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Minori, la cultura dell'ascolto a confronto - Ordine degli Psicologi del ...

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in primo piano: l’ascolto dei minorilo di raccogliere dichiarazioni, attivitàdevoluta dall’ordinamento all’autoritàgiudiziaria o al<strong>la</strong> polizia giudiziaria; insecondo luogo si confonde <strong>la</strong> consulenzatecnica <strong>del</strong> P.M. con <strong>la</strong> perizia: <strong>la</strong>consulenza psicologica disposta dalP.M. nel corso <strong>del</strong>le indagini preliminariha un valore e una funzione endoprocessualee non costituisce prova;non prevede contraddittorio alcuno(art. 359 C.P.P.); molto spesso è prodromicarispetto al<strong>la</strong> celebrazione <strong>del</strong>l’incidenteprobatorio (volto a raccogliere<strong>la</strong> testimonianza <strong>del</strong> minore) etende quindi ad accertarne <strong>la</strong> capacitàdi testimoniare, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 196C.P.P.: non si vede quale possa esserein questi casi <strong>la</strong> necessità <strong>del</strong><strong>la</strong> videoregistrazione.Per coerenza tale modalitàdovrebbe essere estesa anche atutti i consulenti tecnici con conseguenzegrottesche: al chimico che esaminale sostanze stupefacenti, al medicolegale che effettua un’autopsia,etc.A ben vedere anche <strong>la</strong> perizia, cheha valore di prova e che viene effettuatanel contraddittorio (eventuale)non necessita <strong>del</strong><strong>la</strong> video-registrazione:anche in questo caso nessuna norma<strong>la</strong> prevede e tanto meno <strong>la</strong> impone;i consulenti di parte (eventualmentenominati) hanno <strong>la</strong> facoltà dipartecipare all’attività <strong>del</strong> perito duranteil suo espletamento. Va detto, infine,che nessuna conseguenza processuale(nullità) deriva dal<strong>la</strong> mancatavideo-registrazione <strong>degli</strong> incontri trail perito e il minore.Per completezza espositiva va dettoche <strong>la</strong> modalità di documentazione fonograficao audiovisiva è prevista dalcodice di rito solo all’art. 398 co. 5 bisper l’assunzione <strong>del</strong><strong>la</strong> testimonianza<strong>del</strong> minore: mette conto sottolineareche <strong>la</strong> ripresa audiovisiva, secondo <strong>la</strong>formu<strong>la</strong>zione letterale <strong>del</strong><strong>la</strong> norma inesame, è un’alternativa possibile, manon obbligatoria!È corretto affermare, secondo lei,che nelle tipologie d’incarico perlo svolgimento <strong>del</strong><strong>la</strong> perizia/consulenzail ruolo <strong>del</strong> ConsulenteTecnico di Parte è molto diversoda quello <strong>del</strong> perito e da quello<strong>del</strong> CT <strong>del</strong> PM, in quanto puòassistere agli incontri, proporree scambiare opinioni con il perito,ma non intervenire direttamentesul minore, non svolgendocolloqui, test o altro? È correttaquesta interpretazione <strong>del</strong>ruolo <strong>del</strong> CTP di parte civile o<strong>del</strong>l’indagato?Sì. Ciò è espressamente previsto dall’art.230 C.P.P. per <strong>la</strong> fase processuale.A maggior ragione nel<strong>la</strong> fase procedimentale,<strong>la</strong>ddove il P.M. conferiscel’incarico al suo C.T. ai sensi <strong>del</strong>l’art.359 C.P.P. e quindi senza contraddittorio:secondo <strong>la</strong> costante giurisprudenza<strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Cassazione<strong>la</strong> consulenza tecnica personologica osullo stato psichico di una persona nonè atto irripetibile e quindi può avveniresenza il rispetto <strong>del</strong>le forme previstedall’art. 360 C.P.P.Anche sotto il profilo normativo èben diverso il ruolo <strong>del</strong> consulente <strong>del</strong><strong>la</strong>parte privata (indagato-imputato/personaoffesa-parte civile) rispettoal consulente <strong>del</strong> P.M. o al perito <strong>del</strong>Giudice: questi ultimi sono pubblici ufficiali,con le conseguenze ben noteche tale qualità comporta. In una prospettivacontenutistica va rilevato cheil P.M. e il Giudice hanno come finalitàprecipua l’accertamento <strong>del</strong><strong>la</strong> verità,mentre il difensore <strong>del</strong>l’imputato (cheincarica un suo c.t.) ha come unico interessequello di evitare <strong>la</strong> condanna;<strong>del</strong> pari <strong>la</strong> parte civile nel processo penaleha come unica finalità il successo<strong>del</strong><strong>la</strong> sua pretesa risarcitoria; ne consegueche nel processo il difensore puòutilizzare o meno <strong>la</strong> sua consulenzatecnica a seconda che <strong>la</strong> ritenga utile,ovvero compromettente rispetto all’interesse<strong>del</strong> committente (imputato/partecivile), mentre il P.M. o il Giudicenon possono cestinare <strong>la</strong> consulenzatecnica o l’e<strong>la</strong>borato peritale; lipossono disattendere, ma con unosforzo scientifico ed ermeneutico nonindifferenti e con <strong>la</strong> consapevolezza diun contrasto tanto stridente quantoimmanente nel processo.Secondo <strong>la</strong> sua opinione è corretta,giuridicamente, <strong>la</strong> dupliceesigenza di “a) tute<strong>la</strong>re i minori,che rappresentano i soggettipiù fragili <strong>del</strong><strong>la</strong> nostra società,affinché il loro ascolto sisvolga nel rispetto <strong>del</strong>le normenazionali e internazionali e <strong>del</strong>diritto imprescindibile al<strong>la</strong> salutesancito dal<strong>la</strong> nostra Costituzione;b) garantire il diritto<strong>del</strong>l’imputato ad un processo e-quo e imparziale”, nello svolgimentodi un incarico peritale odi consulenza?Reputo opportuno ribadire l’esigenzadi tute<strong>la</strong> <strong>del</strong> minore, che trova solenneconsacrazione anche nel<strong>la</strong> Costituzione;tuttavia non va dimenticatoche <strong>la</strong> Carta fondamentale sanciscenell’art. 112 anche <strong>la</strong> potestà punitiva<strong>del</strong>lo Stato: trattasi di esigenze da contemperare,unitamente a quel<strong>la</strong> <strong>del</strong>giusto processo (art. 111 Cost.). Allopsicologo appare più appropriato affidareil compito di attuare <strong>la</strong> prima <strong>del</strong>letre esigenze prospettate, mediantemodalità di espletamento <strong>del</strong>l’incaricoche, in ossequio alle disposizioni <strong>del</strong>codice di rito, garantiscano anche il minorimpatto possibile sul minore. Dellealtre esigenze si fanno carico precipuamentele norme processuali e i soggetti<strong>del</strong> processo: il Giudice, il P.M. eil difensore.15

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