11.07.2015 Views

Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE - Epc.it

Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE - Epc.it

Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE - Epc.it

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Claudio Ghidini<strong>Manuale</strong> <strong>applicativo</strong> <strong>della</strong><strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>Il confronto tra le responsabil<strong>it</strong>àdei costruttori e degli utilizzatorialla luce dei D.Lgs. 17/2010 e D.Lgs. 81/2008Aggiornato con la nuova edizione delle linee guida<strong>della</strong> commissione per l’applicazione<strong>della</strong> direttiva (giugno 2010)e con le tabelle di riferimento alle nuovenorme tecniche correlateII Edizione


Indice generaleINDI<strong>CE</strong> GENERALEPresentazione 9Introduzione 15PARTE 1MACCHINE NUOVE: DIRITTI E DOVERI A CONFRONTOCAPITOLO 1CAMPO DI APPLICAZIONEE DEFINIZIONE DI “MACCHINA” 21CAPITOLO 2 COSA VUOL DIRE “MACCHINA <strong>CE</strong>”? 292.1 Le leggi sulla prevenzione degli infortunifino al 1991 ................................................................. 302.2 Il nuovo approccio delle Direttive Europee .......... 332.3 Il nuovo scenario ....................................................... 352.4 Tipi di macchine “<strong>CE</strong>” e metodi di certificazione 362.5 La Procedura di Certificazione ............................... <strong>42</strong>2.6 La Procedura di Certificazioneper le “quasi macchine” ........................................... 44CAPITOLO 3 CHI È L’UTILIZZATORE 473.1 I doveri dell’utilizzatore .......................................... 473.2 I dir<strong>it</strong>ti dell’utilizzatore ............................................ 48MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> 3


Indice generaleCAPITOLO 4 CHI È IL COSTRUTTORE 514.1 I doveri del costruttore .............................................514.2 I dir<strong>it</strong>ti del costruttore ...............................................524.3 Costruttori di fatto .....................................................53CAPITOLO 5MARCATURA <strong>CE</strong> E DICHIARAZIONEDI CONFORMITÀ 595.1 Quando viene emessa ...............................................595.2 Come viene espressa .................................................605.3 Che cosa dichiara .......................................................66CAPITOLO 6 DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE 696.1 Quando deve essere utilizzata .................................696.2 Come viene espressa .................................................716.3 Che cosa dichiara .......................................................72CAPITOLO 7 I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA “R.E.S” 757.1 I cr<strong>it</strong>eri di progetto sicuro del fabbricante .............787.2 Il requis<strong>it</strong>o generale <strong>della</strong> marcatura ......................807.3 Il dovere <strong>della</strong> informazioneverso l’utilizzatore .....................................................827.4 I R.E.S. e il confronto rispetto alle misuredi prevenzione del D.Lgs. 81/2008 .........................83CAPITOLO 8 IL FASCICOLO TECNICO 858.1 Quando è utilizzato? .................................................888.2 Come è fatto? ..............................................................908.3 La documentazione di valutazione dei rischi ........918.4 Perché il fascicolo tecnico (la doc. pertinente)non deve essere forn<strong>it</strong>o all’utilizzatore? ................964 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>


Indice generaleCAPITOLO 9 IL MANUALE ISTRUZIONI 999.1 Il manuale come componente di sicurezza<strong>della</strong> macchina <strong>CE</strong> .................................................. 1009.2 I doveri di informazione e formazionedell’utilizzatore ....................................................... 1059.2.1 Le istruzioni d’uso devono essere consegnatecon la macchina ....................................................... 1069.2.2 Le istruzioni d’uso devono essere lettee verificate dall’utilizzatore..................................... 1089.3 Il manuale come strumento di sicurezzadell’utilizzatore ....................................................... 109CAPITOLO 10 IL RISCHIO MECCANICO 11110.1 I rischi meccanici di una macchina <strong>CE</strong>e le Norme Armonizzate ....................................... 11110.2 I ripari fissi e le funzioni di sicurezzanella nuova <strong>Direttiva</strong> macchine ............................ 11610.3 Il rischio meccanico e i doveridell’utilizzatore ....................................................... 12110.4 Il dovere di verifica delle attrezzaturedi lavoro ................................................................... 124CAPITOLO 11 IL RISCHIO ELETTRICO 12711.1 I rischi elettrici di una macchina <strong>CE</strong> .................... 12811.1.1 Requis<strong>it</strong>i e norme tecniche....................................... 12911.2 Il rischio elettrico nell’ambientedi lavoro ................................................................... 13211.2.1 Norme tecniche per gli impiantielettrici utilizzatori.................................................. 13611.3 Il confronto degli obblighi ..................................... 13611.3.1 Il collegamento delle macchinepiù complesse........................................................... 13811.4 Conclusioni .............................................................. 141MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> 5


