impresa a soci ofamiliari dell’imprenditore”• La predetta differenza concorre alla formazione del redditoimponibile del socio o familiare utilizzatore• I costi relativi ai beni d’impresa concessi in godimento a soci ofamiliari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore alvalore di mercato del diritto di godimento, non sono in ognicaso ammessi in deduzione dal reddito imponibile6231


23/05/<strong>2013</strong>Ambito soggettivo• I soggetti che– esercitano attività di impresa:• pertanto ne sono esclusi– i professionisti e le società semplici che non esercitano, perdefinizione, attività d’impresa– gli enti non commerciali che svolgono solo attivitàistituzionale– sia in forma individuale che collettiva– comunicano i dati anagrafici dei soci• comprese le persone fisiche che direttamente oindirettamente detengono partecipazioni nell’impresaconcedente - o dei familiari dell’imprenditore– che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa,– o che effettuano qualsiasi forma di finanziamento ocapitalizzazione nei confronti della societàconcedente63Beni da includere sempre• Sono sempre da comunicare, aprescindere dal valore:–autovettura,–altro veicolo,–unità da diporto,–aeromobile,–Immobile–Altro (se di valore unitario superiore a € 3.000imponibili)6432


23/05/<strong>2013</strong>Esempio 1Esempio ai sensi della CM 24/E/2012, inpendenza di ammortamentoAUDI a4 allroad 3.0 tdi s tronic 240cv 0,7715 Fringe benefit: 3.471,59Spesa complessiva Quota deducibile Quota indeducibileAMMORTAMENTO 4.500,00 1.800,00 2.700,00MANUTENZIONI: 500,00 200,00 300,00CARBURANTI: 3.000,00 1.200,00 1.800,00LUBRIFICANTI: 200,00 80,00 120,00ASSICURAZIONI: 1.000,00 400,00 600,00TASSA POSSESSO: 350,00 140,00 210,00TOTALI 9.550,00 3.820,00 5.730,00CALCOLATO SUL COSTO LIMITATO DELL'AUTO (ART. 164, Tuir)FRINGE BENEFIT 3.471,75QUOTA COSTI INDEDUCIBILI 5.730,00CORRISPETTIVO/REDDITO DIVERSO 0,0065Esempio 2Esempio ai sensi della CM 24/E/2012, conammortamento conclusoAUDI a4 allroad 3.0 tdi s tronic 240cv 0,7715 Fringe benefit: 3.471,59Spesa complessiva Quota deducibile Quota indeducibileAMMORTAMENTO 0 0 0MANUTENZIONI: 500,00 200,00 300,00CARBURANTI: 3.000,00 1.200,00 1.800,00LUBRIFICANTI: 200,00 80,00 120,00ASSICURAZIONI: 1.000,00 400,00 600,00TASSA POSSESSO: 350,00 140,00 210,00TOTALI 5.050,00 2.020,00 3.030,002) CALCOLATO SUL COSTO LIMITATO DELL'AUTO (ART. 164, Tuir)FRINGE BENEFIT 3.471,75QUOTA COSTI INDEDUCIBILI 3.030,00CORRISPETTIVO/REDDITO DIVERSO 441,756633


23/05/<strong>2013</strong>Nuovo reddito diverso<strong>Unico</strong> PF• Nel rigo RL10, indicare– h): i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto edalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto,locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,macchine e altri beni mobili.– h-ter): la differenza <strong>tra</strong> il valore di mercato e ilcorrispettivo annuo per la concessione in godimentodi beni dell’impresa a soci, ai sensi della lett. h-ter delco. 1 dell’art. 67 del TUIR.67Indeducibilità costi<strong>Unico</strong> SP<strong>Unico</strong> SC<strong>Unico</strong> PF• Qualora non si attribuisse un corrispettivo, i costisono indeducibili34 Costi relativi ai beni d’impresa, concessi in godimento ai soci per uncorrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, non deducibili ex art. 2, co. 36-quaterdecies, DL 138/2011.<strong>Unico</strong>SC<strong>Unico</strong>SP<strong>Unico</strong>PF6834


23/05/<strong>2013</strong>Verifiche incrociate beni ai sociPossibili controlli incrociati da parte dell’Anagrafetributaria:• Rigo RL10 compilato– Richiede la comunicazione dei beni ai soci• Comunicazione beni ai soci– Necessità del rigo RL10 o codice 34 nel rigo:• RF24 <strong>Unico</strong> PF• RF29 <strong>Unico</strong> SP• RF32 <strong>Unico</strong> SC• Presenza dei righi RF24 <strong>Unico</strong> PF, RF29 <strong>Unico</strong> SP oRF32 <strong>Unico</strong> SC– Richiede comunicazione dei beni ai soci69Sistema sanzionatorioLe sanzioni possibili sono:• in assenza della comunicazione è prevista unasanzione del 30% del reddito imponibile(differenza <strong>tra</strong> valore di mercato e corrispettivo).• La sanzione è “ridotta” a quella edittale da €258 a € 2.065:• nel caso in cui la norma sia correttamenteapplicata• tassazione in capo al socio o familiare• o indeducibilità in capo alla società• ma non sia stata fatta la comunicazione7035


23/05/<strong>2013</strong>IL REGIME DI VANTAGGIOED IL QUADRO LM71<strong>Unico</strong> PFNUOVA DENOMINAZIONE DEL QUADRODIFFERENTITIPOLOGIEAPPLICO SEMPRECRITERIO CASSA7236


23/05/<strong>2013</strong><strong>Unico</strong> PFINDICAZIONI MINIMALI NEL PROSPETTOVERIFICHIAMO MANCATOSUPERAMENTOSONO LE RIMANENZE DEL PERIODOPRECEDENTE ALL’INGRESSO, CHEABBATTONO I RICAVINON APPLICO LE REGOLE DEL TUIR(es. costi auto, ecc.)SE PROMISCUO AL 50%73<strong>Unico</strong> PFL’IMPATTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALITOT. PAGATOMinore importo <strong>tra</strong> LM6 eLM7-col. 1ECCEDENZA:differenza <strong>tra</strong> LM7-col, 1 e LM7-col. 2RECUPERO A CONDIZIONE DI POSSEDERE ALTRI REDDITI7437


23/05/<strong>2013</strong>PRIMA APPLICAZIONE 5%<strong>Unico</strong> PFCodici 1793 e 1794NON SONO PIU’ RIPORTATE LERITENUTE D’ACCONTO.E SE NE HO SUBITE COMUNQUE, LEPOSSO RECUPERARE IN “RN”?75RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI7638


23/05/<strong>2013</strong>Rivalutazione terreni e partecipazioni<strong>Unico</strong> PFASPETTI GENERALI• Art. 7, co. 2, lett. da dd) a gg),del D.L. n. 70/2011:rivalutazione quote e terreni posseduti dapersone fisiche alla data del 1° luglio 2011• Rivalutazione effettuata entro– il 30 giugno 2012, con perizia di stima asseverata,– ed imposta sostitutiva pagata entro il 30 giugno 2012,• in unica soluzione• ovvero in tre rate annuali di pari importo, di cui la primaentro il 30 giugno 2012– Sulle rate successive, sono dovuti gli interessi nella misura del 3%annuo 77Rivalutazione terreni e partecipazioni<strong>Unico</strong> PFSCOMPUTO DEI VERSAMENTI• I soggetti che si sono avvalsi della rivalutazionedei terreni o delle quote al 1° luglio 2011– potevano scomputare dall’imposta dovuta– l’imposta eventualmente versata in occasione diprecedenti rivalutazioni• semprechè non sia stata presentata istanza di rimborso• In caso di versamento rateale, le rate devonoessere determinate– scomputando dall’imposta versata quanto già versatoin precedenza– e dividendo il risultato per il numero delle rate7839


23/05/<strong>2013</strong>Rivalutazione terreni e partecipazioni<strong>Unico</strong> PFINDICAZIONE IN UNICO• La rivalutazione deve essere indicata neiseguenti quadri del modello <strong>Unico</strong> <strong>2013</strong> PF:–Quadro RM, sex. X, righi da RM20 a RM22per i terreni–Quadro RT, sezione IV, righi RT49 e RT50,per le partecipazioni79Rivalutazione terreni e partecipazioni<strong>Unico</strong> PFTERRENI- Colonna 1: valore di perizia- Colonna 2: imposta sostitutiva dovuta- Colonna 3: imposta versata per precedenti rivalutazioni(da scomputare)- Colonna 4: imposta “netta” da versare (colonna 2 –colonna 3), e non va compilato se la differenza è negativa- Colonna 5: da barrare se si opta per versamento rateale- Colonna 6: da barrare se il versamento si riferisce a piùterreni (versamento cumulativo)8040


23/05/<strong>2013</strong>Rivalutazione terreni e partecipazioni<strong>Unico</strong> PFPARTECIPAZIONI- Colonna 1: valore di perizia- Colonna 2: aliquota (4% per partecipazioni qualificate e 2% perpartecipazioni non qualificate)- Colonna 3: imposta sostitutiva dovuta- Colonna 4: imposta sostitutiva versata in precedentirivalutazioni (da scomputare dall’imposta dovuta)- Colonna 5: imposta da versare (differenza positiva <strong>tra</strong> colonna 3 ecolonna 4)- Colonna 6: da barrare se il versamento di colonna 5 è rateizzato- Colonna 7: da barrare se l’imposta da versare sia parte di unversamento cumulativo81IVIE ED IVAFE8241


23/05/<strong>2013</strong>IVIE - IVAFE<strong>Unico</strong> PFNOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ <strong>2013</strong>1) Differimento al 2012 quale anno di prima applicazione;2) Riconoscimento dei versamenti eseguiti quali acconti perl’anno 2012;3) Applicazione delle regole IMU (aliquota 0,4% in primis),– per tutti gli immobili all’estero che hanno le caratteristichedell’abitazione principale,– a condizione che in Italia non vi sia già la fruizione di dettibenefici;4) Estensione dell’imposta fissa nella misura di € 34,20– a qualsiasi conto corrente o libretto di risparmio detenutoall’estero– a prescindere dal paese (anche black list) 83IVIE<strong>Unico</strong> PF• L’imposta è riferita al valore degli immobili detenuti a titolodi proprietà o in base ad altro diritto reale all’estero.– I nudi proprietari non pagano l’IVIE (circ. 28/12);• Interessati solo le persone fisiche RESIDENTI in Italia (anches<strong>tra</strong>nieri);• Imposta fissata in misura pari allo 0,76%.– Per le abitazioni principali l’aliquota è pari allo 0,40%;• L’imposta si applica a prescindere dall’utilizzo dell’immobile• L’imposta è dovuta proporzionalmente– alla quota di possesso– e ai mesi dell’anno nei quali si è pro<strong>tra</strong>tto il possesso.• Il mese si computa per intero se il possesso è durato per almeno 15 giorni8442


23/05/<strong>2013</strong>IVIE<strong>Unico</strong> PFPROVVEDIMENTO 5/6/2012:• l’aliquota dello 0,76% si applica al valore “costituito dal costorisultante dall’atto di acquisto o dai con<strong>tra</strong>tti e, in mancanza,secondo il valore di mercato …”;• Per gli immobili costruiti, rileva il costo di costruzione (circ.28/2012)• In caso di eredità o donazione, si assume il valore indicato neirelativi atti.– In assenza, si assume il costo del de cuius o del donante, ovvero inultima analisi il valore di mercato.• nel caso in cui l’immobile non sia più posseduto alla fine dell’anno,“si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al terminedel periodo di detenzione”.– Per il valore, si considerano i listini degli organismi locali (circ. 28/12);• Sono soggetti anche gli immobili scudati col rimpatrio giuridico85IVIE<strong>Unico</strong> PFPROVVEDIMENTO 5/6/2012: GLI IMMOBILI UE• Se l’immobile è localizzato in UE o in SEE con scambio diinformazioni (Norvegia e Islanda)– l’imponibile è il “valore” catastale come determinato nel Paeseestero utilizzato ai fini dell’assolvimento di imposte di naturapatrimoniale e reddituale;• Se manca, si utilizza il costo storico o il valore di mercato(provvedimento del 5/6/12)• È possibile dedurre dall’imposta patrimoniale dovuta inItalia– prioritariamente le imposte estere di natura patrimoniale– e poi quelle di natura reddituale• sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito dell’art. 165 del Tuir.8643


23/05/<strong>2013</strong>IVIE<strong>Unico</strong> PFGLI IMMOBILI UE: CIRCOLARE 28/2012• Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valoricatastali ai fini delle imposte reddituali e patrimoniali,– deve essere preso in considerazione il valore utilizzabile ai fini delle impostepatrimoniali;• Il reddito medio ordinario può essere utilizzato solo se esistonomeccanismi di moltiplicazione e rivalutazione simili a quelli italiani;• In assenza dei predetti metodi, può farsi ricorso al costo storico;• In assenza anche del costo storico, si ricorre al valore d’acquisto. Perevitare disparità di <strong>tra</strong>ttamento, se è previsto un valore espressivo delreddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione erivalutazione, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valoredell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medioordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU. In questa ipotesi, ilreddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifichepreviste dalla legislazione locale (ad es. tax fonciere). 87IVIE<strong>Unico</strong> PFGLI IMMOBILI UE: CIRCOLARE 28/2012• Importante: visione della tabella 1 allegata alla circolare• Se risulta compilata la colonna 2 “Imposta presa ariferimento ai fini della determinazione del valoredell’immobile”– si deve assumere quale base imponibile dell’IVIE il valorecatastale dell’immobile utilizzato ai fini dell’assolvimento delleimposte indicate in tale colonna;• Se non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia,Irlanda e Malta), per la determinazione della baseimponibile dell’IVIE– si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquistoe, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui èsituato l’immobile o, a scelta del contribuente, al valore che siottiene moltiplicando il reddito medio ordinario,eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per icoefficienti IMU. 8844


23/05/<strong>2013</strong>IVIE<strong>Unico</strong> PFGLI IMMOBILI UE: CIRCOLARE 28/2012 – ESTRATTO TABELLA 189IVIE<strong>Unico</strong> PFSCOMPUTO IMPOSTE ESTERE: CIRCOLARE 28/2012• Se all’estero si paga un’imposta riferita anche abeni diversi dagli immobili– occorre un calcolo proporzionale;• Il credito d’imposta non può, in ogni caso,superare l’imposta dovuta in Italia– non è possibile de<strong>tra</strong>rre le imposte legate all’utilizzo diun determinato immobile in qualità di abitazione– perché non finalizzate a colpire la ricchezza costituitadal patrimonio, bensì dirette a richiedere uncontributo, al soggetto che abitando in undeterminato luogo usufruisce dei servizi9045


23/05/<strong>2013</strong>IVAFE<strong>Unico</strong> PF• La misura della patrimoniale è fissata nell’1 per mille annuoper il 2012;– Diventa dell’1,5 per mille a regime a decorrere dal <strong>2013</strong>;• Per i conti correnti e i libretti di risparmio è di € 34,20– esonero in caso di giacenza media non superiore a € 5.000• Sono escluse dall’imposizione le attività finanziarie che– seppur fisicamente detenute all’estero– sono state oggetto del rimpatrio giuridico;• Sono da includere nell’ambito applicativo anche le attivitàfinanziarie– riferite a emittenti italiani– ma comunque detenute all’estero per il <strong>tra</strong>mite di intermediari;• Non esistono cause di esonero soggettivo o agevolazioni91IVAFE<strong>Unico</strong> PFPROVVEDIMENTO 5/6/2012• Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato,– rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute.• Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre– si deve fare riferimento al valore delle attività rilevata al termine del periododi detenzione.• Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve fareriferimento al valore puntuale di quotazione rilevato alla data del 31dicembre o al termine del periodo di detenzione.– Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere ilvalore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.• Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si devefar riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso.– In assenza di detti valori, si assume il costo d’acquisto (circ. 28/12)• L’imposta è– rapportata ai giorni di detenzione– ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di conti correnti olibretti di risparmio cointestati9246


