18 14-2-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 22Art. 14(sostituito da art. 9, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Interventi ammessi a contributo e beneficiari1. La Giunta regionale, ai fini dell’attuazione del programmadi cui all’articolo 10 e <strong>dei</strong> programmi provincialidi cui all’articolo 11, assegna alle Province:a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2e3;b) le risorse per il funzionamento della Commissionetecnica provinciale di cui all’articolo 23 e per il sostegnocontributivo ai coordinamenti p<strong>ed</strong>agogici provincialidi cui all’articolo 34.2. A seguito dell’approvazione degli atti programmatoriprovinciali da parte della Giunta regionale, i fondi regionaliper spese di investimento relativi a interventi dinuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,ristrutturazione <strong>ed</strong>ilizia, ripristino tipologicodi <strong>ed</strong>ifici da destinare a <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia,nonché arr<strong>ed</strong>o degli stessi, sono erogati dalleProvince:a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito,per questi ultimi, il Comune interessato;b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli<strong>ed</strong>ifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruir<strong>ed</strong>evono risultare, all’atto della concessione delcontributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie,o in comodato d’uso, o in concessione <strong>dei</strong> richi<strong>ed</strong>entil’ammissione a contributo, con scadenzanon antec<strong>ed</strong>ente al termine del vincolo di destinazione.3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicatial comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalitàindicate all’articolo 28, se i relativi <strong>servizi</strong> non ottengonol’autorizzazione al funzionamento entro il terminestabilito dal Comune, oppure se l’autorizzazione è revocata.4. Nell’ambito <strong>dei</strong> programmi provinciali, i fondi regionaliper spese correnti sono erogati dalle Province aisoggetti gestori, singoli o associati, di cui all’articolo 5,comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazion<strong>ed</strong>ei <strong>servizi</strong>, il sostegno a figure di coordinamentop<strong>ed</strong>agogico, la formazione degli operatori e degli stessicoordinatori p<strong>ed</strong>agogici, nonché per la realizzazione di<strong>servizi</strong> sperimentali.5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina lemodalità e le proc<strong>ed</strong>ure per la concessione <strong>dei</strong> fondi dicui al presente articolo, nonché le aree di intervento <strong>dei</strong>progetti regionali di cui all’articolo 10, comma 3.Art. 15Sistema informativo<strong>sui</strong> <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori <strong>dei</strong><strong>servizi</strong> per l’infanzia, anche ai fini dell’attuazione dellaLegge 23 dicembre 1997, n. 451 “Istituzione della Commissioneparlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorionazionale per l’infanzia”, sono tenuti a fornirsi reciprocamentee a richiesta informazioni, dati statistici <strong>ed</strong> ognialtro elemento utile allo sviluppo del sistema <strong>ed</strong>ucativointegrato, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 27della Legge 24 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle personee di altri soggetti rispetto al trattamento <strong>dei</strong> datipersonali”.TITOLO IIAUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTOE ACCREDITAMENTO DEI NIDI D’INFANZIAE DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA ENTIE SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATIArt. 16(sostituito comma 1 da art. 10,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Autorizzazione al funzionamento1. L’apertura e la gestione <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per laprima infanzia privati, che prev<strong>ed</strong>ano l’affidamento dibambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diversoda quello familiare e a fronte di un compenso economico,ivi compresi i nidi e i micro-nidi indicati all’articolo 70della Legge 448/2001 e le sezioni aggregate a scuol<strong>ed</strong>ell’infanzia o ad altri <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi o scolastici, sonosoggette all’autorizzazione al funzionamento secondo lenorme di cui al presente titolo, indipendentemente dallaloro denominazione e ubicazione.2. L’autorizzazione al funzionamento è concessa dalComune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che larilascia sentito il parere della Commissione tecnica di cuiall’articolo 23.3. I soggetti gestori <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> ricreativi