Indice generaleCAPITOLO 12IMPIANTI ED APPARECCHIATUREA PRESSIONE 14312.1 I fattori di rischio .....................................................14312.2 La normativa Europea ............................................14312.2.1 Categorie degli apparecchi a pressione.................... 14612.3 Gli effetti sulle macchine ........................................14712.4 Il confronto degli obblighi ......................................149CAPITOLO 13 IL RISCHIO DI IN<strong>CE</strong>NDIO E DI ESPLOSIONE 15113.1 I fattori di rischio .....................................................15113.2 La prevenzione e protezionenei luoghi di lavoro .................................................15213.3 La prevenzione e protezione delle macchine ......15813.4 Obblighi comuni a utilizzatori e fabbricanti ........16213.4.1 La prevenzione/protezione incendio........................ 16213.4.2 La individuazione dei luoghi “a rischio” esplosione .... 163CAPITOLO 14 IL RUMORE 16714.1 Il rumore nell’ambiente di lavoro .........................16714.2 Il rumore emesso da una macchina <strong>CE</strong> ................17014.3 Obblighi e responsabil<strong>it</strong>à ........................................173CAPITOLO 15LA COMPATIBILITÀELETTROMAGNETICA 17715.1 Cos’è la compatibil<strong>it</strong>à elettromagnetica ...............17715.2 La Compatibil<strong>it</strong>à Elettromagneticae le macchine ............................................................17915.3 Problemi legati all’inquinamentoelettromagnetico ......................................................18115.4 Confronto tra prestazioni elettromagnetichedelle apparecchiature elettriche e esposizioneumana ai campi elettromagnetici ..........................18315.5 Quali sono le misure eseguibili sulle macchine ...1846 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>


Indice generale15.6 Quali sono le misure eseguibili nei luoghidi lavoro ................................................................... 18615.7 Che cosa deve essere controllato .......................... 186CAPITOLO 16 LE EMISSIONI PERICOLOSE 18916.1 Le emissioni pericolose di una macchina <strong>CE</strong> ...... 19016.2 Le emissioni pericolose nei processi industriali . 19316.3 I lim<strong>it</strong>i di esposizione agli agenti chimici(polveri e vapori) .................................................... 19616.4 I cr<strong>it</strong>eri del confronto tra fabbricantee utilizzatore ............................................................ 197PARTE 2MACCHINE USATE: DOVERI E POSSIBILITÀ OPERATIVECAPITOLO 17LE MACCHINE USATE SECONDOIL D.LGS. 81/2008 E IL D.LGS. 17/2010 20517.1 Categorie delle macchine usate ............................ 20617.2 Schema di conform<strong>it</strong>à al D.Lgs. 81/2008di una macchina usata ........................................... 213CAPITOLO 18 RIMARCATURA <strong>CE</strong> 21718.1 Concetti di modifica sostanzialee di variazione del modo d’uso ............................ 21818.2 Chi deve eseguire la rimarcatura <strong>CE</strong>? .................. 22218.3 Alcuni dubbi e incertezze interpretative ............. 223CAPITOLO 19CONFORMITÀ AI REQUISITI DELL’ALLEGATO VDEL D.LGS. 81/2008 22519.1 Cos’è l’Attestazione di conform<strong>it</strong>àai Requis<strong>it</strong>i di Sicurezza? ....................................... 226MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> 7


Indice generale19.2 Che cosa dichiara .....................................................22719.3 Quando deve essere emessae chi la deve redigere ..............................................229CONCLUSIONI 231APPENDI<strong>CE</strong> NORMATIVA D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 .........................................................235Attuazione <strong>della</strong> direttiva <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>, relativa alle macchinee che modifica la direttiva 95/16/<strong>CE</strong> relativa agli ascensoriDIRETTIVA <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>Del Parlamento Europeo e del Consigliodel 17 maggio <strong>2006</strong> ..........................................................................294Relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/<strong>CE</strong> (rifusione)(Testo rilevante ai fini del SEE)BIBLIOGRAFIA 362NORMATIVA DI RIFERIMENTOContenuta nel CD-Rom 362INDI<strong>CE</strong> ANALITICO 3658 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>