23/05/<strong>2013</strong>Ristrutturazioni edilizie erisparmio energeticoLe modifiche e leprecisazioni ministeriali9336% - 55% <strong>Unico</strong> PFL’art. 11 del D.L. 22.6.2012, n. 83, prevede che:• Interventi di recupero edilizio (di cui all’art. 16-bis, co. 1 del TUIR):– sostenute dal 26.6.2012 e fino al 30.6.<strong>2013</strong>,– la de<strong>tra</strong>zione IRPEF del 36% è elevata al 50%.– Per lo stesso periodo, l’ammontare massimo de<strong>tra</strong>ibile di talispese è incrementato da € 48.000 a € 96.000;• Spese di riqualificazione energetica: proroga delle de<strong>tra</strong>zioni di cuiall’art. 1 co. 344 - 347 della L. 296/2006 per il periodo 1.1.<strong>2013</strong> -30.6.<strong>2013</strong>,– mantenendo la de<strong>tra</strong>zione pari al 55%• applicabilità dal 2012 della de<strong>tra</strong>zione IRPEF sui recuperi edilizi agliinterventi di cui all’art. 16-bis - co. 1 - lett. h) del TUIR– vale a dire alle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici,effettuate anche in assenza di lavori edilizi (co. 3)9447


23/05/<strong>2013</strong>36% - 55% <strong>Unico</strong> PFCon riferimento al momento di sostenimentodelle spese (rileva la data del bonifico in quanto per lepersone fisiche vige il c.d. “principio di cassa”),l’agevolazione sarà pari al:• 36% per le spese sostenute fino al 25.6.2012 nellimite massimo di spesa di € 48.000;• 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.<strong>2013</strong>nel limite massimo di spesa di € 96.000;• 36% per le spese sostenute dall’1.7.<strong>2013</strong> nel limitemassimo di spesa di € 48.000 (salvo proroghe oeventuali modifiche normative).9536% - 55% <strong>Unico</strong> PFBeneficiano dell’aliquota e del tetto di spesa“potenziati” le spese sostenute dal 26.6.2012 al30.6.<strong>2013</strong>, a prescindere:• dal periodo di effettuazione delle opere (che potràessere in tutto o in parte anteriore alla data del 26.6.2012e/o successivo alla data del 30.6.<strong>2013</strong>);• dalla data di emissione delle relative fatture (chepotrà essere anche anteriore alla data del 26.6.2012);• dalla circostanza che, in relazione al medesimointervento, siano stati già versati accontianteriormente al 26.6.2012 (che beneficeranno dellade<strong>tra</strong>zione nella misura del 36%).9648


23/05/<strong>2013</strong>36% - 55% <strong>Unico</strong> PFInterrogazione parlamentare 4.7.2012 (n. 5-07249)Relativamente agli interventi eseguiti sulla stesaunità immobiliare, iniziati prima del 26 giugno2012, per i quali le spese sono state sostenute siaprima che dopo tale data, sono stati forniti iseguenti chiarimenti:• il nuovo limite di spesa, pari a € 96.000, non siapplica alle sole spese sostenute dal 26/6/2012,ma “at<strong>tra</strong>e” anche quelle sostenute prima di taledata, per le quali resta ferma la de<strong>tra</strong>zione al36%;• il limite di € 96.000 costituisce il limite massimocon riferimento all’anno solare e intervento.9736% - 55% <strong>Unico</strong> PFInterrogazione parlamentare 4.7.2012 (n. 5-07249)Dal contenuto della risposta all’interrogazioneparlamentare citata, deriva che, relativamenteall’anno 2012, la de<strong>tra</strong>zione spetta nelle seguentimisure:• 36% per le spese sostenute dall’1.1.2012 fino al25.6.2012, per un ammontare massimo di €48.000;• 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al31.12.2012, per un ammontare massimo di €96.000 al netto delle spese già sostenute al25.6.2012, comunque nel limite di € 48.000, perle quali resta ferma la de<strong>tra</strong>zione del 36%.9849


23/05/<strong>2013</strong>36% - 55% <strong>Unico</strong> PFCASO PRATICO1. Bonifico effettuato il 24/6/2012: € 56.000- De<strong>tra</strong>zione del 36% fino al limite di €48.0002. Continuazione lavori con bonifico al7/7/2012 per € 45.000.Calcolo del limite: 96.000 – 48.000 = €48.000- De<strong>tra</strong>zione del 50% da calcolare inrelazione a € 45.0009936% - 55% <strong>Unico</strong> PFCOMPILAZIONE DEL QUADRO RPCodice 3: spese2012 al 50%Codice 2: spese 2012al 36%Solo per le spese del 2006 e del 2012: nel2010 non si compila20102012 22012 3Lavoro con comunicazione Pescara 3 3.000Lavoro senza comunicazione Pescara 1 4.800 1Lavoro senza comunicazione Pescara 1 4.800 14.8004.800Spesa fino al 25 giugno 2012: costo 54.000, limite 48.000, indico 4.800Spesa dal 26 giugno 2012: costo 60.000, limite 96.000 – 48.000 = 48.000, indico 4.80010050


23/05/<strong>2013</strong>36% - 55% <strong>Unico</strong> PFCOMPILAZIONE DEL QUADRO RP: in rosso le modificheCodice 3: spese2012 al 50%Codice 2: spese 2012al 36%Solo per le spese del 2006 e del 2012: nel2011 non si compila20112012 22012 3Lavoro senza comunicazione Pescara 2 3.000 1Lavoro senza comunicazione Pescara 1 3.600 2Lavoro senza comunicazione Pescara 1 6.000 23.6006.000Spesa fino al 25 giugno 2012: costo 36.000, indico 3.600Spesa dal 26 giugno 2012: costo 64.000, limite 96.000 – 36.000 = 60.000, indico 6.000101La proroga del 55%NOTA AGENZIA 14 MARZO <strong>2013</strong><strong>Unico</strong> PF• Anche l'acquisto e installazione degli impiantifotovoltaici– beneficia della de<strong>tra</strong>zione Irpef del 50% (ex 36%) perinterventi di ristrutturazione edilizia.• L'Anie (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) avevaperplessità sulla riconducibilità alla lettera h) dell'art. 16-bisdel Dpr 917/1986, Testo unico imposte sui redditi (de<strong>tra</strong>zioneIrpef per interventi finalizzati al risparmio energetico)dell'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, poichéfinalizzati alla produzione di energia e non al conseguimentodi risparmi energetici. 10251


23/05/<strong>2013</strong>Il 36% a regime<strong>Unico</strong> PFNuovo articolo 16-bis Tuir a regime(Limite max. spesa 48.000 euro x ogni singola unità immobiliare)• Per le spese sostenute dal 1°ottobre 2006 in caso di piùsoggetti aventi diritto alla de<strong>tra</strong>zione (comproprietari ecc.) illimite di spesa di € 48.000 va ripartito <strong>tra</strong> gli stessi.• risoluzione 29.4.2008, n. 181: il limite di spesa ammesso albeneficio deve essere comunque riferito complessivamenteall’abitazione comprensivo delle relative pertinenze, anche sedistintamente accatastate. Da verificare con nuova norma• De<strong>tra</strong>zione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo• 75enne: 5 quote annuali di pari importo• 80enne: 3 quota annuali di pari importoPrevisioni eliminatenella nuova norma103Il 36% a regime<strong>Unico</strong> PFSemplificazione adempimentiEliminazione separata annotazione infattura dei costi della manodoperaopera (CM 19/2012):–Sia per le spese sostenute dal 2011–Sia per quelle dei periodi precedenti–Sia per la riqualificazione energeticae la ristrutturazione edilizia10452


23/05/<strong>2013</strong>Il 36% a regime<strong>Unico</strong> PFIl cambio sui bonifici: risoluzione n. 55/2012• «In considerazione del mutato impianto normativo, la scrivente ritienenon ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la de<strong>tra</strong>zioneper gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di unbonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, taleda impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano ilpagamento, di operare la ritenuta del 4%.• Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazioneper gli interventi di cui all'art. 1 della L. n. 449 del 1997 è tenuto al pienorispetto delle disposizioni recate dal D.M. n. 41 del 1998, anche conriguardo alle modalità di pagamento delle spese de<strong>tra</strong>ibili previstedall'art. 1, comma 3:– utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale delversamento, il codice fiscale del beneficiario della de<strong>tra</strong>zione ed ilnumero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore delquale il bonifico è effettuato.» 105CM 9/5/<strong>2013</strong>, n. 13<strong>Unico</strong> PFCertificazione di esecuzione dei lavori > 51,645,69• non è necessaria al fine dei controlli,• anche se, per effetto dell’art. 11, co. 1, del DL n.83/2012, l’importo limite delle spese ammissibiliè stato elevato a € 96.000 per le spese sostenutedal 26/6/2012 al 30/6/<strong>2013</strong>.10653


23/05/<strong>2013</strong>CM 9/5/<strong>2013</strong>, n. 13<strong>Unico</strong> PF55%: lavori o pagamenti eseguiti in 2 periodi d’imposta«R. In relazione alle situazioni prospettate si precisa che:• a) per i lavori eseguiti a cavallo di 2 periodi di imposta(2012 e <strong>2013</strong>) e relativi al medesimo intervento, la<strong>tra</strong>smissione all'ENEA della documentazione necessaria perfruire della de<strong>tra</strong>zione fiscale va effettuata nei 90 giornidalla data di fine lavori, che non necessariamente devecadere entro il 30/6/<strong>2013</strong>.• L'art. 1, co. 48, della L. 220/2010, come modificato dall'art. 11, co. 2,del D.L. n. 83 del 2012, che ha prorogato l'agevolazione fino al30/6/<strong>2013</strong>, fa, infatti, espresso riferimento alle "spesesostenute entro il 30/6/<strong>2013</strong>", e non ai lavori conclusientro la medesima data;»Segue b)107CM 9/5/<strong>2013</strong>, n. 13<strong>Unico</strong> PF55%: lavori o pagamenti eseguiti in 2 periodi d’imposta«R. In relazione alle situazioni prospettate si precisa che:• b) per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anchenel <strong>2013</strong>, la scheda informativa deve essere inviataall’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori,comunicando tutte le spese sostenute sino al momentodell’invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimointervento, sostenute successivamente all'invio dellascheda informativa all'ENEA, il contribuente potrà integrarela scheda originariamente <strong>tra</strong>smessa all'ENEA non oltre iltermine di presentazione della dichiarazione dei redditinella quale la spesa può essere portata in de<strong>tra</strong>zione.– Ad esempio, se l’ulteriore spesa è sostenuta da una personafisica nel <strong>2013</strong>, la rettifica della scheda informativa dovràessere inviata entro settembre 2014, in linea con quantoprecisato nella circolare n. 21/E del 2010.10854


23/05/<strong>2013</strong>CM 9/5/<strong>2013</strong>, n. 13<strong>Unico</strong> PF55%: remissione in bonis omessa comunicazione ENEA• D. In base al co. 1 dell'art. 2 del D.L. 16/2012, …., se la violazionenon è già oggetto di contestazione, ove siano soddisfatte lecondizioni di cui ai punti a), b), c) del disposto su citato, siritiene che l'utente che non ha inviato la documentazioneall'ENEA nel termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori, possaancora farlo, seguendo le modalità consuete, ….., purché detta<strong>tra</strong>smissione avvenga entro il 30 settembre dell'anno successivoa quello nel quale i lavori sono stati eseguiti.• R. la remissione in bonis si applichi anche alla suddettacomunicazione di fine lavori, nel rispetto delle condizionipreviste dalla norma e delle indicazioni fornite con la circolaren. 38/E del 2012– Il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguirel’adempimento richiesto “entro il termine di presentazione dellaprima dichiarazione utile”, scadente successivamente al termineprevisto per l’adempimentoEsempio109CM 9/5/<strong>2013</strong>, n. 13<strong>Unico</strong> PF55%: remissione in bonis omessa comunicazione ENEA• esempio, il termine per l’invio della schedainformativa all’ENEA scade il 30/6/<strong>2013</strong>,– l’adempimento deve essere effettuato entro il 30/9/<strong>2013</strong>– termine per la presentazione della dichiarazione deiredditi per l’anno di imposta 2012• in sede di prima applicazione della norma, per leirregolarità sanabili nel 2012, il termine entro cuiregolarizzare gli adempimenti omessi era quello del31/12/2012.– La circolare ha anche precisato che entro il 31/12/2012erano, inoltre, sanabili anche gli adempimenti omessi nel201111055


23/05/<strong>2013</strong>CM 9/5/<strong>2013</strong>, n. 13<strong>Unico</strong> PF55%: comunicazione ENEA annullate• D. Relativamente alle richieste di de<strong>tra</strong>zione erroneamenteannullate o dai tecnici o dai beneficiari, <strong>tra</strong>smesse ad ENEAat<strong>tra</strong>verso i siti telematici nei vari anni messi a disposizionedegli utenti, si chiede il parere dell’Agenzia delle en<strong>tra</strong>te inrelazione alla possibilità di accogliere la richiesta degliutenti di ripristinare tali richieste.• R. Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricatoabbiano annullato l’invio della scheda informativa all’ENEA,le richieste di de<strong>tra</strong>zione annullate non possono ritenersivalide. Si ritiene, comunque, che l’invio della schedaall’ENEA possa essere ripetuto fino alla scadenza deltermine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori eche l’eventuale nuovo invio oltre i 90 giorni sia comunquepossibile alle condizioni di cui al richiamato art. 2, co. 1, delDL n. 16 del 2012 (cfr. risposta al quesito 2).111CM 9/5/<strong>2013</strong>, n. 13<strong>Unico</strong> PF55%: comunicazione ENEA compilate sul sito, ma noninviate• R. Nell’ipotesi in cui la scheda informativa sia statacorrettamente compilata, ma il contribuente o iltecnico incaricato non abbiano proceduto all’inviodella stessa, la richiesta di de<strong>tra</strong>zione si consideravalida solo se il mancato invio sia riconducibile aproblemi tecnici del sistema informatico o,comunque, a cause imputabili all’ENEA.– L’invio della scheda all’ENEA è sempre possibile fino allascadenza del termine dei 90 giorni dalla data diconclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, allecondizioni di cui al richiamato art. 2, co. 1, del DL n. 16 del2012.11256


23/05/<strong>2013</strong>CM 9/5/<strong>2013</strong>, n. 13<strong>Unico</strong> PFFatture di costruzione abitazione principale intestate a 1 soloconiuge• D. È stato stipulato un mutuo per la costruzionedell’abitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi,per un immobile di proprietà al 50%. Dalla documentazionefornita emerge che le fatture di spesa sono tutte intestate almarito. Si chiede se sia possibile de<strong>tra</strong>rre, ai sensi dell’art. 15,co, 1-ter del TUIR, la quota di interessi passivi spettante allamoglie, indicando sulla fattura che la spesa è stata sostenutaal 50%.• ….. Nel caso prospettato, ove ricorrano gli altri presupposti, èpossibile attestare sulle fatture giustificative che le spese dicostruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge,al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatturedi portare in de<strong>tra</strong>zione la quota del 50% di interessi passivicorrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo.113CM 9/5/<strong>2013</strong>, n. 13<strong>Unico</strong> PFSostenimento nel 2012 di spese per importi che superano €96.000• D. Nel periodo d’imposta 2012, un contribuente hasostenuto, su un medesimo immobile, spese per interventi direcupero edilizio, per un importo pari ad € 48.000, fino al 25giugno, e per € 96.000, dal 26 di giugno al 31 dicembre. Ilmedesimo contribuente può decidere di de<strong>tra</strong>rre solamentele spese sostenute dal 26 di giugno in poi, fruendo così dellade<strong>tra</strong>zione del 50% fino all’importo di € 96.000?• R. Al riguardo, ferma restando la sussistenza degli altripresupposti per fruire della de<strong>tra</strong>zione in esame, in assenzadi norme che dispongano diversamente, si ritiene che ilcontribuente abbia la facoltà di avvalersi delle de<strong>tra</strong>zionedel 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012 adecorrere dal 26 giugno e fino al 31/12/2012, in luogo dellade<strong>tra</strong>zione di quelle sostenute fino al 25/6/2012.11457


23/05/<strong>2013</strong>Modifiche al quadro RF115Quadro RF<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>• Al rigo RF1 per la compilazione della casella “2”riservata all’evidenziazione delle cause di esclusionedagli studi di settore è stato introdotto il nuovocodice “12”:– Inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanzedegli studi di settore per il periodo di imposta 2012prevista dal DM 11.2.2008• nei confronti delle imprese c.d. multiattività, ossia che esercitanopiù attività che rien<strong>tra</strong>no in studi di settore differenti, qualoral’attività prevalente non superi il 70% dei ricavi.• L’indicazione della causa di esclusione consente all’Agenzia delleEn<strong>tra</strong>te di individuare direttamente i soggetti multiattività.• Il modello degli studi di settore va comunque compilato11658


