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ccnl federambiente.pdf

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condizioni locali e alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e chenon ricorrano nella nuova destinazione.3. Qualora, per effetto del trasferimento disposto dall’azienda ai sensi del comma 1, lanuova sede di lavoro disti almeno 100 Km dalla precedente e conseguentemente il lavoratoredebba trasferire il domicilio proprio e della famiglia, al lavoratore stesso vengono rimborsate lespese di viaggio per sé e per i familiari a carico nonché le spese per il trasporto degli effettifamiliari (mobili, bagagli, ecc.), previi accordi da prendersi con l’azienda. Il trasporto deimobili e delle masserizie deve essere assicurato, a carico dell’azienda, contro il rischio deidanni. Analogamente, qualora il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipatarisoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato precedentemente alla comunicazionedel trasferimento, lo stesso lavoratore ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino aconcorrenza di un massimo di quattro mesi di canone di affitto. Ricorrendo le condizioni di cuial presente comma, al dipendente viene corrisposta una somma, a carattere di elargizione unatantum, pari ad una mensilità di retribuzione globale, maggiorata di 1/5 per ogni familiare acarico che si trasferisca con lui.4. Al lavoratore che, trasferito ai sensi del comma 3, venga licenziato non per motividisciplinari, compete, oltre al trattamento di fine rapporto, il rimborso delle spese di viaggioeffettivamente sostenute per sé e per i familiari a carico per il rientro nella precedente residenza,quando tale rientro sia effettivamente avvenuto. Inoltre, qualora il lavoratore di cui al presentecomma abbia provveduto entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro,all’effettivo movimento delle masserizie, ha pure diritto al rimborso, sulla base preventivamenteconcordata con l’azienda, delle spese sopportate per il detto trasporto dalla località ditrasferimento alla precedente residenza. Ai fini di cui al presente comma, le richieste di rimborsodevono essere inoltrate all’azienda prima della cessazione del rapporto di lavoro.5. Qualora non accetti il trasferimento motivato ai sensi del comma 1, il lavoratore hadiritto, se licenziato, all’indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto.6. In accoglimento della richiesta avanzata congiuntamente dai lavoratori interessati eove lo ritenga operativamente attuabile, l’azienda può disporre lo scambio di sede di lavoro tra idipendenti in possesso della stessa qualifica e che ricoprano l’identica posizione di lavoro. Talicasi, non configurando in alcun modo le ipotesi di trasferimento di cui ai commi precedenti, nondanno luogo all’applicazione del trattamento previsto dal presente articolo.7. In caso di trasferimento individuale, l’azienda, almeno 90 giorni calendariali primadella data relativa, convoca la RSU o, in mancanza, le RSA delle OO.SS. stipulanti per fornireuna informativa sui motivi del trasferimento nonché sulle condizioni economico – normative deltrasferimento stesso.8. In caso di trasferimenti plurimi, l‘azienda, almeno 90 giorni calendariali prima delladata relativa, convoca la RSU o, in mancanza, le RSA delle OO.SS. stipulanti per un esamecongiunto dei motivi dei trasferimenti dei dipendenti interessati nonché delle condizionieconomico – normative del loro trasferimento.78

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