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Informazioni per i clienti e Condizioni generali d ... - Helvetia Gruppe

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<strong>Informazioni</strong> <strong>per</strong> i <strong>clienti</strong> e<br />

<strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> d’assicurazione<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia<br />

Previdenza libera (pilastro 3b)<br />

Previdenza vincolata (pilastro 3a)<br />

Edizione novembre 2012<br />

Tanto facile. Chiedete a noi.<br />

T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch


Editoriale<br />

Gentile cliente,<br />

siamo lieti che lei abbia scelto l’<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia.<br />

Riteniamo importante che lei possa usufruire integralmente delle<br />

caratteristiche della sua nuova soluzione previdenziale. Le CGA<br />

sono state concepite come un prontuario da consultare e, oltre<br />

al sommario, contengono anche un indice analitico. Le CGA<br />

valgono <strong>per</strong> la previdenza vincolata (pilastro 3a) e <strong>per</strong> quella<br />

libera (pilastro 3b). I capitoli validi <strong>per</strong> solo uno dei due pilastri<br />

sono contrassegnati appositamente.<br />

Restiamo sempre a sua completa disposizione <strong>per</strong> rispondere<br />

a qualsiasi sua domanda.<br />

Cordiali saluti<br />

<strong>Helvetia</strong> Assicurazioni<br />

Sommario<br />

A <strong>Informazioni</strong> <strong>per</strong> i <strong>clienti</strong> 3<br />

B <strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> d’assicurazione 6<br />

1 Terminologia 6<br />

2 Stipulazione dell’assicurazione 6<br />

3 Rendita con inizio immediato,<br />

previdenza libera (pilastro 3b) 7<br />

4 Rendita differita, previdenza libera (pilastro 3b) 8<br />

5 Rendita differita, previdenza vincolata<br />

(pilastro 3a) 10<br />

6 Liberazione dal pagamento dei premi in caso<br />

d’incapacità di guadagno 13<br />

7 Partecipazione alle eccedenze 15<br />

8 Premi e finanziamento 15<br />

9 Pagamento delle nostre prestazioni assicurate 16<br />

10 Rapporti contrattuali 16<br />

11 Disposizioni valevoli in caso di servizio militare<br />

e di guerra 17<br />

12 Indice analitico 18<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 2


A <strong>Informazioni</strong> <strong>per</strong> i <strong>clienti</strong><br />

1 <strong>Informazioni</strong> <strong>generali</strong><br />

Nelle presenti informazioni <strong>per</strong> i <strong>clienti</strong> troverà informazioni in<br />

merito al suo assicuratore, come pure una sintesi dei contenuti<br />

essenziali del contratto d’assicurazione (art. 3 della Legge<br />

federale sul contratto d’assicurazione, LCA). Potrà poi trovare<br />

informazioni dettagliate nelle <strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> d’assicurazione<br />

(CGA).<br />

2 Chi è il suo assicuratore?<br />

Il suo assicuratore e partner contrattuale è<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera<br />

d’Assicurazioni sulla Vita SA<br />

St.Alban-Anlage 26<br />

4052 Basilea.<br />

<strong>Helvetia</strong> è una società azionaria, con sede a Basilea, che fa<br />

parte del Gruppo <strong>Helvetia</strong>.<br />

3 Quali sono le basi del suo contratto?<br />

Le basi del suo contratto d’assicurazione sono costituite dalla<br />

sua proposta, dal referto medico (se da noi richiesto), dalle CGA<br />

allegate, dalle eventuali <strong>Condizioni</strong> particolari d’assicurazione<br />

(CP) e dalla sua polizza. Per il resto si applicano la Legge federale<br />

sul contratto d’assicurazione (LCA) e l’Ordinanza sulla<br />

legittimazione alle deduzioni fiscali <strong>per</strong> i contributi a forme di<br />

previdenza riconosciute (OPP 3).<br />

4 Quali rischi può assicurare?<br />

Con una rendita di vecchiaia <strong>Helvetia</strong> lei copre il rischio longevità,<br />

ossia si garantisce la sicurezza finanziaria <strong>per</strong> la vecchiaia.<br />