23/05/<strong>2013</strong>Quadro RF<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>• Al rigo RF32 «altre variazioni in aumento»:Cod.Variazione17 Costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimentodi atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose ex DL n.16/2012.34 Costi relativi ai beni d’impresa, concessi in godimento ai soci per uncorrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, non deducibili ex art. 2,comma 36-quaterdecies, DL n. 138/2011.35 Canoni di locazione finanziaria indeducibili ai sensi dell’art. 102,comma 7, TUIR.La variazione in esame interessa i con<strong>tra</strong>tti di leasing stipulati dal 29.4.2012con una durata inferiore a quella “minima fiscale”. Infatti, come previsto dalcitato comma 7, così come modificato dal DL n. 16/2012 la durata delcon<strong>tra</strong>tto di leasing non è più vincolante per la deducibilità dei relativi canoni.Per questi ultimi la deducibilità “è ammessa per un periodo non inferiore aidue terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito117… in relazione all’attività esercitata dall’impresa”.Quadro RF<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>• Al rigo RF54 «altre variazioni in diminuzione»:Cod.Variazione33 Importo deducibile dell’IRAP relativa alla quotaimponibile delle spese per il personale dipendente eassimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, D.Lgs. n. 446/97,versata nel 2012 a titolo di saldo 2011 e acconto 2012.34 Canoni di locazione finanziaria deducibili ex art. 102, co. 7,TUIR, qualora già imputati a Conto economico neiprecedenti periodi d’imposta. Di fatto la variazione in esameper il 2012 non trova applicazione.11859


23/05/<strong>2013</strong>Deduzioni ed abbattimenti fiscali119Abbattimenti del reddito• Deduzione forfetaria delle spese non documentate afavore degli auto<strong>tra</strong>sportatori di cose per conto terzi.‣ € 19 <strong>tra</strong>sporti personalmente effettuatidall’imprenditore nel Comune in cui ha sede l’impresa‣ € 56 per i <strong>tra</strong>sporti personalmente effettuatidall’imprenditore oltre il comune in cui ha sedel’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioniconfinanti‣ € 92 per quelli effettuati oltre tale ambito.Alle medesime imprese compete:• l’ulteriore deduzione in misura forfetaria annua di €154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzatonell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pienocarico non superiore a Kg 3.500Importiconfermaticoncomunicatostampa8/5/<strong>2013</strong>12060


23/05/<strong>2013</strong>Abbattimenti del reddito• Deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta pereffetto dell’art. 66, co. 4, del TUIR agli• intermediari e rappresentanti di commercio• e agli esercenti attività di ristorazione e albergo per i quali èobbligatoria l’emissione della fattura o della ricevuta fiscale (art. 1,co. 1, del D.M. 13.10.1979)La deduzione va calcolata applicando all’ammontare dei ricavi leseguenti percentuali:• 3% dei ricavi fino a € 6.197,48;• 1% dei ricavi oltre € 6.197,48 e fino a € 77.468,53;• 0,50% dei ricavi oltre € 77.468,53 e fino a € 92.962,24Per le attività di ristorazione ed albergo, la deduzione va calcolatasull’ammontare delle ricevute fiscali o fatture emesse (r.m. 9/1071 del11.5.1981)121Abbattimenti del reddito• Deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 del DL 183/2011riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanteper uso auto<strong>tra</strong>zione. Tale deduzione va calcolata applicando leseguenti percentuali all’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, co. 1,lett. a) (solo quelli relativi alla cessione di carburanti), del TUIR:• 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.913,80;• 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60;• 0,4% dei ricavi oltre € 2.065.827,60Gli abbattimenti si applicano a decorrere dal periodo d'impostasuccessivo a quello in corso al 31.12. 2011.Nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo diimposta si assume quale imposta del periodo precedente quella chesi sarebbe determinata senza tenere conto della deduzioneforfetaria12261


23/05/<strong>2013</strong>SPESE DI MANUTENZIONE123MANUTENZIONI - NOVITÀ DAL 2012Tuir - Art. 102 – Manutenzione, riparazione,ammodernamento, <strong>tra</strong>sformazioneLimite fiscale: 5% del costo dei beni materialiammortizzabili alla data di inizio dell’esercizioEccedenza deducile nei 5 anni successivi in quotacostante (immutato)12462


23/05/<strong>2013</strong>MANUTENZIONI - NOVITÀ DAL 2012Esempio:• Costo dei beni: 100.000• Manutenzioni 2012 a conto economico: 6.000• Limite massimo: 100.000x 5% = 5.000• Eccedenza deducibile nei succ. 5 anni: 1.000/5= 200/annoCredito x imposta anticipate a Imposte anticipate di CE: 275,001.000 x (27,5%) = 275,001.000275125DEDUZIONE LEASINGDAL 29 APRILE 201212663


23/05/<strong>2013</strong>Canoni di locazione finanziaria: leasingMetodo patrimoniale•Civilisticamente i canoni di leasing vengono imputatiall’esercizio per competenza.•Nei conti d’ordine: vengono indicati gli impegni presi conla società concedente, con storno degli importi via viapagati.•Durante l’esercizio vengono contabilizzate le fatture.•Nelle scritture di assestamento, il costo del leasing vienerettificato per imputare all’esercizio la sola parte dicompetenza, mediante:– Risconti attivi, se i canoni imputati sono superiori a quelli dicompetenza;– Ratei passivi, se i canoni imputati sono inferiori a quelli dicompetenza.127B8) Costi per godimento di beni di terziCanoni di locazione finanziaria: leasingLimitazioni fiscali : Art. 102, co. 7, Tuir:Durata con<strong>tra</strong>tto:• Con<strong>tra</strong>tti stipulati fino al 28/4/2012: durataminima prevista dalla deducibilità fiscale• Con<strong>tra</strong>tti stipulati dal 29/4/2012: non rilevapiù la durata, ma la deducibilità è previstaper un periodo minimo (vedi DIA seguente)12864


23/05/<strong>2013</strong>Costi per godimento di beni di terziCanoni di locazione finanziaria: leasingLimitazioni fiscali : Art. 102, co. 7, Tuir:Per i beni mobili: deduzione in un periodo non inferiorealla metà (2/3 dal 2008) del periodo diammortamento corrispondente al coefficienteordinario;Per i beni immobili: deduzione in un periodo noninferiore a 2/3 dell’ammortamento con un minimo di11 (8 fino al 2007) e un massimo di 18 (15 fino al2007) anniMezzi di <strong>tra</strong>sporto: deducibilità uguale alla duratadell’ammortamento (Art. 164 Tuir)Ai fini IRAP non sono deducibili gli interessi sui canoni dileasing.129LeasingCon riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi adautovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzatinell’esercizio dell’impresa, va tenuto conto delle disposizioni dicui all’art. 164 del TUIR si dovrà determinare la quota partededucibile nei canoni di leasing:Determinazione della quota dei canoni deducibile:18.075,99 (o 25.822,84 per agenticomm.)Prezzo pagato dalla società dileasing al fornitoreX 100=% deducibilità deicanoni13065


23/05/<strong>2013</strong>DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LEASINGELIMINATA DAL DL 16/2012RISCATTO ANTICIPATOCESSIONE DEL CONTRATTOSCORPORO INTERESSI EAREACOME MI COMPORTO?Possibilisoluzioni131CRITICITA’Riscatto e cessione del con<strong>tra</strong>tto di leasingNon dovendo il con<strong>tra</strong>tto rispettare i limiti di durata minimisopra esposti, cosa accade in caso di riscatto o cessionedel con<strong>tra</strong>tto di Leasing?RISCATTOSe al termine del con<strong>tra</strong>tto di leasing viene esercitato ildiritto di riscatto:• il bene viene iscritto <strong>tra</strong> le immobilizzazioni materiali• è ammortizzato con i criteri ordinari• per i canoni non dedotti le alternative perseguibilipotrebbero essere:– proseguire nella deduzione dei canoni entro i limitidell’importo massimo annualmente deducibile ai sensidell’art. 102, co. 7 del Tuir (Assilea)– capitalizzare le quote non ancora dedotte al valorefiscale del cespite riscattato, recuperandole in sede diammortamento (Assonime)13266


23/05/<strong>2013</strong>CRITICITA’Riscatto e cessione del con<strong>tra</strong>tto di leasingCESSIONEIn caso di cessione del con<strong>tra</strong>tto di leasing, l’art. 88, co. 5,del TUIR, prevede che il valore normale del benecostituisce sopravvenienza attiva• la quantificazione della sopravvenienza attivaavviene sot<strong>tra</strong>endo gli eventuali canoni residui eil prezzo di riscatto (attualizzati alla data dellacessione) dal valore normale del bene (R.M. 08.08.2007,N. 212/E - C.M. 3.5.1996, n. 108/E)La tesi prevalente condivisa sia da Assilea cheAssonime consiste nel portare in deduzione dallasopravvenienza attivaAnche i canoni non dedotti133CRITICITA’Risoluzione anticipata del con<strong>tra</strong>tto di leasingRISOLUZIONEIn caso di risoluzione anticipata senza acquisto delbene, si evidenziano due interpretazioni alternative:1. Operare un recupero totale delle quote sospesenell’esercizio di chiusura del con<strong>tra</strong>tto:– comportamento equivalente all’eliminazione dalprocesso produttivo del cespite2. Proseguo della deduzione ex<strong>tra</strong>-contabile deicanoni sino al periodo di durata minima fiscale:– il con<strong>tra</strong>tto di leasing sopravvive ai soli fini fiscali13467


23/05/<strong>2013</strong>R.M. 8.8.2007 N. 212/EIndividua il <strong>tra</strong>ttamento fiscale in capo al cessionario del con<strong>tra</strong>tto dileasing, precisando che:– L’importo corrispondente alla sopravvenienza attiva realizzata dalcedente (valore normale del bene al netto dei canoni residui e delprezzo di riscatto attualizzati) costituisce un costo sospeso daaggiungere al valore del bene da iscrivere nell’attivo dello statopatrimoniale all’atto del riscatto del bene (quindi ammortizzabileinsieme al prezzo di riscatto)– L’eventuale eccedenza costituisce una spesa relativa a più esercizi exart. 108 co. 3 del TUIR, deducibile quindi lungo la durata residua delcon<strong>tra</strong>tto (per il cedente costituisce un componente positivoimponibile)L’eventuale mancato esercizio del riscatto da parte del cessionario delcon<strong>tra</strong>tto determina la deducibilità integrale nell’esercizio del costosopportato per l’acquisto del con<strong>tra</strong>tto135Ai fini Ires la determinazione della quota interessi e della quota capitale del canone –secondo il metodo forfettario - avverrà sulla base della durata "fiscale" imputandolinearmente il capitale finanziato (costo del bene al netto del riscatto) e gli interessi previsticon<strong>tra</strong>ttualmente in 18 esercizi. La quota interessi andrà assoggettata al test del ROL ai finidella deducibilità, mentre la quota capitale dei canoni andrà depurata della quota riferibileal terreno. 13668


23/05/<strong>2013</strong>LEASING UNICO <strong>2013</strong>• CODICE 34: variazione in aumento per il canoneindeducibile (differenza <strong>tra</strong> canone imputato aconto economico e canone deducibile in base alperiodo previsto dall’art. 102, co. 7, del TUIR)137Ammortamenti13869


23/05/<strong>2013</strong>Tabella di raffrontoCasistica Regole civilistiche Regole fiscaliInizio ammortamentoAmmontareDalla disponibilità delbeneSecondo la vita residuautileDall’en<strong>tra</strong>ta in funzionedel beneAl massimo coefficienti dicui al DM 31.12.1988Ammortamenti ridotti Possibili se utilizzo minorePossibili se utilizzo minore(es. calo del fatturato)Beni di valore nonsuperiore a € 516• Quote diammortamento• Ammortamento totalese il bene esaurisce lasua utilità nel periodoInteramente deducibileAutoveicoli, telefoni, ecc.Deducibilità secondo lavita residua utileDeducibilità limitatasecondo le regole del Tuir139Imposte deducibili&imposte indeducibili14070


23/05/<strong>2013</strong>Imposte indeducibiliSono indeducibili le seguenti imposte:• Imposte sui redditi• Quelle per le quali è prevista la rivalsa e non la si èesercitata• IMU• IRAP, la parte che eccede1. il 10% di quella pagata nell’esercizio e che si riferisce adannualità con costi per interessi passivi netti2. L’Irap proporzionalmente riferita al costo del personaledipendente rispetto all’IRAP complessiva• Imposta sostitutive indeducibili• Le imposte deducibili che NON sono state pagate 141Imposte deducibiliImposte• di fabbricazione• di registro• di bollo• ipotecarie e catastali• di pubblicità• IVA pro-rataDeducibilitàIRES/IRPEFSISISISISISI14271


23/05/<strong>2013</strong>Novità Irap 2012Art. 2 D.L.201/2011• Art. 2 D.L. 201/2012–deduzione dal reddito d’impresa o dilavoro autonomo dell’Irap riferita al costodel lavoro–modifiche deduzione 10% Irap (solapresenza di interessi passivi) ex art. 6 del D.L. n.185/2008143IrapArt. 2 D.L.201/2011Deduzione Irap costo del lavoroI soggetti interessati sono i seguenti:– Imprese individuali, snc, sas e società assimilate– Società di capitali ed enti commerciali– Banche e altri enti finanziari– Imprese di assicurazione– Persone fisiche, associazioni professionali e società sempliciche svolgono attività di lavoro autonomoRestano esclusi i soggetti che determinano la baseimponibile Irap con il metodo retributivo (enti noncommerciali, pubbliche amminis<strong>tra</strong>zioni, ecc.)14472


23/05/<strong>2013</strong>IrapArt. 2 D.L.201/2011Deduzione Irap costo del lavoro• La deduzione è pari all’Irap riferibile al costo dellavoro ed assimilato indeducibile• La deduzione avviene per cassa• La deduzione spetta a condizione che nella baseimponibile Irap vi sia– costo del personale dipendente ed assimilato– al netto delle deduzioni e degli abbattimenti145IrapArt. 2 D.L.201/2011Precisazioni C.M. 16/2009Versamenti rilevanti per il calcolo dell’IRAP deducibile:• Saldo anno precedente effettuato il 16.6.2012 (o 16.7 o con modalità rateali):• Si dovrà verificare se nell’anno precedente c’erano spese per personaledipendente rilevante e/o per interessi passivi• 1° e 2° acconto versato il 16.6.2012 e 30.11.2012:• rileva limitatamente al minor importo fra l’acconto versato e ildebito di imposta• IRAP pagata nel periodo d’imposta a seguito di:• Ravvedimento operosi di annualità precedenti• Accertamenti e/o liquidazione di dichiarazioni IRAP• Preavvisi di irregolarità e/o cartelle di pagamentoSolo se nelle annualità a cui si riferiscono gli importiversati i bilanci contenevano i costi di personale e/o diinteressi rilevanti14673


23/05/<strong>2013</strong>IrapRapporti con deduzione forfetaria 10%La deduzione forfetaria del 10%, dal 2012, spetta se nella baseimponibile IRAP confluiscono oneri finanziari indeducibili:Casistiche:1. soggetti sia con costi del lavoro dipendente ed assimilato, sia cononeri finanziari indeducibili ai fini IRAP: a tali soggetti spettaa) la deduzione integrale dell’Irap riferita al costo del lavoro, di cui all’art. 2del D.L. 201/2011,b) nonché quella forfetaria del 10%, di cui all’art. 6 del D.L. 185/20082. soggetti con solo costi del lavoro dipendente ed assimilatoindeducibili ai fini IRAP: a tali soggetti spetta– “solamente” la deduzione integrale della quota di Irap riferita al costo dellavoro indeducibile ai fini IRAP.3. soggetti senza costi del lavoro dipendente ed assimilato indeducibiliai fini IRAP, e senza oneri finanziari: a tali soggetti– non spetta alcuna deduzioneArt. 2 D.L.201/2011147Esempio: calcolo dell’IRAP riferita alpersonale dipendente del 2011:Art. 2 D.L.201/2011ESEMPIONOTESpese per personale dipendente 209.500Contributi INPS e INAIL Meno 55.000Cuneo fiscale Meno 18.400Spese per apprendisti Meno 12.500Spese per <strong>tra</strong>sferte auto<strong>tra</strong>sportatoriDeduzione di € 1.850 per ogni dipendentefino a 5 e fatturato fino a € 400.000MenoMeno 1.850Deduzione (7.500 – 9.500) art. 11, co. 4/bis meno 7.500IMPONIBILE IRAP RIFERITO ALLESPESE PER DIPENDENTI AL NETTODELLE DEDUZIONIUguale 114.250IRAP 3,90% 4.456CostocomplessivoIn quantodeducibilianaliticamente14874


