13.07.2015 Views

download PDF - La Voce

download PDF - La Voce

download PDF - La Voce

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vieni nella tua regioneSUPPLEMENTO CALABRIA 2011-www.lavoce.ca12b)indicazione dellʼOrganismo Direttivo, del Presidenteo Legale Rappresentante e della sede;c)elenco dei soci vidimato dall'Autorità Consolarecompetente per territorio, ovvero dichiara zionedel Consultore attestante attività e consi stenzadellʼOrganismo richiedente.5.Le Confederazioni, Federazioni e singole Associazioni,ciascuna nell'ambito territoriale di propriacompetenza, coordinano e realizzano leiniziative e le manifestazioni dei calabresi all'estero,di concerto con i propri rappresentanti nellaConsulta regionale di cui al successivo articolo,secondo le modalità di cui all'articolo 19. Ai predettiOrganismi possono essere concessi:a)contributi annuali per le spese di funzionamentosostenute e documentate;b)contributi per attività e progetti sociali, culturali,formativi e promozionali riconosciuti qualificanti.6.Le domande di contributo inerenti le attività dasvolgersi nell'anno solare di riferimento, debitamentedocumentate, debbono pervenire al competenteSettore entro il 28 febbraio di ogni anno.7.Alle Associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo14, e che aderiscono alla Federazionedi riferimento territoriale, viene riconosciuto ildiritto di precedenza nell'erogazione dei contributire gionali, rispetto alle Associazioni chenon intendono federarsi. Il medesimo criterio dipriorità è valido per i contributi richiesti dalle Fe -derazioni.8.Tutte le spese relative ai contributi di cui al presentearticolo devono essere rendicontate conidonea documentazione giustificativa vidimatadai rispettivi Consultori.».Articolo 141. L'articolo 18 è così sostituito:«Art. 18(Composizione della Consulta Regionale dei calabresiall'estero)1.<strong>La</strong> Consulta regionale dei calabresi all'esteroè composta da:a)il Presidente della Giunta regionale, o Assessoresuo delegato, che la presiede;b)il Presidente della Commissione ConsiliarePolitiche Comunitarie e Relazioni Esterne;c)un rappresentante delle Camere di Commercio,Industria e Artigianato, designato da UnionCamere regionale;d)un rappresentante delle AmministrazioniProvinciali, designato dall'unione Province d'Italia(UPI) regionale;e)un rappresentante designato dall'AssociazioneNazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) regionale;f)un rappresentante designato dalle OrganizzazioniSindacali maggiormente rappresentative,designato dai rispettivi organi regionali;g)un rappresentante della Direzione Generaleper gli italiani all'estero e le politiche migratorie,designato dalla stessa;h)tre rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzionidell'emigrazione, di cui al precedente articolo14, comma 1, iscritte nell'appositoRegistro, designati dalle stesse;i)ventinove cittadini calabresi residenti da almenocinque anni all'estero, designati dalle rispettiveAssociazioni, Federazioni e Confede razioni iscritteal Registro di cui al precedente articolo 14,secondo la proporzione di seguito indicatae nel rispetto della rappresentanza digenere:(PAESI DI RESIDENZA DEI CALABRESIALL'ESTERO)(NUMERO DEI CONSULTORI DA NOMINARE)BELGIO 1BRASILE 4FRANCIA 1CILE 1GERMANIA 1URUGUA 1GRAN BRETAGNA 1CANADA 3SVIZZERA 1USA 4AUSTRALIA 4VENEZUELA 1ARGENTINA 4SUD AFRICA 1COLOMBIA 1TOTALE 29l) quindici giovani residenti all'estero, discendentidi calabresi, con età inferiore ai trentasei anni,designati dalle rispettive Associazioni, Federazionie Confederazioni iscritte al Registro di cuial precedente articolo 14, secondo la proporzionedi seguito indicata, e nel rispetto dellarappre sentanza di genere:(PAESI DI RESIDENZA DEI CALABRESIALL'ESTERO)(NUMERO DEI GIOVANI CONSULTORIDA NOMINARE)BELGIO 1BRASILE 1FRANCIA 1CILE 1GERMANIA 1URUGUAY 1GRAN BRETAGNA 1CANADA 1SVIZZERA 1USA 1AUSTRALIA 1VENEZUELA 1ARGENTINA 1SUD AFRICA 1COLOMBIA 1TOTALE 15m)tre cittadini calabresi o discendenti di calabresiresidenti fuori regione nel territorio nazionale,dove maggiore è la presenza di calabresi ivi re --sidenti, designati dalle Associazioni competenti,tenendo conto della rap presentanza di genere edi generazione.».Articolo 151.Al comma 9 dell'articolo 19 le parole «ogni semesi» sono sostituite dalle seguenti «ognianno».2.Al comma 13 dell'articolo 19 le parole «il numerodei Consultori in rappresentanza dei cal -abresi all'estero» sono sostituite dalle seguenti«il venti per cento del numero dei componenti laConsulta».Articolo 161.Al comma 2 dell'articolo 21 dopo la parola«Consulta» sono aggiunte le seguenti «, e si riuniscedue volte all'anno».Articolo 171.Al comma 1 dell'articolo 22 le parole «quattroresidenti all'estero e quattro residenti in Italia»sono sostituite con le parole «sei residenti all'e -stero e due residenti in Italia».2.Il comma 3 dell'articolo 22 è sostituito dalseguente: «3. Per la elezione del Comitato direttivo,ogni Consultore, in due distinte votazioni,potrà esprimere sino ad un massimo di quattropreferenze per eleggere i consultori residenti all'esteroed una preferenza per eleggere i consultoriresidenti in Italia. Risultano eletti i Consultoriche avranno ottenuto il maggior numero di voti.».Articolo 181.Dopo il comma 1 dell'articolo 24 è aggiunto ilcomma seguente: «2. Gli Assessorati, i Dipartimentied i Settori della Regione, gli Enti Strumentalie le Fondazioni regionali, e le AutonomieLocali della Calabria, comunicano ai Consultoridi riferimento territoriale, le iniziative, i progetti ele attività che svolgono o intendono svolgere all'estero,afferenti ai temi dell'emigrazione, dellerelazioni esterne, della cooperazione internazionale,dello sviluppo economico, e della promozione della Calabria nel mondo.»Articolo 191.L'articolo 25 è così sostituito:«Art. 25(Rimborsi ai Consultori ed Esperti)1.Ai componenti della Consulta regionale e delComitato direttivo, nonché agli Esperti, è riconosciutodal Settore competente il rimborsodelle spese, debitamente documentate, soste -nute in ragione dell'incarico conferito.».Articolo 201.L'articolo 26, l'articolo 29 e l'articolo 31 sonoabrogati.Articolo 211.L'articolo 32 è così sostituito:«Art. 32 (Norma transitoria)1.<strong>La</strong> Consulta regionale di cui all'articolo 18, incarica al momento dell'entrata in vigore della presentelegge, conserva la sua composizione e validitàfino al termine del mandato.»Articolo 221. <strong>La</strong> presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pubblicazionenel Bollettino Ufficiale della Regione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!