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Ponteggi metallici fissi - Epc.it

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PONTEGGI METALLICI FISSIPer ciascun tipo di ponteggio metallico fisso (tubi e giunti, telaiprefabbricati, montanti e traversi prefabbricati) il fabbricante che intendecostruirli in Italia o il legale rappresentante del fabbricanteestero che in Italia vuole soltanto commercializzarli e chiunque intendeimpiegarli nel terr<strong>it</strong>orio nazionale, l’utilizzatore, deve preventivamentemunirsi dell’autorizzazione ministeriale (art. 30, c. 2 delD.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164) completa di istruzioni e schemi, cosiddettolibretto (art. 30 u.c. del succ<strong>it</strong>ato decreto), redazionalmente cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>odal provvedimento autorizzativo, dagli ultimi quattrocap<strong>it</strong>oli della relazione tecnica di cui all’art. 31 del D.P.R. 7 gennaio1956, n. 164, dalle istruzioni di cui all’art. 32 del medesimo decreto eschematicamente illustrato nella tabella n. 6 di segu<strong>it</strong>o riportata.TABELLA n. 6LIBRETTOProvv.Cap. IVCap. VCap. VICap. VII(ovveroAll. 1ovveroAll. A)All. 2Autorizzazione Ministeriale(art. 30 DPR n. 164/1956)Calcolo del ponteggio secondo variecondizioni di impiego(art. 31 DPR n. 164/1956)Istruzioni per le prove di carico del ponteggio(art. 31 DPR n. 164/1956)Istruzioni per il montaggio, impiego esmontaggio del ponteggio(art. 31 DPR n. 164/1956)Disegni di tutti gli elementi cost<strong>it</strong>uenti il ponteggio -chedevono portare impressi, a incisione o a rilievo, il nomeo il marchio (art. 34 DPR n. 164/1956) del fabbricantesecondo il principio di tracciabil<strong>it</strong>à- e schemi tipo diponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi disovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degliimpalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcoloper ogni singola applicazione(art. 31 DPR n. 164/1956)Istruzioni di calcolo per ponteggi <strong>metallici</strong> <strong>fissi</strong> dialtezza superiore a 20 m e per altre opere provvisionali,cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e da elementi <strong>metallici</strong>, o di notevoleimportanza o compless<strong>it</strong>à(art. 32 DPR n. 164/1956)27

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