del proce<strong>di</strong>mento, <strong>di</strong>spone la risoluzione del contratto.Il <strong>di</strong>rettore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del proce<strong>di</strong>mento, inmerito ad eventuali ritar<strong>di</strong> nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Quando ilritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al <strong>di</strong>eci percento dell’importo contrattuale, trova applicazione quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 298 del D.P.R.207/2010.Al <strong>di</strong> fuori delle precedenti fattispecie, qualora l’esecuzione del servizio ritar<strong>di</strong> pernegligenza dell’esecutore rispetto al termine <strong>di</strong> 90 giorni naturali e consecutivi dalla data <strong>di</strong>sottoscrizione del contratto, il <strong>di</strong>rettore dell’esecuzione assegna un termine non inferiore a<strong>di</strong>eci giorni per compiere le prestazioni in ritardo. Scaduto il termine, qualoral’inadempimento permanga, il responsabile del proce<strong>di</strong>mento può proporreall’Amministrazione Comunale la risoluzione del contratto. In tal caso si applicano i commi 5e 6 dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006.Fermo quanto stabilito da altre <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, in tutti i casi previsti dall’art. 135, co. 1,del D.lgs. n. 163/2006, il responsabile del proce<strong>di</strong>mento propone all’AmministrazioneComunale, in relazione allo stato <strong>di</strong> esecuzione del contratto ed alle eventuali conseguenzenei riguar<strong>di</strong> delle finalità del servizio, <strong>di</strong> procedere alla risoluzione del contratto. L’esecutoreavrà <strong>di</strong>ritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato deglioneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.Nell’ipotesi <strong>di</strong> ottenimento del documento unico <strong>di</strong> regolarità contributiva dell’esecutorenegativo per due volte consecutive, il responsabile del proce<strong>di</strong>mento, acquisita unarelazione particolareggiata pre<strong>di</strong>sposta dal <strong>di</strong>rettore dell’esecuzione, proponeall’Amministrazione la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 6, co. 8, del D.P.R. n.207/2010, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione <strong>di</strong> un termine non inferiore aquin<strong>di</strong>ci giorni per la presentazione delle controdeduzioni.Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti <strong>di</strong> pagamentoidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall’art. 3, co. 9-bisdella Legge n. 136/2010, costituisce causa <strong>di</strong> risoluzione del contratto.Nel caso <strong>di</strong> risoluzione del contratto, l'Amministrazione provvederà all’imme<strong>di</strong>atoincameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il <strong>di</strong>ritto al risarcimento degli eventualimaggiori danni.La risoluzione del contratto viene <strong>di</strong>sposta con deliberazione della Giunta Comunale. Ilresponsabile del proce<strong>di</strong>mento comunica all’esecutore la deliberazione me<strong>di</strong>antenotificazione a mezzo <strong>di</strong> ufficiale giu<strong>di</strong>ziario e <strong>di</strong>spone, con preavviso <strong>di</strong> venti giorni, che il<strong>di</strong>rettore dell’esecuzione curi la redazione dello stato <strong>di</strong> consistenza delle prestazioni già30
eseguite.Nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase <strong>di</strong> verifica <strong>di</strong> conformità, il soggettocui è stato affidato l’incarico della verifica deve re<strong>di</strong>gere il verbale previsto dall’art. 138, co.2, del D.lgs. n. 163/2006 da trasmettere al responsabile del proce<strong>di</strong>mento.Art. 26 - Effetti della risoluzioneCon la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione Comunale il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> affidare aterzi il servizio, o la parte rimanente <strong>di</strong> questo, in danno dell'esecutore inadempiente.L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente, al quale sono addebitate lemaggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dalcontratto risolto.L'esecuzione in danno non esime l’esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lostesso possa incorrere a norma <strong>di</strong> legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.Art. 27 - Cessione del contratto1. E’ vietata la cessione del contratto.2. Alle cessioni <strong>di</strong> azienda e agli atti <strong>di</strong> trasformazione, fusione e scissione si applica l’art.116 del D.Lgs. n. 163/2006.Art. 28 - ControversiePer la risoluzione <strong>di</strong> eventuali controversie tra Amministrazione Comunale ed esecutore insede <strong>di</strong> esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede <strong>di</strong> esecuzione delcontratto <strong>di</strong> fornitura in oggetto è competente per territorio il Giu<strong>di</strong>ce del luogo in cui ha sedel’Amministrazione Comunale.Art. 29 - DomicilioL‘esecutore <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> eleggere il seguente domicilio, ai fini dell’esecuzione del contratto inoggetto:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________(in<strong>di</strong>care l’esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all’esecuzionedel presente contratto)31