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LongobaRdI: "ECCo I PRoSSImI obIEttIvI dELL'azIonE ... - Ancl

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PAG. 25 - Edizione del 8 marzo - n. 30 - IV del 2011sentenzeContratto a termine: le più recenti disposizioni giurisprudenzialiin materia di contratto a terminePrima dell’entrata in vigore della legge 183/2010 (cd Collegato Lavoro), il giudice nel caso in cuiavesse accertato l’illegittimità della clausola oppositiva del termine, oltre a convertire il rapporto in unrapporto ab origine a tempo indeterminato, con riammissione in servizio del lavoratore, avrebbe dovutoaltresì condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non corrisposte,a partire dalla fine del rapporto sino alla riammissione in servizio, al netto di quanto eventualmentepercepito per aver, nel frattempo svolto un altro lavoro (il cd “aliunde perceptum”). Dal 24/11/2010, giornodi entrata in vigore del cd “collegato lavoro”, cosa cambia? L’art. 32 della L. 183/2010 stabilisce che neicasi in cui un contratto a tempo determinato venga convertito in contratto a tempo indeterminato a causadell’illegittima apposizione del termine, tutto ciò che il lavoratore può pretendere (a parte la conversionedel rapporto e, quindi, la riammissione in servizio) è un risarcimento del danno pari a un’indennità forfettaria“onnicomprensiva” compresa tra 2.5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Domanda: ilsistema di indennizzo si estenda anche alla somministrazione di manodopera a tempo determinato? L’art.32 co. 5 nella parte in cui definisce l’ambito di applicazione della norma usa un’espressione molto ampia(si parla di “conversione del contratto a tempo determinato”). Secondo un orientamento giurisprudenzialemaggioritario, quando un lavoratore impugna un contratto di somministrazione e al termine del giudizioottiene la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore, si dovrebbe applicareil meccanismo dell’indennità sostitutiva in quanto il contratto di somministrazione di manodopera ècollegato a un contratto di lavoro a termine (quello sottoscritto tra il lavoratore e l’Agenzia) che si convertea tempo indeterminato (Tribunale di Padova, sentenza del 04 febbraio 2011). Controverso è poi il comma7 dell’articolo 32 L. 183/2010 che rende espressamente applicabile la nuova disciplina anche ai giudizipendenti alla data del 24 novembre 2010. La Suprema Corte ha stabilito che, in via di principio, per poterapplicare alle cause in corso di giudizio una norma intervenuta successivamente che abbia introdotto,con efficacia retroattiva, una nuova disciplina nel rapporto controverso, è necessario che la normativasopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni oggetto di impugnazione e vi sia stata la formulazionedi uno specifico quesito di diritto relativo alle conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità della clausolaoppositiva del termine (sentenza n. 4512 del 24 febbraio 2011).Nuovo sistema delle quote: la legge 247/2007La legge 247/2007 ha introdotto il nuovo sistema delle cd quote: si consegue il diritto di andare inpensione in base a una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni dicontributi). Fino al 31/12/2010 per lasciare il lavoro bastava avere una “quota 95” (età minima 59 anni)ma dal 2011 lo scalino è stato innalzato e possono andare in pensione solo i lavoratori dipendenti chehanno una “quota 96”, quindi età minima 60 anni. La quota si raggiunge in due modi: aggiungendo aquesti 60 i 36 di contributi, oppure ai 61 anni di età i 35 di contributi. Stesso meccanismo per i lavoratoriautonomi (cioè artigiani, commercianti e agricoltori) per i quali, però, la quota è 97, che si ottiene sempresommando l’età, (almeno 61 anni) agli anni di contributi versati (almeno 36). La situazione cambieràancora a gennaio 2013: la soglia minima per andare in pensione, infatti, si alzerà di un altro punto (quota97 per i dipendenti e 98 per gli autonomi). In più poi, a partire dal 2011 tutti i lavoratori una volta raggiuntii requisiti devono aspettare la cd “finestra mobile” (art.12 L. 122/2010- Inps, circ. n. 126/2010) e questoallunga ulteriormente i tempi: i dipendenti potranno andare in pensione 12 mesi dopo aver maturato iltraguardo della “quota”, ossia dal 1^ giorno del 13° mese successivo al mese di maturazione dei requisiti,mentre gli autonomi dovranno aspettare 18 mesi. Si potrà continuare ad andare in pensione con 40 annidi contribuzione a prescindere dall’età ma a questi lavoratori verrà comunque applicata la cd finestramobile portando gli anni di lavoro, di fatto a 41.

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