Inoltre può assicurare la liberazione dall’obbligo di pagamento<br />

dei premi in caso d’incapacità di guadagno.<br />

5 Quando inizia la sua assicurazione?<br />

Dopo l’accettazione della sua proposta, la co<strong>per</strong>tura incomincia<br />

alla data indicata sulla proposta come inizio dell’assicurazione.<br />

6 Quando termina la sua assicurazione?<br />

La sua assicurazione termina in caso di decesso della/e<br />

<strong>per</strong>sona/e assicurata/e oppure in caso di disdetta. Può disdire<br />

l’assicurazione se ha pagato il premio <strong>per</strong> almeno un anno. Per<br />

la previdenza vincolata (pilastro 3a) la possibilità di disdetta<br />

è soggetta a restrizioni legali. Alle cifre 12 e 13 potrà trovare<br />

ulteriori informazioni a questo riguardo. Nel caso delle rendite<br />

temporanee il suo contratto d’assicurazione termina al più tardi<br />

alla data di scadenza indicata sulla sua polizza.<br />

7 Qual è l’estensione della co<strong>per</strong>tura<br />

assicurativa?<br />

Fondamentalmente la sua co<strong>per</strong>tura vale in tutto il mondo. Se<br />

la <strong>per</strong>sona assicurata trasferisce il suo domicilio in un paese al<br />

di fuori della Svizzera, abbiamo la facoltà di escludere le prestazioni<br />

<strong>per</strong> incapacità di guadagno. Noi rinunciamo al diritto di<br />

ridurre le prestazioni in caso di negligenza grave.<br />

8 In quali casi la co<strong>per</strong>tura è soggetta<br />

a restrizioni?<br />

La co<strong>per</strong>tura assicurativa è ridotta segnatamente nei casi seguenti:<br />

n se lo abbiamo concordato <strong>per</strong> iscritto con lei<br />

n se alla stipulazione del contratto è stato taciuto o comunicato<br />

in modo inesatto un rilevante fatto interente al rischio che lei<br />

ovvero la <strong>per</strong>sona assicurata conosceva o avrebbe dovuto<br />

conoscere. In un caso del genere disdiciamo il contratto d’assicurazione.<br />

n se lei, la <strong>per</strong>sona assicurata o l’avente diritto avete causato<br />

intenzionalmente l’incapacità di guadagno della <strong>per</strong>sona assicurata<br />

n se lei o l’avente diritto avete intenzionalmente comunicato<br />

in modo inesatto o taciuto fatti che escluderebbero o ridurrebbero<br />

il nostro obbligo di fornire prestazioni oppure, alla<br />

notifica di un caso assicurato, non adempite ad uno degli<br />

obblighi menzionati nelle CGA<br />

n se dopo un trasferimento del domicilio della <strong>per</strong>sona assicurata<br />

in un paese al di fuori della Svizzera abbiamo escluso<br />

la liberazione dal pagamento dei premi in caso d’incapacità<br />

di guadagno<br />

n in caso di guerra e disordini<br />

9 Quali sono le nostre prestazioni?<br />

n In caso di vita paghiamo le rendite concordate.<br />

n In caso di estinzione di un’assicurazione di rendita con rimborso<br />

dei premi in seguito a decesso della <strong>per</strong>sona assicurata<br />

entro il <strong>per</strong>iodo in cui è garantito il rimborso dei premi, paghiamo<br />

la somma corrispondente a tale rimborso. Nel caso<br />

di una rendita senza rimborso dei premi, al decesso della<br />

<strong>per</strong>sona assicurata non viene pagata nessuna prestazione.<br />

n Se è stata coassicurata la liberazione dal pagamento dei<br />

premi in caso d’incapacità di guadagno, nel momento in cui<br />

si verifica l’evento assicurato lei è esentato dal pagamento<br />

dei premi. L’entità della liberazione dal pagamento dei premi<br />

dipende dal grado dell’incapacità di guadagno.<br />

10 Cosa deve sa<strong>per</strong>e in merito all’obbligo<br />

di pagamento dei premi?<br />

Secondo il tipo di prodotto, lei effettua un versamento unico<br />

oppure paga un premio <strong>per</strong>iodico. Nella sua proposta ovvero<br />

nella sua polizza può trovare le indicazioni relative all’ammontare<br />

del premio. Se la <strong>per</strong>iodicità dei pagamenti è inferiore a un<br />

anno, è dovuto anche un supplemento. Il premio concordato alla<br />

stipulazione del contratto è garantito <strong>per</strong> la sua intera durata.<br />

