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migrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata <strong>nel</strong> percorso informativo.Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguatain materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolareriferimento a:a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzioneaziendale, dir<strong>it</strong>ti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;b) rischi rifer<strong>it</strong>i alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzionee protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellÊazienda.2. La durata, i contenuti minimi e le modal<strong>it</strong>à della formazione di cui al comma 1 sono defin<strong>it</strong>imediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entroil termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo 1 .3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficienteed adeguata in mer<strong>it</strong>o ai rischi specifici di cui ai T<strong>it</strong>oli del presente decreto successivi al I. Fermerestando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede èdefin<strong>it</strong>a mediante lÊaccordo di cui al comma 2.4. La formazione e, ove previsto, lÊaddestramento specifico devono avvenire in occasione:a) della cost<strong>it</strong>uzione del rapporto di lavoro o dellÊinizio dellÊutilizzazione qualora si tratti disomministrazione di lavoro;b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanzee preparati pericolosi.5. LÊaddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetutain relazione allÊevoluzione dei rischi o allÊinsorgenza di nuovi rischi.7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro [...], unÊadeguata e specifica formazionee un aggiornamento periodico in relazione ai propri comp<strong>it</strong>i in materia di salute e sicurezzadel lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;c) valutazione dei rischi;d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi par<strong>it</strong>eticidi cui allÊarticolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datoridi lavoro o dei lavoratori.8. I soggetti di cui allÊarticolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi apposi-1. Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la formazione, 21 dicembre 2011 (G.U. 11gennaio 2012, n. 8)6 CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.


tamente defin<strong>it</strong>i, tram<strong>it</strong>e lÊaccordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.9. I lavoratori incaricati dellÊattiv<strong>it</strong>à di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazionedei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorsoe, comunque, di gestione dellÊemergenza devono ricevere unÊadeguata e specifica formazionee un aggiornamento periodico; in attesa dellÊemanazione delle disposizioni di cui al comma 3dellÊarticolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del MinistrodellÊinterno in data 10 marzo 1998, pubblicato <strong>nel</strong> S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del7 aprile 1998, attuativo dellÊarticolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha dir<strong>it</strong>to ad una formazione particolare inmateria di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli amb<strong>it</strong>i in cui eserc<strong>it</strong>ala propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche dicontrollo e prevenzione dei rischi stessi.11. Le modal<strong>it</strong>à, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza sono stabil<strong>it</strong>i in sede di contrattazione collettiva nazionale, <strong>nel</strong> rispetto dei seguenticontenuti minimi: a) principi giuridici comun<strong>it</strong>ari e nazionali; b) legislazione generale e specialein materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione dellemisure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normatividellÊattiv<strong>it</strong>à di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durataminima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguentimisure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazionecollettiva nazionale disciplina le modal<strong>it</strong>à dellÊobbligo di aggiornamento periodico, la cui duratanon può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazionecon gli organismi par<strong>it</strong>etici, ove presenti <strong>nel</strong> settore e <strong>nel</strong> terr<strong>it</strong>orio in cui si svolge lÊattiv<strong>it</strong>àdel datore di lavoro, durante lÊorario di lavoro e non può comportare oneri economici a caricodei lavoratori.13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deveconsentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezzasul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verificadella comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata <strong>nel</strong> percorso formativo.14. Le competenze acquis<strong>it</strong>e a segu<strong>it</strong>o dello svolgimento delle attiv<strong>it</strong>à di formazione di cui alpresente decreto sono registrate <strong>nel</strong> libretto formativo del c<strong>it</strong>tadino di cui allÊarticolo 2, comma1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,se concretamente disponibile in quanto attivato <strong>nel</strong> rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenutodel libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione dellaformazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi dicui al presente decreto.__________________*** __________________Quelle della formazione, informazione e addestramento sono quindi attiv<strong>it</strong>à direttamentecorrelate agli es<strong>it</strong>i della valutazione dei rischi. Si tratta di unÊattiv<strong>it</strong>à dinamica cheCORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 7


