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Diritto e legislazione dello spettacolo Appunti ... - Lettere e Filosofia

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1) Principi fondamentali (artt. 1–12)2) I° Parte : diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54)3) II° Parte: ordinamento della Repubblica (detta anche parte ordinamentale, soggetta alleattuali proposte di revisione) (artt. 55-139)4) Disposizioni transitorie e finali (dalla I° alla XVIII°)La c.d. carta appartiene a quel genere di costituzione <strong>dello</strong> “Stato Sociale del <strong>Diritto</strong>” per ilfatto che essa è permeata dall‟impegno a promuovere i diritti sociali: il diritto al lavoro,all‟istruzione, alla sicurezza sociale, all‟uguaglianza sostanziale. Il carattere “sociale”dell‟iniziativa privata (art. 41) e della proprietà privata (art. 42) costituiscono a riguardo deichiari esempi. La funzione sociale si evince in modo esplicito nella parte dei principifondamentali ed in quella dei diritti e doveri dei cittadini. Nella parte ordinamentale, invece, sidisegna il profilo istituzionale della Repubblica secondo un principio informatore di democraziaparlamentare di tipo rappresentativa – salvo qualche eccezione di democrazia diretta – dilegalità, di divisione dei poteri, di competenza e di sussidiarietà.Le leggi ordinarie. Secondo la costituzione e riferendoci all‟attività legislativa delparlamento è questo lo schema tipico: la legge ordinaria viene deliberata, senza variazioni,da entrambe le camere, a maggioranza semplice e promulgata dal Presidente delleRepubblica (promulgare = pubblicare e rendere esecutivo)I regolamenti comunitari. Il principio consolidato in materia dalle sentenze della cortecostituzionale vuole che i regolamenti comunitari dispiegano un‟immediata efficacia nelnostro ordinamento, purché riferiti alle materie che i trattati attribuiscono alla competenzadegli organi comunitari. Inoltre in tali ambiti in caso di contraddizione fra legge nazionale eregolamento comunitario vige il principio del primato di quest‟ultimo.Gli atti aventi forza di legge. La costituzione riconosce al potere esecutivo (al governo)una potestà legislativa, si tratta dei Decreti Legislativi Delegati (Dlgs) e dei Decreti Legged‟urgenza (DL). I Dlgs sono adottati dal governo su apposita legge-delega del Parlamento,particolarmente condizionata: sono stabiliti oltre al termine entro il quale deve essereemesso il decreto, l‟oggetto, i principi ed i criteri direttivi da seguire. I DL, sono adottatidirettamente dal governo, sotto la propria responsabilità, vengono emanati dal Presidentedella Repubblica ed entrano immediatamente in vigore. Una validità che però è a termine,decadono se entro 60 giorni non sono convertiti in legge (un limite che tuttavia spesso vieneaggirato da una prassi dubbia sul piano costituzionale, di reiterazione del medesimo decreto,ivi compreso la clausola di conversione del precedente decreto).I regolamenti sono fonte definita secondaria, subordinata alla legge ed in questa fondati.Vengono emessi dal potere esecutivo, centrale o periferico. Di solito attengono a norme dicarattere esecutivo e/o procedurale che la legge non curandosi di dettare, demanda airegolamenti.Gli usi e le consuetudini. Nel nostro ordinamento lo spazio a questi dedicati oggi è quasidel tutto inesistente. Qualcosa ancora rimane in materia di rapporti commerciali, ma soloquando è la legge che fa espresso rimando ad usi e consuetudini individuate. Alle Camere diCommercio Provinciali è affidato il compito di tenere una raccolta degli usi e consuetudinilocali, che tuttavia potranno essere impugnati dalla parte che ne può contestare l‟effettivasussistenza, non avendo tali raccolte valore legale.La giurisprudenza. Secondo la famiglia del Civil Law, a cui appartiene il nostroordinamento, la giurisprudenza teoricamente non è una fonte del diritto. Nel concreto se sivuole conoscere qual è il diritto effettivamente vigente in un determinato settore ( ad.es.quello relativo al diritto d‟autore o degli artisti, esecutori ed interpreti) bisogna in verità far9

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