23/05/<strong>2013</strong>Esempio: calcolo dell’IRAP riferita al personaledipendente del 2011:Art. 2 D.L.201/2011Valore della produzione 260.000Deduzioni lavoro dipendente Meno 87.750Altre deduzioni Meno 7.500Imponibile IRAP Uguale 164.750IRAP 3,9% 6.425CALCOLO DELL’INCIDENZA DELL’IRAP SUL PERSONALE RISPETTOALL’IRAP COMPLESSIVAIl calcolo dell’incidenza fatto sull’imponibile o sull’imposta, giungealla stessa percentuale di incidenzaIRAP complessiva 6.425IRAP riferita lavoro dipendente 4.456% di incidenza dell’IRAP sul lavoro dipendente rispetto allacomplessiva69,35%149Esempio: calcolo dell’IRAP riferita alpersonale dipendente del 2011:Nel 2012 avremo la seguente situazione• Saldo IRAP 2011 2.000• 1° acconto 2012 4.000• 2° acconto 2012 5.000• IRAP deducibile dall’IRES/IRPEF– Sul saldo IRAP 2011 (2.000 * 69,35%) 1.387– Sul 1° e 2° acconto [(5.000+4.000)*50,00%] 4.500– Totale maggior IRAP deducibile 5.887Art. 2 D.L.201/2011Per semplicità di calcolo si è individuata nel 50% l’incidenza dell’IRAPriferita al personale dipendente.Si ricorda che per ogni periodo ci sarà da rideterminare l’incidenzadell’IRAP riferita al personale rispetto al debito IRAP complessivo diperiodo15075


23/05/<strong>2013</strong>DEDUZIONE IRAPArt. 2 D.L.201/2011Problematica:• L’IRAP è deducibile secondo il criterio dicassa– Pertanto sarà necessario proporzionare l’IRAPcomplessiva, con quella riferita ad ognitipologia di deduzione (su personaledipendente o su interessi)• Il calcolo riguarderà 2 esercizi:– Uno per il saldo versato– L’altro per gli acconti versati– Ed in quella proporzione dedurre l’IRAPpagata nell’esercizio151IRAP DEDUCIBILE DALLE IMPOSTE SUI REDDITIIrap forfetariaDeducibile 10%Irap di competenza(CE)Irap deducibileriferita al costo dellavoro nettoVariazione indiminuzioneRF54Variazione inaumentoRF17Variazione indiminuzione RF54Pagata nel saldo x il 2011 o diPagata nel saldo x il 2011 o dicompetenza anni precedenti (es. competenza anni precedenti (es.accertamento) + acconti 2012 accertamento) + acconti 2012(nei limiti Irap di competenza) (nei limiti Irap di competenza)15276


23/05/<strong>2013</strong>GESTIONE IRAP IN UNICOIrap deducibile 10%Irap di competenza2012 a CE1233Irap deducibile costodel lavoro153PERDITE SU CREDITI15477


23/05/<strong>2013</strong>PERDITE SU CREDITILe perdite su crediti nazionali ed esteri sonoDEDUCIBILI sole se risultano da elementi– Certi– PrecisiLa DEDUZIONE è consentita– se inevitabile e oggettivamente conveniente (R.M. n.9/557 del 9/04/1980)L’anno di competenza della deduzione– deve coincidere con l’anno nel quale si ha la certezzadell’irrecuperabilità del credito155PERDITE SU CREDITI - Procedure concorsualiIn presenza di procedure concorsuali– Nazionali– Estere (equiparabili ex C.M. n. 39/E/2002)Sussiste il requisito della certezza e della precisione dellaperdita.Ad esclusione dell’amminis<strong>tra</strong>zione controllata è possibile de<strong>tra</strong>rre laperdita senza attendere il termine delle procedure:– dalla sentenza dichiarativa di fallimento;– dal provvedimento di liquidazione coatta amminis<strong>tra</strong>tiva;– dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;– dal decreto di amminis<strong>tra</strong>zione s<strong>tra</strong>ordinaria;L’esercizio di dichiarazione delle procedure concorsuali determina ilperiodo di deducibilità fiscale– Civilisticamente si imputa all’esercizio con bilancio ancora da approvare15678


23/05/<strong>2013</strong>PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITA’• Dal 2012 gli elementi «certi e precisi» sussistonoin ogni caso quando contemporaneamente:a) sono decorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamentob) il credito è di modesta entità:• importo non superiore a € 5.000 per le imprese di piùrilevante dimensione (ricavi non inferiori a 100 milioni diEuro conseguiti nel periodo in cui è decorso il semestre)• Importo non superiore a € 2.500 per le altre imprese(Art. 101, co. 5 del Tuir)• La verifica dei requisiti dovrebbe avvenire alla data dichiusura dell’esercizio, e non a quella di approvazionedel bilancio157Interessi passiviper i soggetti IRESRIGO RF 1615879


23/05/<strong>2013</strong>Interessi passivi e oneri finanziari – art. 96 TUIR1) Rilevano solo gli interessi di natura finanziaria e nonquelli commerciali (int. Fornitori)2) Deducibilità degli interessi passivi netti:int. Pass. Netti = interessi passivi - interessi attivi3) L’eccedenza degli interessi passivi sugli interessi attivi èdeducibile nei limiti del 30% del ROL (risultato operativolordo: lettera “A” – lettera “B” – esclusi ammortamenti e leasing)4) Eccedenza degli interessi passivi che non è deducibilenel periodo è riportabile nei successivi periodi senzalimiti temporali5) Dal 2010 non vi è più la possibilità di aumentare il ROLcome nel 2008 e nel 2009 (€ 10.000 e € 5.000)6) Dal 2010, l’eccedenza di ROL può essere usufruita neiperiodi d’imposta successivi 159Interessi passivi dell’art. 96Secondo quanto stabilito dalla C.M. 21.04.2009, n. 19/E rien<strong>tra</strong>no <strong>tra</strong>gli interessi, oneri e proventi oggetto delle limitazioni di cui all’art.96:• Gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzionifinanziarie;• Le commissioni passive su:– finanziamenti;– fideiussioni;– garanzie rilasciate da terzi.• Gli oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi dirimborso;• Gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli (se relativi acon<strong>tra</strong>tti di natura finanziaria)• Gli interessi relativi a con<strong>tra</strong>tti derivati, stipulati con finalità di copertura delrischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse.16080


23/05/<strong>2013</strong>Interessi di natura commercialeLa C.M. 21.04.2009, n. 19/E ai § 2.2.1 e 2.2.4,richiamando il co. 3, dell’art. 96 del Tuir, e C.M.38/E/2010 stabiliscono:• L’esclusione, dall’applicazione delle “limitazioni” dicui al citato art. 96, dagli interessi passivi, degliinteressi impliciti derivanti da debiti di naturacommerciale– ad esempio interessi per dilazioni di pagamento;• L’inclusione, nel plafond “interessi attivi”, degliinteressi attivi derivanti da crediti di naturacommerciale.161Interessi su leasingSCORPORO QUOTA INTERESSI DAL CANONE DI LEASING• Anche per gli beni detenuti in leasing, è necessario scorporare la quotainteressi dal canone e sottoporla al “test” di deducibilità di cui all’art. 96del TUIR• Si pone il problema di come determinare la quota interessi, in quantol’art. 1, co. 50, della Legge 244/2007, in tema di Irap, prevede ora che perla determinazione della quota interessi si debba fare riferimento a quella“desunta dal con<strong>tra</strong>tto”. In tal modo, non sarebbe più applicabile lamodalità forfetaria prevista dal D.M. 24.4.1998, ed avallata dall’Agenziadelle En<strong>tra</strong>te con la R.M. 23.3.2004, n. 19/E e con la successiva C.M.17.3.2005, n. 11/E• Tuttavia, prima la C.M. 8/E/2009 e successivamente la C.M. 19/E/2009,precisano che per esigenze di semplificazione, è possibile continuare adadottare la modalità di scorporo forfettaria di cui al D.M. 24.4.199816281


23/05/<strong>2013</strong>INTERESSI PASSIVI AUTOCirc. n. 47/08 - quesito 5/4• Non si applica l’art. 96 del TUIR, ma ladisciplina speciale dell’art. 164 del TUIR, gliinteressi sono deducibili nel limite del:– 40 % (20% dal <strong>2013</strong>) generalità imprese– 80% se agenti commercio– 90% (70% dal <strong>2013</strong>) se dati in uso promiscuo aidipendenti per la maggior parte del periodod’imposta”163Riporto degli interessiPossibilità di riporto in avanti senza limiti di tempo• C.M. 19/E/2009: non è possibile riportare inavanti l’eventuale eccedenza degli interessiattivi rispetto a quelli passivi, maturati in undeterminato periodo d’imposta• C.M. 38/E/2010:– l’eccedenza degli interessi attivi rispetto a quellipassivi in un determinato periodo d’imposta–può essere utilizzata per compensare eventualiinteressi passivi indeducibili in precedenti esercizi eriportati in avanti16482


23/05/<strong>2013</strong>Interessi passivi capitalizzati subeni strumentali e beni merceSono esclusi dalla nuova disciplina:• gli interessi capitalizzati ai sensi dell’art 110, co. 1lett.b) del Tuirad incremento del costo dell’immobilizzazionead incremento delle rimanenze (immobili merce)165Precisazioni CM 19/2009• Immobili merce:a) Costruiti in proprio: capitalizzazione degli interessib) Costruiti su commessa: non capitalizzabili, ma rien<strong>tra</strong>nonei limiti dell’art. 96• Immobili patrimonio:a) Interessi di funzionamento; non deducibili art. 90b) Interessi di finanziamento:• Di regola deducibili nei limiti dell’art. 96• Se l’immobile è locato: “non rileva ai fini dell’art. 96 gli interessipassivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobilidestinati alla locazione” (art. 1, co. 36, L. 244/2007)Questa regola vale anche per gli immobili strumentali delle immobiliaripurché:Si <strong>tra</strong>tti di interessi su mutuo ipotecarioL’immobile sia locato16683


23/05/<strong>2013</strong>Immobili strumentali per naturaTabella di sintesiInteressisull’acquistoInteressi passivisostenuti per lacostruzione ecapitalizzatiInteressi passivisostenuti per lacostruzione e iscrittia costoInteressi passivi digestioneSe da mutuoipotecario:interamentededucibiliDestinati alla locazioneSe da finanziamentinon ipotecari:deducibili nei limitidell’art. 96UtilizzatidirettamenteDeducibili nei limitidell’art. 96 (anchese mutuo nonipotecario)Interamente deducibili. Concorreranno a formare il costofiscale su cui calcolare gli ammortamentiSe da mutuoipotecario:interamentededucibiliDeducibili nel limite dell’art. 96Se da finanziamentinon ipotecari:deducibili nei limitidell’art. 96Deducibili nei limitidell’art. 96167Immobili patrimonioTabella di sintesiInteressi sull’acquistoInteressi passivisostenuti per lacostruzione ecapitalizzatiInteressi passivisostenuti per lacostruzione e iscrittia costoInteressi passivi digestioneSe da mutuoipotecario:interamentededucibiliSe da mutuoipotecario:concorrono aformare il costofiscalmente rilevantedell’immobileSe da mutuoipotecario:interamentededucibiliDestinati alla locazioneSe da finanziamentinon ipotecari:deducibili nei limitidell’art. 96Se da finanziamentinon ipotecari:concorrono aformare il costorilevante, previaverifica del 30% delROLSe da finanziamentinon ipotecari:deducibili nei limitidell’art. 96INDEDUCIBILI ai sensi dell’art. 90, co. 2Non destinati allalocazioneDeducibili nei limitidell’art. 96 (anche semutuo nonipotecario)Concorrono aformare il costofiscalmente rilevanteprevia verifica del30% del ROLDeducibili nei limitidell’art. 9616884


23/05/<strong>2013</strong>Int. Passiviannotati inbilancio erilevantiProspetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2012 SCInteressipassivi nondedotti anniprecedentiInt. attiviannotati inbilancio erilevantiMinor importo<strong>tra</strong> colonne 1 + 2,e colonna 3Eccedenza diinteressipassivi:1 + 2 - 317.000 2.000 2.000 15.00050.000 15.0000R.O.L.• Va indicata la quota di interessipassivi deducibile nel limite del30% del ROL.• Se è stata compilata la casella 5 diRF118, riportare il minore <strong>tra</strong> gliimporti di casella 5 e del 30% delROLEccedenza di ROLnon usata (RF120 –UNICO 2011Interessi passivi non deducibilida riportare in RF16 dato da:RF118, col 5 – RF119, col 3169Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2012 SC22.000 2.000 2.000 20.00050.000 15.0005.0002° esempio:Compilazione del modello considerando interessipassivi netti eccedenti 30% ROL da rinviareesercizi successivi (co.4 art. 96 D.P.R. 917/86)17085


23/05/<strong>2013</strong>Interessi passiviRIPORTO ANUOVO“ECCEDENZE”NON DEDOTTE(CO. 4 ART. 96)Riporto nei successivi periodid’imposta:• Senza limiti temporali;• A condizione che negli esercizisuccessivi ci sia capienza nel 30%del ROLECCEDENZA =Interessi passivi, alnetto di quelli attivi,non dedotti in uncerto esercizioNON SONO POSTE ALCUNECONDIZIONI PER IL RIPORTO INAVANTI(Non è necessaria istanza di interpello)171Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2012 SC30.000 5.000 2.000 2.000 33.000100.000 30.0003.00013 2.000 dato da: (5.000 – 3.000)(F118-2 meno F121-3)(33.000 – 30.000 – 5.000) = zero(F118-5 meno F119-3 meno F118-2)2.0003° esempio:Riporto da esercizio precedente di interessi passivi indeducibili17286


23/05/<strong>2013</strong>Interessi passiviART. 96. CO. 1,ULTIMOPERIODOLA QUOTA DI ROL PRODOTTO APARTIRE DAL 2010 ECCEDENTEGLI INTERESSI DI COMPETENZA,PUO’ ESSERE PORTATA ADINCREMENTO DEL ROL DEISUCCESSIVI PERIODI D’IMPOSTAPOSSIBILITA’ DI RIPORTO IN AVANTIDELLA QUOTA DI ROL NON SFRUTTATAPER LA DEDUZIONE DEGLI INTERESSIDI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO173C.M. 19/E/2009:Riporto del ROL• Il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL inpresenza di interessi passivi indeducibili– comporta l’impossibilità di utilizzare l’eccedenzastessa,– con conseguente perdita di tale ROL• L’eccedenza di ROL deve essere utilizzataprioritariamente per compensare l’eccedenza diinteressi passivi dell’esercizio in corso o di quelliprecedenti17487


23/05/<strong>2013</strong>ESEMPIO – RIPORTO A NUOVO DEL ROL20112012INTERESSI PASSIVI = 33.00030% DEL ROL = 36.000INTERESSI DED. 100%ROL eccedente = 36.000 -33.000 = 3.000INTERESSI PASSIVI = 20.00030% DEL ROL = 15.000INTERESSI DEDUCIBILI = 18.00015.000 (fino al 30% ROL 2011)3.000 (da riporto ROL 2010)175Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2012 SC30.000 5.000 2.000 2.000 33.000120.000 33.0003.0004° esempio:Eccedenza di ROL da rinviare agli esercizisuccessivi dal 2011 ( co. 1 art. 96 D.P.R. 917/86)17688


23/05/<strong>2013</strong>Quadro RU177Quadro RU<strong>Unico</strong> PF<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>Il quadro RU, riservato ai soggetti che usufruiscono di agevolazioniin forma di crediti d’imposta, è stato interamente rivisto. Inparticolare, la Sezione I è ora “multi modulo” e va utilizzata perindicare la maggior parte dei crediti d’imposta previsti, ciascunoidentificato da uno specifico codice da riportare a rigo RU1, col. 1“Codice credito”.17889


23/05/<strong>2013</strong>Quadro RU<strong>Unico</strong> SC<strong>2013</strong>Inoltre sono previste le seguenti altre sezioni:• Sezione 2: caro petrolio• Sezione 3: finanziamenti agevolati sismaAbruzzo/banche• Sezione 4: nuovi investimenti areesvantaggiate ex. Art. 1, co. 271, L. 296/2006• Sezione 5: altri crediti d’imposta• Sezione 6: per indicare i crediti d’impostaricevuto o <strong>tra</strong>sferiti17918090