Se il contratto è soggetto alla tassa di bollo, la stessa va pagata<br />

direttamente a noi insieme con il premio. Nella sua proposta può<br />

controllare se deve pagare o meno il bollo. Nella previdenza<br />

vincolata (pilastro 3a) vige un limite massimo <strong>per</strong> il premio, che<br />

viene fissato dal Consiglio federale.<br />

Nella sua proposta ovvero nella sua polizza è indicato il termine<br />

in cui sono dovuti i suoi premi. Se malgrado la diffida lei non<br />

riesce a pagare il suo premio entro il termine stabilito, la sua<br />

assicurazione viene trasformata in un’assicurazione esente da<br />

premi, con prestazione ridotta in misura corrispondente, sempre<br />

che presenti un valore di trasformazione, (cf. cifra 13). In caso<br />

contrario si estingue.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 3


11 Quali sono i suoi ulteriori obblighi?<br />

n Obbligo di notifica, ossia l’obbligo di rispondere correttamente<br />

e in modo completo alle domande della proposta<br />

n Obbligo di notificare immediatamente che si è verificato il<br />

rischio assicurato<br />

n Obbligo di collaborare all’accertamento del suo diritto alle<br />

prestazioni (p. e. mediante inoltro di giustificativi, esami medici<br />

e comunicazione di qualsiasi cambiamento del suo stato<br />

in caso d’incapacità di guadagno)<br />

n Obbligo di comunicare un cambiamento di indirizzo.<br />

n Se prima che l’assicurazione sia stata stipulata definitivamente<br />

subentrano cambiamenti rispetto alle dichiarazioni<br />

contenute nella proposta, essi devono esserci comunicati<br />

immediatamente.<br />

12 Riscatto<br />

Se lei ha pagato i premi almeno <strong>per</strong> la durata minima definita<br />

nelle CGA, in caso di riscatto di un’assicurazione di rendita<br />

con rimborso dei premi noi le paghiamo il valore di riscatto e le<br />

eventuali eccedenze accumulate. Nella previdenza vincolata<br />

(pilastro 3a) il riscatto è soggetto a restrizioni. I valori di riscatto<br />

della sua assicurazione sono documentati nella sua proposta.<br />

Le rendite di vecchiaia senza rimborso dei premi e quelle <strong>per</strong> le<br />

quali è scaduto il <strong>per</strong>iodo di tale rimborso non possono essere<br />

riscattate.<br />

13 Trasformazione<br />

Se ha pagato i premi almeno <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo minimo definito nelle<br />

CGA, può chiedere la trasformazione della sua assicurazione in<br />

un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi. In tal modo<br />

rimane assicurato una co<strong>per</strong>tura ridotta. I valori di trasformazione<br />

della sua assicurazione sono documentati nella sua proposta.<br />

14 Determinazione delle eccedenze<br />

14.1 Formazione di eccedenze<br />

Al fine di poter garantire le prestazioni assicurate nell’arco dell’intera<br />

durata del contratto, abbiamo calcolato i premi con molta<br />

prudenza, in particolare <strong>per</strong> quanto concerne i ricavi sui capitali<br />

e l’andamento dei rischi. Le eccedenze si formano quando i<br />

ricavi degli investimenti di capitale sono più elevati del tasso di<br />

interesse già utilizzato <strong>per</strong> il calcolo dei premi e/o l’andamento<br />

dei rischi e dei costi è migliore di quanto ipotizzato nel quadro<br />

del calcolo dei premi. Eccedenze regolari sono la conseguenza<br />

del calcolo prudente dei premi.<br />

14.2 Modalità della partecipazione alle eccedenze,<br />

principi di calcolo e di distribuzione<br />

Le eccedenze vengono assegnate al fondo eccedenze alla fine<br />

dell’anno di esercizio. Il fondo eccedenze serve a compensare<br />

la partecipazione alle eccedenze concessa ai nostri <strong>clienti</strong>,<br />

in modo da <strong>per</strong>metterci di attenuare fino a un certo punto le<br />

oscillazioni annuali, così da poter assegnare ai nostri <strong>clienti</strong><br />

eccedenze il più possibile costanti. Ogni anno fissiamo la quota<br />

che possiamo prelevare dal fondo eccedenze e assegnare ai<br />

nostri <strong>clienti</strong>. Secondo la consistenza del fondo eccedenze, tale<br />

