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ccnl federambiente.pdf

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- i criteri generali per l’attribuzione dell’eventuale aumento di merito o superminimo, acarattere individuale 2 ;- l’attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione ed addestramento sullabase di esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della regione e dell'ente locale,con particolare riguardo all'instaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato o diformazione e lavoro nonché all'introduzione di innovazioni tecnologiche;- i contratti di appalto in scadenza;- le modalità di attuazione della flessibilità, di cui all’art. 18;- le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni tecnologiche omodificazioni organizzative, da sottoporre alle parti nazionali stipulanti ai sensi dell'art. 14,“Norme di applicazione del nuovo sistema di classificazione”;- trasferimento plurimo;- ogni altra materia espressamente demandata dal CCNL all’esame congiunto delle parti.Art. 2 - La contrattazione di primo e secondo livello 3Le parti, avendo assunto come regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi dicompetitività delle imprese e di economicità ed efficienza dei servizi forniti, in attuazione delProtocollo 23.7.1993, riconfermato dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione 22.12.1998individuano due livelli di contrattazione:- la contrattazione di primo livello: il contratto collettivo nazionale di lavoro;- la contrattazione di secondo livello a contenuto economico e normativo, attuativo del rinvioad opera del CCNL.A) Il contratto collettivo nazionale di lavoroIl contratto collettivo nazionale di lavoro regola lo svolgimento del rapporto di lavoro edefinisce i diritti e i doveri delle imprese e dei lavoratori.Il contratto nazionale è formato da una parte normativa, la cui durata è quadriennale e da unaparte economica la cui durata è biennale.La disdetta del CCNL in scadenza e la piattaforma contrattuale per il rinnovo del CCNL sarannopresentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenzadel contratto.Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque perun periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo,le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla datadi presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elementoprovvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”.2 alinea in vigore dal 31.3.20043 in vigore dal 22.5.200310

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