23/05/<strong>2013</strong>18118291


23/05/<strong>2013</strong>183Costi black list18492


23/05/<strong>2013</strong>Indeducibilità spese black list• Per l’identificazione degli Stati eterritori aventi un regime fiscaleprivilegiato si fa riferimento al D.M.23.1.2002, come modificato da:–D.M. 22.3.2002–D.M. 27.12.2002–D.M. 27.7.2010185Indeducibilità spese black listArt. 110, co. 10 e 12-bis – TUIR:– le spese e gli altri componenti negativi– derivanti da operazioni intercorse con impreseresidenti ovvero localizzate in Stati o territori ex<strong>tra</strong>comunitari• con regime fiscale privilegiato– sono indeducibili indipendentementedall’esistenza di un rapporto di controllo<strong>Unico</strong> SC<strong>Unico</strong> SP<strong>Unico</strong> PFVariazioni in aumento93


23/05/<strong>2013</strong>Indeducibilità spese black list• L’indeducibilità delle spese e degli altricomponenti negativi non opera sel’impresa residente in Italia fornisce la prova– che l’impresa estera svolgeprevalentemente un’attività commercialeeffettiva– ovvero che le operazioni poste in essererispondono a un effettivo interesseeconomico– e che le stesse hanno avuto concretaesecuzione187Indeducibilità spese black list• Le spese e gli altri componenti negativideducibili ai sensi del co. 11, dell’art. 110del TUIR devono essere separatamenteindicati nella dichiarazione dei redditiVariazioni in diminuzione<strong>Unico</strong> SC<strong>Unico</strong> SP<strong>Unico</strong> PF18894


23/05/<strong>2013</strong>Indeducibilità spese black listI soggetti in contabilità semplificataesporranno i costi sostenuti con soggettiblack list nella sezione costi:<strong>Unico</strong> ENC<strong>Unico</strong> SP<strong>Unico</strong> PF189Indeducibilità spese black listIl co. 12 dispone che le disposizioni di cuiai co. 10 e 11 non si applicano:• per le operazioni intercorse consoggetti non residenti• cui risulti applicabile il particolareregime delle CFC (artt. 167 e 168 del TUIR)19095


23/05/<strong>2013</strong>UNICO E SOCIETÀ DI COMODONEL MODELLO UNICO <strong>2013</strong>alla luce del Provv. dell’agenzia delle en<strong>tra</strong>tedell’11/06/2012 e delle circolari 1/E/<strong>2013</strong>,3/E/<strong>2013</strong> e 8/E/<strong>2013</strong>191Società non operativeFattispecie di società non operative–Società che hanno ricavi triennaliinferiori a quelli forfettari ai sensidell’art. 30 della L. 724/1994–Società in perdita sistematica di cuiall’art. 2, co. 36-quinquies del DL138/201119296


23/05/<strong>2013</strong>Società non operative193RF74 – col. 1Società non operativeCause esclusioneRigo RF74, col. 1, va compilata dai soggetti nontenuti all’applicazione della disciplina delle SNO ed inparticolare indicare codice:1. per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società dicapitali;2. per i soggetti che si trovano nel 1° periodo d’imposta;3. per le società in amminis<strong>tra</strong>zione controllata o s<strong>tra</strong>ordinaria;4. per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titolisono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri,nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società daessi controllate, anche indirettamente;5. per le società esercenti pubblici servizi di <strong>tra</strong>sporto;segue 19497


23/05/<strong>2013</strong>RF74 – col. 1Società non operativeCause esclusione….. continuazione6. per le società con un numero di soci non inferiore a 50;7. per le società che nei 2 esercizi precedenti hanno avutoun numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità;8. per le società in stato di fallimento, assoggettate aprocedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazionecoatta amminis<strong>tra</strong>tiva ed in concordato preventivo;9. per le società che presentano un ammontare complessivodel valore della produzione (raggruppamento A del contoeconomico) superiore al totale attivo dello statopatrimoniale;10. per le società partecipate da enti pubblici almeno nellamisura del 20% del capitale sociale;11. per le società che risultano congrue e coerenti ai fini deglistudi di settore;12. per le società consortili.195RF74 – col. 2Società non operativeCause di disapplicazioneCause di disapplicazione di cui al punto 1 del provv. del Direttore dell’A.d.e.14/2/2008, uno dei codici di seguito elencati:2. società assoggettate ad una procedura concorsuale o ad una proceduradi liquidazione giudiziaria• La disapplicazione opera per i periodi d’imposta precedenti all’inizio delleprocedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadonosuccessivamente all’inizio delle procedure medesime3. società sottoposte a sequestro penale o a confisca o con nomina di unamminis<strong>tra</strong>tore giudiziario. La disapplicazione opera– per il periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento dinomina dell'amminis<strong>tra</strong>tore giudiziario– ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amminis<strong>tra</strong>zionegiudiziaria4. società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobiliconcessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canonevincolato– Si applica ai periodi in cui vi è tale canone agevolato19698


23/05/<strong>2013</strong>RF74 – col. 2Società non operativeCause di disapplicazioneContinuazione …5. società che detengono partecipazioni in:– società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 - L. 724/994;– società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 30anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;– società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo168 del TUIR.;6. società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza didisapplicazione– in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base dicircostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza– che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;7. ipotesi di cui al punto precedente, in caso di esonero dall’obbligodi compilazione del prospetto.99. Assunzione di impegno in una dichiarazione precedente allacancellazione dal Registro delle imprese197RF74 – col. 2Società non operativeCause di disapplicazione• Per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui aicodici “4 – immobili locati a canoni agevolati”, “5 -possesso di quote di società operative” e “6 –società con accoglimento di interpello”– il quadro va compilato senza considerare i relativi valoriai fini della determinazione dei ricavi e del redditopresunti.• Qualora non si abbiano altri beni, diversi da quellidi cui ai predetti codici, da indicare nelle colonna 1e/o 4 dei righi da RF75 a RF80,– occorre compilare anche la casella “Casi particolari”.19899


23/05/<strong>2013</strong>RF74 – col. 2Fattispecie aggiunte dal provv. 11/6/20128. le società che esercitano esclusivamente attivitàagricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile erispettano le condizioni previste dall’ art. 2 del D.Lgs.99/2004:– La denominazione contiene «società agricola»– Non svolgono esclusivamente locazione di immobiliabitativi, di terreni agricoli o di fabbricati strumentali– Svolgono marginalmente l’affitto di cui al puntoprecedente nella misura massima del 10% del fatturato;9. le società per le quali gli adempimenti e i versamentitributari sono stati sospesi o differiti da disposizioninormative a seguito di– Calamità naturaliSocietà non operativeCause di disapplicazione199Società in perditasistematica200100


23/05/<strong>2013</strong>ALTRE 2 TIPOLOGIE DI SOCIETÀ DI COMODO(Legge n. 148/2011)Le società chepresentanodichiarazioni in perditafiscale per 3 periodid’imposta consecutivi‣ <strong>Unico</strong> <strong>2013</strong> (redditi 2012)‣ triennio 2009-2010-2011Le società che per 2periodi d’imposta sono inperdita fiscale e in 1hanno dichiarato unreddito ma inferiore aquello minimo previstodalla normativa sullesocietà cd. di comodo201IL GIORNO 11 GIUGNO 2012Provvedimentoagenzia n.87956/20121) Nuove esimenti persocietà di comodo inperdita sistemica2) Implementazione eaffinamento vecchieesimenti società dicomodo perinsufficienza ricaviCircolare agenzia n.23/2012a) Le cause di esclusione(da norma generale)agiscono solo sul 4°anno in cui si è dicomodo (ossia 2012)b) Le esimenti delProvvedimentoagiscono solo sultriennio di monitoraggio(2009-2010-2011) 202101


23/05/<strong>2013</strong>Provvedimento Agenzian. 87956 dell’11/06/2012LeEsimenti !!Individuazione di determinate situazioni oggettive inpresenza delle quali è consentito disapplicare ledisposizioni sulle società in perdita sistematicasenza assolvere all’onere di presentare istanza diinterpelloL’esimente deve essere presentein almeno uno dei 3 periodid’imposta203ESIMENTI DA PROVVEDIMENTOSI SPEZZA LA CATENAperdita perdita perditaperditaperdita2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014EsimenteNoSocietàdi comodoSISocietàdi comodo204102


23/05/<strong>2013</strong>RF74 – col. 3Società in perdita sistematicaREGOLA GENERALE• Le società e gli enti che presentanodichiarazioni in perdita fiscale– per 3 periodi d’imposta consecutivi,ovvero– che nello stesso arco temporale, sono per 2periodi d’imposta in perdita fiscale ed in 1hanno dichiarato un reddito inferiore al minimooperativo• sono considerati non operativi– a decorrere dal successivo 4° periodod’imposta.205RF74 – col. 3Società in perdita sistematicaI soggetti in perdita sistematica po<strong>tra</strong>nnotrovarsi in una delle seguenti situazioni:a) Nessuna possibilità di disapplicazioneautomatica:– Indicheranno il codice 1 nel rigo RF74- col. 3– Compileranno le col. 4 e 5 dei righi da RF 75 aRF 83• Non devono calcolare le medie dei 3 periodi,• ma solo il reddito minimo del periodob) Possono rien<strong>tra</strong>re in una fattispecie didisapplicazione automatica (slide seguente)disapplicazioni206103


23/05/<strong>2013</strong>RF74 – col. 3Società in perditasistematicaCause di disapplicazione per società in perditasistematica:2. società assoggettate ad una procedura concorsuale oad una procedura di liquidazione giudiziaria• La disapplicazione opera per i periodi d’imposta precedentiall’inizio delle procedure, i cui termini di presentazione delledichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’iniziodelle procedure medesime3. società sottoposte a sequestro penale o a confisca ocon nomina di un amminis<strong>tra</strong>tore giudiziario. Ladisapplicazione opera– per il periodo di imposta nel corso del quale è emesso ilprovvedimento di nomina dell'amminis<strong>tra</strong>tore giudiziario– ed ai successivi periodi di imposta nei quali permanel'amminis<strong>tra</strong>zione giudiziariaCause didisapplicazionesegue 207RF74 – col. 3Società in perditasistematicaCause didisapplicazioneContinuazione…4. società che detengono partecipazioni nelleimmobilizzazioni in:– società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 - L.724/994;– società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art.30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza didisapplicazione;– società collegate residenti all'estero cui si applica il regimedell'articolo 168 del TUIR.;A condizione che la società non svolga attività diverse daquelle strettamente funzionali alla gestione dellepartecipazionisegue 208104


23/05/<strong>2013</strong>RF74 – col. 3Società in perditasistematicaCause didisapplicazioneContinuazione…5. società che hanno ottenuto l'accoglimentodell'istanza di disapplicazione– in relazione ad un precedente periodo di imposta sullabase di circostanze oggettive puntualmente indicatenell'istanza– che non hanno subito modificazioni nei periodi diimposta successivi.La disapplicazione opera limitatamente alle predettecircostanze oggettive;6.ipotesi di cui al punto precedente, in caso diesonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.segue 209RF74 – col. 3Società in perditasistematicaCause didisapplicazioneContinuazione…7. società che conseguono un margineoperativo lordo positivo. Per M.O.L. siintende la differenza <strong>tra</strong>– Lett. A) - valore della produzione– Lett. B) - costi della produzione, al netto di:• B.10 – ammortamenti• B.12 – accantonamento per rischi• B.13 – altri accantonamenti• B.8 – limitatamente ai canoni di leasing dei benistrumentali (RM 107/E/2012)segue 210105


23/05/<strong>2013</strong>RF74 – col. 3Società in perditasistematicaCause didisapplicazioneContinuazione…8. società per le quali gli adempimenti e i versamentitributari sono stati sospesi o differiti da disposizioninormative a seguito di– Calamità naturaliLa disapplicazione opera limitatamenteal periodo d’imposta in cui si èverificato l’evento calamitoso e quello successivosegue 211RF74 – col. 3Società in perditasistematicaCause didisapplicazioneContinuazione…9. società per le quali risulta positiva la somma algebricadella perdita fiscale di periodo e degli importi che nonconcorrono a formare il reddito imponibile per effetto diproventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolod'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioniagevolativePerdita fiscale+ proventi esenti+ proventi esclusi+ proventi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta+ proventi soggetti ad imposta sostitutiva+ disposizioni agevolative= Reddito imponibilesegue 212106


23/05/<strong>2013</strong>RF74 – col. 3Società in perditasistematicaCause didisapplicazioneContinuazione…10.società che esercitano esclusivamenteattività agricola ai sensi dell’articolo 2135del codice civile e rispettano le condizionipreviste dall’ art. 2 del D.Lgs. 99/2004:– La denominazione contiene «società agricola»– Non svolgono esclusivamente locazione diimmobili abitativi, di terreni agricoli o di fabbricatistrumentali– Svolgono marginalmente l’affitto di cui al puntoprecedente nella misura massima del 10% delfatturato;213RF74 – col. 3Società in perditasistematicaCause didisapplicazioneContinuazione…11. società che risultano congrue e coerenti ai finidegli studi di settore;ESIMENTE STUDI DI SETTOREProvvedimentol) società che risultanocongrue e coerenti ai finidegli studi di settoreCircolare n. 8/2012ProvvedimentoAgisce sul triennio!Agisce sul 4° anno!Laddove gli indicatori diano come risultatoquello di non poter essere elaborati si deve ritenereche la causa di esclusione possa comunque operare.214107


23/05/<strong>2013</strong>RF74 – col. 3Società in perditasistematicaCause didisapplicazioneContinuazione…12. società che si trovano nel 1°periodod’imposta.ESIMENTE NEOCOSTITUITESocietà che si trovano nel 1° periodo d’impostaEsempioSocietà costituita nel 2009: perdita (non conta)Anno 2010: perditaAnno 2011: perditaAnno 2012: la società non è in perdita sistemica215CM 1/E/<strong>2013</strong>Società in perdita sistematicaCasi prospettati dalla CM 1/<strong>2013</strong>• Causa generale di disapplicazione inpresenza di partecipazioni in societàoperative o estere:– Si applica il principio generale diprevalenza, quindi• Disapplica in toto la regola delle SNO– se il valore economico delle partecipazioni insocietà operative, quotate o estere, iscritteesclusivamente nelle immobilizzazioni finanziarie,– sia prevalente rispetto al valore economicocomplessivo di tutte le partecipazioni possedute216108


23/05/<strong>2013</strong>CM 1/E/<strong>2013</strong>Società in perdita sistematicaCasi prospettati dalla CM 1/<strong>2013</strong>• Credito IVA inutilizzabile– È quello che sorge nella dichiarazione del 4°periodo d’imposta successivo:1. Ai 3 esercizi in perdita;2. Ai 2 esercizi in perdita e 1 esercizio con redditoinferiore al minimo operativoEsempio: esercizi in perdita 2009, 2010 e 2011• Credito non recuperabile quello della dichiarazioneIVA <strong>2013</strong>, relativa al 2012:– Quindi il divieto di compensazione parte dal <strong>2013</strong>217CM 1/E/<strong>2013</strong>Società in perdita sistematicaCasi prospettati dalla CM 1/<strong>2013</strong>• Calcolo della perdita fiscale–Esempio:• Perdita nel 2009• Perdita nel 2010• Utile nel 2011, abbattuto dalle perdite riportate–Il 2011 NON è un esercizio in perdita inquanto• va considerato il reddito• al lordo delle perdite riportate218109


23/05/<strong>2013</strong>CM 1/E/<strong>2013</strong>Società in perdita sistematicaCasi prospettati dalla CM 1/<strong>2013</strong>• Adeguamento al reddito minimo nonoperativo: non influenza la determinazionedella perdita sistematica– Esempio:• Perdita nel 2009• Perdita nel 2010• Perdita nel 2011• Nel 2012 c’era una perdita, ma si è dichiarato il reddito minimooperativo– Il 2012 è comunque periodo in perdita perchél’adeguamento al reddito minimo operativonon rileva219Maggiorazione di 10,5 puntipercentualiVale per i soggetti IRES nonoperativi220110


23/05/<strong>2013</strong>DECRETO LEGGE N. 138/2001(art. 23, c. undeces e duodeces)Società di capitaliAliquota IRES aumentata di10,5 punti(27,5 + 10,5) = 38%221CM 3/E/<strong>2013</strong>Casi prospettati dalla CM 3/<strong>2013</strong>• La maggiorazione di 10,5 puntipercentuali si applica–Solamente ai soggetti IRES inquanto la norma richiama i soggettidi cui all’art. 77 del Tuir–Restano esclusi dalla maggiorazionei soggetti IRPEF222111


