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Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi ...

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14-2-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 22 11di <strong>servizi</strong>o alle famiglie con bambini in età 0-3 anni, adottandole necessarie modalità di informazione, di comunicazione e favorendol’incontro e l’aggregazione tra genitori.Nel caso l’iniziativa provenga da un soggetto privato, questodovrà informarne il Comune.La Regione a sostegno della realizzazione di <strong>servizi</strong> sperimentalipuò prev<strong>ed</strong>ere contributi nel proprio bilancio, la cui entitàè definita annualmente con atto amministrativo.I Comuni dovranno garantire la qualificazione e la messa inrete <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> sperimentali con i nidi d’infanzia e gli altri <strong>servizi</strong>integrativi attraverso i seguenti strumenti:– la formazione permanente delle <strong>ed</strong>ucatrici, anche tramite lapartecipazione a iniziative formative a favore degli <strong>ed</strong>ucatoridegli altri <strong>servizi</strong> per l’infanzia del territorio;– la supervisione della sperimentazione tramite figure tecnichequalificate (coordinatori p<strong>ed</strong>agogici);– la promozione dell’accesso di bambini, genitori <strong>ed</strong> <strong>ed</strong>ucatriciai <strong>servizi</strong> integrativi e al nido;– la formazione e l’informazione delle famiglie sulle tematicherelative alla crescita <strong>dei</strong> figli e in particolare a quelle dellasicurezza e della alimentazione, anche in considerazion<strong>ed</strong>ella specificità organizzativa di questi <strong>servizi</strong>.7.1 Educatrice familiareL’<strong>ed</strong>ucatrice familiare è un <strong>servizi</strong>o sperimentale da avviarsinei comuni s<strong>ed</strong>e di nidi d’infanzia o di <strong>servizi</strong> integrativie da attuarsi presso un ambiente domestico di abitazioneoadisposizion<strong>ed</strong>i una delle famiglie che fruiscono del <strong>servizi</strong>o.Nei comuni ubicati in Comunità Montane il <strong>servizi</strong>o di <strong>ed</strong>ucatricefamiliare può essere attuato anche in assenza di altri <strong>servizi</strong><strong>ed</strong>ucativi nel territorio comunale, a condizione che il Comun<strong>ed</strong>i ubicazione garantisca il coordinamento p<strong>ed</strong>agogico ela formazione delle <strong>ed</strong>ucatrici, anche in associazione con altreAmministrazioni e altri soggetti gestori.Per l’attivazione di tale <strong>servizi</strong>o il personale <strong>ed</strong>ucatore, oltreal possesso <strong>dei</strong> titoli di studio indicati sopra, deve averesvolto presso un’istituzione della prima infanzia un periodo di<strong>servizi</strong>o o di tirocinio di almeno 6 mesi, e almeno 100 ore di formazione,anche svolta in <strong>servizi</strong>o.Sono fatti salvi i corsi organizzati sulla base della normativaprec<strong>ed</strong>ente.Per ogni <strong>ed</strong>ucatrice familiare il numero di bambini non puòessere superiore a tre.Occorre altresì che il Comune le garantisca un supporto costantetramite colloqui di sostegno <strong>ed</strong> uno stretto collegamentocon il coordinamento p<strong>ed</strong>agogico, nonché momenti formativiin itinere. Le ragioni sono molteplici: il contesto familiare nelquale operano tali figure non prev<strong>ed</strong>e lo scambio quotidiano e ilsostegno reciproco con altri <strong>ed</strong>ucatori che il nido e i <strong>servizi</strong> integrativiconsentono.La necessità di stabilire relazioni con le famiglie richi<strong>ed</strong>e capacitàorganizzative e una professionalità che va garantita e sostenutanel tempo, attraverso azioni specifiche che i Comuni, anchecon il sostegno della Regione, sono chiamati ad assicurare.Le famiglie autonomamente organizzate in gruppi di due otre, in ragione dell’età <strong>dei</strong> bambini, scelgono la stessa <strong>ed</strong>ucatriceche svolgerà il <strong>servizi</strong>o presso il domicilio di uno <strong>dei</strong> bambini,concordato tra le famiglie m<strong>ed</strong>esime.Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privatocon l’<strong>ed</strong>ucatrice e prendono autonomamente accordi sullemodalità organizzative del <strong>servizi</strong>o.Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famigli<strong>ed</strong>el contratto di lavoro con l’<strong>ed</strong>ucatrice, eroga ad ogni famigliaun contributo.7.2 Educatrice domiciliare (o piccolo gruppo <strong>ed</strong>ucativo domiciliare)Anche per l’attivazione di tale <strong>servizi</strong>o il personale <strong>ed</strong>ucatore,oltre al possesso <strong>dei</strong> titoli di studio indicati sopra, deveavere svolto presso un’istituzione della prima infanzia un periododi <strong>servizi</strong>o o di tirocinio di almeno 6 mesi, e almeno 100 or<strong>ed</strong>i formazione, anche svolta in <strong>servizi</strong>o.Sono fatti salvi i corsi per <strong>ed</strong>ucatrice familiare organizzatisulla base della normativa prec<strong>ed</strong>ente.Il <strong>servizi</strong>o potrà ospitare, ordinariamente, al massimo 5bambini. Qualora il <strong>servizi</strong>o ospiti cinque bambini in presenzadi una sola <strong>ed</strong>ucatrice, il soggetto gestore dovrà indicare unapersona reperibile in caso di necessità.Sono consentiti due <strong>servizi</strong> di <strong>ed</strong>ucatrice domiciliare contigui,a condizione che si disponga di uno spazio esterno adesclusivo uso <strong>dei</strong> bambini pari almeno a 8 mq. per posto bambino.Il <strong>servizi</strong>o dovrà disporre di locali e spazi organizzati inmodo da garantire accoglienza, gioco, preparazione e somministrazionepasti, riposo, igiene personale, deposito <strong>dei</strong> materialinecessari per lo svolgimento delle diverse attività. Dovrà esser<strong>ed</strong>otato almeno di un terminale di distribuzione – o cucinetta –adeguatamente attrezzato per la somministrazione di pasti fornitiin multiporzione dall’esterno, che può coincidere con la cucinadella casa di abitazione dell’<strong>ed</strong>ucatrice. In caso di fornituradi pasti in monoporzione è sufficiente uno spazio adeguatament<strong>ed</strong>isimpegnato e inaccessibile ai bambini, provvisto di acquacorrente e dotato di attrezzature minime. È richiesta una cucina,dimensionata e attrezzata secondo le disposizioni normativestatali e locali in materia, per i <strong>servizi</strong> che scelgono di somministrarepasti prodotti all’interno. Tale modalità di somministrazioneè comunque obbligatoria per i <strong>servizi</strong> che ospitano bambinida tre a dodici mesi.La dieta andrà concordata con l’AUSL competente. È consentitoche gli alimenti vengano prodotti da centri di produzioneautorizzati solo per bambini di età superiore ai dodici mesi.Per quanto riguarda i <strong>servizi</strong> igienici, è necessaria la disponibilitàdi un locale da bagno d<strong>ed</strong>icato ai bambini dotato di:– un WC piccolo;– una vasca lavamani bassa;– una vaschetta per lavare i bambini;– un fasciatoio.SERVIZI RICREATIVII <strong>servizi</strong> ricreativi di cui all’art. 9 della legge regionale sonoubicati in locali o spazi attrezzati per consentire ai bambini, concarattere di estemporaneità <strong>ed</strong> occasionalità, attività di giocoguidate da personale adulto con funzioni di animazione.Queste caratteristiche li collocano su un piano diverso daquello <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi; pertanto la legge regionale non fissaper essi <strong>requisiti</strong> particolari, se non quelli impostidall’esigenza di tutelare la sicurezza, l’igiene e la salute <strong>dei</strong>bambini.Oltre agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, i<strong>servizi</strong> ricreativi devono osservare le disposizioni dell’art. 27,commi2e3della legge regionale e quelle della presente direttivain materia di sicurezza, igiene e funzionalità dell’ambiente,tutela del benessere (paragrafo 1.3).Il diverso regime si giustifica proprio in virtù delle differentifinalità delle attività che vi si svolgono e, conseguentemente,del diverso rapporto che lega nei due casi i bambini alpersonale e alle strutture, nonché del tempo di permanenza nellestesse.I <strong>servizi</strong> ricreativi non necessitano di autorizzazione al funzionamento,e, conseguentemente, non devono poss<strong>ed</strong>ere i <strong>requisiti</strong>richiesti dalla legge per ottenerla, né quelli <strong>strutturali</strong>(esclusi quelli relativi alla sicurezza e alla salute <strong>dei</strong> bambini),né quelli <strong>organizzativi</strong>, ivi compreso il possesso <strong>dei</strong> titoli di studioelencati al paragrafo 6.3 del presente allegato per i soli <strong>servizi</strong><strong>ed</strong>ucativi.I caratteri di estemporaneità <strong>ed</strong> occasionalità, caratteristici<strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> ricreativi e idonei a differenziarli da quelli <strong>ed</strong>ucativinon possono essere definiti esattamente, sia a causa della varie-

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