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Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi ...

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14-2-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 22 13getto gestore o dal legale rappresentante, che attesta che lostato attuale degli spazi interni <strong>ed</strong> esterni <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativiper la prima infanzia è conforme all’ultimo stato legittimato,riportandone gli estremi;c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del Testo Unicoapprovato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal soggettogestore o dal legale rappresentante, che attesta il possessodi uno <strong>dei</strong> seguenti atti, riportandone gli estremi e ladata di rilascio: certificato di conformità <strong>ed</strong>ilizia e agibilità(art. 21, L.R. 31/02) oppure dichiarazione di conformitàcontenuta nella sch<strong>ed</strong>a tecnica descrittiva (art. 20, L.R.31/02) oppure altro atto analogo relativo a proc<strong>ed</strong>imenticonclusi secondo disposizioni normative previgenti allaL.R. 31/02;d) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del Testo Unicoapprovato con DPR 28/12/2000,n. 445 resa da un tecnicoabilitato che attesta che lo spazio interno <strong>ed</strong> esterno del <strong>servizi</strong>orispetta la normativa urbanistica, <strong>ed</strong>ilizia, igienico-sanitaria,di sicurezza, nonché antisismica vigente come previstoal paragrafo 1.3 dell’Allegato A della presente direttiva,in base alla tipologia del <strong>servizi</strong>o che si intende attivare;e) planimetrie, piante, prospetti e sezioni <strong>dei</strong> locali e degli spaziinterni <strong>ed</strong> esterni firmata da un tecnico abilitato, in scalaidonea possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale sianospecificati in particolare:– superfici, altezze, destinazione d’uso dell’immobile, denominazion<strong>ed</strong>ei singoli spazi e locali da utilizzare per il<strong>servizi</strong>o;– organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni;– piano di evacuazione dell’<strong>ed</strong>ificio con individuazione dellevie di fuga e di sicurezza;f) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell’AUSLper i <strong>servizi</strong> che prev<strong>ed</strong>ono il pasto;g) piano di autocontrollo, di cui al DLgs 26 maggio 1997, n. 155“Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernentil’igiene <strong>dei</strong> prodotti alimentari”, anche r<strong>ed</strong>atto secondole metodologie semplificate di cui alla deliberazione dellaGiunta regionale n. 717 del 2000, per i <strong>servizi</strong> che somministranoalimenti.In considerazione del costante evolversi della normativaurbanistica, <strong>ed</strong>ilizia e relativa alla salute e alla sicurezza, si intendequi prev<strong>ed</strong>ere l’adeguamento automatico alle normativecomunitarie, statali, regionali e locali che entreranno in vigoresuccessivamente.3. Organismo tecnico-collegialeI Comuni con proprio atto disciplinano la competenza al rilasciodell’autorizzazione al funzionamento e l’attribuzion<strong>ed</strong>elle funzioni di vigilanza <strong>sui</strong> <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la prima infanzia.A livello comunale o, preferibilmente, sovracomunale èistituito un organismo tecnico-collegiale con funzioni istruttori<strong>ed</strong>i supporto all’organo competente al rilasciodell’autorizzazione.L’organismo collegiale sarà istituito con atto formale nelquale saranno indicate:a) la composizione dello stesso;b) l’attribuzione della presidenza a uno <strong>dei</strong> suoi componenti;c) le modalità di funzionamento.Nella composizione dovranno essere previste figure competentialmeno nei seguenti ambiti:a) pubblica istruzione o <strong>servizi</strong> sociali, a secondadell’appartenenza di settore <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>ed</strong>ucativi per la primainfanzia;b) <strong>ed</strong>ilizia;c) <strong>ed</strong>ucativo-p<strong>ed</strong>agogico;d) igienico-sanitario (tecnico designato dall’Azienda Unità sanitarialocale competente).4. Proc<strong>ed</strong>ure e tempi di rispostaL’Amministrazione comunale stabilisce il termine entro ilquale è tenuta a fornire risposta alla domanda di autorizzazione.Tale termine non può essere superiore a novanta giorni e puòessere sospeso per il tempo strettamente necessario al richi<strong>ed</strong>enteper fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabilial rilascio dell’autorizzazione.L’organo deputato al rilascio dell’autorizzazione, verificatala rispondenza alle norme, la completezza della domanda <strong>ed</strong>ella documentazione prodotta, trasmette l’istanza, corr<strong>ed</strong>atadegli atti istruttori e di eventuali osservazioni, alla Commissionetecnica provinciale di cui al paragrafo 9.La Commissione può chi<strong>ed</strong>ere chiarimenti <strong>ed</strong> integrazionial Comune, che risponde senza indugio.La Commissione esprime il proprio parere al Comune entrotrenta giorni dal ricevimento della documentazione o entro iltempo strettamente necessario al richi<strong>ed</strong>ente per fornirel’ulteriore documentazione indispensabile per l’espression<strong>ed</strong>el parere o i chiarimenti richiesti.Trascorso tale termine senza risposta, si prescinde dal parer<strong>ed</strong>ella Commissione.Acquisito il parere della Commissione tecnica provinciale,o trascorso tale termine senza risposta, l’organo deputato al rilasciodell’autorizzazione emette il provv<strong>ed</strong>imento finale, secondoquanto previsto al paragrafo 1 del presente allegato.Qualora l’organo deputato al rilascio dell’autorizzazione nonrisponda entro il termine di novanta giorni – o entro il superioretermine conseguente alle eventuali sospensioni – il richi<strong>ed</strong>ente hadiritto di attivare il <strong>servizi</strong>o, previa comunicazione al Comune.È comunque fatto salvo il potere del Comune di applicare lesanzioni conseguenti alla mancanza di uno o più <strong>requisiti</strong> richiestiper l’autorizzazione.5. Durata e rinnovo dell’autorizzazione al funzionamentoL’autorizzazione al funzionamento ha durata quinquennalee può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore dainoltrare al Comune almeno novanta giorni prima della scadenza,accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell’attodi notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445,comprovante la permanenza <strong>dei</strong> <strong>requisiti</strong> richiesti dalla leggeregionale, dalla presente direttiva e dalla normativa vigente.Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenzadelle condizioni per l’autorizzazione.È facoltà del Comune chi<strong>ed</strong>ere il parere della Commissionetecnica provinciale sulle richieste di rinnovo.6. Attività di vigilanzaL’attività di vigilanza, che costituisce un obbligo perl’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 12, comma 1,lettera a), nonché dell’art. 9 della legge regionale, è svolta dallostesso organismo tecnico-collegiale o da altro organismo indicatonell’atto del Comune di cui al paragrafo 3.I Comuni devono individuare le modalità di esercizio dellavigilanza <strong>ed</strong> i soggetti ad essa preposti. In caso di ispezione osopralluogo deve essere prevista la r<strong>ed</strong>azione di un verbale.7. SanzioniLa L.R. n. 8 del 2004 ha profondamente innovato il sistemaprec<strong>ed</strong>ente, prev<strong>ed</strong>endo sanzioni specifiche, in caso di mancanzadi un singolo requisito necessario all’autorizzazione, cosìcome di mancanza dell’atto autorizzatorio (v<strong>ed</strong>i il nuovo art. 21della legge regionale).In caso di <strong>servizi</strong>o attivato a seguito di silenzio-assenso,possono essere applicate le sanzioni relative alla mancanza <strong>dei</strong>singoli <strong>requisiti</strong> necessari per l’autorizzazione, con esclusion<strong>ed</strong>ella sanzione per mancanza di autorizzazione.8. Obblighi conseguenti all’autorizzazione al funzionamentoL’autorizzazione al funzionamento comporta:

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