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Minori, la cultura dell'ascolto a confronto - Ordine degli Psicologi del ...

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in primo piano: l’ascolto dei minoriLINGIARDIABBATE“Nel contesto legalemeglio evitareil materiale proiettivo”Vittorio Lingiardi, Psichiatra e psicoanalista(CIPA e IARPP). ProfessoreStraordinario di “PsicopatologiaGenerale” e di “Tecniche di ValutazioneClinica e Testologica”, DirettoreII Scuo<strong>la</strong> di Specializzazionein <strong>Psicologi</strong>a Clinica, Facoltà di<strong>Psicologi</strong>a 1, “La Sapienza” Universitàdi Roma.Luigi Abbate, Psicologo e Psicologoanalista (CIPA). Professore a contratto,Laboratorio di ValutazioneTestologica e Diagnosi, Facoltà di<strong>Psicologi</strong>a 1, “La Sapienza” Universitàdi Roma. Responsabile SupervisioneClinica Progetto “Pierino e illupo”, Roma.In età presco<strong>la</strong>re, può essere utilizzatae può essere consideratad’elezione l’osservazione diretta<strong>del</strong> minore. Partendo da ciò,perché sono così importanti ilnon verbale, i comportamenti, isegni emotivi che il bambino trasmette,sempre in funzione <strong>del</strong>rendere testimonianza?Partiremmo dal presupposto che inambito forense, ben diverso da quello<strong>del</strong><strong>la</strong> consultazione clinica a fini diagnosticio terapeutici, ciò che si considera“importante” è <strong>la</strong> possibilità diconfermare attraverso una griglia dilettura validata empiricamente quelliche possono essere i comportamentipre-verbali tipici di un bambino in etàpresco<strong>la</strong>re. Una volta in possesso di talegriglia (e di una letteratura empiricache ne confermi l’attendibilità) vada sé che comportamenti, segni emotivi,comunicazioni non verbali trasmessidal bambino possono essere tenutiin considerazione.Sono reperibili in letteratura ratingscales specifiche su cui purtroppo nonesiste una valida letteratura italiana disostegno.Rispetto al<strong>la</strong> valutazione peritaledi minori in età presco<strong>la</strong>re, riteneteche l’uso di materiale proiettivo,oltre all’osservazione diretta,possa essere utile per valutarelo sviluppo psichico, le risorseaffettive e il funzionamentopsicologico?Considerato il contesto legale, il materialeproiettivo, se inteso esclusivamentecome spunto per specu<strong>la</strong>zionidi tipo psicodinamico facilmente attaccabilida posizioni teoriche diverse, èin linea di principio da evitare. Anchein questo caso, strumenti cosiddettiproiettivi possono essere impiegati solose esiste il conforto di una letteraturaempirica di sostegno (per una rassegnae un commento si veda Dazzi N.,Lingiardi V., Le brutte figure. Notesullo status scientifico <strong>del</strong>le tecnicheproiettive. <strong>Psicologi</strong>a Clinica <strong>del</strong>lo Sviluppo,2, 2002, pp. 308-315).Dopo un dibattito molto acceso duratopiù di dieci anni sul<strong>la</strong> possibilitàdi impiego in ambito forense di alcunistrumenti di indagine, tra cui il Rorschach,<strong>la</strong> psicologia forense americana(confortata da sentenze dei tribunaliamericani) raccomanda, per il Rorschach,l’uso <strong>del</strong> CS di Exner. Rispettoall’uso di altre tecniche, tipo quellegrafiche, ampiamente utilizzate nel<strong>la</strong>clinica e da noi anche vivamente consigliatein un ambito clinico, per il contestoforense di valutazione di minoriin età presco<strong>la</strong>re si rimanda a quantoriportato in: Ferracuti, S., I test mentaliin psicologia giuridica e forense.Centro Scientifico Editore, Torino,2008 (pp. 79-92): “Per quanto ci riguardapossiamo solo