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Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi ...

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18 14-2-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 22Art. 14(sostituito da art. 9, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Interventi ammessi a contributo e beneficiari1. La Giunta regionale, ai fini dell’attuazione del programmadi cui all’articolo 10 e <strong>dei</strong> programmi provincialidi cui all’articolo 11, assegna alle Province:a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2e3;b) le risorse per il funzionamento della Commissionetecnica provinciale di cui all’articolo 23 e per il sostegnocontributivo ai coordinamenti p<strong>ed</strong>agogici provincialidi cui all’articolo 34.2. A seguito dell’approvazione degli atti programmatoriprovinciali da parte della Giunta regionale, i fondi regionaliper spese di investimento relativi a interventi dinuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,ristrutturazione <strong>ed</strong>ilizia, ripristino tipologicodi <strong>ed</strong>ifici da destinare a <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia,nonché arr<strong>ed</strong>o degli stessi, sono erogati dalleProvince:a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito,per questi ultimi, il Comune interessato;b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli<strong>ed</strong>ifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruir<strong>ed</strong>evono risultare, all’atto della concessione delcontributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie,o in comodato d’uso, o in concessione <strong>dei</strong> richi<strong>ed</strong>entil’ammissione a contributo, con scadenzanon antec<strong>ed</strong>ente al termine del vincolo di destinazione.3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicatial comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalitàindicate all’articolo 28, se i relativi <strong>servizi</strong> non ottengonol’autorizzazione al funzionamento entro il terminestabilito dal Comune, oppure se l’autorizzazione è revocata.4. Nell’ambito <strong>dei</strong> programmi provinciali, i fondi regionaliper spese correnti sono erogati dalle Province aisoggetti gestori, singoli o associati, di cui all’articolo 5,comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazion<strong>ed</strong>ei <strong>servizi</strong>, il sostegno a figure di coordinamentop<strong>ed</strong>agogico, la formazione degli operatori e degli stessicoordinatori p<strong>ed</strong>agogici, nonché per la realizzazione di<strong>servizi</strong> sperimentali.5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina lemodalità e le proc<strong>ed</strong>ure per la concessione <strong>dei</strong> fondi dicui al presente articolo, nonché le aree di intervento <strong>dei</strong>progetti regionali di cui all’articolo 10, comma 3.Art. 15Sistema informativo<strong>sui</strong> <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori <strong>dei</strong><strong>servizi</strong> per l’infanzia, anche ai fini dell’attuazione dellaLegge 23 dicembre 1997, n. 451 “Istituzione della Commissioneparlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorionazionale per l’infanzia”, sono tenuti a fornirsi reciprocamentee a richiesta informazioni, dati statistici <strong>ed</strong> ognialtro elemento utile allo sviluppo del sistema <strong>ed</strong>ucativointegrato, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 27della Legge 24 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle personee di altri soggetti rispetto al trattamento <strong>dei</strong> datipersonali”.TITOLO IIAUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTOE ACCREDITAMENTO DEI NIDI D’INFANZIAE DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA ENTIE SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATIArt. 16(sostituito comma 1 da art. 10,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Autorizzazione al funzionamento1. L’apertura e la gestione <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per laprima infanzia privati, che prev<strong>ed</strong>ano l’affidamento dibambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diversoda quello familiare e a fronte di un compenso economico,ivi compresi i nidi e i micro-nidi indicati all’articolo 70della Legge 448/2001 e le sezioni aggregate a scuol<strong>ed</strong>ell’infanzia o ad altri <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi o scolastici, sonosoggette all’autorizzazione al funzionamento secondo lenorme di cui al presente titolo, indipendentemente dallaloro denominazione e ubicazione.2. L’autorizzazione al funzionamento è concessa dalComune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che larilascia sentito il parere della Commissione tecnica di cuiall’articolo 23.3. I soggetti gestori <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> ricreativi di cui all’art. 9devono presentare al Comune competente denuncia diinizio dell’attività.Art. 17(sostituita lett. c) del comma 1 da art. 11,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento1. Ai fini dell’autorizzazione al funzionamento di cuiall’articolo 16 i soggetti richi<strong>ed</strong>enti devono essere in possesso<strong>dei</strong> seguenti <strong>requisiti</strong>:a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dalTitolo III e gli standard di cui alla direttiva prevista alcomma 3 dell’art. 1;b) disporre di personale in possesso <strong>dei</strong> titoli di studioprevisti dalla normativa in vigore;c) applicare al personale dipendente i contratti collettivinazionali di settore, secondo il profilo professional<strong>ed</strong>i riferimento;d) applicare il rapporto numerico tra <strong>ed</strong>ucatori e bambiniiscritti così come indicato nella direttiva di cui all’art.32;e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, unatabella dietetica approvata dall’Azienda Unità sanitarialocale e prev<strong>ed</strong>ere proc<strong>ed</strong>ure di acquisto degli alimentiche garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile1999, n. 128 “Regolamento recante norme perl’attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE suglialimenti a base di cereali e altri alimenti destinati alattanti e bambini”, che prev<strong>ed</strong>ano l’utilizzo esclusivodi prodotti non contenenti alimenti geneticamentemodificati e diano priorità all’utilizzo di prodotti ottenuticon metodi biologici;f) provv<strong>ed</strong>ere alla copertura assicurativa del personale <strong>ed</strong>egli utenti;g) destinare una quota dell’orario di lavoro del personale,pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attivitàdi aggiornamento, alla programmazione delle attività<strong>ed</strong>ucative e alla promozione della partecipazione dellefamiglie.

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