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Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE - Epc.it

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Presentazione<strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>Considerando quanto segue...(2) Il settore delle macchine cost<strong>it</strong>uisce una parte importante del settore <strong>della</strong> meccanicaed è uno dei pilastri industriali dell’economia comun<strong>it</strong>aria. Il costo socialedovuto all’alto numero degli infortuni provocati direttamente dall’utilizzazionedelle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione ecostruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione emanutenzione.Queste prescrizioni devono essere comuni ed uguali per tutti gli stati inmodo da uniformare le caratteristiche dei prodotti al fine di favorire la liberacircolazione e mercato delle apparecchiature r<strong>it</strong>enute idonee Tale idone<strong>it</strong>àparte dalle caratteristiche di sicurezza che incidono direttamente sulla prevenzionee protezione dagli infortuni degli utilizzatori.La trattazione si articola considerando quali miglioramenti e opportun<strong>it</strong>àpossono venire agli utilizzatori, - vale a dire a coloro che utilizzano nei propristabilimenti delle “<strong>Macchine</strong>”- dalla impostazione <strong>della</strong> disciplina sullasicurezza delle attrezzature stabil<strong>it</strong>a nelle vecchia <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> (98/37/<strong>CE</strong>) e riaffermata con i perfezionamenti che saranno indicati dalla nuova<strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>.Ogni utilizzatore, nella sua veste di datore di lavoro, è il destinatario <strong>della</strong> seriedi norme legislative che disciplinano la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro. Cometale egli ha un interesse evidente a ottenere prodotti che siano sicuri “in partenza”,costru<strong>it</strong>i secondo la regola dell’arte.Secondo l’impostazione classica, che si è affermata in Italia fin dal 1955 conl’emanazione del D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 - Norme per la prevenzione degliinfortuni, in caso di infortunio l’utilizzatore era, di sol<strong>it</strong>o, l’unico indiziato(insieme con l’infortunato) per eventuali mancanze o omissioni nelle operazionidi conduzione e manutenzione <strong>della</strong> macchina. Questa s<strong>it</strong>uazione corrispondeanche alla considerazione, indubbiamente valida ancora oggi, che apartire dalla consegna, le condizioni di uso corretto, di usura, e di manutenzionesono oggettivamente sotto il controllo dell’utilizzatore.Il concetto di “prodotto difettoso” che può provocare infortuni per difetto originarionella progettazione o nella costruzione, e <strong>della</strong> responsabil<strong>it</strong>à a carico delcostruttore è stato recep<strong>it</strong>o in Europa in tempi abbastanza recenti, a partire daiprodotti destinati al mercato dei consumatori. (D.P.R. 224 Decreto del Presiden-10 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>

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