Presentazione<strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>Considerando quanto segue...(2) Il settore delle macchine cost<strong>it</strong>uisce una parte importante del settore <strong>della</strong> meccanicaed è uno dei pilastri industriali dell’economia comun<strong>it</strong>aria. Il costo socialedovuto all’alto numero degli infortuni provocati direttamente dall’utilizzazionedelle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione ecostruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione emanutenzione.Queste prescrizioni devono essere comuni ed uguali per tutti gli stati inmodo da uniformare le caratteristiche dei prodotti al fine di favorire la liberacircolazione e mercato delle apparecchiature r<strong>it</strong>enute idonee Tale idone<strong>it</strong>àparte dalle caratteristiche di sicurezza che incidono direttamente sulla prevenzionee protezione dagli infortuni degli utilizzatori.La trattazione si articola considerando quali miglioramenti e opportun<strong>it</strong>àpossono venire agli utilizzatori, - vale a dire a coloro che utilizzano nei propristabilimenti delle “<strong>Macchine</strong>”- dalla impostazione <strong>della</strong> disciplina sullasicurezza delle attrezzature stabil<strong>it</strong>a nelle vecchia <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> (98/37/<strong>CE</strong>) e riaffermata con i perfezionamenti che saranno indicati dalla nuova<strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>.Ogni utilizzatore, nella sua veste di datore di lavoro, è il destinatario <strong>della</strong> seriedi norme legislative che disciplinano la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro. Cometale egli ha un interesse evidente a ottenere prodotti che siano sicuri “in partenza”,costru<strong>it</strong>i secondo la regola dell’arte.Secondo l’impostazione classica, che si è affermata in Italia fin dal 1955 conl’emanazione del D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 - Norme per la prevenzione degliinfortuni, in caso di infortunio l’utilizzatore era, di sol<strong>it</strong>o, l’unico indiziato(insieme con l’infortunato) per eventuali mancanze o omissioni nelle operazionidi conduzione e manutenzione <strong>della</strong> macchina. Questa s<strong>it</strong>uazione corrispondeanche alla considerazione, indubbiamente valida ancora oggi, che apartire dalla consegna, le condizioni di uso corretto, di usura, e di manutenzionesono oggettivamente sotto il controllo dell’utilizzatore.Il concetto di “prodotto difettoso” che può provocare infortuni per difetto originarionella progettazione o nella costruzione, e <strong>della</strong> responsabil<strong>it</strong>à a carico delcostruttore è stato recep<strong>it</strong>o in Europa in tempi abbastanza recenti, a partire daiprodotti destinati al mercato dei consumatori. (D.P.R. 224 Decreto del Presiden-10 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>


Presentazionete <strong>della</strong> Repubblica n. 224 del 24/05/1988 e successiva <strong>Direttiva</strong> Europea2001/95/<strong>CE</strong> recep<strong>it</strong>a dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 “Attuazione<strong>della</strong> direttiva n. 2001/95/<strong>CE</strong> relativa alla sicurezza generale dei prodotti).Con questa impostazione si è iniziato ad affermare progressivamente ilprincipio secondo il quale “l’esperto” del prodotto forn<strong>it</strong>o all’utilizzatore è ilcostruttore. È quindi un dovere del costruttore di garantire che quanto vendutosia esente da difetti, e di informare l’utilizzatore su tutte le operazioni necessarieper mantenere inalterata nel tempo la condizione di funzionamento sicurogarant<strong>it</strong>a alla consegna.La cosiddetta <strong>Direttiva</strong> “<strong>Macchine</strong>", fin dal 1989 (Dir. UE/89/392) ha stabil<strong>it</strong>oche questo principio vale anche per il costruttore di macchine destinate più ingenerale al mercato professionale e industriale. Egli deve dichiarare, in particolare,che una macchina nuova, messa in commercio, è conforme a tutti irequis<strong>it</strong>i di sicurezza richiesti (marcatura <strong>CE</strong>).A partire dal 1989 quindi il principio di responsabil<strong>it</strong>à specifica del costruttoresulla sicurezza dei prodotti si è progressivamente affermato, a partire dal mercatodei prodotti di serie destinati ai consumatori, fino a quello delle attrezzaturedi lavoro e, in particolare, fino a quello delle grandi macchine e degli impiantiutilizzati per la produzione industriale; anche per quelli che sono costru<strong>it</strong>i, inalcuni casi, sulla base di specifiche tecniche concordate tra l’acquirente (utilizzatore)e il costruttore (fabbricante).Seguendo questo filo logico di ragionamento e soprattutto considerandol’enfasi che è stata data progressivamente alla marcatura e certificazione diuna amplissima gamma di apparecchiature, processi industriali e non, ogniutilizzatore, professionale, per quanto riguarda le macchine intese comeattrezzature di lavoro, può essere portato a pensare che l’acquisto e l’uso diuna macchina corredata dalla marcatura <strong>CE</strong>, cioè accompagnata dalla dichiarazionedi responsabil<strong>it</strong>à del costruttore, porti con sé i seguenti automaticivantaggi:(V1) IN FASE DI OFFERTA E DI ACQUISTO L’UNICO ASPETTO SIGNIFICATIVO PERL’UTILIZZATORE, IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, CONSISTE NELLARICHIESTA DI OTTENERE UNA MACCHINA CORREDATA DALLA DICHIARAZIO-NE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE E DALLA RELATIVA MARCATURA <strong>CE</strong>;(V2) IL COSTRUTTORE (FABBRICANTE) SI ASSUME LA PIENA RESPONSABILITÀ DIFORNIRE UN SISTEMA SICURO “A PRIORI” CHE, INTRODOTTO NELLO STABILI-MENTO DELL’UTILIZZATORE “COSÌ COM’È”, VA BENE ANCHE DAL PUNTO DIVISTA DELLA PREVENZIONE INFORTUNI;(V3) IN CASO DI INFORTUNIO SU UNA MACCHINA CON MARCATURA <strong>CE</strong>, È IL CO-MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> 11