può evolvere <strong>nel</strong> tempo e svilupparsi con diverse forme tra le quali possono figurare:●●●●●lezioni frontali in aula;informazioni in assemblee;distribuzione di opuscoli;recap<strong>it</strong>o di lettere, circolari ed e-mail;eserc<strong>it</strong>azioni pratiche nei reparti.Da tutto questo emerge lÊesigenza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioninecessarie per gli incontri di formazione e informazione, in modo che questepossano essere adattate alle specifiche esigenze aziendali e integrate al mutare dellecondizioni e delle normative di riferimento. Su questa esigenza è nata la collana <strong>nel</strong>laquale si integra questo prodotto <strong>nel</strong> quale viene affrontato il tema dellÊesposizioneprofessionale a rumore e vibrazioni.Le ipoacusie (riduzioni dellÊud<strong>it</strong>o di origine professionale) hanno storicamente rappresentatole malattie professionali più numerose tra quelle denunciate allÊINAIL. Negliultimi anni si sta assistendo, di contro, a una diminuzione delle ipoacusie a frontedi un costante aumento delle denunce di malattie dellÊapparato muscolo scheletrico.Tra gli agenti di rischio di queste ultime figurano senzÊaltro le vibrazioni. LÊinterpretazionedi dati di questo tipo non è mai univoca, ma possiamo affermare che le pol<strong>it</strong>ichedi prevenzione del rumore introdotte dagli inizi degli anni Ê90 hanno dato i loro fruttiin termini di riduzione del rischio. Di contro, dal punto di vista delle vibrazioni cÊè statoun aumento della sensibil<strong>it</strong>à generale su questo rischio ma dal punto di vista dellaprevenzione cÊè ancora molta strada da fare.Le lavorazioni che possono comportare esposizione ai rischi trattati in questo <strong>libro</strong>sono praticamente ubiqu<strong>it</strong>arie nei cicli produttivi più diffusi: basti pensare alla metalmeccanica,al settore manifatturiero, alle costruzioni, ai trasporti, alla lavorazione dellegno e così via.La sensibil<strong>it</strong>à sul rischio rumore è quindi aumentata a partire dal 1991, anno di emanazionedel D.Lgs. 277/91 in cui per la prima volta il legislatore ha dedicato norme specifichealle attiv<strong>it</strong>à comportanti lÊesposizione a questo rischio. Per il rischio professionale davibrazioni invece il primo provvedimento risale a molti anni dopo con il D.Lgs. 187/05emanato per recepimento della direttiva 2002/44/CE. Questo r<strong>it</strong>ardo è solo in parte giustificabiledalla diversa ent<strong>it</strong>à dei due rischi. Se è vero che lÊesposizione a rumore è moltopiù diffusa rispetto a quella a vibrazioni, è anche vero che il r<strong>it</strong>ardo con il quale questÊultimaè stata affrontata si sta traducendo in un costo sociale molto elevato in termini didisagi, malattie professionali e costi per il servizio san<strong>it</strong>ario nazionale.Il D.Lgs. 81/08 ha confermato lÊimportanza attribu<strong>it</strong>a a questo tipo di rischi introducendoli<strong>nel</strong> t<strong>it</strong>olo VIII dedicato agli agenti fisici. Il legislatore ha adottato un approcciochiaro per orientare gli operatori <strong>nel</strong>le attiv<strong>it</strong>à di valutazione dei rischi. Il decreto hastabil<strong>it</strong>o le norme generali di prevenzione e protezione e indicato <strong>nel</strong>le norme tecnichele modal<strong>it</strong>à elettive per la valutazione dei rischi.8 CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.