quota può essere maggiore o minore di quanto abbiamo conseguito<br />

nel medesimo anno di esercizio. L’ammontare individuale<br />

delle eccedenze assegnate al singolo contratto dipende dalle<br />

prestazioni assicurate e dalle basi di calcolo utilizzate.<br />

14.3 Diritto, inizio e fine della partecipazione alle<br />

eccedenze<br />

La partecipazione alle eccedenze incomincia con l’inizio del<br />

primo anno d’assicurazione.<br />

Il diritto alla partecipazione alle eccedenze sussiste fino alla<br />

fine del contratto.<br />

14.4 Impiego della partecipazione alle eccedenze<br />

assegnata annualmente<br />

Durante il <strong>per</strong>iodo di differimento le quote annuali di eccedenze<br />

vengono accreditate sul suo conto eccedenze e fruttano<br />

interessi.<br />

Nella previdenza libera (pilastro 3b), durante il <strong>per</strong>iodo di pagamento<br />

dei premi le quote, di eccedenze possono anche essere<br />

compensate con i premi da pagare.<br />

Durante la fase di pagamento della rendita le quote di eccedenze<br />

vengono corrisposte in forma di rendita complementare, <strong>per</strong>ò<br />

non garantita, insieme con la rendita contrattuale.<br />

14.5 Bonus finale<br />

Se viene finanziata con premi <strong>per</strong>iodici, la sua assicurazione può<br />

prevedere un bonus finale al termine del <strong>per</strong>iodo di differimento.<br />

In caso di decesso, riscatto o liberazione dal pagamento dei<br />

premi viene accreditata, a partire dalla metà del <strong>per</strong>iodo di differimento<br />

concordato, una quota pari al 50 % dell’accantonamento<br />

<strong>per</strong> il bonus finale. Tale quota cresce progressivamente fino al<br />

termine del <strong>per</strong>iodo di differimento concordato, raggiungendo<br />

infine il 100 %.<br />

14.6 Avere all’inizio della fase di pagamento<br />

della rendita<br />

All’inizio della fase di pagamento della rendita, l’avere d’eccedenze<br />

accumulato e il bonus finale sono corrisposti alla <strong>per</strong>sona<br />

avente diritto, sotto forma di rendita supplementare costante,<br />

unitamente alla rendita contrattuale. Invece della rendita supplementare<br />

potete chiedere il versamento dell’avere corrispondente<br />

in un importo unico.<br />

Se l’avere viene utilizzato <strong>per</strong> incrementare le rendite, nel pilastro<br />

3b è dovuta una tassa di bollo in caso di domicilio in Svizzera<br />

o nel Principato del Liechtenstein. La tassa viene calcolata<br />

insieme all’avere d’eccedenze presente.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 4


15 Come vengono elaborati i suoi dati?<br />

15.1 <strong>Informazioni</strong> <strong>generali</strong><br />

Noi elaboriamo i suoi dati nel rispetto delle disposizioni della<br />

Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Di conseguenza<br />

l’elaborazione dei dati è <strong>per</strong>messa in particolare se la LPD o<br />

un’altra norma giuridica lo consentono o se lei ha dato il suo<br />

assenso a tale riguardo. Firmando la proposta d’assicurazione<br />

lei ci autorizza quindi anche a elaborare i dati nel quadro delle<br />

clausole di consenso contenute nella proposta.<br />

15.2 Elaborazione dati<br />

L’elaborazione dei dati consiste in qualsiasi trattamento dei dati<br />

<strong>per</strong>sonali. I suoi dati sono gestiti e archiviati elettronicamente<br />

o fisicamente nel rispetto delle leggi vigenti. Essi sono protetti<br />

<strong>per</strong> evitare che ne prendano visione <strong>per</strong>sone non autorizzate<br />

o siano modificati illecitamente. Noi elaboriamo i suoi dati nella<br />

misura necessaria <strong>per</strong> la stipulazione dei contratti e <strong>per</strong> le pratiche<br />

relative ai contratti e alle prestazioni, nonché in relazione a<br />

ottimizzazioni di prodotti e <strong>per</strong> scopi interni di marketing. I suoi<br />

dati comprendono quelli fornitici da lei direttamente o tramite<br />

un intermediario, come pure i dati eventualmente di dominio<br />

pubblico. Per esempio vengono elaborati i suoi dati ricavati<br />

da contratti esistenti, proposta d’assicurazione e proposta di<br />

prestazione (p.e. <strong>per</strong> l’esame del rischio, il calcolo dei premi,<br />

la gestione dei contratti, l’incasso dei premi o l’elaborazione<br />

delle prestazioni).<br />

15.3 Scambio di dati<br />

Se necessario, i dati vengono trasmessi ai terzi coinvolti, in<br />

particolare ai preassicuratori, coassicuratori e riassicuratori in<br />

Svizzera e all’estero. Un tale scambio di dati può avvenire anche<br />

all’interno del gruppo societario e con i partner di coo<strong>per</strong>azione.<br />

