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Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi ...

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14-2-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 22 15AVVERTENZA – IL TESTO COORDINATO È STATO REDATTO A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE DELCONSIGLIO REGIONALE. LE MODIFICHE APPORTATE SONO STAMPATE CON CARATTERI CORSIVI.TESTO COORDINATO della legge regionale 10 gennaio2000, n. 1 Norme in materia di <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi perla prima infanzia (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.4 del 14 gennaio 2000) con le modifiche apportate dallalegge regionale 14 aprile 2004, n. 8TITOLO IOGGETTO DELLA LEGGEFINALITÀ DEI SERVIZIE SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONEArt. 1(sostituiti commi 2e3eaggiunto comma 3 bisda art. 1, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Finalità e modalità attuative1. La Regione riconosce le bambine e i bambini qualisoggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali eopera perché essi siano rispettati come persone.2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione,la gestione, la qualificazione e il controllo <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong><strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimentodel pluralismo delle offerte <strong>ed</strong>ucative e del dirittodi scelta <strong>dei</strong> genitori, nel rispetto <strong>dei</strong> principi fondamentalio <strong>dei</strong> livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato.3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definiscei <strong>requisiti</strong> <strong>strutturali</strong> <strong>ed</strong> <strong>organizzativi</strong>, differenziati inbase all’ubicazione della struttura e al numero di bambini,i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento<strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> di cui alla presente legge, nonché le proc<strong>ed</strong>ureper l’autorizzazione al funzionamento di cui all’articolo16 e per l’accr<strong>ed</strong>itamento di cui all’articolo 18.3 bis. Nelle m<strong>ed</strong>esime direttive il Consiglio regionalestabilisce norme specifiche per i <strong>servizi</strong> sperimentali.Art. 2(sostituiti commi 3e4daart. 2,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Nido d’infanzia1. Il nido d’infanzia è un <strong>servizi</strong>o <strong>ed</strong>ucativo e sociale diinteresse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine inetà compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con lefamiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di unapolitica per la prima infanzia e della garanzia del dirittoall’<strong>ed</strong>ucazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturalee religiosa.2. Il nido ha finalità di:a) formazione e socializzazione <strong>dei</strong> bambini, nella prospettivadel loro benessere psicofisico e dello sviluppodelle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionalie sociali;b) cura <strong>dei</strong> bambini che comporti un affidamento continuativoa figure diverse da quelle parentali in un contestoesterno a quello familiare;c) sostegno alle famiglie nella cura <strong>dei</strong> figli e nelle scelte<strong>ed</strong>ucative.3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggettigestori possono individuare moduli <strong>organizzativi</strong> e <strong>strutturali</strong>differenziati rispetto ai tempi di apertura <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> ealla loro ricettività, ferma restando l’elaborazione di progettip<strong>ed</strong>agogici specifici in rapporto ai diversi moduli <strong>organizzativi</strong>.I nidi e i <strong>servizi</strong> integrativi e quelli sperimentalidi cui all’articolo 3 possono essere ubicati nella stessastruttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliarele opportunità di offerta.4. I nidi d’infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate ascuole dell’infanzia o ad altri <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi o scolastici,nonché i nidi indicati all’articolo 70 della Legge 28 dicembre2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria2002)), in relazione ai tempi di apertura possonoessere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione allaricettività possono essere anche micro-nidi. La ricettivitàminima e massima del micro-nido è stabilita con direttivadel Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3.5. I nidi d’infanzia, anche a tempo parziale, garantisconoi <strong>servizi</strong> di mensa e di riposo <strong>dei</strong> bambini.Art. 3(sostituiti rubrica e commi 3, 7e8daart. 3,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)Servizi integrativi e sperimentali1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziatealle esigenze delle famiglie e <strong>dei</strong> bambini, possono essererealizzati <strong>servizi</strong> integrativi al nido, con caratteristiche<strong>ed</strong>ucative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale,che prev<strong>ed</strong>ano modalità <strong>strutturali</strong>, organizzative e difunzionamento diversificate, aperti ai bambini, anche accompagnatidai genitori o da altri adulti.2. Sono <strong>servizi</strong> integrativi i centri per bambini e genitorie gli spazi bambini.3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza aibambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori,in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e diincontro e comunicazione per gli adulti.4. Gli spazi bambini hanno finalità <strong>ed</strong>ucative e di socializzazionee offrono accoglienza giornaliera ai bambini inetà dodici-trentasei mesi, affidati ad <strong>ed</strong>ucatori, per untempo massimo di cinque ore giornaliere, consentendouna frequenza diversificata, in rapporto alle esigenz<strong>ed</strong>ell’utenza, secondo modalità stabilite di fruizione.5. I <strong>servizi</strong> di cui ai commi3e4possono essere ubicatinella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzoe ampliare le opportunità offerte.6. I <strong>servizi</strong> di cui al comma 4 si differenziano dai nidi atempo parziale in quanto garantiscono tempi e modalità difunzionamento più ridotti, non contemplano il <strong>servizi</strong>o dimensa e, per il riposo <strong>dei</strong> bambini, non prev<strong>ed</strong>ono necessariamentelocali specifici.7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzandoesperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazionidi <strong>servizi</strong> per l’infanzia in particolari situazioni sociali eterritoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni.Con l’atto di autorizzazione al funzionamento è determinatala durata massima della sperimentazione.8. Tra i <strong>servizi</strong> sperimentali di cui al comma 7, la Regionee gli Enti locali promuovono quelli dell’<strong>ed</strong>ucatore domiciliare,che svolge l’attività in uno spazio d<strong>ed</strong>icatoall’interno del proprio domicilio o in altro contesto a ciò

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