PresentazioneSTRUTTORE CHE È CHIAMATO A RISPONDERE DEL DANNO, PERCHÉ SUA È LADICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA CONFORMITÀ AI RE-QUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA.Nella pratica quotidiana, invece, nessuno dei tre punti descr<strong>it</strong>ti sopra è statointerpretato in modo così categorico e assolutamente vantaggioso per l’utilizzatore.Specialmente nel caso di infortunio il coinvolgimento esclusivo ed automaticodel costruttore non è affatto la regola ma, piuttosto, l’eccezione. Nellamaggior parte dei casi è tuttora l’utilizzatore che viene chiamato in causacome presunto responsabile di una violazione delle norme di Prevenzione e Protezione<strong>della</strong> sicurezza sul luogo di lavoro.In caso di infortunio la pratica che si è progressivamente affermata conl’emanazione del D.Lgs. 626 del 1994 ed è stata nuovamente confermata nellanuova stesura del nuovo D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 che cost<strong>it</strong>uisce il nuovoriferimento legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro è quella diindagare comunque l’utilizzatore e di contestare al costruttore la commercializzazionedi un prodotto eventualmente non conforme. L’ulteriore indaginetecnica sul costruttore è demandata ad una iniziativa ulteriore degli organi delMinistero dell’Industria.Nella migliore delle ipotesi si può allora sostenere che l’interpretazione piùestensiva <strong>della</strong> responsabil<strong>it</strong>à a carico del costruttore è una tendenza, per laquale gli utilizzatori possono e devono lavorare, sapendo di essere sostenutiin modo più concreto dalla nuova legislazione.In particolare i punti cr<strong>it</strong>ici per la effettiva realizzazione dei vantaggi accennatisopra sono i seguenti:● Il costruttore si assume la responsabil<strong>it</strong>à del prodotto purché installato emantenuto nelle condizioni di servizio previste e descr<strong>it</strong>te nella documentazione<strong>della</strong> macchina marcata <strong>CE</strong>. È necessario allora che l’utilizzatore conoscae rispetti i lim<strong>it</strong>i e le procedure di utilizzo indicate dal fabbricante perr<strong>it</strong>enersi esonerato da responsabil<strong>it</strong>à e rivalersi sul costruttore. All’utilizzatorespettano anche gli obblighi di informazione e formazione del personalesulle procedure di uso che il fabbricante deve fornire con la macchina.● L’utilizzatore rimane il t<strong>it</strong>olare degli obblighi di scelta e manutenzione delleattrezzature di lavoro (e, tra queste, le macchine) nelle condizioni di lavorocorrette, rispetto al processo produttivo. La scelta di una macchina,pur marcata <strong>CE</strong>, non esime l’utilizzatore dall’obbligo di verifica delle condizionieffettive di rischio legate al proprio processo produttivo. È quindimolto importante che l’utilizzatore conosca, almeno per sommi capi, le caratteristicheformali e sostanziali di sicurezza che caratterizzano una macchinache soddisfa ai requis<strong>it</strong>i <strong>della</strong> marcatura <strong>CE</strong> e sia in grado di12 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>