di cui all’art. 9devono presentare al Comune competente denuncia diinizio dell’attività.Art. 17(sostituita lett. c) del comma 1 da art. 11,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento1. Ai fini dell’autorizzazione al funzionamento di cuiall’articolo 16 i soggetti richi<strong>ed</strong>enti devono essere in possesso<strong>dei</strong> seguenti <strong>requisiti</strong>:a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dalTitolo III e gli standard di cui alla direttiva prevista alcomma 3 dell’art. 1;b) disporre di personale in possesso <strong>dei</strong> titoli di studioprevisti dalla normativa in vigore;c) applicare al personale dipendente i contratti collettivinazionali di settore, secondo il profilo professional<strong>ed</strong>i riferimento;d) applicare il rapporto numerico tra <strong>ed</strong>ucatori e bambiniiscritti così come indicato nella direttiva di cui all’art.32;e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, unatabella dietetica approvata dall’Azienda Unità sanitarialocale e prev<strong>ed</strong>ere proc<strong>ed</strong>ure di acquisto degli alimentiche garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile1999, n. 128 “Regolamento recante norme perl’attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE suglialimenti a base di cereali e altri alimenti destinati alattanti e bambini”, che prev<strong>ed</strong>ano l’utilizzo esclusivodi prodotti non contenenti alimenti geneticamentemodificati e diano priorità all’utilizzo di prodotti ottenuticon metodi biologici;f) provv<strong>ed</strong>ere alla copertura assicurativa del personale <strong>ed</strong>egli utenti;g) destinare una quota dell’orario di lavoro del personale,pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attivitàdi aggiornamento, alla programmazione delle attività<strong>ed</strong>ucative e alla promozione della partecipazione dellefamiglie.
14-2-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 22 19Art. 18Accr<strong>ed</strong>itamento1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e laqualificazione del sistema <strong>ed</strong>ucativo integrato di cuiall’art. 4, istituisce la proc<strong>ed</strong>ura di accr<strong>ed</strong>itamento, attraversola determinazione di <strong>requisiti</strong> qualitativi aggiuntivirispetto a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento,uniformi per i <strong>servizi</strong> pubblici e privati.2. L’accr<strong>ed</strong>itamento è concesso dal Comune entro novantagiorni dalla data di presentazione della domanda daparte <strong>dei</strong> soggetti interessati, previo parere della Commissionetecnica di cui all’art. 23, salvo quanto dispostoall’art. 37, comma 7. Decorso inutilmente tale termine, ilprovv<strong>ed</strong>imento è adottato in via sostitutiva dalla Regione.Art. 19(sostituito comma 2 da art. 12,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Requisiti per l’accr<strong>ed</strong>itamento1. Al fine dell’accr<strong>ed</strong>itamento, i soggetti gestori, oltre aposs<strong>ed</strong>ere i <strong>requisiti</strong> per l’autorizzazione al funzionamento,devono:a) disporre di un progetto p<strong>ed</strong>agogico contenente le finalitàe la programmazione delle attività <strong>ed</strong>ucative, nonchéle modalità organizzative e di funzionamento del<strong>servizi</strong>o;b) disporre della figura del coordinatore p<strong>ed</strong>agogico sullabase di quanto stabilito all’art. 33;c) prev<strong>ed</strong>ere nei contratti un numero di ore di formazioneanalogo a quello previsto per i dipendenti pubblici,anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione aicorsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazion<strong>ed</strong>el <strong>servizi</strong>o che v<strong>ed</strong>ano la collaborazionetra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, oveesistano diversi <strong>servizi</strong> e soggetti gestori pubblici eprivati, al fine della realizzazione del sistema <strong>ed</strong>ucativointegrato;e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accessodi cui all’art. 6elecondizioni di trasparenza epartecipazione delle famiglie di cui all’art. 8, sia attraversola costituzione di organismi di gestione, sia attraversole modalità di collaborazione con i genitori inesso indicate;f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del <strong>servizi</strong>o,adeguandoli alle direttive regionali in merito.2. Per i <strong>servizi</strong> privati l’accr<strong>ed</strong>itamento costituisce condizioneper l’accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezion<strong>ed</strong>i quanto previsto all’articolo 14, comma 2, letterab). Il possesso <strong>dei</strong> <strong>requisiti</strong> di