Questo prodotto contiene e descrive la traccia di un corso di formazione specificoper le attiv<strong>it</strong>à che comportano esposizione a questi due fattori di rischio. Il testo siinquadra in una collana di analoghi prodotti che sono rivolti ai temi generali di igienee sicurezza e ad approfondimenti sui singoli rischi specifici.1.2 Descrizione dell’operaIl prodotto è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da un <strong>libro</strong> con allegato CD.Nel testo sono illustrate le diapos<strong>it</strong>ive di un corso di formazione per una durata complessivadi circa 8 ore di lezione. Il corso è concep<strong>it</strong>o in forma modulare in modo chelÊutente possa adattarne il contenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare.Le diapos<strong>it</strong>ive, realizzate con il software Microsoft Power Point ® , sono strutturate in12 sezioni rifer<strong>it</strong>e a:1. Rumore, vibrazioni, Salute e Sicurezza sul Lavoro.2. Cenni di acustica fisica e fisiologica sul rumore.3. Rumore e D.Lgs. 81/2008.4. Metodologie e strumenti di misura per il rumore.5. I DPI per il rumore.6. La bonifica acustica ed esperienze di prevenzione.7. Meccanica delle vibrazioni.8. Vibrazioni e D.Lgs. 81/2008.9. Le vibrazioni al sistema mano braccio.10. Le vibrazioni al corpo intero.11. Le banche dati e le misurazioni.12. La bonifica e prevenzione per le vibrazioni.Ogni sezione comprende:● una diapos<strong>it</strong>iva iniziale con una domanda che introduce lÊargomento;● una serie di diapos<strong>it</strong>ive per lo svolgimento;● una diapos<strong>it</strong>iva finale con una domanda che serve a mettere a punto e riassumerei temi trattati <strong>nel</strong>la sezione.Al termine delle diapos<strong>it</strong>ive sono riportati dei questionari di valutazione a rispostamultipla su ognuno degli argomenti trattati.Il CD allegato comprende:● i file delle diapos<strong>it</strong>ive in formato Power Point ® (ppt);● i file dei questionari in formato pdf e rtf;● i file degli attestati in formato rtf;● una serie di testi per gli approfondimenti.CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 9


1.3 Modal<strong>it</strong>à di conduzione delle lezioniLe lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:●●●●●computer;proiettore;lavagna (a fogli o gesso);dispensa con stampa delle diapos<strong>it</strong>ive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe distribuireil materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avrannomodo di studiare il materiale dopo di questa);questionari da distribuire a termine delle lezioni.1.4 DefinizioniNella lettura e spiegazione delle diapos<strong>it</strong>ive che seguono si considerino le definizionidellÊart. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 che si riportano integralmente <strong>nel</strong>la tabella1.1:Tab. 1.1 - Definizioni dell’art. 2 comma 1 del TU.Lettera Termine Definizionea) LavoratorePersona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgeunÊattiv<strong>it</strong>à lavorativa <strong>nel</strong>lÊamb<strong>it</strong>o dellÂorganizzazione di un datore dilavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine diapprendere un mestiere, unÊarte o una professione, esclusi gli addetti aiservizi domestici e familiari. Al lavoratore così defin<strong>it</strong>o è equiparato: ilsocio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta lasua attiv<strong>it</strong>à per conto delle società e dellÊente stesso; lÊassociato in partecipazionedi cui allÊarticolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggettobeneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamentodi cui allÊarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifichedisposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzaremomenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionalimediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; lÊallievodegli ist<strong>it</strong>uti di istruzione ed univers<strong>it</strong>ari e il partecipante ai corsi di formazioneprofessionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature dilavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiatureforn<strong>it</strong>e di videoterminali lim<strong>it</strong>atamente ai periodi in cuilÊallievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori inquestione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dellaprotezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre1997, n. 468, e successive modificazioni;10 CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.


Tab. 1.1 - (segue) Definizioni dell’art. 2 comma 1 del TU.Lettera Termine Definizioneb)Datoredi lavoroIl soggetto t<strong>it</strong>olare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,il soggetto che, secondo il tipo e lÊassetto dellÊorganizzazione <strong>nel</strong>cui amb<strong>it</strong>o il lavoratore presta la propria attiv<strong>it</strong>à, ha la responsabil<strong>it</strong>àdellÊorganizzazione stessa o dellÊun<strong>it</strong>à produttiva in quanto eserc<strong>it</strong>a ipoteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cuiallÊarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri digestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei solicasi in cui questÊultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomiagestionale, individuato dallÊorgano di vertice delle singole amministrazion<strong>it</strong>enendo conto dellÊubicazione e dellÊamb<strong>it</strong>o funzionale degli ufficinei quali viene svolta lÊattiv<strong>it</strong>à, e dotato di autonomi poteri decisionalie di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione nonconforme ai cr<strong>it</strong>eri sopra indicati, il datore di lavoro coincide conlÊorgano di vertice medesimo;c) Aziendad) Dirigentee) Prepostof)g)h)Responsabiledel serviziodi prevenzionee protezioneAddettoal serviziodi prevenzionee protezioneMedicocompetenteIl complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico oprivato;Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poterigerarchici e funzionali adeguati alla natura dellÊincarico confer<strong>it</strong>ogli,attua le direttive del datore di lavoro organizzando lÊattiv<strong>it</strong>à lavorativae vigilando su di essa;Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei lim<strong>it</strong>i dipoteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellÊincarico confer<strong>it</strong>ogli,sovrintende alla attiv<strong>it</strong>à lavorativa e garantisce lÊattuazione delledirettive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte deilavoratori ed eserc<strong>it</strong>ando un funzionale potere di iniziativa;Persona in possesso delle capac<strong>it</strong>à e dei requis<strong>it</strong>i professionali di cuiallÊarticolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinareil servizio di prevenzione e protezione dai rischi;Persona in possesso delle capac<strong>it</strong>à e dei requis<strong>it</strong>i professionali di cuiallÊarticolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);Medico in possesso di uno dei t<strong>it</strong>oli e dei requis<strong>it</strong>i formativi e professionalidi cui allÊarticolo 38, che collabora, secondo quanto previstoallÊarticolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazionedei rischi ed eÊ nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianzasan<strong>it</strong>aria e per tutti gli altri comp<strong>it</strong>i di cui al presente decreto;CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 11


