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Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE - Epc.it

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Presentazionevalutarne l’interazione con le condizioni di esercizio che ha stabil<strong>it</strong>o.● In caso di infortunio l’utilizzatore, per r<strong>it</strong>enersi esonerato dalle responsabil<strong>it</strong>à,dovrà comunque dimostrare di aver adempiuto agli obblighi descr<strong>it</strong>tisopra e che quindi le eventuali carenze erano dovute a errori o mancanzespecifiche di tipo progettuale e/o costruttivo, non individuabili dall’utilizzatorema imputabili al fabbricante.Gli organi addetti alla indagine devono presupporre che l’utilizzatore - cheè il destinatario di obblighi specifici nel campo <strong>della</strong> prevenzione e protezioneinfortuni - abbia una preparazione generale che lo coinvolge nella individuazionedi carenze palesi delle attrezzature. Soltanto quando queste siano assolutamentenascoste e rilevabili soltanto con una indagine specifica sullaattrezzatura (macchina) allora potranno assumere provvedimenti direttianche (o soltanto) verso il fabbricante.L’intento di questa trattazione è quello di descrivere come gli obblighi imposti,ai costruttori UTH, e agli utilizzatoriTH, dalla legislazione già vigente coinvolgonoi due soggetti in parecchi aspetti comuni applicabili alle macchine, assegnando aciascuno obblighi e doveri.La nuova stesura <strong>della</strong> <strong>Direttiva</strong> <strong>Macchine</strong> <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> e la nuova disciplinaprescr<strong>it</strong>ta dal D.Lgs. 81/2008 rafforzano, precisano e migliorano alcuni deiconcetti specifici e dubbi interpretativi che si sono formati nel corso <strong>della</strong>applicazione pratica delle vecchie norme, ma confermano soprattuttol'impianto generale che assegna al costruttore di macchine e all’utilizzatore diqueste come attrezzature di lavoro responsabil<strong>it</strong>à e doveri precisi e ripart<strong>it</strong>i findalle fasi di preventivo, di scelta e di definizione delle caratteristiche.In particolare vedremo che i punti V1, V2 e V3 precedenti, non sono affattole conseguenze dirette di una evoluzione legislativa, ma diventano invecedegli interrogativi sui punti qualificanti di una attiv<strong>it</strong>à congiunta tra utilizzatoree costruttore:●●●●●CHE COSA PUÒ E DEVE RICHIEDERE L’UTILIZZATORE AL COSTRUTTORE DI UNAMACCHINA?QUALI INFORMAZIONI DEVE FORNIRE L’UTILIZZATORE, IN QUALITÀ DI TCOMMIT-TENTET DI UNA MACCHINA NUOVA, AL COSTRUTTORE?CHE COSA RI<strong>CE</strong>VERÀ L’UTILIZZATORE DI UNA MACCHINA NUOVA MARCATA <strong>CE</strong>?QUALI CONTROLLI DOVRÀ ESEGUIRE E QUALI GARANZIE POTRÀ PRETENDEREL’UTILIZZATORE SULLA MACCHINA NUOVA?IN CHE MODO L’UTILIZZATORE PUÒ FAR VALERE LA DICHIARAZIONE DI CON-FORMITÀ DEL COSTRUTTORE?MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong> 13

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