23/05/<strong>2013</strong>CM 3/E/<strong>2013</strong>Casi prospettati dalla CM 3/<strong>2013</strong>• Base imponibile su cui calcolare lamaggiorazione di 10,5 punti, può essere, aseconda dei casi:– Il reddito minimo presunto calcolato con leregole dell’art. 30 della L. 724/2004Oppure– Il reddito ordinariamente determinato se èsuperiore al reddito minimo operativo• In questo caso il contribuente potrà ridurre il redditodelle perdite pregresse per la parte che eccede ilreddito minimo operativo223CM 3/E/<strong>2013</strong>Casi prospettati dalla CM 3/<strong>2013</strong>• Società di persone di comodo cheattribuisce per <strong>tra</strong>sparenza il redditominimo operativo ad un socio societàdi capitali non di comodo:–Sulla quota di reddito attribuito dallasocietà di persone sarà calcolata lamaggiorazione di 10,5 punti224112


23/05/<strong>2013</strong>CM 3/E/<strong>2013</strong>Casi prospettati dalla CM 3/<strong>2013</strong>• Società di persone di comodo cheattribuisce per <strong>tra</strong>sparenza il redditominimo operativo ad un socio societàdi capitali di comodo anch’essa:–La maggiorazione IRES andràcalcolata sul reddito complessivodella società di capitali225CM 3/E/<strong>2013</strong>Casi prospettati dalla CM 3/<strong>2013</strong>• Società di capitali in regime di<strong>tra</strong>sparenza o di consolidato:–La maggiorazione IRES andràcalcolata sul reddito di ogni singolasocietà di comodo226113


23/05/<strong>2013</strong>27,5%10,5%227Reddito da tassareal 10,5%Fino al massimo adazzerare (1-2-3)(1-2-3-4) = 550.000 3.000 47.0004.93547.000x10,5%4.935Al netto di quantoutilizzato nel quadro RNRA e creditiImposte estereCrediti da quadro RU228114


23/05/<strong>2013</strong>50.000-2.500 +500 48.000-1.000-500-3.500 = 43.00048.000 1.000 500 3.500 43.0004.515raro4.515Conteggiointeressipassivideducibili6.0002.5003.000 3.000 5.500Pregr. 2.000 10.000x30 5.0002.500500L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienzanegli interessi attivi di cui a colonna 3, può essere dedotto nel periodo considerando229l’ammontare nel rigo RQ62, colonna 1Società di comodo e Detassazione ACE100.000 20.0005.00075.00050.000 50.0001.500300 1.800Raro cavallo 1.8001.800230115


23/05/<strong>2013</strong>Società non operativee credito IVA231SOCIETÀ DI COMODOBLOCCO CREDITO IVASocietà di comodo per perdita sistemica• 2009-2010-2011 (periodo di monitoraggio)• 2012: società di comodoBlocco credito IvaRisultante da dichiarazione Iva anno 2012232116


23/05/<strong>2013</strong>Perdita definitiva del credito ivaNon contempla perdita sistemicaCodice 4233Rigo VA15 riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell’art.30 della L. 724/1994, ovvero alle società in perdita sistematica ai sensidell’art. 2, co. 36-decies e 36-undecies del DL 13/8/2011, n. 138, .... Lacompilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodod’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’Iva di gruppo. Nella caselladeve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:• “1” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione;• “2” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per quelloprecedente;• “3” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i dueprecedenti;• “4” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i dueprecedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai finidell’Iva almeno pari ai ricavi forfettizzati di cui all’art. 30, co. 1, della L.724/1994.• Genera perdita del credito IVA (cm 25/2007)Codice 4234117


23/05/<strong>2013</strong>Interpello nelleS.N.O235LE ISTANZE D’INTERPELLOPer insufficienza dei ricavimedi del triennioPer perditesistemicheIstanze separateDiversamenteInterpelloinammissibile236118


23/05/<strong>2013</strong>SOCIETÀ CON INTERPELLO ACCOLTOSocietà che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanzadi disapplicazione della disciplina sulle società inperdita sistematica in relazione ad un precedenteperiodo di imposta sulla base di circostanze oggettivepuntualmente indicate nell’istanza, che non hannosubito modificazioni nei periodi di impostasuccessivi.Questa esimente è utile a regime poiché in fase diprima applicazione della disciplina delle perditesistemiche è evidente che presenterò un interpelloper ogni anno del triennio 2009-2011237INTERPELLO DISAPPLICATIVO SOCIETÀ IN PERDITACIRCOLARE IRDCEC N. 25/IR DEL 31/10/2011“… le motivazioni che le società in perdita possonoporre a base delle loro istanze debbano riguardare,ad esempio, la economicità del comportamentoimprenditoriale, da valutare tenendo conto dellacomplessiva situazione con<strong>tra</strong>ttuale e aziendale, ela presenza di situazioni particolari che potrebberoaver causato i risultati negativi.Esempio: con<strong>tra</strong>tti con clausole che prevedono penali incaso di recesso potrebbero costringere la società aproseguire nei lavori seppure nella consapevolezza chesiano in perdita 238119


23/05/<strong>2013</strong>INTERPELLO DISAPPLICATIVO• Cassazione (più sentenze): il diniego vaimpugnato in Commissione tributaria (penanullità del ricorso sull’accertamento)• Agenzia: il diniego non va impugnato eoccorre attendere accertamento (ribaditocirc. 23/2012)• Cassazione: Sentenza 5/10/2012, n. 17010:anche (ma non solo) il diniego èimpugnabile239Interpello disapplicativoCome conviene comportarsi• Impugnazione (ricorso) del rigetto dell’interpello:– Se non si modificano le situazioni dell’interpello, sipotrà disapplicare anche nelle annualità successive• Non impugno il rigetto, ma non mi adeguo alreddito minimo:– Riceverò un accertamento per ogni annualità di nonoperatività– Con necessità di fare un ricorso per ogni annoaccertato240120


23/05/<strong>2013</strong>ACEAL SECONDO ANNO DI APPLICAZIONE241ACE – CHI PUÒ FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE• Società di capitali (73, lett. a) Tuir)• Enti commerciali (73 lett. b) Tuir)• Società ed enti esteri che abbiano in Italia Stabileorganizzazione (73 lett. d) Tuir)• Società di persone in contabilità ordinaria• Imprese individuali in contabilità ordinariaNOEnti non commercialiAncorchè svolgano attività commerciale 242121


23/05/<strong>2013</strong>SOCIETÀ DI CAPITALI-COME SI CALCOLA L’ACE• INCREMENTO P.N. contabile• Rendimento nozionale ( 3%)• Riduzione del reddito fino ad azzerarlo(già netto delle perdite pregresse scomputate –Quadro RN)ESEMPIO:Incremento PN: 100.000 X 3%3. 000 € DETASSAZIONE3.000 X 27,5 = 825 RISPARMIO Ires0,825% DELL’INCREMENTOSI IRES/IRPEF – NO IRAP243IL CUMULO DELL’AGEVOLAZIONE NEGLI ANNIINCREMENTI NETTI: differenza fra incrementi edecrementi del periodo• PN al 31/12/2010 : base riferimento• Incrementi netti 2011 x 3% = ACE 2011• Incrementi netti 2012:(increm. 2011 + increm. 2012 – decrementi2012) x 3% = ACE 2012244122


23/05/<strong>2013</strong>ACE SUPERIORE AL REDDITO DICHIARATOIl riportoReddito 2012: 20.000Increm. PN (2011+2012): 1.000.000 x 3% = 30.000Reddito = zeroRiporto = 10.000Imposte anticipate10.000 x 27,5% = € 2.750Se quest’anno (2012) utilizzo ACE del 2011:storno imposte anticipate 245Incrementi - CONFERIMENTO IN DENAROVersamento soci afondo perduto,eseguito da sociononnecessariamentepersona fisicaRinuncia aifinanziamenti da partedei soci(solo derivanti dafinanziamento!)NO conferimento in naturaNo conferimento azienda246123


23/05/<strong>2013</strong>ACCANTONAMENTO UTILE A RISERVA – SI ACETutte quelle riserve chesono disponibilioper la distribuzione aisociOper la copertura delleperdite• Si riserva Legale• Si riserva indivisibileCooperative e loroConsorzi247Incremento: accantonamento UTILE A RISERVANO UTILE DESTINATO A RISERVE NON DISPONIBILIDIT: escluso riserve ex articolo 2426 punto 4(Valutazione partecipazione equity method)Riserve da acquisto di azioni proprieRiserva da rivalutazione volontariaRiserva da utili su cambi, 2426, 8 bis C.C.Riserva IAS (art. 6, DL n. 38/2005)…. tutte quelle riserve che derivano da mere valutazioni …248124


23/05/<strong>2013</strong>RIDUZIONI PATRIMONIO NETTORIDUZIONIEFFETTIVERIDUZIONIFIGURATIVENormaNormaantielusivaAttribuzione ai soci diRISERVE di patrimonio1. Acquisto partecipazioni insocietà controllate2. Acquisto di aziendaspecifiche249RIDUZIONI EFFETTIVE di PATRIMONIO NETTOAttribuzione ai soci di quote di patrimonio netto,anche in natura:1. Distribuzione dividendi2. Riduzione capitale sociale3. Attribuzione riserve di capitale4. Assegnazione di beni ai soci con riduzione del P. nettoLa riduzione del PN per perdite non rileva….ma c’è il limite non superabile del PN!!!!250125


23/05/<strong>2013</strong>QUANDO IL RAGGUAGLIO AD ANNO• Conferimenti in denaro: SI, a giorni• Incrementi per conversione prestiti obbligazionari: datadi effetto della conversione• Incrementi per rinunzia ai finanziamenti: da l’atto dirinunzia (circ. 53/09, par. 2.2.): data certa (raccomandata,PEC, etc.)• Decremento per attribuzione di parti del PN: dall’iniziodell’esercizio• Destinazione dell’utile a riserva: dall’inizio dell’esercizioin cui avviene la deliberaSocietàneo-costituite:Vale l’intero importo delcapitale socialeMa ovviamenteragguagliato agiorni di durataesercizio 251RIDUZIONI FIGURATIVELa norma antielusiva• Acquisto di partecipazioni in società controllate(la variazione diminutiva scatta quando l’acquistoavviene in società già controllata, o anche se ilcontrollo avviene <strong>tra</strong>mite l’acquisto!)• Acquisto di azienda: limitatamente alle aziendedetenute da società appartenenti alla stessogruppo (provvedimento attuativo)252126


23/05/<strong>2013</strong>NORME ANTI ABUSO - DECRETO ATTUATIVOArt. 10DM 14/3/12• Riduzione per conferimentieseguiti a controllate (effettomoltiplicatore dei conferimenti)• Riduzione per conferimentieseguiti da soggetti black list• Riduzione per incrementocrediti da finanziamento versosocietà controllate ocontrollanti253Saldo se positivoRiduzioni ACEIncrementi ACELimite delpatrimonio nettocontabile(incluso utile)Ridotto dellariserva azioni proprieL’utile va preso (purtroppo)senza considerarel’agevolazione ACE.Dunque, maggior Ires, minorPN254127


23/05/<strong>2013</strong><strong>Unico</strong> SCA.C.E.aiuto crescita economicaArt. 1DL 201/2011Supponiamo che l’ACE sia interamente sfruttabile perchétrova capienza nel reddito e che, dunque, non vi sia riportoa nuovo.100.000 70.000 510.00020.00017.00017.000 5101.0001.510zeroSoggetto in <strong>tra</strong>sparenzao consolidato fiscale255<strong>Unico</strong> SCA.C.E.aiuto crescita economicaArt. 1DL 201/20115.000 1.510 3.490960Come si vede il reddito dichiarato è capiente e, quindi, l’ACE la siutilizza per intero256128


23/05/<strong>2013</strong><strong>Unico</strong> SPA.C.E.aiuto crescita economicaArt. 1DL 201/2011Modello unico società di persone <strong>2013</strong>la determinazione del beneficio spettante vieneeseguita nel quadro RS (rigo RS45)257<strong>Unico</strong> SPA.C.E.aiuto crescita economicaArt. 1DL 201/2011Una volta calcolata, l’agevolazione viene utilizzata in deduzione dalreddito d’impresa nei quadri:• RF – reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria• RG – reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata• RD – reddito di allevamento animali / derivante da prod. vegetali o altre attivitàagricole• RH – redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate• RD – regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime(artt. 155-161 del Tuir)258129


23/05/<strong>2013</strong><strong>Unico</strong> SPA.C.E.aiuto crescita economicaArt. 1DL 201/2011L’importo dell’agevolazione eccedente quellautilizzata nei quadri relativi ai redditi d’impresa vaattribuito ai soci nel quadro RN – rigo 21259<strong>Unico</strong> SPA.C.E.aiuto crescita economicaSocietà non operativeArt. 1DL 201/2011Inoltre, per i redditi presunti delle società nonoperative, di cui al quadro RS – righi 18, 19 e 21,l’agevolazione non può eccedere l’importo di taliredditi.260130


23/05/<strong>2013</strong><strong>Unico</strong> PFA.C.E.aiuto crescita economicaArt. 1DL 201/2011Modello unico persone fisiche <strong>2013</strong>la determinazione del beneficio spettante vieneeseguita nel quadro RS (rigo RS37)261<strong>Unico</strong> PFA.C.E.aiuto crescita economicaArt. 1DL 201/2011Colonna 5 (Reddito complessivo) indicare il redditocomplessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati neivari quadri.• Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomoo da impresa in contabilità semplificata è superiore al totaledei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno.• Se risulta compilata la colonna 4 di questo rigo indicare ilmaggiore <strong>tra</strong> il reddito complessivo come sopra determinatoe il reddito minimo (società non operative)• Tale importo va diminuito di quanto indicato nel rigo RS37,colonna 13 (ACE).262131


23/05/<strong>2013</strong><strong>Unico</strong> PFA.C.E.aiuto crescita economica1° Esempio con impresa familiare• Patrimonio netto 31.12.2012 60.000• Reddito complessivo 40.000• Attribuzione del reddito al collaboratore 40%Art. 1DL 201/201160.000 60.000 1.800172024.000 1.0801.0802CST FNC 90T31 F540H40 16.000Codice fiscale delcollaboratore in <strong>Unico</strong> deltitolare dell’impr. Fam.720263<strong>Unico</strong> PFA.C.E.aiuto crescita economicaArt. 1DL 201/2011IL MODELLO PER IL FAMILIARE1° Esempio con impresa familiare• Patrimonio netto 31.12.2012 60.000• Reddito complessivo 40.000• Attribuzione del reddito al collaboratore 40%CST GFR 70B28 L840X720 720Codice fiscale deltitolare dell’impresaNovità del 2° anno diapplicazione264132


23/05/<strong>2013</strong><strong>Unico</strong> PFA.C.E.aiuto crescita economicaArt. 1DL 201/20112° Esempio con impresa familiare e partecipazione• Patrimonio netto 31.12.2012 60.000• Reddito dell’impresa familiare 40.000• Attribuzione del reddito al collaboratore 40%• Percezione di quota ACE da società partecipata per € 1.0001032451302481.00060.000 60.000 1.800272024.0002.0801.0002.080<strong>Unico</strong> PFA.C.E.aiuto crescita economicaArt. 1DL 201/2011IL MODELLO PER IL FAMILIARE2° Esempio con impresa familiare• Patrimonio netto 31.12.2012 60.000• Reddito complessivo 40.000• Attribuzione del reddito al collaboratore 40%CST GFR 70B28 L840X720 720Codice fiscale deltitolare dell’impresa266133


23/05/<strong>2013</strong><strong>Unico</strong> PFA.C.E.aiuto crescita economicaSoggetti IRPEFIl Rendimento nozionale non rileva:• Ai fini dell’individuazione dello scaglioneIRPEF• Ai fini del calcolo delle seguenti de<strong>tra</strong>zioni:• Per carichi di famiglia (art. 12, Tuir);• Per redditi di lavoro dipendente edassimilato (art. 13)• Per oneri (art. 15) (quelli commisurati al reddito)• Per canoni di locazione (art. 16) (in quantocommisurate al redito)267Beni esteri&quadro RW268134