Tab. 1.1 - (segue) Definizioni dell’art. 2 comma 1 del TU.Lettera Termine Definizionei)Rappresentantedei lavoratoriper la sicurezzaPersona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quantoconcerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;l)Serviziodi prevenzionee protezionedai rischiInsieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni allÊaziendafinalizzati allÊattiv<strong>it</strong>à di prevenzione e protezione dai rischi professionaliper i lavoratori;m)Sorveglianzasan<strong>it</strong>arian) Prevenzioneo) Salutep)q)Sistemadi promozionedella salutee sicurezzaValutazionedei rischir) Pericolos) Rischiot)Un<strong>it</strong>àproduttivau) Norma tecnicaInsieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute esicurezza dei lavoratori, in relazione allÊambiente di lavoro, ai fattori dirischio professionali e alle modal<strong>it</strong>à di svolgimento dellÊattiv<strong>it</strong>à lavorativa;Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo laparticolar<strong>it</strong>à del lavoro, lÊesperienza e la tecnica, per ev<strong>it</strong>are o diminuirei rischi professionali <strong>nel</strong> rispetto della salute della popolazione edellÊintegr<strong>it</strong>à dellÊambiente esterno;Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistentesolo in unÊassenza di malattia o dÊinferm<strong>it</strong>à;Complesso dei soggetti ist<strong>it</strong>uzionali che concorrono, con la partecipazionedelle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di interventofinalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza deilavoratori;Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezzadei lavoratori presenti <strong>nel</strong>lÊamb<strong>it</strong>o dellÊorganizzazione in cui essiprestano la propria attiv<strong>it</strong>à, finalizzata ad individuare le adeguatemisure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programmadelle misure atte a garantire il miglioramento <strong>nel</strong> tempo dei livelli disalute e sicurezza;Proprietà o qual<strong>it</strong>à intrinseca di un determinato fattore avente ilpotenziale di causare danni;Probabil<strong>it</strong>à di raggiungimento del livello potenziale di danno <strong>nel</strong>le condizionidi impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agenteoppure alla loro combinazione;Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o allÊerogazionedi servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;Specifica tecnica, approvata e pubblicata da unÊorganizzazione internazionale,da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione,la cui osservanza non sia obbligatoria;12 CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.


