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Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi ...

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14-2-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 22 19Art. 18Accr<strong>ed</strong>itamento1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e laqualificazione del sistema <strong>ed</strong>ucativo integrato di cuiall’art. 4, istituisce la proc<strong>ed</strong>ura di accr<strong>ed</strong>itamento, attraversola determinazione di <strong>requisiti</strong> qualitativi aggiuntivirispetto a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento,uniformi per i <strong>servizi</strong> pubblici e privati.2. L’accr<strong>ed</strong>itamento è concesso dal Comune entro novantagiorni dalla data di presentazione della domanda daparte <strong>dei</strong> soggetti interessati, previo parere della Commissionetecnica di cui all’art. 23, salvo quanto dispostoall’art. 37, comma 7. Decorso inutilmente tale termine, ilprovv<strong>ed</strong>imento è adottato in via sostitutiva dalla Regione.Art. 19(sostituito comma 2 da art. 12,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Requisiti per l’accr<strong>ed</strong>itamento1. Al fine dell’accr<strong>ed</strong>itamento, i soggetti gestori, oltre aposs<strong>ed</strong>ere i <strong>requisiti</strong> per l’autorizzazione al funzionamento,devono:a) disporre di un progetto p<strong>ed</strong>agogico contenente le finalitàe la programmazione delle attività <strong>ed</strong>ucative, nonchéle modalità organizzative e di funzionamento del<strong>servizi</strong>o;b) disporre della figura del coordinatore p<strong>ed</strong>agogico sullabase di quanto stabilito all’art. 33;c) prev<strong>ed</strong>ere nei contratti un numero di ore di formazioneanalogo a quello previsto per i dipendenti pubblici,anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione aicorsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazion<strong>ed</strong>el <strong>servizi</strong>o che v<strong>ed</strong>ano la collaborazionetra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, oveesistano diversi <strong>servizi</strong> e soggetti gestori pubblici eprivati, al fine della realizzazione del sistema <strong>ed</strong>ucativointegrato;e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accessodi cui all’art. 6elecondizioni di trasparenza epartecipazione delle famiglie di cui all’art. 8, sia attraversola costituzione di organismi di gestione, sia attraversole modalità di collaborazione con i genitori inesso indicate;f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del <strong>servizi</strong>o,adeguandoli alle direttive regionali in merito.2. Per i <strong>servizi</strong> privati l’accr<strong>ed</strong>itamento costituisce condizioneper l’accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezion<strong>ed</strong>i quanto previsto all’articolo 14, comma 2, letterab). Il possesso <strong>dei</strong> <strong>requisiti</strong> di cui al comma 1 è condizion<strong>ed</strong>i funzionamento per i <strong>servizi</strong> pubblici.Art. 20Registri provinciali <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> per la prima infanzia1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri <strong>dei</strong>soggetti autorizzati a gestire i <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la primainfanzia, <strong>dei</strong> soggetti accr<strong>ed</strong>itati e <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> ricreativiche hanno presentato denuncia ai sensi dell’art. 9.2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamentealle Province gli elenchi <strong>dei</strong> soggetti autorizzati,accr<strong>ed</strong>itati e autodenunciatisi.3. L’elenco <strong>dei</strong> soggetti registrati a livello provinciale èpubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.Art. 21(sostituito da art. 13, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Vigilanza e sanzioni1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi,se necessario, della Commissione tecnica di cuiall’articolo 23, proc<strong>ed</strong>e a verifiche periodiche per accertarela permanenza <strong>dei</strong> <strong>requisiti</strong> sulla cui base sono staticoncessi l’autorizzazione al funzionamento el’accr<strong>ed</strong>itamento e <strong>dei</strong> <strong>requisiti</strong> di cui all’articolo 9. Sonofatte salve le competenze di vigilanza e controllo previst<strong>ed</strong>alla legislazione vigente.2. Chiunque eroghi un <strong>servizi</strong>o <strong>ed</strong>ucativo per la primainfanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazioneal funzionamento, o gestisca un <strong>servizi</strong>o ricreativo dicui all’articolo 9 senza avere presentato la denuncia diinizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativada Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilitocon regolamento o con ordinanza comunale. Entrotali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzion<strong>ed</strong>a applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisitorichiesto per l’autorizzazione. Se la violazionepersiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termineper provv<strong>ed</strong>ere, trascorso inutilmente il quale, proc<strong>ed</strong>ealla sospensione dell’autorizzazione e alla chiusuradel <strong>servizi</strong>o fino all’introduzione o al ripristino del requisitomancante. Se, entro l’ulteriore termine indicato dalComune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggettogestore non ha presentato domanda di autorizzazione,il Comune stesso può proc<strong>ed</strong>ere alla revocadell’autorizzazione e alla chiusura del <strong>servizi</strong>o.3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più<strong>requisiti</strong> per l’accr<strong>ed</strong>itamento, il conc<strong>ed</strong>ente assegna untermine per provv<strong>ed</strong>ere al ripristino del requisito mancante.Trascorso inutilmente tale termine il conc<strong>ed</strong>enteproc<strong>ed</strong>e alla sospensione del provv<strong>ed</strong>imento per un periodolimitato, trascorso il quale senza che i <strong>requisiti</strong> sianoreintegrati, proc<strong>ed</strong>e alla revoca. La revocadell’accr<strong>ed</strong>itamento comporta la decadenza dai beneficieconomici relativi alla gestione eventualmente concessi,nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.4. Del provv<strong>ed</strong>imento di revoca è data notizia alla Provinciacompetente che provv<strong>ed</strong>e alla cancellazione dalregistro.5. Il potere sanzionatorio nei confronti <strong>dei</strong> soggetti privatie l’introito <strong>dei</strong> relativi proventi compete al Comune.Art. 22(aggiunto comma 2 bis da art. 14,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Rapporti convenzionali e appalto di <strong>servizi</strong>1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsicon soggetti accr<strong>ed</strong>itati per la gestione <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong><strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativavigente. La Giunta regionale approva lo schema-tipo diconvenzione, che i Comuni possono adottare per regolamentarei rapporti con tali soggetti.2. Gli appalti di <strong>servizi</strong> di cui alla presente legge sonoaggiudicati a favore dell’offerta economicamente piùvantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali laqualità del progetto p<strong>ed</strong>agogico, le modalità di gestione,il rapporto numerico tra <strong>ed</strong>ucatori e bambini, le caratteristiche<strong>strutturali</strong> <strong>ed</strong> il prezzo.2 bis. Nelle proc<strong>ed</strong>ure di gara ad evidenza pubblica per

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