- i criteri generali per l’attribuzione dell’eventuale aumento di merito o superminimo, acarattere individuale 2 ;- l’attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione ed addestramento sullabase di esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della regione e dell'ente locale,con particolare riguardo all'instaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato o diformazione e lavoro nonché all'introduzione di innovazioni tecnologiche;- i contratti di appalto in scadenza;- le modalità di attuazione della flessibilità, di cui all’art. 18;- le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni tecnologiche omodificazioni organizzative, da sottoporre alle parti nazionali stipulanti ai sensi dell'art. 14,“Norme di applicazione del nuovo sistema di classificazione”;- trasferimento plurimo;- ogni altra materia espressamente demandata dal CCNL all’esame congiunto delle parti.Art. 2 - La contrattazione di primo e secondo livello 3Le parti, avendo assunto come regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi dicompetitività delle imprese e di economicità ed efficienza dei servizi forniti, in attuazione delProtocollo 23.7.1993, riconfermato dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione 22.12.1998individuano due livelli di contrattazione:- la contrattazione di primo livello: il contratto collettivo nazionale di lavoro;- la contrattazione di secondo livello a contenuto economico e normativo, attuativo del rinvioad opera del CCNL.A) Il contratto collettivo nazionale di lavoroIl contratto collettivo nazionale di lavoro regola lo svolgimento del rapporto di lavoro edefinisce i diritti e i doveri delle imprese e dei lavoratori.Il contratto nazionale è formato da una parte normativa, la cui durata è quadriennale e da unaparte economica la cui durata è biennale.La disdetta del CCNL in scadenza e la piattaforma contrattuale per il rinnovo del CCNL sarannopresentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenzadel contratto.Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque perun periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo,le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla datadi presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elementoprovvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”.2 alinea in vigore dal 31.3.20043 in vigore dal 22.5.200310
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmata, applicato allaretribuzione base. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%dell'inflazione programmata.Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale, l'indennità di vacanzacontrattuale cessa di essere corrisposta.La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal quarto comma del presentearticolo, comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione olo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanzacontrattuale.B) La contrattazione di secondo livelloTitolaritàSono titolari della contrattazione di secondo livello, a contenuto economico, ai sensi delProtocollo 23/7/1993 nonché a contenuto economico e normativo attuativo del rinvio ad operadel CCNL, da un lato le imprese e dall'altro la R.S.U. o, in mancanza, le RSA, congiuntamentealle strutture territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL.1) Contrattazione aziendale a contenuto economico ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993Finalità e requisitiLa contrattazione di secondo livello a contenuto economico persegue le finalità e ha i contenutidi cui al presente articolo, e riguarda in via esclusiva materie ed istituti diversi e non ripetitivirispetto a quelli retributivi propri del contratto collettivo nazionale di lavoro.Tale contrattazione è effettuata in conformità alle inderogabili condizioni e modalità previste dalpresente articolo.Le parti convengono che la contrattazione dì secondo livello a contenuto economico debbaperseguire, a fronte del miglioramento delle correlate condizioni di produttività, di competitività,di efficienza, di qualità e di redditività, anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e laripartizione dei benefici ottenuti.Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultaticonseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivoincrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le impresedispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra leparti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere aumenti retributivi a livellodi CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.Conseguentemente, il premio, derivante dal raggiungimento degli obiettivi sopra fissati dallacontrattazione aziendale, avrà caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della11
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Dichiarazione congiuntaLe Parti sti
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