Se <strong>per</strong> esempio lei ha richiesto un’assicurazione sulla vita, secondo<br />

i casi, consultiamo un medico, terapista, ospedale o altri<br />

assicuratori coinvolti. In caso di prestazioni, i suoi dati possono<br />

essere trasmessi <strong>per</strong> il parere anche ad altri fornitori di prestazioni<br />

(p.es. AI, SUVA) o a <strong>per</strong>iti (p.es. a medici).<br />

15.4 Diritto di informazione e di rettifica<br />

Lei e la <strong>per</strong>sona assicurata avete il diritto di essere informati e,<br />

a determinate condizioni, di far rettificare, bloccare o cancellare<br />

i dati da noi memorizzati o archiviati nel dossier.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 5


B <strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> d’assicurazione<br />

1 Terminologia<br />

Intestatario della previdenza ovvero stipulante d’assicurazione<br />

è lei, non appena richiede e stipula con noi un’assicurazione.<br />

Persona assicurata è la <strong>per</strong>sona sulla cui vita è stata stipulata<br />

l’assicurazione.<br />

Beneficiario è la <strong>per</strong>sona da lei designata che dovrà ricevere<br />

la prestazione assicurata.<br />

Avente diritto è qualsiasi <strong>per</strong>sona che ha diritto alla prestazione<br />

assicurata.<br />

Polizza è il documento in cui è indicata l’estensione della co<strong>per</strong>tura<br />

assicurativa.<br />

La riserva matematica di inventario è costituita dagli accantonamenti<br />

necessari <strong>per</strong> ragioni attuariali, al fine di adempiere<br />

gli impegni futuri dell’assicuratore. È costituita dai premi da<br />

lei pagati e dagli interessi tecnici accreditati, dopo deduzione<br />

delle prestazioni corrisposte e dei costi di rischio, stipulazione<br />

e amministrazione.<br />

Anno assicurativo è il <strong>per</strong>iodo di un anno, a partire dall’inizio<br />

dell’assicurazione.<br />

Mese assicurativo è un dodicesimo dell’anno assicurativo.<br />

Fase di crescita (detta anche durata o <strong>per</strong>iodo di differimento):<br />

nel caso delle rendite differite corrisponde al <strong>per</strong>iodo che<br />

intercorre fra l’inizio dell’assicurazione e il pagamento della<br />

prima rendita.<br />

2 Stipulazione dell’assicurazione<br />

2.1 Chi è l’assicuratore?<br />

L’assicuratore è l’<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni<br />

sulla Vita SA, Basilea.<br />

2.2 Quando si considera conclusa<br />

l’assicurazione?<br />

Non appena ricevuta la sua proposta, le comunichiamo al più<br />

presto possibile se possiamo accettarla. Il contratto d’assicurazione<br />

si considera concluso con l’accettazione da parte nostra.<br />

Come attestazione dell’assicurazione lei riceve la sua polizza.<br />

2.3 A partire da quando sussiste la co<strong>per</strong>tura<br />

assicurativa?<br />

La co<strong>per</strong>tura assicurativa inizia alla data indicata sulla polizza.<br />

2.4 Cosa deve fare se vuole revocare la sua<br />

proposta d’assicurazione?<br />

La sua revoca ha effetto se <strong>per</strong>viene <strong>per</strong> iscritto alla sede principale<br />

della <strong>Helvetia</strong> a Basilea entro 14 giorni dalla firma della<br />

proposta. Con l’invio della sua revoca la co<strong>per</strong>tura assicurativa<br />

si estingue.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 6


3 Rendita con inizio immediato, previdenza libera (pilastro 3b)<br />

n Rendita vita natural durante con inizio immediato, finanziata con versamento unico<br />

n Rendita vita natural durante con inizio immediato, su 2 vite, finanziata con versamento unico<br />

n Rendita temporanea con inizio immediato, finanziata con versamento unico<br />

n Rendita temporanea con inizio immediato, su 2 vite, finanziata con versamento unico<br />

