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migrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata <strong>nel</strong> percorso informativo.Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguatain materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolareriferimento a:a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzioneaziendale, dir<strong>it</strong>ti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;b) rischi rifer<strong>it</strong>i alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzionee protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellÊazienda.2. La durata, i contenuti minimi e le modal<strong>it</strong>à della formazione di cui al comma 1 sono defin<strong>it</strong>imediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entroil termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo 1 .3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficienteed adeguata in mer<strong>it</strong>o ai rischi specifici di cui ai T<strong>it</strong>oli del presente decreto successivi al I. Fermerestando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede èdefin<strong>it</strong>a mediante lÊaccordo di cui al comma 2.4. La formazione e, ove previsto, lÊaddestramento specifico devono avvenire in occasione:a) della cost<strong>it</strong>uzione del rapporto di lavoro o dellÊinizio dellÊutilizzazione qualora si tratti disomministrazione di lavoro;b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanzee preparati pericolosi.5. LÊaddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetutain relazione allÊevoluzione dei rischi o allÊinsorgenza di nuovi rischi.7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro [...], unÊadeguata e specifica formazionee un aggiornamento periodico in relazione ai propri comp<strong>it</strong>i in materia di salute e sicurezzadel lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;c) valutazione dei rischi;d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi par<strong>it</strong>eticidi cui allÊarticolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datoridi lavoro o dei lavoratori.8. I soggetti di cui allÊarticolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi apposi-1. Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la formazione, 21 dicembre 2011 (G.U. 11gennaio 2012, n. 8)6 CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.

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