23/05/<strong>2013</strong>Obbligati alla compilazione• Sussiste l’obbligo di compilazione delmodulo RW, ai sensi dell’art. 4 del DL n.167/1990:– per le persone fisiche fiscalmente residenti nelterritorio dello Stato– che al termine del periodo d’imposta detengonoinvestimenti all’estero ovvero attività estere dinatura finanziaria di ammontare complessivosuperiore a € 10.000• at<strong>tra</strong>verso il cui possono essere conseguiti redditidi fonte estera imponibili in ItaliaModifiche da<strong>Unico</strong> 2010269Obbligati alla compilazione• Con riferimento, agli investimenti all’estero di naturanon finanziaria– a partire da UNICO 2010,– i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW TUTTIgli investimenti,• indipendentemente dalla effettiva produzione di redditiimponibili in Italia.Esempio:• dovranno essere sempre indicati anche se nonproduttivi di reddito:– gli immobili tenuti a disposizione– gli yacht,– gli oggetti preziosi e le opere d’arte270135


23/05/<strong>2013</strong>Obbligati alla compilazione• L’obbligo di dichiarazione sussiste anche nelcaso in cui– le operazioni siano state poste in esseredagli interessati in qualità di esercentiattività commerciali (imprenditori individualie società semplici)– e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenutae conservazione delle scritture contabiliprevisti dalle norme fiscali271Obbligati alla compilazione• L’obbligo di dichiarazione sussisteanche (cm 45/2010):–Per i titolari di più diritti reali (es.proprietà ed usufrutto): en<strong>tra</strong>mbi dichiarano• Ciò perché ognuno può cedere la propriaquota, svincolato dall’altro–I soggetti emigrati in paesi black list(per la lista: dm 4.5.1999)272136


23/05/<strong>2013</strong>Obbligati alla compilazioneLe sezioni II e III vanno compilateanche se–gli investimenti e le attività derivanoda eredità o donazioni–e qualunque sia la modalità con cuisono stati effettuati i <strong>tra</strong>sferimenti chehanno interessato tali attività273Esonerati dalla compilazioneEsonerati dalla compilazione:• I possessori di attività finanziarie affidate in gestione o inamminis<strong>tra</strong>zione:– A banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Posteitaliane– Ad altri intermediari professionali per i con<strong>tra</strong>tti conclusiat<strong>tra</strong>verso il loro intervento, anche in qualità di controparti– per i depositi e i conti correnti– a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di naturafinanziaria siano riscossi at<strong>tra</strong>verso l’intervento degli intermediari stessi• Detto esonero sussiste anche nel caso di mancato eserciziodelle opzioni del d.lgs. 21.11.1997, n. 461 di cui agli art.:– 6 (opzione per imposta sostitutiva sulle plusvalenze)– 7 (opzione per imposta sostitutiva sui redditi di capitale)274137


23/05/<strong>2013</strong>Esonerati dalla compilazioneEsonerati dalla compilazione:• Transfrontalieri:– Durante il periodo di lavoro all’estero• Iscritti AIRE– In generale non sono fiscalmente residentiin Italia• “comandati” all’estero: diplomatici, forzearmate, ecc.– Fino a che il soggetto permane all’estero275Redditi• Nel caso in cui le attività indicate in<strong>Unico</strong> <strong>2013</strong> abbiano prodottoredditi–per i quali non sussistono lecondizioni di esonero–il contribuente deve indicarli neirelativi quadri276138


23/05/<strong>2013</strong>Modalità di presentazioneModalità di presentazione del quadro RW:• Contribuente obbligato alla presentazione di UNICO<strong>2013</strong> PF• il quadro RW deve essere presentato unitamente a dettomodello• Soggetto che presenta il mod. 730/<strong>2013</strong>– Presenta il quadro RW unito al frontespizio di <strong>Unico</strong>• Soggetto a carico che possiede un immobileall’estero– Presenta il quadro RW unito al frontespizio di <strong>Unico</strong>• Pensionato o dipendente senza altri redditi, ma conun bene all’estero– Presenta il quadro RW unito al frontespizio di <strong>Unico</strong>277• Conti correntiConteggio dei valori– Si guarderà il saldo al 31.12.2012• Se superiore a 10.000 andrà indicato in sezione II• Movimentazioni da e per l’estero– Si farà una somma matematica– Esempio: movimentazioni verso l’estero 8.000;movimentazioni verso l’Italia 4.000• la loro somma è 12.000, quindi maggiore di 10.000, ilche comporta l’indicazione in RW278139


23/05/<strong>2013</strong>SEZIONE IComposizione modello• Nella Sezione I vanno indicati– i <strong>tra</strong>sferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italiaverso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa otitoli– effettuati at<strong>tra</strong>verso non residenti– e senza il <strong>tra</strong>mite degli intermediari residenti, perragioni diverse dagli investimenti all’estero e dalleattività estere di natura finanziaria• Si <strong>tra</strong>tta, ad esempio, di girate di titoli• I <strong>tra</strong>sferimenti all’estero o dall’estero in formadiretta, mediante <strong>tra</strong>sporto al seguito279• Vanno indicati nella sez. IIICodice dello Stato estero diresidenza del soggetto nonresidente rilevato dalla tabella“Elenco Paesi e Territori esteri”posta in APPENDICE al FASCICOLO 1Tipologia dell’operazione:• Cod. 1 se l’operazione ha comportato un<strong>tra</strong>sferimento dall’estero verso l’Italia;• Cod. 2 se l’operazione ha comportato un<strong>tra</strong>sferimento dall’Italia verso l’estero;codice dello Statoestero, rilevatodalla tabella“Elenco Paesi eTerritori esteri”posta inAPPENDICE alFASCICOLO 1il mezzo dipagamentoimpiegato perl’effettuazionedell’operazioneindicando ilcodice:•1 se denaro;•2 se altro mezzocodice della causaledell’operazione, rilevatodalla “Tabella codiciinvestimenti all’esteroe attività estera dinatura finanziaria” postain APPENDICELa datadell’operazione280140


23/05/<strong>2013</strong>SEZIONE IIComposizione modello• Nella Sezione II vanno indicate– le consistenze degli investimenti esteri• Immobili• Oggetti d’arte• Ecc.– le attività finanziarie detenute all’estero altermine del periodo di imposta• Titoli e attività finanziarie• Conti correnti• Ecc.– per importi complessivi superiori a € 10.000segue281SEZIONE IIComposizione modelloConsistenza delle attività di natura finanziaria epatrimoniale (CM 45/E/2010 - § 2)• “…, nella dichiarazione dei redditi i contribuenti devonoindicare– le attività estere di natura finanziaria e gli investimentiall'estero,– detenuti al termine del periodo d'imposta,– at<strong>tra</strong>verso cui possono essere conseguiti redditi di fonte esteraimponibili in Italia.• L'obbligo sussiste se– l'ammontare complessivo delle attività finanziarie epatrimoniali– complessivamente considerate,– supera l'importo di 10.000 euro al 31 dicembre del periodod'imposta di riferimento.”282141


23/05/<strong>2013</strong>SEZIONE IIVALORIZZAZIONE DEGLIINVESTIMENTI• La consistenza delle attività e degliinvestimenti da indicare nella Sezione II, vavalorizzata– al costo risultante dall’atto di acquisto o daicon<strong>tra</strong>tti (il cosiddetto “costo storico”)– maggiorato degli eventuali oneri accessori (es.spese notarili)• Qualora• il “costo storico” non sia documentabile• si deve riportare il valore del bene risultante daun’apposita perizia di stima.283il codice dello Statoestero, rilevato dallatabella “Elenco Paesie Territori esteri”posta in APPENDICE alFASCICOLO 1il codice della causaledell’operazione, rilevatodalla “Tabella codiciinvestimenti all’estero eattività estera di naturafinanziaria” posta inAPPENDICEbarrare la casella nel caso in cui iredditi relativi a somme di denaro,certificati in serie o di massa otitoli verranno percepiti in unsuccessivo periodo d’imposta284142


23/05/<strong>2013</strong>Presunzione fruttuositàL’art. 6 del D.L. n. 167/1990, ai fini delle imposte suiredditi, prevede:• la presunzione di fruttuosità,• nella misura pari al tasso ufficiale medio di scontovigente in Italia nei singoli periodi d’imposta,• con riguardo alle somme in denaro ai certificati inserie o di massa o ai titoli <strong>tra</strong>sferiti o costituitiall’estero,• senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi,• a meno che nella dichiarazione (barrando l’apposita casellaposta nella Sezione II - col. 4) non venga specificato che si<strong>tra</strong>tta di redditi la cui percezione avverrà in unsuccessivo periodo d’imposta285SEZIONE IIINella Sezione III vanno indicatiComposizione modello– i flussi dei <strong>tra</strong>sferimenti dall’estero verso l’Italia,dall’Italia verso l’estero e estero su estero didenaro, certificati in serie o di massa o titoli,effettuati1. at<strong>tra</strong>verso intermediari residenti,2. at<strong>tra</strong>verso non residenti3. ovvero in forma diretta (<strong>tra</strong>sporto al seguito)– che nel corso dell’anno hanno interessatoinvestimenti esteri ed attività estere di naturafinanziaria indicati nella sezione II286143


23/05/<strong>2013</strong>codice delloStato estero,rilevato dallatabella“Elenco Paesie Territoriesteri” postain APPENDICEal FASCICOLO1tipologia dell’operazioneindicando il codice:• 1 per i <strong>tra</strong>sferimentidall’estero versol’Italia;• 2 per i <strong>tra</strong>sferimentidall’Italia versol’estero;• 3 per i <strong>tra</strong>sferimentidall’estero sull’estero;codicedell’operazione,rilevato dalla“Tabella codiciinvestimentiall’estero eattività estera dinaturafinanziaria” postain APPENDICEgli estremi diidentificazionedella bancacodiceidentificativointernazionaleBIC/SWIFTnumero di contocorrente utilizzato287Obbligati alla compilazioneVanno in RW anche per:• i <strong>tra</strong>sferimenti da, verso e sull’estero che nel corsodell’anno hanno interessato gli investimenti e leattività indicati nella sezione II:– se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuatinell’anno, computato tenendo conto anche deidisinvestimenti, sia stato superiore a € 10.000,00• Quest’obbligo sussiste anche se• al termine del periodo d’imposta• i soggetti interessati non detengono investimentiNB:SEZIONE IIIall’estero né attività estere di natura finanziaria• in quanto a tale data è intervenuto ildisinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari288144


23/05/<strong>2013</strong>RW e scudo fiscale• I contribuenti che si sono avvalsi dello “scudo fiscale”(art. 13-bis – DL 1.7.2009, n. 78)– relativamente alle attività oggetto di rimpatrio e diregolarizzazione– sono esonerati SOLO alla presentazione del modelloUNICO 2011– qualora abbiano presentato la dichiarazione riservata nelcorso del 2010.• Per le attività finanziarie e patrimoniali– oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico– l’esonero dal modulo RW– è definitivo– a condizione che le medesime attività siano detenutein Italia o oggetto di deposito custodia, amminis<strong>tra</strong>zioneo gestione presso un intermediario residente.289Casi pratici (CM 45/2010)c/c estero con saldo 2011 di € 14.000– Caso A: nel 2012 <strong>tra</strong>sferito in Italia €14.000• Si compila solo la sezione III• La sezione II non si compila perché non c’èconsistenza > € 10.000– Caso B: nel 2012 <strong>tra</strong>sferisce in Italia €8.000• Il quadro RW non va compilato in quanto– Il saldo al 31.12.2012 è < di € 10.000– Il <strong>tra</strong>sferimento del denaro è stato < € 10.000290145


23/05/<strong>2013</strong>Casi pratici (CM 45/2010)Beni cointestati– Caso A: fabbricato cointestato• Ogni comproprietario dichiara la propriaquota di proprietà compilando la sezione IIdel quadro RW– Caso B: conto corrente cointestato• Tutti i soggetti indicano in sezione II l’interosaldo al 31/12/2011– Ciò in quanto i comproprietari hanno ladisponibilità su tutto l’importo» Stessa regola vale anche per il delegato in sede difirma se ha anche poteri di prelievo291Casi pratici (CM 45/2010)Trasferimento di denaro all’estero suc/c a favore del figlio studente• Caso A: c/c cointestato– En<strong>tra</strong>mbi dichiarano il saldo in sezione II– Il genitore che <strong>tra</strong>sferisce il denaro compila lasezione III se i <strong>tra</strong>sferimenti sono stati > €10.000• Caso B: conto intestato al figlio studente– Il genitore non compila l’RW– Il figlio compila le sezioni II e III di RW292146


23/05/<strong>2013</strong>Casi pratici (CM 45/2010)Trasferimento di denaro all’estero suc/c a favore del figlio– il genitore <strong>tra</strong>sferisce dall’Italia sul c/cestero del figlio una somma superiore a €10.000, affinché il figlio acquisti unimmobile:• Il genitore non compila il quadro RW;• Il figlio deve compilare il quadro RW:– Sia per il <strong>tra</strong>sferimento di denaro: 3^ sezione– Sia per l’immobile acquistato o per il saldo del c/cestero293Casi pratici (CM 45/2010)Incrementi degli investimenti percorresponsione dei frutti– Non sono considerati <strong>tra</strong>sferimenti,per es., l’incasso all’estero di:• Dividendi;• Canoni di locazione;• Interessi– purché compresi nel saldo del c/cestero294147


23/05/<strong>2013</strong>Casi pratici (CM 45/2010)Pagamenti di acconti a soggettiesteri per acquisti oinvestimenti ancora daconcretizzare– Non sono da dichiarare• Infatti manca la 2^ sezione295Esempi compilazione modello• Esempio 1: conto corrente estero con saldo 2011di € 14.000.– Caso A: nel 2012 <strong>tra</strong>sferiti in Italia € 14.000:• si compila solo la sezione III;• la sezione II non si compila perché non c’è consistenza > €10.000.10 1014.000Caso B: nel 2012 <strong>tra</strong>sferiti in Italia € 8.000:• il quadro RW non va compilato in quanto:• il saldo al 31.12.2011 è < ad euro 10.000;• il <strong>tra</strong>sferimento del denaro è stato < euro 10.000296148


23/05/<strong>2013</strong>Esempi compilazione modelloEsempio 2: beni cointestati fra 2 soggetti.• Caso A: cointestazione di fabbricatoacquistato per euro 150.000:– ogni comproprietario dichiara la propria quota diproprietà compilando la sezione II del quadro RW.1575.000297Esempi compilazione modelloEsempio 2: beni cointestati fra 2 soggetti.• Caso B: conto corrente con saldo di euro 30.000,intestato a più soggetti:– tutti i soggetti indicano in sezione II l’intero saldo al 31.12ciò in quanto i comproprietari hanno la disponibilità sututto l’importo.– Stessa regola vale anche per il delegato di firma se haanche poteri di prelievo130.000298149


23/05/<strong>2013</strong>Esempi compilazione modelloEsempio 3: <strong>tra</strong>sferimento di denaro all’estero su contocorrente a favore del figlio studente.• Caso A: conto corrente cointestato con saldo di €23.000:1. en<strong>tra</strong>mbi dichiarano il saldo in sezione II;2. il genitore che <strong>tra</strong>sferisce il denaro nel conto estero per €13.000 compila la sezione III.Genitore efiglio123.000Solo ilgenitore10 1013.000299Esempi compilazione modelloEsempio 3: <strong>tra</strong>sferimento di denaro all’estero suconto corrente a favore del figlio studente.• Caso B: conto corrente intestato solo al figliostudente con saldo € 15.000 e con bonifici fatti dalgenitore per € 12000:1. il genitore non compila il quadro RW;2. il figlio compila le sezioni II e III del quadro RW.Solo il figlio115.000Solo il figlio10 1012.000300150


23/05/<strong>2013</strong>Esempi compilazione modelloEsempio 4:– saldo iniziale del conto corrente pari ad € 12.000.– Invio di € 7.000 sul conto corrente estero– successivo rientro in Italia, da tale conto, di € 5.000.– Interessi pari ad € 108.114.108Dato da 12.000 +7.000 - 5.000 + 10820 10Ciò perché7.000 + 5.000è > di 10.00020 107.0003015.000Esempi compilazione modelloEsempio 5: detenzione all’estero a fine anno di:– multiproprietà di € 8.000;– conto bancario di € 5.000.• Flussi effettuati in corso d’anno:– invio € 6.000 all’estero;– rientro di € 5.000 in Italia.Ciò perché5.000 + 8.000è > di 10.0001155.0008.000Ciò perché7.000 + 5.000è > di 10.00020 1010 106.0003025.000151


23/05/<strong>2013</strong>Esempi compilazione modelloEsempio 6: conto corrente– con saldo iniziale di € 14.000.– Utilizzo da tale conto per l’acquisto di titoli pari ad€ 8.000.136.0008.000303Esempi compilazione modelloEsempio 7: conto corrente con saldo iniziale di €20.000.– Utilizzo da tale conto per l’acquisto di titoli pari ad €12.000• si indica la movimentazione “estero su estero” in quantosuperiore alla soglia del monitoraggio.138.00012.00030 30N° c/c estero12.000304152