Tab. 1.1 - (segue) Definizioni dell’art. 2 comma 1 del TU.Lettera Termine Definizionev) Buone prassiz) Linee guidaSoluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigentee con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzatea promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzionedei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate eraccolte dalle regioni, dallÊIst<strong>it</strong>uto superiore per la prevenzione e la sicurezzadel lavoro (ISPESL), dallÊIst<strong>it</strong>uto nazionale per lÊassicurazione controgli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi par<strong>it</strong>etici di cuiallÊarticolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cuiallÊarticolo 6, previa istruttoria tecnica dellÊISPESL, che provvede a assicurar<strong>nel</strong>a più ampia diffusione;Atti di indirizzo e coordinamento per lÊapplicazione della normativa in materiadi salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dallÊISPESL edallÊINAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;aa)FormazioneProcesso educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altrisoggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze eprocedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento insicurezza dei rispettivi comp<strong>it</strong>i in azienda e alla identificazione, alla riduzionee alla gestione dei rischi;bb)cc)dd)ee)ff)InformazioneAddestramentoModello diorganizzazionee di gestioneOrganismipar<strong>it</strong>eticiResponsabil<strong>it</strong>àsociale delleimpreseComplesso delle attiv<strong>it</strong>à dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;Complesso delle attiv<strong>it</strong>à dirette a fare apprendere ai lavoratori lÊusocorretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispos<strong>it</strong>ivi, anchedi protezione individuale, e le procedure di lavoro;Modello organizzativo e gestionale per la definizione e lÊattuazione diuna pol<strong>it</strong>ica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dellÊarticolo 6,comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneoa prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, delcodice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistichee sulla tutela della salute sul lavoro;Organismi cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i a iniziativa di una o più associazioni dei datori e deiprestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul pianonazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attiv<strong>it</strong>à formativee lÊelaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;lÊassistenza alle imprese finalizzata allÊattuazione degli adempimenti inmateria; ogni altra attiv<strong>it</strong>à o funzione assegnata loro dalla legge o daicontratti collettivi di riferimento;Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delleaziende e organizzazioni <strong>nel</strong>le loro attiv<strong>it</strong>à commerciali e nei loro rapporticon le parti interessate.CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 13


A queste definizioni vanno inoltre aggiunte quelle di cui alla tabella 1.2.Tab. 1.2 - Definizioni dell’art. 2 comma 1 del TU.TermineCertificazione(di un sistema)GruppoomogeneoNorme specialiRischio residuoDefinizioneProcesso con il quale viene verificata e certificata la conform<strong>it</strong>à di un certosistema (azienda) alle indicazioni contenute in una specifica o in una norma adottatacome riferimento.Insieme di lavoratori che, per le lavorazioni svolte, e/o per i luoghi frequentati,possono essere considerati omogenei dal punto di vista dellÊesposizione airischi.Disposizioni specifiche dettate per un certo fattore di rischio nei vari t<strong>it</strong>oli delTU successivi al primo. Si differenziano dalle norme generali che sono quelledettate dal t<strong>it</strong>olo I. Il principio di special<strong>it</strong>à sanc<strong>it</strong>o <strong>nel</strong>lÊart. 298 del TU stabilisceche “Quando uno stesso fatto è pun<strong>it</strong>o da una disposizione prevista dal t<strong>it</strong>olo I e dauna o più disposizioni previste negli altri t<strong>it</strong>oli, si applica la disposizione speciale”.Rischio esistente non ostante lÊapplicazione delle misure di prevenzione e protezionedettate dalla legge e dalle scelte aziendali.1.5 AcronimiPotranno inoltre essere introdotti gli acronimi della tabella 1.3.Tab. 1.3AcronimoARPAASLCENCTSRPD.Lgs.DMDPCDPCMDPIDUVRIFRIRDefinizioneAgenzia Regionale Protezione AmbienteAzienda San<strong>it</strong>aria LocaleCom<strong>it</strong>ato Europeo di Normazione (norme con sigla EN)Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle ProvinceautonomeDecreto LegislativoDecreto MinisterialeDispos<strong>it</strong>ivi di Protezione CollettiviDecreto delle Presidenza del Consiglio del MinistriDispos<strong>it</strong>ivi di Protezione IndividualiDocumento Unico di Valutazione dei Rischi da InterferenzeFattore di rischioIndice di rischio14 CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.


Tab. 1.3 (segue)AcronimoISOISPESLISSLMMCNIOSHPILPMVRLSRLSTSSLSSNTUUEUNIVDRVIAVLEVSADefinizioneInternational Organization for StandardizationIst<strong>it</strong>uto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul LavoroIst<strong>it</strong>uto Superiore di San<strong>it</strong>àLegge dello StatoMovimentazione Manuale dei CarichiNational Inst<strong>it</strong>ute for Occupational Safety and HealthProdotto Interno LordoVoto medio previsto (Predicted Mean Vote, microclima)Rappresentante dei Lavoratori per la SicurezzaRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Terr<strong>it</strong>orialeSalute e Sicurezza sul LavoroServizio San<strong>it</strong>ario NazionaleD.Lgs. 81/2008 (Testo Unico)Unione EuropeaEnte Nazionale Italiano di UnificazioneValutazione dei rischiValore inferiore di azioneValore lim<strong>it</strong>e di esposizioneValore superiore di azioneCORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 15