Presentazionevalutarne l’interazione con le condizioni di esercizio che ha stabil<strong>it</strong>o.● In caso di infortunio l’utilizzatore, per r<strong>it</strong>enersi esonerato dalle responsabil<strong>it</strong>à,dovrà comunque dimostrare di aver adempiuto agli obblighi descr<strong>it</strong>tisopra e che quindi le eventuali carenze erano dovute a errori o mancanzespecifiche di tipo progettuale e/o costruttivo, non individuabili dall’utilizzatorema imputabili al fabbricante.Gli organi addetti alla indagine devono presupporre che l’utilizzatore - cheè il destinatario di obblighi specifici nel campo <strong>della</strong> prevenzione e protezioneinfortuni - abbia una preparazione generale che lo coinvolge nella individuazionedi carenze palesi delle attrezzature. Soltanto quando queste siano assolutamentenascoste e rilevabili soltanto con una indagine specifica sullaattrezzatura (macchina) allora potranno assumere provvedimenti direttianche (o soltanto) verso il fabbricante.L’intento di questa trattazione è quello di descrivere come gli obblighi imposti,ai costruttori UTH, e agli utilizzatoriTH, dalla legislazione già vigente coinvolgonoi due soggetti in parecchi aspetti comuni applicabili alle macchine, assegnando aciascuno obblighi e doveri.La nuova stesura <strong>della</strong> <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> e la nuova disciplinaprescr<strong>it</strong>ta dal D.Lgs. 81/2008 rafforzano, precisano e migliorano alcuni deiconcetti specifici e dubbi interpretativi che si sono formati nel corso <strong>della</strong>applicazione pratica delle vecchie norme, ma confermano soprattuttol'impianto generale che assegna al costruttore di macchine e all’utilizzatore diqueste come attrezzature di lavoro responsabil<strong>it</strong>à e doveri precisi e ripart<strong>it</strong>i findalle fasi di preventivo, di scelta e di definizione delle caratteristiche.In particolare vedremo che i punti V1, V2 e V3 precedenti, non sono affattole conseguenze dirette di una evoluzione legislativa, ma diventano invecedegli interrogativi sui punti qualificanti di una attiv<strong>it</strong>à congiunta tra utilizzatoree costruttore:●●●●●CHE COSA PUÒ E DEVE RICHIEDERE L’UTILIZZATORE AL COSTRUTTORE DI UNAMACCHINA?QUALI INFORMAZIONI DEVE FORNIRE L’UTILIZZATORE, IN QUALITÀ DI TCOMMIT-TENTET DI UNA MACCHINA NUOVA, AL COSTRUTTORE?CHE COSA RI<strong>CE</strong>VERÀ L’UTILIZZATORE DI UNA MACCHINA NUOVA MARCATA <strong>CE</strong>?QUALI CONTROLLI DOVRÀ ESEGUIRE E QUALI GARANZIE POTRÀ PRETENDEREL’UTILIZZATORE SULLA MACCHINA NUOVA?IN CHE MODO L’UTILIZZATORE PUÒ FAR VALERE LA DICHIARAZIONE DI CON-FORMITÀ DEL COSTRUTTORE?MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> 13


Presentazione●CHE COSA È TENUTO A FARE L’UTILIZZATORE SULLA MACCHINA NUOVA INESERCIZIO?Ovviamente non è per nulla garant<strong>it</strong>o che la risposta a queste domande, purmigliorando il livello di sicurezza, ev<strong>it</strong>i gli infortuni! Ciò che certamente puòtornare utile all’utilizzatore è comunque la documentazione di un lavoro dianalisi che, come minimo, testimonia un ruolo attivo da parte del datore dilavoro per ottenere quanto previsto e dimostrare l’attenzione al problema <strong>della</strong>prevenzione infortuni. Occorre ricordare anche che questo risultato, dasolo, fa già parte di quell’obbligo <strong>della</strong> analisi del rischio che è stato sanc<strong>it</strong>o apartire dalla normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del D.Lgs.626/94 e che il nuovo testo unico (D.Lgs. 81/2008) ha confermato come obbligoe caposaldo dell’azione di salute e sicurezza di luoghi di lavoro del datoredi lavoro stesso.La proposta economica di un prezzo superiore per una macchina che vienedefin<strong>it</strong>a: “...assolutamente sicura e garant<strong>it</strong>a, con tanto di marchio <strong>CE</strong>”, è spessogiustificata, da parte dei costruttori, anche dalle esigenze di “presidi specifici”e di “accorgimenti particolari”. È allora necessario che l’utilizzatore sia ingrado almeno di chiedere quanto gli è dovuto in fase di consegna per tracciareun confine più chiaro tra le proprie e le altrui responsabil<strong>it</strong>à.L’esperienza applicativa sta dimostrando che è proprio questa definizionedi un confine “più chiaro” che viene utilizzata, anche in fase di infortunio perun esame più calibrato da parte degli organi di controllo e vigilanza.14 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>


IntroduzioneIntroduzioneLa trattazione è stata suddivisa in due parti. La prima parte ha come oggettol’esame dei requis<strong>it</strong>i applicabili alle macchine nuove. Nella seconda parte sianalizza la problematica legata all’uso, alla manutenzione e alla modifica dellemacchine usate.Definiremo innanzi tutto, l’amb<strong>it</strong>o di applicazione delle nostre considerazioni,partendo dalla definizione di “macchina”, per individuare esattamentequali sono i sistemi, gli impianti e le attrezzature industriali che rientrano inquesta definizione.Esamineremo quindi i requis<strong>it</strong>i richiesti dalla direttiva macchine e gli obblighiimposti al costruttore. Per ciascuno di questi analizzeremo, per confronto, irispettivi obblighi imposti all’utilizzatore sulla stessa materia dalla legislazionevigente in materia di tutela <strong>della</strong> salute e <strong>della</strong> sicurezza nei luoghi di lavoro.Nel segu<strong>it</strong>o faremo riferimento ai seguenti provvedimenti legislativi, chedanno rispettivamente attuazione alla nuova <strong>Direttiva</strong> <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> “<strong>Macchine</strong>”il primo, mentre il secondo opera il riassetto e la riforma <strong>della</strong> normativain materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:● DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17.Attuazione <strong>della</strong> direttiva <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>, relativa alle macchine e che modificala direttiva 95/16/<strong>CE</strong> relativa agli ascensori.● DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 <strong>della</strong> legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela<strong>della</strong> salute e <strong>della</strong> sicurezza nei luoghi di lavoro.Si farà riferimento alla nuova <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong>, intendendo parlare <strong>della</strong><strong>Direttiva</strong> <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>, del D.Lgs. 17/2010 e, più in generale, <strong>della</strong> legislazionesulla sicurezza delle macchine, considerando tutte queste definizioni come sinonimi,mentre si indicherà con la accezione di vecchia <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> fa-MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> 15