23/05/<strong>2013</strong>Esempi compilazione modelloEsempio 8: saldo iniziale di conto corrente pari ad € 22.000.• utilizzo di carte di credito per un importo complessivo di €18.000.Soluzione:• In questo caso, il saldo a fine anno del conto corrente saràpari ad € 8.000.– Pertanto, il contribuente non deve compilare il quadro RW, inquanto in sezione II lo stock è di ammontare inferiore al limitedi € 10.000.• Inoltre, in sezione III non devono essere monitorate lemovimentazioni effettuate in quanto– <strong>tra</strong>ttasi di spese correnti che non hanno originato la detenzionedi investimenti all’estero,– così come non deve compilarsi la sezione I, <strong>tra</strong>ttandosi dimovimentazioni estero su estero. 305Esempi compilazione modelloEsempio 9: conto corrente con disponibilità di € 16.000– rientro in Italia di € 8.000– e utilizzo per spese correnti mediante carte di credito per€ 3.000– Interessi pari ad € 200.– Saldo finale pari ad € 5.200.– Esistenza di un finanziamento infruttifero pari a € 6.000.1416.0005.200X306153


23/05/<strong>2013</strong>Esempi compilazione modelloEsempio 10: possesso di uno yacht all’estero delcosto di euro 178.00016178.000307Esempi compilazione modelloEsempio 11: acquisto di immobile all’estero nel 2012per € 400.000 mediante– prelievo da un conto corrente estero sul quale all’iniziodell’anno vi era una disponibilità di € 550.000• (in UNICO 2012 deve essere stato compilato il quadro RW per ilconto corrente).– Interessi maturati pari ad euro 2.000.151400.000152.00030 150N° c/c estero400.000308154


23/05/<strong>2013</strong>Esempi compilazione modelloEsempio 12: vendita dell’immobile indicatonell’anno precedente ad un valore di € 400.000con denaro portato in Italia– con contestuale chiusura del conto corrente cheaveva ad inizio anno un saldo di euro 150.000.10 150400.00010 10150.000309Esempi compilazione modelloEsempio 13: operazioni effettuate nel corso del medesimoanno:• acquisto di un immobile con flusso dall’Italia per € 250.000;• lavori di ristrutturazione sempre pagati dall’Italia per €150.000;• vendita dell’immobile per € 450.000.Nel caso proposto, vi sono delle spese destinate almiglioramento del bene € 150.000, che essendo pagate adun soggetto terzo non rilevano nella compilazione del modello20 15010 150250.000450.000310155


23/05/<strong>2013</strong>Esempi compilazione modello• Esempio 14: acquisto presso un contribuenteitaliano di un immobile all’estero per l’importo di€ 350.000.15350.000311Quadro RW e sistema sanzionatorioOmessa, tardiva o incompleta compilazione delquadro RW, ma con dichiarazione presentataSanzione ordinariaViolazione Misura MisuraSezione 1^Dal 5 al 25%degli ammontarinon dichiaratiSezione 2^ Dal 10 al 50%degli importiSezione 3^ non dichiarati0,625% degliammontari nondichiarati1,25% degliimporti nondichiaratiSanzione ridottaTerminiravvedimentoEntro i terminiper presentarela dichiarazionedell’anno nelcorso del qualesi è commessal’irregolarità312156


23/05/<strong>2013</strong>Quadro RW e sistema sanzionatorioOmessa, tardiva o incompleta compilazione delquadro RW, ma in assenza di dichiarazioneSanzione ordinariaViolazione Misura MisuraSezione 1^Sezione 2^Sezione 3^Dal 5 al 25%degli ammontarinon dichiaratiDal 10 al 50%degli importinon dichiarati0,5% degliammontari nondichiarati1% degli importinon dichiaratiSanzione ridottaTerminiravvedimentoEntro 90 giornidalla scadenzadel termine dipresentazionedelladichiarazione313157


Spett.le Studio………Via …….Città ………….Oggetto: crediti e debiti aperti in bilancio.Il sottoscritto ………………………………… in qualità di …………………… delladitta/società ………………………………………………., codice fiscale ……………………….PREMESSOChe lo studio ……………………………………….…. ha fatto presente che le seguentischede carburanti non sono regolarmente compilate per i seguenti aspetti:Mese di riferimentoImportocomplessivo schedaIrregolarità commessa nella compilazionedella schedaIl sottoscritto dichiara di essere stato informato che in sede di verifica, la Guardia diFinanza o l’Agenzia delle en<strong>tra</strong>te potrebbero:• disconoscere il costo riferito a tali schede carburanti dedotto nella dichiarazione deiredditi;• recuperare l’IVA de<strong>tra</strong>tta riferita alle predette schede carburanti;• addebitare le relative sanzioni e gli interessi di mora.Il sottoscritto dispone comunque che lo studio in epigrafe proceda alla deduzione del costoed alla de<strong>tra</strong>zione dell’IVA delle schede sopra descritte.In fede.……………………., lì ……………………………………………………………..(Il dichiarante)


Spett.le Studio………Via …….Città ………….Oggetto: redazione del prospetto di magazzino e dichiarazione dei criteri di valutazione.Il sottoscritto ………………………………… in qualità di …………………… delladitta/società ………………………………………………., codice fiscale ……………………….Avuto richiesta dallo Studio del prospetto di magazzino, informa di averlo redatto edi tenerlo presso la sede della propria azienda e rende noto che l’ammontare complessivodelle rimanenze è il seguente:1. Per materie prime, materie sussidiarie, di consumo e merci, di Euro …………….2. Per cantieri di durata annuale, di Euro …………..3. Per cantieri ul<strong>tra</strong> annuale, di Euro ………Dichiara che il criterio di valutazione delle rimanenze è stato il seguente:• per le rimanenzedi cui ai punti n. 1e n. 2• Cantieri di durataul<strong>tra</strong> annualeo LIFO (l’ultimo acquistato è stato il primo ad essere venduto)o FIFO (il primo acquistato è stato il primo venduto)o Media ponderata degli acquisti dell’annoo Metodo al dettaglio (per i commercianti)(barrare la casella interessata)o Metodo della percentuale di completamentoo Stato di avanzamento dei lavoriDichiara altresì di essere stato informato che in assenza dei prospetti ed inassenza della dichiarazione dei criteri di valutazione utilizzati per la quantificazione delmagazzino, il verificatore potrebbe:1. dichiarare inattendibili le scritture contabili ai sensi e per gli effetti del DPR570/1996, con conseguente accertamento induttivo. In tal caso, l’Agenzia delleen<strong>tra</strong>te potrà determinare il reddito secondo percentuali di ricarico o medie disettore: spetterà al contribuente dimos<strong>tra</strong>re l’inconsistenza delle pretese erariali;2. la conseguenza della rideterminazione dei ricavi e del reddito, comporterà larideterminazione delle imposte dovute. Sulle maggiori imposte sono dovutesanzioni da un minimo del 100% ad un massimo del 200%, oltre agli interessi dilegge.Il sottoscritto, preso atto delle eventuali conseguenze in assenza di prospetto dideterminazione del magazzino e della indicazione dei criteri di valutazione, dispone lacontabilizzazione del magazzino negli ammontari sopra esposti.In fede.……………………., lì ……………………………………………………………..(Il dichiarante)


Spett.le Studio………Via …….Città ………….Oggetto: quadro RW di <strong>Unico</strong> 2012 – beni esteri e movimentazioni finanziarie estereIl sottoscritto ………………………………… codice fiscale …………………………………….ai fini della compilazione del quadro RW relativo ai beni ed attività finanziarie possedutiall’estero e delle movimentazioni di denaro e attività finanziarie da e per l’estero, effettuatenel periodo d’imposta 2011, si forniscano i seguenti dati:• movimentazioni effettuate senza intervento di intermediario finanziarionazionale:Soggetto at<strong>tra</strong>verso cui èstato fatto il <strong>tra</strong>sferimentoPaese esteroTipo <strong>tra</strong>sferimento:dall’Italia; dall’esteroData<strong>tra</strong>sferimentoImporto• beni e attività finanziarie detenuti all’estero:Tipologia di bene Stato estero Prezzo di acquisto• <strong>tra</strong>sferimenti da e per l’estero di denaro e attività finanziarie, effettuati <strong>tra</strong>miteintermediari nazionali:Data<strong>tra</strong>sferimentoPaeseesteroTipo <strong>tra</strong>sferimento:dall’Italia;dall’estero, esterosu esteroBanca nazionaleNumero c/cTipo dioperazione(tab.istruzioni)ImportoIl sottoscritto attesta che quanto sopra esposto corrisponde alle reali e totalimovimentazioni e disponibilità estere.Dichiara altresì di essere stato informato che le sanzioni per omessa o incompletaindicazione dei dati sopra esposti può comportare l’applicazione di una sanzione da unminimo del 10% ad un massimo del 50% dei valori non dichiarati.In fede.……………………., lì ……………………………………………………………..(Il dichiarante)


Spett.le Studio………Via …….Città ………….Oggetto: quadro RM di <strong>Unico</strong> 2012 – imposta patrimoniale su beni immobili ed attivitàfinanziarie estere.Il sottoscritto ………………………………… codice fiscale …………………………………….ai fini della compilazione del quadro RM relativo all’imposta patrimoniale sui beni immobilied attività finanziarie posseduti all’estero, effettuate nel periodo d’imposta 2011, siforniscano i seguenti dati:• beni immobili detenuti all’estero:Tipologia di bene Stato estero Prezzo di acquisto• attività finanziarie detenute all’estero:Tipologia di bene Stato estero Valore al 31.12.2011• con riferimento ai beni sopra esposti, di aver pagato le seguenti imposte estere:Stato Imposta patrimoniale Imposta sui redditiDescrizione del beneesteroesteraesteriIl sottoscritto attesta che quanto sopra esposto corrisponde alle reali e totalidisponibilità di beni e attività estere oltre alle imposte estere corrisposte e riferite ai predettibeni.Dichiara altresì di essere stato informato che le sanzioni per omessa o incompletaindicazione dei dati sopra esposti può comportare l’applicazione di una sanzione da unminimo del 100% ad un massimo del 200% dell’imposta non versata oltre agli interessi.In fede.……………………., lì ……………………………………………………………..(Il dichiarante)


Spett.le Studio………Via …….Città ………….Oggetto: crediti e debiti aperti in bilancio.Il sottoscritto ………………………………… in qualità di …………………… delladitta/società ………………………………………………., codice fiscale ……………………….Preso atto che nel bilancio della propria azienda risultano ancora aperte le fatture diseguito esposte ed attesta la correttezza della posizione di bilancio per i motivi indicati afianco di ogni posizione:crediti verso clienti:data N°fatt.ClienteImporto ancoradovutoIndicazione e noteDebiti verso fornitori:data N°fatt.fornitoreImporto ancoradovutoIndicazione e noteIl sottoscritto dichiara di essere stato informato che il mancato incasso o pagamentopuò essere una situazione corretta soltanto qualora:• per i crediti verso i clienti, siano in corso procedute di riscossione coattiva o al<strong>tra</strong>procedura analoga;• per i debiti verso fornitori vi siano in corso contestazioni da parte degli stessi.Dichiara altresì di essere stato informato che senza giustificazioni, il verificatorepotrebbe:1. dichiarare inattendibili le scritture contabili se ricorrono i presupposti di cui al DPR570/1996, con conseguente accertamento induttivo. In tal caso, l’Agenzia delleen<strong>tra</strong>te potrebbe determinare il reddito secondo percentuali di ricarico o medie disettore: spetterà al contribuente dimos<strong>tra</strong>re l’inconsistenza delle pretese erariali;


2. per le fatture di acquisto, l’Agenzia potrebbe considerarle operazioni inesistenti che,ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000, raffigurano reato tributario con conseguentedenuncia alla Procura della Repubblica.Inoltre, in caso di disconoscimento del costo, verrà rideterminato il redditoimponibile e verranno ricalcolate le imposte. Sulle maggiori imposte sono dovutesanzioni da un minimo del 100% ad un massimo del 200%, oltre agli interessi dilegge.Il sottoscritto conferma che i dati sopra esposti sono corrispondenti alla reale situazionecreditoria e debitoria.In fede.……………………., lì ……………………………………………………………..(Il dichiarante)


Spett.le Studio………Via …….Città ………….Oggetto: comunicazione beni ai soci di cui al provv.Il sottoscritto …………………………………, in qualità di ……. della ditta/società ……corrente in ………. Via …….., n. ….., codice fiscale …………………………………….PREMESSO• Che l’Art. 2, da co. 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. 138/2011 ha introdotto unanuova tipologia di reddito diverso individuata nell’art. 67, comma 1, lett. h-ter del Tuir;• Che la medesima disposizione ha introdotto l’obbligo di comunicare all’anagrafetributaria i beni concessi in uso ai soci e che con il Provvedimento del Direttoredell’Agenzia En<strong>tra</strong>te 16.11.2011, Prot. n. 166485 sono state individuate le modalità edi termini per tale comunicazione;• Che in caso di omessa dichiarazione di un reddito locativo riferito ai beni ricevuti inuso dal socio o familiare, per la società si rendono indeducibili i costi imputati abilancio, salvo non sia stato fatturato un congruo corrispettivo.Tutto ciò premesso, ai fini della compilazione ed invio della comunicazione dei beniconcessi in uso ai soci ed ai familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti fatti daisoci/imprenditore alla società/ditta individuale per il periodo d’imposta ………………., siforniscano i seguenti dati da inserire nella comunicazione stessa:• Beni concessi in uso ai soci o familiari dell’imprenditore:Descrizione del beneTarga o identificativocatastaleDataconcessione inusoCodice fiscaledell’utilizzatore• Finanziamenti fatti alla società o impresa:Soggetto finanziatore Importo del finanziamento Data del finanziamentoDichiara altresì di essere stato informato che le sanzioni per omessa o incompletaindicazione dei beni concessi in uso ai soci o ai familiari e dei finanziamenti fatti daglistessi alla società o all’impresa, può comportare il seguente sistema sanzionatorio:


• Sanzione del 30% qualora non sia stato dichiarato un reddito diverso o non siastato imputato al socio/familiare un corrispettivo locativo;• Sanzione fissa da € 258,00 a € 2.065,00, nel caso dia stato dichiarato un redditodiverso o imputato un corrispettivo, ma non sia stato comunicato il bene dato in usoo il finanziamento concesso alla società.Il sottoscritto attesta che i beni ed i finanzi esposti nelle tabelle, corrispondono alla realesituazione aziendale e personale.In fede.……………………., lì ……………………………………………………………..(Il dichiarante)


Spett.le Studio………Via …….Città ………….Oggetto: saldo cassa elevato.Il sottoscritto________, codice fiscale ________________, in qualità di legalerappresentante della società ______________, C.f: e P.I. ____________, con sede in____________________,premesso• che dalla contabilità ordinaria risulta che la cassa ha un saldo al 31.12.2011 pari adEuro ….;• che tale importo risulta incompatibile con l’attività esercitata ed in particolare nonrappresenta l’incasso di fatture avvenuto negli ultimi giorni dell’esercizio;• che in sede di verifica, qualora il verificatore non riscon<strong>tra</strong>sse il denaro contante parial saldo di cassa presente nella contabilità, si potrebbe configurare la contabilitàinattendibile, con il conseguente possibilità per l’Agenzia delle En<strong>tra</strong>te di effettuareun accertamento induttivo;• che l’accertamento induttivo può consistere nella determinazione del redditosecondo percentuali di ricarico o medie di settore, con inversione sul contribuentedell’onere probatorio dell’inesistenza di tali maggiori redditi;• che, essendo il contribuente una società di capitali con obbligo di deposito delbilancio presso il Registro delle Imprese, si potrebbe configurare la falsità dellostesso con la conseguente richiesta di annullamento e le relative responsabilità,anche penali, che tale situazione comporterebbe;• reso, quindi, edotto delle consistenze di cassa risultanti dalle scritture contabili e,consapevole delle conseguenze civilistiche e fiscali che ciò comporta,dispone cheo il saldo cassa venga esposto nel bilancio al 31/12/2011 per un ammontare pari ad€. _________, che corrisponde alle effettive consistenze;o l’ammontare residuo, pari ad €. _______, venga esposto fra i “Crediti verso Terzi”.(barrare la casella che interessa)In fede_____________________

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