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Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE - Epc.it

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PresentazioneSTRUTTORE CHE È CHIAMATO A RISPONDERE DEL DANNO, PERCHÉ SUA È LADICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA CONFORMITÀ AI RE-QUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA.Nella pratica quotidiana, invece, nessuno dei tre punti descr<strong>it</strong>ti sopra è statointerpretato in modo così categorico e assolutamente vantaggioso per l’utilizzatore.Specialmente nel caso di infortunio il coinvolgimento esclusivo ed automaticodel costruttore non è affatto la regola ma, piuttosto, l’eccezione. Nellamaggior parte dei casi è tuttora l’utilizzatore che viene chiamato in causacome presunto responsabile di una violazione delle norme di Prevenzione e Protezione<strong>della</strong> sicurezza sul luogo di lavoro.In caso di infortunio la pratica che si è progressivamente affermata conl’emanazione del D.Lgs. 626 del 1994 ed è stata nuovamente confermata nellanuova stesura del nuovo D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 che cost<strong>it</strong>uisce il nuovoriferimento legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro è quella diindagare comunque l’utilizzatore e di contestare al costruttore la commercializzazionedi un prodotto eventualmente non conforme. L’ulteriore indaginetecnica sul costruttore è demandata ad una iniziativa ulteriore degli organi delMinistero dell’Industria.Nella migliore delle ipotesi si può allora sostenere che l’interpretazione piùestensiva <strong>della</strong> responsabil<strong>it</strong>à a carico del costruttore è una tendenza, per laquale gli utilizzatori possono e devono lavorare, sapendo di essere sostenutiin modo più concreto dalla nuova legislazione.In particolare i punti cr<strong>it</strong>ici per la effettiva realizzazione dei vantaggi accennatisopra sono i seguenti:● Il costruttore si assume la responsabil<strong>it</strong>à del prodotto purché installato emantenuto nelle condizioni di servizio previste e descr<strong>it</strong>te nella documentazione<strong>della</strong> macchina marcata <strong>CE</strong>. È necessario allora che l’utilizzatore conoscae rispetti i lim<strong>it</strong>i e le procedure di utilizzo indicate dal fabbricante perr<strong>it</strong>enersi esonerato da responsabil<strong>it</strong>à e rivalersi sul costruttore. All’utilizzatorespettano anche gli obblighi di informazione e formazione del personalesulle procedure di uso che il fabbricante deve fornire con la macchina.● L’utilizzatore rimane il t<strong>it</strong>olare degli obblighi di scelta e manutenzione delleattrezzature di lavoro (e, tra queste, le macchine) nelle condizioni di lavorocorrette, rispetto al processo produttivo. La scelta di una macchina,pur marcata <strong>CE</strong>, non esime l’utilizzatore dall’obbligo di verifica delle condizionieffettive di rischio legate al proprio processo produttivo. È quindimolto importante che l’utilizzatore conosca, almeno per sommi capi, le caratteristicheformali e sostanziali di sicurezza che caratterizzano una macchinache soddisfa ai requis<strong>it</strong>i <strong>della</strong> marcatura <strong>CE</strong> e sia in grado di12 MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE <strong>2006</strong>/<strong>42</strong>/<strong>CE</strong>

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