Introduzionecendo riferimento alla HT<strong>Direttiva</strong> Europea “<strong>Macchine</strong>” 98/37/<strong>CE</strong>TH, e al D.P.R.459/96, che ne ha attuato il recepimento in Italia.È molto importante sottolineare che la “nuova” <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> (<strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>) trova applicazione effettiva ed obbligatoria a partire dal 29 dicembre2009. Il recepimento Italiano attuato dal D.Lgs. 17/2010 cost<strong>it</strong>uisce il nuovoriferimento legislativo e sarà confrontato opportunamente con il D.P.R.459/96quando sarà necessario mettere in evidenza eventuali differenze particolari.Con lo stesso cr<strong>it</strong>erio c<strong>it</strong>eremo il D.Lgs. 81/2008, assumendolo come il nuovoriferimento legislativo in materia di tutela <strong>della</strong> salute e sicurezza nei luoghidi lavoro, e considerandolo l’evoluzione ormai operativa <strong>della</strong> HT<strong>Direttiva</strong>Europea 89/391TH sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, del D.Lgs. 626/94 direcepimento in Italia e, più in generale, di tutta la legislazione europea ed <strong>it</strong>alianaprevigente sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.Dove necessario per comprendere meglio la trattazione c<strong>it</strong>eremo i vecchiprovvedimenti previgenti che riguardavano singoli argomenti.Le c<strong>it</strong>azioni di articoli specifici che fanno parte del testo di provvedimenti dilegge sono state racchiuse da riquadri per i quali una etichetta identifica ildocumento di riferimento:<strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>Questo riquadro identifica un testo ripreso dalla <strong>Direttiva</strong> <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>Notiamo ancora che normalmente faremo riferimento, nei riquadri, agli articolidel D.Lgs. 17/2010; per illustrare i concetti <strong>della</strong> nuova <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong><strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>; la numerazione degli articoli e la stesura delle varie part<strong>it</strong>uttavia, non è del tutto identica tra i due documenti perché si tratta di provvedimenticomunque diversi e il D.Lgs. 17/2010 cost<strong>it</strong>uisce un recepimento enon una semplice traduzione <strong>della</strong> <strong>Direttiva</strong>.Dove indispensabile per l’approfondimento c<strong>it</strong>eremo la Guida applicativaalla direttiva macchine, ed<strong>it</strong>a dalla DG Imprese <strong>della</strong> Commissione nella 2ediz. del giugno 2010. I riferimenti a questo documento saranno indicati conrimandi alla bibliografia (GDM2) e, se necessario, con l’indicazione del commentospecifico (es. §123) contenuto nella Guida. Essa è disponibile finora soloin lingua inglese ma liberamente accessibile e scaricabile dall’indirizzo internetriportato in bibliografia.I riferimenti alle norme tecniche utilizzabili nei vari campi per la soluzione16 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>


Introduzionedei Requis<strong>it</strong>i Essenziali di Sicurezza sono stati suddivisi in tabelle all’internodei cap<strong>it</strong>oli.Alla fine del testo è stato inser<strong>it</strong>o un indice anal<strong>it</strong>ico di riferimento rapido aiconcetti esposti. Le “voci” di questo indice anal<strong>it</strong>ico sono indicate, all’internodei cap<strong>it</strong>oli, con uno stile tipografico diverso per facil<strong>it</strong>are la loro individuazione.Fuori testo, infine, è stata inser<strong>it</strong>a una appendice legislativa: essa raccoglietutti i provvedimenti di legge che sono stati c<strong>it</strong>ati nel testo, in modo da facil<strong>it</strong>arela verifica e la documentazione precisa degli argomenti che sono descr<strong>it</strong>ti.MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> 17