cui al comma 1 è condizion<strong>ed</strong>i funzionamento per i <strong>servizi</strong> pubblici.Art. 20Registri provinciali <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> per la prima infanzia1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri <strong>dei</strong>soggetti autorizzati a gestire i <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la primainfanzia, <strong>dei</strong> soggetti accr<strong>ed</strong>itati e <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> ricreativiche hanno presentato denuncia ai sensi dell’art. 9.2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamentealle Province gli elenchi <strong>dei</strong> soggetti autorizzati,accr<strong>ed</strong>itati e autodenunciatisi.3. L’elenco <strong>dei</strong> soggetti registrati a livello provinciale èpubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.Art. 21(sostituito da art. 13, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Vigilanza e sanzioni1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi,se necessario, della Commissione tecnica di cuiall’articolo 23, proc<strong>ed</strong>e a verifiche periodiche per accertarela permanenza <strong>dei</strong> <strong>requisiti</strong> sulla cui base sono staticoncessi l’autorizzazione al funzionamento el’accr<strong>ed</strong>itamento e <strong>dei</strong> <strong>requisiti</strong> di cui all’articolo 9. Sonofatte salve le competenze di vigilanza e controllo previst<strong>ed</strong>alla legislazione vigente.2. Chiunque eroghi un <strong>servizi</strong>o <strong>ed</strong>ucativo per la primainfanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazioneal funzionamento, o gestisca un <strong>servizi</strong>o ricreativo dicui all’articolo 9 senza avere presentato la denuncia diinizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativada Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilitocon regolamento o con ordinanza comunale. Entrotali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzion<strong>ed</strong>a applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisitorichiesto per l’autorizzazione. Se la violazionepersiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termineper provv<strong>ed</strong>ere, trascorso inutilmente il quale, proc<strong>ed</strong>ealla sospensione dell’autorizzazione e alla chiusuradel <strong>servizi</strong>o fino all’introduzione o al ripristino del requisitomancante. Se, entro l’ulteriore termine indicato dalComune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggettogestore non ha presentato domanda di autorizzazione,il Comune stesso può proc<strong>ed</strong>ere alla revocadell’autorizzazione e alla chiusura del <strong>servizi</strong>o.3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più<strong>requisiti</strong> per l’accr<strong>ed</strong>itamento, il conc<strong>ed</strong>ente assegna untermine per provv<strong>ed</strong>ere al ripristino del requisito mancante.Trascorso inutilmente tale termine il conc<strong>ed</strong>enteproc<strong>ed</strong>e alla sospensione del provv<strong>ed</strong>imento per un periodolimitato, trascorso il quale senza che i <strong>requisiti</strong> sianoreintegrati, proc<strong>ed</strong>e alla revoca. La revocadell’accr<strong>ed</strong>itamento comporta la decadenza dai beneficieconomici relativi alla gestione eventualmente concessi,nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.4. Del provv<strong>ed</strong>imento di revoca è data notizia alla Provinciacompetente che provv<strong>ed</strong>e alla cancellazione dalregistro.5. Il potere sanzionatorio nei confronti <strong>dei</strong> soggetti privatie l’introito <strong>dei</strong> relativi proventi compete al Comune.Art. 22(aggiunto comma 2 bis da art. 14,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Rapporti convenzionali e appalto di <strong>servizi</strong>1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsicon soggetti accr<strong>ed</strong>itati per la gestione <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong><strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativavigente. La Giunta regionale approva lo schema-tipo diconvenzione, che i Comuni possono adottare per regolamentarei rapporti con tali soggetti.2. Gli appalti di <strong>servizi</strong> di cui alla presente legge sonoaggiudicati a favore dell’offerta economicamente piùvantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali laqualità del progetto p<strong>ed</strong>agogico, le modalità di gestione,il rapporto numerico tra <strong>ed</strong>ucatori e bambini, le caratteristiche<strong>strutturali</strong> <strong>ed</strong> il prezzo.2 bis. Nelle proc<strong>ed</strong>ure di gara ad evidenza pubblica per