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Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi ...

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2 14-2-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 22DELIBERAZIONIREGIONALIDELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20gennaio 2005, n. 646<strong>Direttiva</strong> <strong>sui</strong> <strong>requisiti</strong> <strong>strutturali</strong> <strong>ed</strong> <strong>organizzativi</strong> <strong>dei</strong><strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia e relative normeproc<strong>ed</strong>urali, in attuazione dell’art. 1, commi 3e3bisdella L.R. 1/00, come modificata dalla L.R. 8/04 (propostadella Giunta regionale in data 6 dicembre 2004,n. 2517)IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNARichiamata la deliberazione della Giunta regionale progr.n. 2517 del 6 dicembre 2004, recante in oggetto “<strong>Direttiva</strong> <strong>sui</strong><strong>requisiti</strong> <strong>strutturali</strong> <strong>ed</strong> <strong>organizzativi</strong> <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per laprima infanzia e relative norme proc<strong>ed</strong>urali, in attuazione art. 1,commi 3e3bis, L.R. 1/00, come modificata dalla L.R. 8/04.Proposta al Consiglio regionale”;preso atto:– delle modificazioni apportate sulla pr<strong>ed</strong>etta proposta dallaCommissione consiliare “Turismo Cultura Scuola FormazioneLavoro”, in s<strong>ed</strong>e preparatoria e referente al Consiglioregionale, giusta nota prot. n. 277 in data 12 gennaio 2005,– e, inoltre, degli emendamenti presentati <strong>ed</strong> accolti nel corsodella discussione di Consiglio;viste:– la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di <strong>servizi</strong><strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia”, come modificata dalla L.R.14 aprile 2004, n. 8, di seguito denominata “legge regionale”,e, in particolare, i commi3e3bisdell’art. 1, che dispongono:«3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i<strong>requisiti</strong> <strong>strutturali</strong> <strong>ed</strong> <strong>organizzativi</strong>, differenziati in baseall’ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criterie le modalità per la realizzazione e il funzionamento <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong>di cui alla presente legge, nonché le proc<strong>ed</strong>ure perl’autorizzazione al funzionamento di cui all’articolo 16 e perl’accr<strong>ed</strong>itamento di cui all’articolo 18.3 bis. Nelle m<strong>ed</strong>esime direttive il Consiglio regionale stabiliscenorme specifiche per i <strong>servizi</strong> sperimentali.»;– la deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000,n. 1390 “<strong>Direttiva</strong> <strong>sui</strong> <strong>requisiti</strong> <strong>strutturali</strong> e <strong>organizzativi</strong> <strong>dei</strong><strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia in attuazione dellaL.R. 10 gennaio 2000, n. 1”;– la deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2001, n. 227“<strong>Direttiva</strong> sull’autorizzazione al funzionamento di <strong>servizi</strong><strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati(L.R. 1/00). Integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale28 febbraio 2000, n. 1390 <strong>sui</strong> <strong>requisiti</strong> <strong>strutturali</strong> <strong>ed</strong><strong>organizzativi</strong> <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia”;considerato:– che le numerose modifiche apportate dalla L.R. n. 8 del 2004alla L.R. n. 1 del 2000 (in particolare agli articoli 1, 2, 3, 16,17 e 21) rendono necessaria la revisione delle norme di attuazione;– che tale revisione rende possibile provv<strong>ed</strong>ere alla modificadelle norme e delle proc<strong>ed</strong>ure che Comuni, Province e soggettigestori pubblici e privati hanno rilevato di difficile applicazione;segnalato che per la stesura del presente atto si è proc<strong>ed</strong>utoalla costituzione di due distinti gruppi di lavoro, entrambi compostida rappresentanti di Comuni, Province e soggetti gestoripubblici e privati, nonché da dirigenti e funzionari regionali <strong>dei</strong>settori <strong>ed</strong>ucativo, <strong>ed</strong>ilizio e sanitario, uno con competenza distesura dell’atto e l’altro di supervisione dello stesso;ritenuto di proc<strong>ed</strong>ere alla r<strong>ed</strong>azione di due distinti allegati,relativi rispettivamente: Allegato A “Requisiti <strong>strutturali</strong> e <strong>organizzativi</strong><strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia” e AllegatoB “Proc<strong>ed</strong>ure per l’autorizzazione al funzionamento <strong>dei</strong><strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privatie attività di verifica <strong>sui</strong> <strong>servizi</strong> gestiti da soggetti pubblici. Serviziricreativi: denuncia di inizio attività e vigilanza.”, sostitutividelle deliberazioni del Consiglio regionale 1390/00 e227/01;considerato che per i <strong>servizi</strong> funzionanti alla data di entratain vigore della L.R. n. 1 del 2000 la normativa prec<strong>ed</strong>ente avevaprevisto: «la superficie utile netta interna all’<strong>ed</strong>ificio è di mq.9,5 complessivi per posto bambino, come era previsto dalla previgentelegislazione regionale», superficie nella quale era compresolo spazio per i <strong>servizi</strong> generali, e rilevato che la normativadi cui al presente atto prev<strong>ed</strong>e, per tutti i <strong>servizi</strong>, anche funzionanti,una superficie minima degli spazi «destinati specificamentealle attività <strong>dei</strong> bambini....cuivanno aggiunti gli spaziper i <strong>servizi</strong> generali» e che dunque i <strong>servizi</strong> funzionanti soprarichiamati potrebbero trovarsi costretti a diminuire il numero dibambini accolti;ritenuto equo, per tali <strong>servizi</strong>, consentire l’adeguamento ai<strong>requisiti</strong> <strong>strutturali</strong> previsti dal presente atto entro cinque annidalla sua approvazione;ritenuto inoltre di prev<strong>ed</strong>ere l’adeguamento automaticoalle normative comunitarie, statali regionali e locali che entrerannoin vigore successivamente;rilevato che i soggetti pubblici e privati gestori di <strong>servizi</strong><strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia hanno richiesto, anche tramite leloro rappresentanze, che la Regione si faccia carico di guidarela progressiva costruzione di buone prassi comuni a tutto il territorioregionale in particolare per quanto riguarda le caratteristiche<strong>strutturali</strong> <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong>;ritenuto che per la costruzione di tale percorso è necessarioil coinvolgimento di diversi settori, in particolare sanitario <strong>ed</strong>urbanistico <strong>ed</strong> <strong>ed</strong>ilizio;richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 447del 24 marzo 2003, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioniorganizzative e funzionali tra le strutture e sull’eserciziodelle funzioni dirigenziali”;previa votazione palese, a maggioranza <strong>dei</strong> presenti,delibera:a) di approvare l’Allegato A “Requisiti <strong>strutturali</strong> <strong>ed</strong> <strong>organizzativi</strong><strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia” el’Allegato B “Proc<strong>ed</strong>ure per l’autorizzazione al funzionamento<strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privatie attività di verifica <strong>sui</strong> <strong>servizi</strong> gestiti da soggetti pubblici.Servizi ricreativi: denuncia di inizio attività e vigilanza”, partiintegranti e sostanziali del presente atto;b) di stabilire che il contenuto del presente atto supera e sostituiscele deliberazioni del Consiglio regionale 1390/00 e227/01; esse continuano ad applicarsi nelle more del rinnovodell’autorizzazione al funzionamento;c) di stabilire che, per i soli <strong>servizi</strong> funzionanti alla data dientrata in vigore della L.R. n. 1 del 2000 che, per effetto dellapresente normativa in materia di <strong>requisiti</strong> <strong>strutturali</strong>, si trovasseroa dover diminuire il numero <strong>dei</strong> bambini accolti, è consentitol’adeguamento entro cinque anni dall’approvazione delpresente atto;d) di prev<strong>ed</strong>ere l’adeguamento automatico alle normativecomunitarie, statali regionali e locali che entreranno in vigoresuccessivamente;e) di dare atto che l’Assessorato competente promuoverà,anche tramite il coinvolgimento degli altri settori interessati, laprogressiva costruzione di buone prassi comuni a tutto il territorioregionale in particolare per quanto riguarda le caratteristiche<strong>strutturali</strong> <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong>;f) di pubblicare l’atto consiliare nel Bollettino Ufficial<strong>ed</strong>ella Regione Emilia-Romagna, assicurandone la più ampiadiffusione.

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