3.1 Prestazione<br />

assicurata<br />

3.2 Notifica del rischio<br />

assicurato<br />

Rendita vita natural durante e rendita temporanea<br />

La rendita assicurata viene pagata se la <strong>per</strong>sona assicurata è ancora in vita alla scadenza<br />

<strong>per</strong>iodica della rendita stessa. Se <strong>per</strong> la rendita sono state assicurate due <strong>per</strong>sone, la rendita<br />

viene pagata fintanto che una delle <strong>per</strong>sone assicurate è ancora in vita alla scadenza <strong>per</strong>iodica<br />

della rendita stessa. Se <strong>per</strong> la rendita è stata concordata una durata temporanea, le rendite<br />

sono pagate al massimo fino al termine concordato.<br />

Prestazione in caso di decesso con un’assicurazione con rimborso dei premi<br />

Se la <strong>per</strong>sona assicurata muore durante il <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il rimborso dei premi, noi<br />

paghiamo la somma concordata <strong>per</strong> il rimborso dei premi. All’inizio dell’assicurazione tale<br />

somma corrisponde al versamento unico e si riduce <strong>per</strong> ogni rendita pagata, dell’importo che<br />

figura sulla polizza.<br />

Se <strong>per</strong> una rendita sono state assicurate due <strong>per</strong>sone, i premi sono rimborsati al decesso della<br />

<strong>per</strong>sona inizialmente sopravvissuta.<br />

Caso di vita Caso di decesso<br />

In qualsiasi momento possiamo richiedere la<br />

prova che le <strong>per</strong>sone assicurate erano ancora<br />

in vita il giorno della scadenza della rendita.<br />

È necessario inoltrarci i giustificativi seguenti:<br />

n polizza<br />

n certificato di morte<br />

3.3 Clausola beneficiaria Lei può designare anche terzi come beneficiari di tutte o di parte delle prestazioni assicurate.<br />

Una clausola beneficiaria esistente può essere modificata o revocata in qualsiasi momento. Se<br />

la clausola beneficiaria deve essere irrevocabile, lei deve attestare con la sua firma sulla polizza<br />

la rinuncia alla revoca e consegnare la polizza al beneficiario.<br />

Se i beneficiari sono il suo coniuge, il suo partner registrato o i suoi discendenti, i suoi diritti<br />

derivanti dall’assicurazione e quelli dei beneficiari non possono essere oggetto di un’esecuzione<br />

forzata da parte dei suoi creditori; ciò significa che le prestazioni assicurate non possono essere<br />

né pignorate né incluse nella massa fallimentare (a meno che lei non le abbia costituite in pegno<br />

a favore di un creditore).<br />

3.4 Cessione,<br />

costituzione<br />

in pegno<br />

Perché la costituzione in pegno e la cessione dei diritti alle prestazioni assicurate siano valide,<br />

sono costituzione in pegno richieste<br />

n la forma scritta<br />

n la consegna della polizza e<br />

n la notifica scritta a noi.<br />

3.5 Riscatto Lei può riscattare integralmente o in parte la sua assicurazione, allegando la polizza, in qualsiasi<br />

momento durante il <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il rimborso dei premi. In caso di riscatto parziale<br />

le disposizioni seguenti si riferiscono alla parte disdetta dell’assicurazione. La sua disdetta ha<br />

effetto <strong>per</strong> la fine del mese assicurativo in corso, sempre che lei non abbia indicato una data<br />

successiva. Le rendite di vecchiaia senza rimborso dei premi e quelle <strong>per</strong> le quali il <strong>per</strong>iodo di<br />

tale rimborso è scaduto, non possono essere riscattate. Con il riscatto si estinguono tutte le<br />

prestazioni assicurate.<br />

Nel caso delle rendite con rimborso dei premi il valore di riscatto corrisponde alla somma del<br />

rimborso dei premi, ossia alla prestazione assicurata in caso di decesso, al massimo <strong>per</strong>ò alla<br />

riserva matematica di inventario.<br />

Un’eventuale differenza positiva fra la riserva matematica di inventario e il valore di riscatto<br />

viene utilizzata come versamento di inventario <strong>per</strong> una pura assicurazione in caso di vita. La<br />

prestazione di tale assicurazione in caso di vita viene pagata dopo un <strong>per</strong>iodo di attesa di tre<br />

anni, alla data di riferimento annuale della polizza, a condizione che la <strong>per</strong>sona assicurata ovvero<br />

una delle <strong>per</strong>sone assicurate sia ancora in vita in detta data.<br />

