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tamente defin<strong>it</strong>i, tram<strong>it</strong>e lÊaccordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.9. I lavoratori incaricati dellÊattiv<strong>it</strong>à di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazionedei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorsoe, comunque, di gestione dellÊemergenza devono ricevere unÊadeguata e specifica formazionee un aggiornamento periodico; in attesa dellÊemanazione delle disposizioni di cui al comma 3dellÊarticolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del MinistrodellÊinterno in data 10 marzo 1998, pubblicato <strong>nel</strong> S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del7 aprile 1998, attuativo dellÊarticolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha dir<strong>it</strong>to ad una formazione particolare inmateria di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli amb<strong>it</strong>i in cui eserc<strong>it</strong>ala propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche dicontrollo e prevenzione dei rischi stessi.11. Le modal<strong>it</strong>à, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza sono stabil<strong>it</strong>i in sede di contrattazione collettiva nazionale, <strong>nel</strong> rispetto dei seguenticontenuti minimi: a) principi giuridici comun<strong>it</strong>ari e nazionali; b) legislazione generale e specialein materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione dellemisure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normatividellÊattiv<strong>it</strong>à di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durataminima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguentimisure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazionecollettiva nazionale disciplina le modal<strong>it</strong>à dellÊobbligo di aggiornamento periodico, la cui duratanon può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazionecon gli organismi par<strong>it</strong>etici, ove presenti <strong>nel</strong> settore e <strong>nel</strong> terr<strong>it</strong>orio in cui si svolge lÊattiv<strong>it</strong>àdel datore di lavoro, durante lÊorario di lavoro e non può comportare oneri economici a caricodei lavoratori.13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deveconsentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezzasul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verificadella comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata <strong>nel</strong> percorso formativo.14. Le competenze acquis<strong>it</strong>e a segu<strong>it</strong>o dello svolgimento delle attiv<strong>it</strong>à di formazione di cui alpresente decreto sono registrate <strong>nel</strong> libretto formativo del c<strong>it</strong>tadino di cui allÊarticolo 2, comma1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,se concretamente disponibile in quanto attivato <strong>nel</strong> rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenutodel libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione dellaformazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi dicui al presente decreto.__________________*** __________________Quelle della formazione, informazione e addestramento sono quindi attiv<strong>it</strong>à direttamentecorrelate agli es<strong>it</strong>i della valutazione dei rischi. Si tratta di unÊattiv<strong>it</strong>à dinamica cheCORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. 7

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