CAPITOLO 2ELENCODIAPOSITIVE COMMENTATECORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 17


1 Durante la proiezione di questa diapos<strong>it</strong>iva il docente si presenta ed effettua un rapidogiro di interviste per la conoscenza dellÊaula.DIAPOSITIVA Il docente deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei discentisugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento inizialedelle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare illivello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia daadottare come esempio.CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 19


2 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. LÊesame di questoprospetto traccia un quadro di massima del panorama normativo che riguarda rumoree vibrazioni e delle esperienze di prevenzione sugger<strong>it</strong>e.DIAPOSITIVASono illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:● rumore, vibrazioni e igiene del lavoro: tracciare una panoramica delle conseguenzedi questi fattori di rischio e delle competenze coinvolte <strong>nel</strong>la loro gestione;RUMORE, VIBRAZIONI, SALUTEE SICUREZZA SUL LAVORO●●●●●●●cenni di acustica fisica e fisiologica sul rumore: introdurre la fisica del rumoree i suoi effetti sulla fisiologia umana;rumore e D.Lgs. 81/2008: definire la normativa applicabile e i relativi obblighi;metodologie e strumenti di misura per il rumore: indicare le metodologie ela strumentazione necessaria per la misura del rumore;i DPI per il rumore: trattare le modal<strong>it</strong>à per la scelta dei DPI e per la valutazionedella loro efficienza ed efficacia;la bonifica acustica ed esperienze di prevenzione: portare esperienze praticheper la riduzione del rischio;meccanica delle vibrazioni: introdurre la fisica delle vibrazioni e gli effetti sullafisiologia umana;vibrazioni e D.Lgs. 81/2008: definire la normativa applicabile e i relativi obblighi;20 CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.


●●●●le vibrazioni al sistema mano braccio: trattare la specifica esposizione a questodistretto anatomico per il quale vigono lim<strong>it</strong>i e valori di riferimento specifici;le vibrazioni al corpo intero: trattare la specifica esposizione al corpo interoper il quale vigono lim<strong>it</strong>i e valori di riferimento specifici;le banche dati e le misurazioni: delineare le caratteristiche e i lim<strong>it</strong>i di applicabil<strong>it</strong>àdelle banche dati sullÊesposizione alle vibrazioni;la bonifica e prevenzione per le vibrazioni: portare esperienze pratiche per lariduzione del rischio.CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 21


3 Nella diapos<strong>it</strong>iva di presentazione della sezione si delineano gli obiettivi raccogliendole risposte dellÊaula sulla domanda introduttiva.DIAPOSITIVA Le risposte sono annotate sulla lavagna in modo da poter essere successivamenteriprese in fase di discussione.Suggerimenti: annotare le risposte senza correggere, lasciare la correzioneallo sviluppo della sezione.RUMORE, VIBRAZIONI, SALUTEE SICUREZZA SUL LAVORO22 CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.


4 In questa diapos<strong>it</strong>iva il relatore legge lÊelenco solo per introdurre il tema di questidue agenti fisici.DIAPOSITIVA Si possono fare esempi di cicli produttivi legati alle attiv<strong>it</strong>à effettivamente svolte daipartecipanti al corso.Suggerimento: Si possono far suggerire cicli produttivi all’aula per poi riprenderlicon esempi specifici <strong>nel</strong> corso della lezione.RUMORE, VIBRAZIONI, SALUTEE SICUREZZA SUL LAVOROCORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 23


5 In questa diapos<strong>it</strong>iva occorre sottolineare lÊimportanza del fenomeno delle malattieprofessionali (attualmente poco considerato <strong>nel</strong>lÊopinione pubblica). EÊ importanteDIAPOSITIVA che lÊaula inizi a familiarizzare con la differenza tra causa violenta e progressiva.Si possono fare di versi esempi di malattie professionali più o meno note ed è importanteche lÊaula ne suggerisca alcune.NellÊamb<strong>it</strong>o di questo discorso occorre sottolineare le difficoltà ins<strong>it</strong>e <strong>nel</strong> riconoscimentodi una malattia professionale:● individuazione del rapporto causa-effetto;● scarsa conoscenza di molti agenti di rischio;● scarsa conoscenza delle interazioni tra agenti diversi;● distanza di tempo che spesso intercorre tra lÊesposizione allÊagente di rischio elÊinsorgenza della malattia;● problema delle concause (fumo di sigaretta, ab<strong>it</strong>udini di v<strong>it</strong>a ecc.).RUMORE, VIBRAZIONI, SALUTEE SICUREZZA SUL LAVOROApprofondimenti: D.M. 9/4/2008 su malattie professionali.24 CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.