Se la prestazione dell’assicurazione in caso di vita ammonta a meno di CHF 10’000.–, con il<br />

suo consenso noi le rimborsiamo, oltre al valore di riscatto, la differenza positiva fra la riserva<br />

matematica di inventario e il valore di riscatto. In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 7


4 Rendita differita, previdenza libera (pilastro 3b)<br />

n Rendita vita natural durante differita, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />

n Rendita vita natural durante differita, su 2 vite, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />

n Rendita temporanea differita, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />

n Rendita temporanea differita, su 2 vite, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />

4.1 Prestazione<br />

assicurata<br />

4.2 Notifica del rischio<br />

assicurato<br />

Rendita vita natural durante e rendita temporanea<br />

La rendita assicurata viene pagata se la <strong>per</strong>sona assicurata è ancora in vita alla scadenza <strong>per</strong>iodica<br />

di pagamento della rendita stessa. Se <strong>per</strong> la rendita sono state assicurate due <strong>per</strong>sone,<br />

la rendita viene pagata fintanto che una delle <strong>per</strong>sone assicurate è ancora in vita alla scadenza<br />

<strong>per</strong>iodica della rendita stessa. Se <strong>per</strong> la durata delle prestazioni della rendita è stato concordato<br />

un <strong>per</strong>iodo determinato, le rendite sono pagate al massimo fino al termine concordato.<br />

Prestazione in caso di decesso con un’assicurazione con rimborso dei premi<br />

Se la <strong>per</strong>sona assicurata muore durante il <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il rimborso dei premi, noi<br />

paghiamo la somma concordata <strong>per</strong> il rimborso dei premi. Durante la fase di crescita essa<br />

corrisponde alla somma dei premi già pagati <strong>per</strong> le rendite di vecchiaia, dopo deduzione dei<br />

supplementi <strong>per</strong> il pagamento rateale. Durante la fase di pagamento della rendita la somma<br />

del rimborso dei premi si riduce, <strong>per</strong> ogni rendita pagata, dell’importo che figura sulla polizza.<br />

Se <strong>per</strong> una rendita sono state assicurate due <strong>per</strong>sone, i premi sono rimborsati al decesso della<br />

<strong>per</strong>sona inizialmente sopravvissuta.<br />

Caso di vita Caso di decesso<br />

In qualsiasi momento possiamo richiedere la<br />

prova che le <strong>per</strong>sone assicurate erano ancora<br />

in vita il giorno della scadenza della rendita.<br />

È necessario inoltrarci i giustificativi seguenti:<br />

n polizza<br />

n certificato di morte<br />

4.3 Clausola beneficiaria Lei può designare anche terzi come beneficiari di tutte o una parte delle prestazioni assicurate.<br />

Una clausola beneficiaria esistente può essere modificata o revocata in qualsiasi momento. Se<br />

la clausola beneficiaria deve essere irrevocabile, lei deve attestare con la sua firma sulla polizza<br />

la rinuncia alla revoca e consegnare la polizza al beneficiario.<br />

Se i beneficiari sono il suo coniuge, il suo partner registrato o i suoi discendenti, i suoi diritti<br />

derivanti dall’assicurazione e quelli dei beneficiari non possono essere oggetto di un’esecuzione<br />

forzata da parte dei suoi creditori; ciò significa che le pretese assicurate non possono essere né<br />

pignorate né incluse nella massa fallimentare (a meno che lei non le abbia costituite in pegno<br />

a favore di un creditore).<br />

4.4 Cessione,<br />

costituzione<br />

in pegno<br />

Perché la costituzione in pegno e la cessione dei diritti alle prestazioni assicurate siano valide,<br />

sono costituzione in pegno richieste<br />

n la forma scritta<br />

n la consegna della polizza e<br />

n la notifica scritta a noi.<br />

4.5 Prestito Durante la fase di crescita, noi le concediamo un prestito contro costituzione in pegno della sua<br />

assicurazione, sempre che questa abbia un valore di riscatto. Le condizioni del prestito vengono<br />

stabilite separatamente.<br />

Il prestito deve essere rimborsato al più tardi all’inizio della fase di pagamento della rendita.<br />