PARTE 1<strong>Macchine</strong> nuove: dir<strong>it</strong>tie doveri a confrontoSulla base dei concetti preliminari che abbiamo visto finora, affrontiamo latrattazione a partire dall’esame delle caratteristiche richieste alle macchinenuove, chiedendoci che cosa significa in pratica acquistare una macchina con lamarcatura <strong>CE</strong>. Verificheremo in che termini possono essere formulate le aspettativeaccennate ai punti V1, V2 e V3 <strong>della</strong> presentazione e quali risposte sipossono dare agli interrogativi che ne sono derivati.I primi cap<strong>it</strong>oli saranno dedicati agli aspetti più formali, per analizzare conun maggior livello di dettaglio il significato <strong>della</strong> forn<strong>it</strong>ura di una macchinaconforme ai requis<strong>it</strong>i <strong>della</strong> marcatura <strong>CE</strong>. Vedremo che cosa si intende con il terminedi Procedura di Certificazione e come i fabbricanti devono e possono procedereper fornire le macchine nuove agli utilizzatori. Approfondiremoquindi i concetti relativi ai Requis<strong>it</strong>i di Sicurezza che sono richiesti dalla direttivaper poi affrontare in cap<strong>it</strong>oli distinti i vari tipi di documenti e le varie categoriedi problemi collegati a ciascuno dei requis<strong>it</strong>i di sicurezza che devonoessere soddisfatti da una macchina conforme.MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> 19


Campo di applicazione e definizione di “Macchina”1 Campo di applicazionee definizione di “Macchina”Innanz<strong>it</strong>utto inquadriamo esattamente l’amb<strong>it</strong>o di valid<strong>it</strong>à <strong>della</strong> tesi espostanel resto di questa trattazione. Metteremo a confronto i doveri e i dir<strong>it</strong>ti di unutilizzatore rispetto a quelli del produttore di una “macchina”. Il punto di partenzaè quindi la macchina, perché ci stiamo chiedendo che cosa compete alcostruttore e che cosa compete invece all’utilizzatore per quanto riguarda lecaratteristiche di sicurezza <strong>della</strong> macchina.D.Lgs. 17/2010Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per “macchina” uno dei prodottielencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).2. Si applicano le definizioni seguenti:a) “macchina” propriamente detta:1. insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamentodiverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o dicomponenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente perun’applicazione ben determinata,2. insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamentoal s<strong>it</strong>o di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,3. insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e chepuò funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto oinstallato in un edificio o in una costruzione,4. insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasimacchine,di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sonodisposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,5. insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra lorosolidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia èla forza umana diretta;MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> 21


Campo di applicazione e definizione di “Macchina”Quella data all’art. 2 è quindi la definizione di “macchina” ufficiale ed efficace peridentificare nell’amb<strong>it</strong>o di un ufficio, di uno stabilimento produttivo, o di altriluoghi di lavoro, tutti gli oggetti che rientrano nella definizione di macchina e peri quali sono obbligatori gli impegni del forn<strong>it</strong>ore che discuteremo nel segu<strong>it</strong>o.Nella definizione di macchina la nuova <strong>Direttiva</strong> ribadisce in modo puntualeun concetto che era stato utilizzato, a volte anche strumentalmente, per generaredubbi e non considerare macchine delle apparecchiature che venivano forn<strong>it</strong>esemplicemente sprovviste di sistemi di azionamento. Il comma 2 definisce inveceesplic<strong>it</strong>amente che un sistema che rispetti la definizione di macchina ma cuimancano soltanto gli allacciamenti o i dispos<strong>it</strong>ivi di azionamento è una macchinacompleta.Il comma 3 fornisce l’ulteriore precisazione che gli oggetti che rispettano ledefinizioni precedenti e pronti per l’utilizzo in edifici e/o su mezzi di trasportosono anch’essi da considerare macchine.A questa definizione del punto a) “macchina” propriamente detta è necessarioaggiungere gli altri oggetti (art. 2 lettere b ed f) che devono essere consideraticome macchine e quindi sottoposti alle procedure descr<strong>it</strong>ti nella nuova <strong>Direttiva</strong><strong>Macchine</strong>.D.Lgs. 17/2010b) “attrezzatura intercambiabile”: dispos<strong>it</strong>ivo che, dopo la messa in servizio di unamacchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatorestesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nellamisura in cui tale attrezzatura non è un utensile;c) “componente di sicurezza”: componente:1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;2) immesso sul mercato separatamente;3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza dellepersone;4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina oche per tale funzione può essere sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o con altri componenti.d) “accessori di sollevamento”: componenti o attrezzature non collegate alle macchineper il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchinae il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parteintegrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche leimbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;e) “catene, funi e cinghie”: catene, funi e cinghie progettate e costru<strong>it</strong>e a fini di sollevamentocome parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori disollevamento;(segue)22 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>