6 La diapos<strong>it</strong>iva serve a introdurre il fenomeno e a tracciare una delle differenze tra idue agenti di rischio oggetto dellÊincontro e va semplicemente letta dal docente.DIAPOSITIVA Non è escluso che una esposizione breve e particolarmente intensa a vibrazioni determiniun infortunio ma si tratta di una casistica improbabile.Attualmente le malattie da rumore sono meno del 30% di quelle denunciateallÊINAIL e sono state superate da quelle dellÊapparato muscolo scheletrico.Il rapporto annuale INAIL del 2010 vede circa 6000 denunce di ipoacusia e oltre9000 patologie dellÊapparato muscolo scheletrico una parte consistente delle qualiè legata allÊesposizione a vibrazioni.RUMORE, VIBRAZIONI, SALUTEE SICUREZZA SUL LAVOROApprofondimenti: Rapporto annuale INAIL su www.inail.<strong>it</strong>.CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 25


7 Non è facile associare lÊeventuale malattia alla lavorazione svolta. Il presupposto dellepatologie tabellate è che se un lavoratore sviluppa una certa patologia e svolgeDIAPOSITIVA una lavorazione particolarmente a rischio si da per assodata lÊorigine professionale.Nel caso delle malattie non tabellate il percorso di riconoscimento è molto più difficile.Approfondimenti: D.P.R. 1124/65 e successive modifiche e integrazioni.RUMORE, VIBRAZIONI, SALUTEE SICUREZZA SUL LAVORO26 CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.


CAPITOLO 3QUESTIONARIDI VALUTAZIONELe verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a rispostamultipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattatein aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.Si r<strong>it</strong>iene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari inquanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.3.1 Rumore, vibrazioni, Salute e Sicurezzasul LavoroL’esposizione a rumore può determinare:❐ Riduzioni dellÊud<strong>it</strong>o, una serie di effetti extraud<strong>it</strong>ivi e infortuni sul lavoro;❐ Una serie di differenti infortuni allÊapparato ud<strong>it</strong>ivo e non solo;❐ Una sola malattia professionale ma molto diffusa che è lÊipoacusia.L’esposizione a vibrazioni può determinare:❐ Mal di schiena;❐ Una serie di diverse neuropatie e patologie allÊapparato muscolo scheletrico;❐ Prevalentemente tendin<strong>it</strong>i e nientÊaltro.Gli obblighi del datore di lavoro per il rumore:❐ Consistono <strong>nel</strong>la valutazione dei rischi e <strong>nel</strong>la formazione;❐ Si lim<strong>it</strong>ano alla nomina del medico competente perché il rischio rumore ha effetti san<strong>it</strong>ari;❐ Vanno dalla scelta dellÊattrezzatura fino alla valutazione dei rischi e allÊindividuazionedelle idonee misure di prevenzione e protezione.3.2 Cenni di acustica fisica e fisiologica sul rumoreIl livello equivalente:❐ ˚ il valore istantaneo più alto registrato <strong>nel</strong>lÊintervallo di misura;❐ ˚ un valore che esprime lÊesposizione giornaliera al rumore del lavoratore;❐ ˚ una media logar<strong>it</strong>mica ponderata <strong>nel</strong> tempo il cui valore equivale allÊenergia sonorache un rumore costante avrebbe generato <strong>nel</strong>lÊintervallo di misura.CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 225