aggiungere chenon essendo presenti in Italia ricercheadeguate sul sistema di Naglieri (1988)e su quello di Van Hutten (1994), riteniamosia preferibile non utilizzare idisegni in un contesto forense, a menoche non si tratti di valutazioni suminori. In tal caso <strong>la</strong> valutazione …develimitarsi al riconoscimento di aspettipsicologici ipotizzabili dall’analisi deidisegni e non può essere dimostrazionedi un fatto ‘altro’ come l’abuso sessualeo i maltrattamenti” (p. 92). In generale,Ferracuti conferma <strong>la</strong> caute<strong>la</strong>raccomandata da Lally, S.J. (2001)Should human figure drawnings beadmitted into Court? Journal of PersonalityAssessment, 76, 1, 135-49; Lally,S.J. (2003), What test are acceptablein forensic evaluation? A surveyof experts. Professional Psychology:Research and Practice, 34, 5, 491-98.Il tema <strong>del</strong>l’idoneità a renderetestimonianza è da tempo al centro<strong>del</strong> dibattito tra gli esperti inpsicologia giuridica. Ritenete cheun bambino in età presco<strong>la</strong>re(minore di 6 anni) sia in gradodi testimoniare o ritenete che vadaconsiderato non in grado direndere testimonianza e quindisempre non idoneo?Il dibattito in proposito è talmentevasto che a tutt’oggi non è possibiledare una risposta esaustiva a tale quesito.Ovviamente non si può escludered’ufficio <strong>la</strong> testimonianza di un bambinoin età presco<strong>la</strong>re. Ciò che vinco<strong>la</strong> <strong>la</strong>testimonianza <strong>del</strong> minore è <strong>la</strong> valutazionedei criteri minimi rispetto al<strong>la</strong>sua “competenza” a rendere testimonianza,che va in ogni caso valutata.Riportiamo a questo proposito quantoaffermato da Di Cori, R., Sabatello,U., Vere e false denunce: il bambinotra memoria di abuso e abuso dimemoria. Maltrattamento e abusoall’infanzia, 2, 3, 2000: “Conformementecon questo, nel nostro paese,esistono due funzioni distinte: lo psicologovaluta l’attitudine <strong>del</strong> bambinoa rendere testimonianza e <strong>la</strong> sua credibilità,mentre solo il Magistrato puòpronunciarsi in merito all’attendibilità<strong>del</strong><strong>la</strong> prova. A tale proposito <strong>la</strong> Cortedi Cassazione (Sez. III pen., Sent. 3 ottobre1997) si è pronunciata chiaramenteaffermando che lo psicologo devecontribuire a chiarire l’attitudinepsicofisica <strong>del</strong> teste ad esporre le vicendein modo utile ed esatto e <strong>la</strong> posizionepsicologica <strong>del</strong>lo stesso rispettoal contesto <strong>del</strong>le situazioni interne edesterne (cfr. CNDAIA, 1998). Secondoquesta importante sentenza l’indaginepsicologica concerne due aspettifondamentali oggetto di perizia: l’attitudine<strong>del</strong> bambino a testimoniare,ovvero <strong>la</strong> sua competenza, sotto il profilointellettivo ed affettivo, e <strong>la</strong> suacredibilità. Il primo consiste nell’accertamento<strong>del</strong><strong>la</strong> sua capacità di recepirele informazioni, di raccordarlecon altre, di ricordarle e di esprimerlein una visione complessa, da considerarein re<strong>la</strong>zione all’età, alle condizioniemozionali, che rego<strong>la</strong>no le suere<strong>la</strong>zioni con il mondo esterno, al<strong>la</strong>qualità e natura dei rapporti familiari.Il secondo - da tenere distinto dall’attendibilità(<strong>del</strong><strong>la</strong> prova) - è diretto adesaminare il modo in cui <strong>la</strong> giovane vittimaha vissuto ed ha rie<strong>la</strong>borato <strong>la</strong> vi-11

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