PAG. 14 - Edizione del 8 marzo - n. 30 - IV del 2011FOCUSsempre dalla consapevolezzache il nostro ambito d'intervento,quello delle relazioni di lavoro,richiede un elevato grado dispecializzazione.Per questo sono evidenziatequelle attività che caratterizzanola nostra professionalità inambito giuslavoristico e quindi lecompetenze tecniche e giuridichenelle discipline del diritto dellavoro e della legislazione sociale,compresi gli adempimenti perl’amministrazione e gestionedei rapporti di lavoro, nonchéla consulenza e l’assistenzastragiudiziale nel contenziosoamministrativo con gli istitutiprevidenziali e assicurativi,oltre alle perizie e consulenzetecniche in materia di lavoro.Senza escludere, naturalmente,la possibilità di intervenire in altriambiti dei fabbisogni aziendali,quali quelli della fiscalità e deitributi. Si passa così dal sistemaattuale che dà la possibilità aldatore di lavoro di poter svolgereal proprio interno gli adempimentiriguardanti i rapporti di lavoronella propria azienda, sottola propria responsabilità, aun sistema concepito sull’altaprofessionalità occorrente persvolgere tali funzioni e quindisull’obbligatorietà, nell’ipotesidello svolgimento di dettefunzioni all’interno dell’azienda,di ricorrere all’assunzione di undipendente iscritto all’Ordine deiConsulenti del Lavoro.Ne consegue che nonsi possono non ricondurrenell’alveo del nostro ordinamentogli altri professionisti che adessopossono svolgere la nostraattività senza uno specificoiter formativo e, inoltre, chenon si può continuare a darela possibilità di accedere allaprofessione a chi ha svolto talunemansioni in settori specificidella pubblica amministrazione,senza possedere gli altrielementi ritenuti indispensabili,quali l’idoneo titolo di studio,lo svolgimento del periodo dipraticantato e il superamentodell’esame di Stato. Unasiffatta previsione, tende asalvaguardare i diritti acquisitidi quei professionisti che giàsvolgono l’attività di consulenzadel lavoro, fissando nellostesso tempo dei paletti precisiper coloro che intraprendonosuccessivamente all’entrata invigore della legge tale attività.La prova compensativa pergli altri professionisti dell’areaeconomico giuridica consiste inuna prova teorico pratica in dirittodel lavoro, legislazione sociale,gestione e amministrazionedel personale, cioè le materiecaratterizzanti della nostraprofessione e, quindi, anch’essoun esame alquanto impegnativo.E' poi completamente rivistoil procedimento disciplinare,prevedendo lo sdoppiamentodella fase istruttoria, che rimanein capo al Consiglio Provinciale,da quella giudicante, che èdemandata a una Commissioneregionale di natura elettiva,composta di Consulenti delLavoro che non ricopranocontemporaneamente caricheistituzionali. Si risponde cosìalle sollecitazioni provenientidall’esterno, secondo cui nonappare credibile un sistemadisciplinare che prevede lasovrapposizione tra l’organo chegestisce gli iscritti e quello cheirroga le sanzioni disciplinari.Altra novità riguardala formalizzazione dellaConsulta Regionale che, purnon costituendo una vera epropria struttura intermedia tra iConsigli Provinciali e il ConsiglioNazionale, possa agire inrappresentanza della Categorianei confronti delle istituzionied enti regionali, valorizzandocosì i rapporti sul territorio, inlinea con l’evoluzione politico –amministrativa tendente a fornirerisposte sempre più puntuali alleesigenze che provengono dallerealtà locali. Anche il sistemaelettivo degli organi di governodi Categoria risulta innovato,privilegiando per il ConsiglioNazionale, in linea con quantoè avvenuto negli ultimi tempi,la scelta dei candidati fra quellicondivisi su base regionale, siaistituzionale che sindacale. Intal modo si innesta un processodemocratico già dalla base,con il risultato che il numerodei candidati è veramenteridotto proprio perché la sceltaè condivisa ab origine. L’ideadi poter presentare un listonericomprendente decine e decinedi candidati per dare un moltoipotetico impulso democratico,seppur preso in considerazione,appare realmente fuorviante.Anche a livello provinciale, averprevisto la presentazione di listecosiddette bloccate, ha lo scopodi individuare dei candidati idoneiper la gestione della Categoria findal momento della composizionedelle stesse, accrescendocosì l’impegno e il senso diappartenenza degli iscritti ancorprima dell’espressione del voto.Meritano infine di esserecitate le norme che riguardanol’organizzazione e la strutturadegli studi, che danno lapossibilità di svolgere laprofessione in forma societaria,anche multidisciplinare, purchétutti i soci siano iscritti all’Ordine,nonché la previsione di unatariffa professionale di riferimentosnella e chiara che contieneuna forbice di valori delimitatitra un minimo e un massimo,nell’intento di instaurare con ilcliente un rapporto trasparente,garantendo nello stessotempo dignità professionale alConsulente del Lavoro per lefunzioni svolte.Una riforma strutturale, quindi,atta a produrre i suoi effetti perun lungo periodo, per rimanerecompetitivi e con l’obiettivo diperseguire interessi generalidiffusi.
