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Diritto e legislazione dello spettacolo Appunti ... - Lettere e Filosofia

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10riferimento proprio all‟orientamento giurisprudenziale dominante più che alla lettura anchedotta dei soli testi di legge. Riferimento che acquista maggior solidità, divenendo nelconcreto fonte del diritto effettivo, se riferito alla giurisprudenza dei c.d. giudici superiori(corte di cassazione, corte costituzionale, consiglio di stato, a seconda dei casi)In chiusura fra le fonti del nostro ordinamento è utile ricordare i contratti collettivi di lavoro.Secondo la Costituzione tali contratti una volta stipulati, alle condizioni e procedure fissate dallacarta, divengono obbligatori non solo per le parti contraenti, ma per tutti i soggetti – datori di lavoroe lavoratori – che appartengono alle medesime categorie produttive dei contraenti. Come non puònon essere menzionato l‟istituto del referendum abrogativo. Fonte di diritto anche se in negativo(non esiste nel ns ordinamento un referendum istitutivo), unica eccezione di democrazia diretta inun mo<strong>dello</strong> di democrazia rappresentativa.4. La divisione dei poteri: il potere legislativo, esecutivo ed il poter giudiziarioLa Costituzione ha affermato e regolamentato fra gli altri il principio della divisione dei poteri. Ilriferimento al principio di Montesquieu, affermatosi con la Rivoluzione francese di fine „700 è inquesto caso utilizzato e piegato ad una forte esigenza di salvaguardia della democrazia. Una necessitàche, usando volutamente un‟abusata figura retorica, i padri costituzionali avvertivano in modoparticolare, appena usciti com‟erano dalla funesta esperienza della dittatura fascista.Prima di passare con estrema sintesi ed in modo schematico alla descrizione dei suddetti poteri, ènecessario soffermarsi altrettanto brevemente sulla figura del Presidente della Repubblica, figura allaquale la Costituzione del ‟48 assegna principalmente un ruolo di rappresentanza del paese e dell‟unitànazionale, nonché un ruolo di garanzia dell‟ordine democratico, sancito dalla stessa Costituzione:Il potere legislativo è costituzionalmente riconosciuto al Parlamento, distinto in Camera delParlamento e Senato. Esiste anche un potere legislativo costituzionalmente riconosciuto alleRegioni, secondo i principi di competenza, concorrenza e sussidiarietà.Il potere esecutivo è assegnato dalla norma costituzionale al governo, costituito dalPresidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, i quali lo esercitano singolarmente neirispettivi Dicasteri con una corrispondente assunzione di responsabilità, ovverocollegialmente nel Consiglio dei Ministri, di cui è responsabile il presidente. Questo alivello di potere esecutivo centrale, mentre a livello locale la carta disegna il governo delleRegioni, delle Provincie, dei Comuni e delle Città Metropolitane.Il potere giudiziario. La costituzione è particolarmente attenta a mantenere diviso edindipendente dagli altri poteri quello giudiziario. Come si è detto in questo caso gioca unruolo significativo il temuto pericolo per la tenuta democratica, costituito da unamagistratura soggetta al potere politico. L‟amministrazione della giustizia è del pari segnatadal principio sancito dall‟art. 3 “ tutti i cittadini … sono eguali davanti alla legge”, a questosi accompagna il principio della presunzione di innocenza. Principio che informa leprocedure di formazione del giudizio. Ne scaturisce un sistema giudiziario di tipo c.d.garantista. Carattere ancor più rinforzato con la recente introduzione del principio del giustoprocesso. Per quanto attiene alla pena, infine, la carta abolisce la pena di morte, se non neicasi previsti dal codice militare in tempo di guerra, ritiene che “le pene non possonoconsistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione delcondannato(…)” (art. 27).

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