Campo di applicazione e definizione di “Macchina”f) “dispos<strong>it</strong>ivi amovibili di trasmissione meccanica”: componenti amovibili destinatialla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e unamacchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso diquest’ultima; tali dispos<strong>it</strong>ivi, ove immessi sul mercato mun<strong>it</strong>i di ripari, sono consideraticome un singolo prodotto;Questa formulazione è sostanzialmente uguale a quella già in vigore nella<strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> 98/37 e puntualizza ancora che anche alcuni componentiche per lungo tempo sono stati trascurati devono essere sottoposti alle proceduree marcature defin<strong>it</strong>e per le macchine.L’art. 1 definisce esplic<strong>it</strong>amente alcune categorie di apparecchiature escluse dallaapplicabil<strong>it</strong>à <strong>della</strong> nuova <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong>.D.Lgs. 17/2010Art. 1 - Campo di applicazione...2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio insost<strong>it</strong>uzione di componenti identici e forn<strong>it</strong>i dal fabbricante <strong>della</strong> macchina originaria;b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso diguasto, possono provocare una emissione di radioattiv<strong>it</strong>à;d) le armi, incluse le armi da fuoco;e) i seguenti mezzi di trasporto:1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. allaGazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento <strong>della</strong> direttiva n.2003/37/<strong>CE</strong>, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto <strong>della</strong> legge 27 dicembre 1973, n. 9<strong>42</strong>, esuccessive modificazioni, di recepimento <strong>della</strong> direttiva 70/156/<strong>CE</strong>E, adesclusione delle macchine installate su tali veicoli;3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indata 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29maggio 2003, di recepimento <strong>della</strong> direttiva 2002/24/<strong>CE</strong>, ad esclusione dellemacchine installate su tali veicoli;4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;(segue)MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> 23


Campo di applicazione e definizione di “Macchina”5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria,escluse le macchine installate su tali veicoli.f) le navi mar<strong>it</strong>time e le un<strong>it</strong>à mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordodi tali navi e/o un<strong>it</strong>à;g) le macchine appos<strong>it</strong>amente progettate e costru<strong>it</strong>e a fini mil<strong>it</strong>ari o di mantenimentodell’ordine;h) le macchine appos<strong>it</strong>amente progettate e costru<strong>it</strong>e a fini di ricerca per essere temporaneamenteutilizzate nei laboratori;i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;l) le macchine adib<strong>it</strong>e allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;m)i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto<strong>della</strong> direttiva <strong>2006</strong>/95/<strong>CE</strong> in materia di bassa tensione:1) elettrodomestici destinati a uso domestico2) apparecchiature audio e video;3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione;4) macchine ordinarie da ufficio;5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione6) motori elettrici;n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:1) apparecchiature di collegamento e di comando;2) trasformatori.3. Quando per una macchina i pericoli di cui all’allegato 1 sono interamente o parzialmentedisciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di recepimentodi direttive comun<strong>it</strong>arie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per talipericoli.Poiché la marcatura <strong>CE</strong> di conform<strong>it</strong>à non è una procedura esclusiva dellemacchine, ma riguarda un numero sempre più elevato di prodotti e sistemi,esistono un gran numero di sistemi, apparecchiature e oggetti che, pur non essendomacchine, sono comunque dotate di marchio <strong>CE</strong>.Per questo motivo ciascun costruttore deve comprendere ed analizzarebene se il proprio prodotto rientra nel campo di applicazione <strong>della</strong> <strong>Direttiva</strong><strong>Macchine</strong> oppure no o, ancora, se il proprio prodotto debba essere comunquemarchiato <strong>CE</strong>, non però ai sensi <strong>della</strong> <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong>, ma a fronte dialtre Direttive che potrebbero disciplinarne alcune caratteristiche e/o prestazioni.In modo del tutto analogo, l’acquirente (utilizzatore) deve verificare qualesia il reale significato del marchio <strong>CE</strong> che accompagna un prodotto/attrezza-24 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>


Campo di applicazione e definizione di “Macchina”●rettiva <strong>Macchine</strong> ma che sono marcate <strong>CE</strong> perché soggette a prescrizioni dialtre direttive europee.Impianti, che non sono macchine e che non sono oggetto di marcatura <strong>CE</strong>ai sensi <strong>della</strong> nuova <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong>.Per il datore di lavoro ciascuno dei sistemi elencati sopra rientra nell’amb<strong>it</strong>o<strong>della</strong> definizione delle “Attrezzature di lavoro” per le quali il D.Lgs. 81/08 definiscegli obblighi e i doveri relativi all’utilizzo cioè alla messa a disposizionedei lavoratori di tali attrezzature. È quindi molto importante che ogni datoredi lavoro, in qual<strong>it</strong>à di utilizzatore di tali oggetti, abbia un’idea chiara e precisadi quali regole siano applicabili e pertinenti a ciascuna delle diverse tipologiedi attrezzature che abbiamo descr<strong>it</strong>to.Nelle parti che seguono confronteremo allora i doveri e gli obblighi dei fabbricantie degli utilizzatori per ciò che riguarda l’uso degli oggetti individuatinel primo punto dell’elenco avendo chiaro ormai che una Macchina così comedefin<strong>it</strong>a nella nuova <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> cost<strong>it</strong>uisce certamente una attrezzaturadi lavoro nel momento in cui viene messa a disposizione dei lavoratori edutilizzata.in un luogo di lavoro.MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!