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Minori, la cultura dell'ascolto a confronto - Ordine degli Psicologi del ...

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in primo piano: l’ascolto dei minoriche deve anche riferire “fatti” e “circostanze”comunque appresi nello svolgimento<strong>del</strong>l’incarico, di modo che ilresponsabile <strong>del</strong>le indagini possa utilizzarlenel modo corretto.Il perito/consulente deve valutare<strong>la</strong> veridicità di un racconto edi una narrazione, o piuttostovalutare lo sviluppo psichico, lerisorse affettive e l’evoluzione<strong>del</strong><strong>la</strong> personalità, in re<strong>la</strong>zioneal<strong>la</strong> fascia d’età di appartenenza?Direi che le due valutazioni possononon essere alternative, nel senso che,certamente il compito principale <strong>del</strong>perito è quello di valutare lo sviluppopsichico, le risorse affettive e l’evoluzione<strong>del</strong><strong>la</strong> personalità <strong>del</strong> bambino alfine di consentire <strong>la</strong> valutazione <strong>del</strong>l’attendibilità<strong>del</strong>le sue dichiarazioni,ciò non esclude che il perito possa e-sprimere le proprie valutazioni sul<strong>la</strong>“veridicità” <strong>del</strong> racconto <strong>del</strong> minore nelmomento in cui siffatto giudizio appaialogica ed evidente conseguenza <strong>del</strong>l’accertamentocompiuto.In linea di massima, tuttavia, non loriterrei essenziale.Ritiene che il minore vada informato<strong>del</strong> percorso che lo riguardae che ne vada richiesto il consenso,come specificano le convenzioniinternazionali? Semprein riferimento al consenso,secondo lei <strong>la</strong> videoregistrazionedeve essere sempre effettuata,anche se il minore <strong>la</strong> rifiuta?Ritengo che debba essere riconosciutaampia discrezionalità all’operatorecirca i tempi e le modalità con lequali informare il minore <strong>del</strong> percorsoche lo riguarda, fermo restando cheil suo ascolto è - quasi sempre - imprescindibile,ma non certo obbligatorio.Certamente il minore deve essereassecondato nelle modalità che ritienedi seguire nel rendere dichiarazioni.Non è un caso che <strong>la</strong> Corte di Cassazioneabbia ritenuto <strong>del</strong> tutto vali<strong>del</strong>e risposte che il minore ha dato per“iscritto” e non oralmente, così comeha ritenuto utilizzabili ai fini <strong>del</strong><strong>la</strong> decisione,le dichiarazioni rese dagli adultidi riferimento, nel momento in cui ilminore si era rifiutato di rispondere alledomande affermando che aveva giàdetto tutto al<strong>la</strong> mamma.La videoregistrazione dovrebbe esseresempre utilizzata, a mio avviso ancheall’insaputa <strong>del</strong>lo stesso minore,perché consente <strong>la</strong> piena valutazione<strong>del</strong>le sue dichiarazioni così come sonorese, anche in momenti successivi, cosìrendendo non necessario nuovamenteil suo ascolto.Peraltro, occorrerebbe anche valutareun altro aspetto: <strong>la</strong> conoscenza<strong>del</strong><strong>la</strong> videoregistrazione <strong>del</strong> colloquioda parte <strong>del</strong> minore potrebbe anchepresentare un ulteriore aspetto problematico,in quanto potrebbe alterare <strong>la</strong>spontaneità e <strong>la</strong> genuinità <strong>del</strong>lo stesso.È corretto affermare, secondo lei,che nelle tipologie d’incarico perlo svolgimento <strong>del</strong><strong>la</strong> perizia/consulenzail ruolo <strong>del</strong> ConsulenteTecnico di Parte è molto diversoda quello <strong>del</strong> perito e a quello<strong>del</strong> CT <strong>del</strong> PM, in quanto puòassistere agli incontri, proporree scambiare opinioni con il peritoma non intervenire direttamentesul minore, non svolgendocolloqui, test o altro? Ècorretta questa interpretazione<strong>del</strong> ruolo <strong>del</strong> CTP di parte civileo <strong>del</strong>l’indagato?