L’ipoacusia da rumore:❐ ˚ un danno cerebrale per i quale il lavoratore non riesce più ad ascoltare;❐ ˚ una lesione progressiva delle cellule ciliate dellÊorgano del Corti;❐ ˚ una progressiva necrosi dellÊorecchio.I suoni <strong>nel</strong>l’intervallo 4000-7000 Hz:❐ Sono difficili da sentire e poco dannosi perché combaciano con le frequenze della vocefemminile;❐ Sono facili da sentire e dannosi proprio perché corrispondono allÊarea di frequenze dimaggiore sensibil<strong>it</strong>à dellÊapparato ud<strong>it</strong>ivo;❐ Sono quelli più fastidiosi perché combaciano con le frequenze della voce maschile efemminile.3.3 Rumore e D.Lgs. 81/2008La valutazione del rumore:❐ Deve essere effettuata ogni volta che ci sono cambiamenti <strong>nel</strong> ciclo produttivo e comunquealmeno ogni 4 anni;❐ Deve essere effettuata solo allÊapertura dellÊazienda perché serve ad organizzare le vis<strong>it</strong>emediche;❐ Deve essere effettuata su richieste del medico competente se questo la richiede a segu<strong>it</strong>odi problemi riscontrati <strong>nel</strong>la sorveglianza san<strong>it</strong>aria.Il livello di esposizione settimanale:❐ Può essere usato ogni volta che i livelli giornalieri sono particolarmente variabili;❐ Non può essere usato perché altera i risultati della valutazione;❐ Può essere usato a patto che il livello di esposizione risultante non ecceda gli 87 dB(A).L’obbligo di ridurre al minimo l’esposizione al rumore:❐ Si applica ogni volta che i livelli espos<strong>it</strong>ivi superano gli 80 dB(A);❐ Si applica sempre e comunque perché deriva da un principio sanc<strong>it</strong>o dal codice civile;❐ Si applica solo al superamento del livello massimo di esposizione.3.4 Metodologie e strumenti di misuraper il rumoreL’analisi in frequenza:❐ ˚ obbligatoria per legge per valutare lÊesposizione professionale;❐ Non è obbligatoria per valutare lÊesposizione professionale ma è utile per la scelta deiDPI e la progettazione delle bonifiche acustiche;❐ ˚ sostanzialmente inutile ai fini dellÊigiene del lavoro perché la valutazione del rischiosi basa sul livello equivalente.226 CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.


CAPITOLO 4ATTESTATIGli attestati di formazione (riprodotti in figura) sono prodotti in formato .rtf in mododa poter essere agevolmente personalizzati.LÊutente avrà cura di:●●●●●●inserire nome e logo della società il logo della società che ha erogato il corso edel soggetto che ha ricevuto il corso;inserire nome e cognome del discente;inserire la data e il luogo del corso;indicare il n o di ore delle lezioni;selezionare gli argomenti;indicare i nominativi che firmano lÊattestato.CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 233


CAPITOLO 5USO E PERSONALIZZAZIONEDELLE DIAPOSITIVE5.1 Uso e personalizzazione delle diapos<strong>it</strong>iveLe diapos<strong>it</strong>ive possono essere usate mediante un proiettore collegato al PC in modal<strong>it</strong>àpresentazione.Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di inserirequelle che r<strong>it</strong>iene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti trattati.Le diapos<strong>it</strong>ive sono contenute in un file Power Point e sono personalizzabili a cura deldocente.Per una corretta visualizzazione delle diapos<strong>it</strong>ive e dei link in esse contenuti, consigliamodi scaricare sul computer dellÊutente lÊintera cartella „Diapos<strong>it</strong>ive‰ e solo successivamenteprocedere alla personalizzazione.La diapos<strong>it</strong>iva ha una struttura tipica <strong>nel</strong>la quale le diverse parti rappresentano informazionidiverse e personalizzabili.CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 235


Con riferimento alla figura di pagina 235 le parti di cui si compone la diapos<strong>it</strong>iva „tipo‰sono le seguenti:1. immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;2. t<strong>it</strong>olo della diapos<strong>it</strong>iva;3. area del testo o figura;4. t<strong>it</strong>olo del corso di formazione (può essere modificato con il comando Inserisci>intestazione/pièdi pagina);5. immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e approfondimenti(il link funziona in modal<strong>it</strong>à presentazione);6. numero della diapos<strong>it</strong>iva.Ogni diapos<strong>it</strong>iva ha delle note che aiutano il relatore <strong>nel</strong>lÊillustrazione dei temi trattatie suggerisce approndimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.La modal<strong>it</strong>à ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione peril relatore con il doppio mon<strong>it</strong>or (presentazione>presentazione relatore). Adottandoquesta modal<strong>it</strong>à le diapos<strong>it</strong>ive saranno proiettate mentre <strong>nel</strong> mon<strong>it</strong>or del relatore apparirannole note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.236 CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.

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