PAG. 15 - Edizione del 8 marzo - n. 30 - IV del 2011FOCUSscriveMaria Paola CogottiCompensazione dei ruoli, pubblicatoin Gazzetta ufficiale il decreto attuativoIl 16 marzo è la prossimascadenza utile per la compensazionedei ruoli, infatti icontribuenti con ruoli scadutipotranno utilizzare i creditierariali in compensazione.E’ stato, infatti, pubblicatoil decreto attuativo nella G.U. n. 40 del 18 febbraio, cheattribuisce ai contribuentila possibilità di far fronte alpagamento delle somme iscrittea ruolo per imposte erariali conla compensazione nel modelloF24. Le indicazioni fornitedall’Agenzia delle Entrate nelcomunicato stampa del 14gennaio scorso, avevano di fattobloccato il tutto in attesa delsucitato decreto attuativo, oradiventate perciò pienamenteoperative le disposizionicontenute nell’articolo 31 deldecreto legge 78/2010: questoda un lato ha sancito il divietodi utilizzare in compensazionei crediti erariali in presenza didebiti superiori a 1.500 euro peri quali è scaduto il termine dipagamento pena l’applicazionedi una sanzione del 50%dell’importo indebitamente compensato,dall’altro, ha introdottola possibilità di pagare, anchein parte, i ruoli erariali tramitecompensazione.Nell’occasione l’Agenziaha istituito il codice tributoad hoc: RUOL, introdottocon la risoluzione n. 18/Edel 21 febbraio scorso percompensare, anche in parte,le somme iscritte a ruoloper imposte erariali quindianche l’Irap e le addizionalialle imposte dirette con creditirelativi alle stesse imposte. Siutilizza il modello “F24 Accise”,disponibile in formato elettronicosul sito dell’Agenzia delleEntrate. Con il nuovo sistemadi riscossione che entrerà invigore a partire dal prossimo 1°luglio, viene ribadito che si potràapplicare il nuovo meccanismodella compensazione: èstato stabilito che gli avvisidi accertamento per impostedirette ed Iva costituirannotitolo esecutivo decorsisessanta giorni dalla notificaal contribuente e risulterannoquindi compensabili le imposteerariali e relativi accessoririsultanti dagli accertamentiesecutivi da riscuotere tramitel’agente della riscossione.La compensazione èammessa, art.1 del decreto,anche per sanzioni einteressi, così come per aggie spese a favore dell’agentedella riscossione, che sonoespressamente menzionate;Compensazionedei ruoliil provvedimento anche senon fa esplicito riferimento agliinteressi di mora, si ritiene cheanche questi debbano esserericompresi.Gli agenti della riscossionee l’Agenzia potranno stipulareapposita convenzione perla trasmissione telematicadei modelli F24 per contodei contribuenti utilizzando ilservizio Entratel: il contribuentepotrà quindi autorizzare ilconcessionario all’invio delmodello F24 tramite il canaleEntratel in suo nome e persuo conto o potrà sceglieredi provvedere direttamente otramite professionista. Per ciòche concerne la compensazioneparziale il contribuente , in basea quanto stabilito dall’articolo4 del decreto, è tenuto acomunicare preventivamenteall’agente della riscossionele posizioni debitorie daestinguere.