È corretta soltanto se ci si riferisceal<strong>la</strong> Perizia, cioè all’accertamento tecnico-scientificodisposto dal Giudicenel contraddittorio <strong>del</strong>le parti, quindiin incidente probatorio o nel dibattimento,perché quando l’accertamentoè disposto dal P.M. con lo strumentodi cui all’art. 359. c.p.p. il Consulenteha tutti i poteri <strong>del</strong> perito.Lo stesso se l’accertamento è dispostodal P.M. ai sensi <strong>del</strong>l’art. 360 c.p.p.nel contraddittorio <strong>del</strong>le parti.Quando i Consulenti ricevono l’incariconell’ambito di una perizia svoltada altri nominati Periti dal Giudice,quindi sono “di parte” in senso proprio,i loro poteri sono <strong>del</strong>ineati dall’art. 230c.p.p. quindi: “possono assistere al conferimento<strong>del</strong>l’incarico, presentare richiesteal giudice, osservazioni e riserve,<strong>del</strong>le quali si fa menzione nelverbale”, possono anche “parteciparealle operazioni peritali , proponendo alperito specifiche indagini e formu<strong>la</strong>ndoosservazioni e riserve <strong>del</strong>le quali sideve dare atto nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione”.Ancora diversa è l’ipotesi in cui <strong>la</strong>Consulenza di parte sia svolta al di fuori<strong>del</strong><strong>la</strong> perizia, in tal caso le modalitàdi svolgimento sono rego<strong>la</strong>te dall’art.233 c.p.p., che prevede soltanto <strong>la</strong> possibilitàdi esporre al giudice il proprioparere anche attraverso <strong>del</strong>le memorie.Resta problematico - e poco esplorato- il tema <strong>del</strong>l’ascolto <strong>del</strong> minore e<strong>del</strong>lo svolgimento di investigazioni difensive.A mio avviso, l’attuale normativaconsente al difensore <strong>del</strong>l’indagato diassumere informazioni anche dal minore!In un caso è capitato che il difensoreabbia formalmente convocato nelsuo studio <strong>la</strong> minore!Vorrei - in ogni caso - osservare chedal punto di vista scientifico, non dovrebberoesserci differenze nell’espletamento<strong>del</strong>l’incarico da parte <strong>del</strong> professionistaa seconda <strong>del</strong> suo ruolo (perito,di parte privata o <strong>del</strong> P.M.) nelsenso che il rigore scientifico nell’espletamento<strong>del</strong>l’incarico (e l’onestàintellettuale) dovrebbe essere semprelo stesso, a prescindere dal “mandante”o da chi (…e quanto!) retribuiscel’incarico. L’esperienza mi insegna chenon è sempre così.Secondo <strong>la</strong> sua opinione è corretta,giuridicamente, <strong>la</strong> dupliceesigenza di “a) tute<strong>la</strong>re i minori,che rappresentano i soggettipiù fragili <strong>del</strong><strong>la</strong> nostra società,affinché il loro ascolto sisvolga nel rispetto <strong>del</strong>le normenazionali e internazionali e <strong>del</strong>diritto imprescindibile al<strong>la</strong> salutesancito dal<strong>la</strong> nostra Costituzione;b) garantire il diritto<strong>del</strong>l’imputato ad un processoequo e imparziale”, nello svolgimentodi un incarico peritaleo di consulenza?Le due esigenze sono assolutamentecorrette, ma con <strong>la</strong> precisazione cheil Consulente nello svolgimento <strong>del</strong>l’incaricodeve farsi carico <strong>del</strong> rispetto<strong>del</strong><strong>la</strong> prima di esse, non <strong>del</strong><strong>la</strong> seconda.17

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