11.07.2015 Views

Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE - Epc.it

Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE - Epc.it

Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE - Epc.it

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Presentazionete <strong>della</strong> Repubblica n. 224 del 24/05/1988 e successiva <strong>Direttiva</strong> Europea2001/95/<strong>CE</strong> recep<strong>it</strong>a dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 “Attuazione<strong>della</strong> direttiva n. 2001/95/<strong>CE</strong> relativa alla sicurezza generale dei prodotti).Con questa impostazione si è iniziato ad affermare progressivamente ilprincipio secondo il quale “l’esperto” del prodotto forn<strong>it</strong>o all’utilizzatore è ilcostruttore. È quindi un dovere del costruttore di garantire che quanto vendutosia esente da difetti, e di informare l’utilizzatore su tutte le operazioni necessarieper mantenere inalterata nel tempo la condizione di funzionamento sicurogarant<strong>it</strong>a alla consegna.La cosiddetta <strong>Direttiva</strong> “<strong>Macchine</strong>", fin dal 1989 (Dir. UE/89/392) ha stabil<strong>it</strong>oche questo principio vale anche per il costruttore di macchine destinate più ingenerale al mercato professionale e industriale. Egli deve dichiarare, in particolare,che una macchina nuova, messa in commercio, è conforme a tutti irequis<strong>it</strong>i di sicurezza richiesti (marcatura <strong>CE</strong>).A partire dal 1989 quindi il principio di responsabil<strong>it</strong>à specifica del costruttoresulla sicurezza dei prodotti si è progressivamente affermato, a partire dal mercatodei prodotti di serie destinati ai consumatori, fino a quello delle attrezzaturedi lavoro e, in particolare, fino a quello delle grandi macchine e degli impiantiutilizzati per la produzione industriale; anche per quelli che sono costru<strong>it</strong>i, inalcuni casi, sulla base di specifiche tecniche concordate tra l’acquirente (utilizzatore)e il costruttore (fabbricante).Seguendo questo filo logico di ragionamento e soprattutto considerandol’enfasi che è stata data progressivamente alla marcatura e certificazione diuna amplissima gamma di apparecchiature, processi industriali e non, ogniutilizzatore, professionale, per quanto riguarda le macchine intese comeattrezzature di lavoro, può essere portato a pensare che l’acquisto e l’uso diuna macchina corredata dalla marcatura <strong>CE</strong>, cioè accompagnata dalla dichiarazionedi responsabil<strong>it</strong>à del costruttore, porti con sé i seguenti automaticivantaggi:(V1) IN FASE DI OFFERTA E DI ACQUISTO L’UNICO ASPETTO SIGNIFICATIVO PERL’UTILIZZATORE, IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, CONSISTE NELLARICHIESTA DI OTTENERE UNA MACCHINA CORREDATA DALLA DICHIARAZIO-NE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE E DALLA RELATIVA MARCATURA <strong>CE</strong>;(V2) IL COSTRUTTORE (FABBRICANTE) SI ASSUME LA PIENA RESPONSABILITÀ DIFORNIRE UN SISTEMA SICURO “A PRIORI” CHE, INTRODOTTO NELLO STABILI-MENTO DELL’UTILIZZATORE “COSÌ COM’È”, VA BENE ANCHE DAL PUNTO DIVISTA DELLA PREVENZIONE INFORTUNI;(V3) IN CASO DI INFORTUNIO SU UNA MACCHINA CON MARCATURA <strong>CE</strong>, È IL CO-MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> 11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!