Se al momento della fase di versamento della rendita il prestito non è ancora stato rimborsato,<br />

l’importo del prestito viene compensato con il valore di riscatto della polizza. Questo comporta<br />

una riduzione delle rendite assicurate. Se la compensazione comporta una riduzione della rendita<br />

al di sotto dell’importo minimo vigente in tale momento, noi riscattiamo il contratto.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

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4.6 Riscatto Lei può disdire integralmente o in parte la sua assicurazione allegando la polizza al più presto <strong>per</strong><br />

la fine del primo anno assicurativo, sempre che siano stati pagati i premi <strong>per</strong> almeno un anno. In<br />

caso di riscatto parziale le disposizioni seguenti si riferiscono alla parte dell’assicurazione che è<br />

stata disdetta. La sua disdetta ha effetto <strong>per</strong> la fine del mese assicurativo in corso, sempre che<br />

lei non abbia indicato una data successiva. Le rendite di vecchiaia senza rimborso dei premi<br />

e quelle <strong>per</strong> le quali il <strong>per</strong>iodo di tale rimborso è scaduto non possono essere riscattate. Con il<br />

riscatto si estinguono tutte le prestazioni assicurate.<br />

La sua assicurazione possiede un valore di riscatto se è stato effettuato il versamento unico<br />

ovvero se i premi <strong>per</strong>iodici sono stati pagati <strong>per</strong> tre anni d’assicurazione oppure sono scaduti e<br />

stati pagati <strong>per</strong> 1 /10 del <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il pagamento dei premi.<br />

4.7 Trasformazione in<br />

un’assicurazione<br />

liberata dal<br />

pagamento premi<br />

4.8 Modifica della data di<br />

inizio di pagamento<br />

liberata dal<br />

della rendita<br />

In caso di riscatto durante la fase di crescita i premi arretrati e gli eventuali prestiti, insieme con<br />

gli interessi, vengono compensati con il valore di riscatto e le eccedenze accumulate. Le parti<br />

dei premi versate oltre la data di disdetta vengono rimborsate.<br />

Il valore di riscatto corrisponde alla somma del rimborso dei premi, ossia alla prestazione assicurata<br />

in caso di decesso, al massimo <strong>per</strong>ò alla riserva matematica di inventario, dopo deduzione<br />

dei costi di stipulazione non ammortizzati che al massimo ammontano a 1 /3 della riserva<br />

matematica d’inventario. Un’eventuale differenza positiva fra la riserva matematica di inventario<br />

(dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati) e il valore di riscatto viene utilizzata<br />

come versamento di inventario <strong>per</strong> una pura assicurazione in caso di vita. La prestazione di<br />

tale assicurazione in caso di vita viene pagata dopo un <strong>per</strong>iodo di attesa di tre anni, alla data<br />

di riferimento annuale della polizza, a condizione che la <strong>per</strong>sona assicurata ovvero una delle<br />

<strong>per</strong>sone assicurate sia ancora in vita in detta data.<br />

Se la prestazione dell’assicurazione in caso di vita ammonta a meno di CHF 10’000.–, con il<br />

suo consenso noi le rimborsiamo, oltre al valore di riscatto, la differenza positiva fra la riserva<br />

matematica di inventario (dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati) e il valore<br />

di riscatto. In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />

Lei può far trasformare in qualsiasi momento, in modo totale o parziale, la sua assicurazione in<br />

un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi, con prestazione ridotta in misura corrispondente,<br />

a condizione che i premi siano stati pagati <strong>per</strong> almeno tre anni o <strong>per</strong> 1 /10 del <strong>per</strong>iodo di<br />

pagamento dei premi. In caso di trasformazione parziale le disposizioni seguenti si riferiscono<br />

alla parte dell’assicurazione da trasformare.<br />

In caso di posizioni contrattuali con finanziamento <strong>per</strong>iodico il valore di conversione è pari alla<br />

riserva matematica d’inventario, dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati,<br />

al minimo <strong>per</strong>ò a 2 /3 della riserva matematica d’inventario. In questo calcolo si procede anche<br />

alla compensazione dei premi arretrati. I premi versati oltre la data di trasformazione vengono<br />

utilizzati <strong>per</strong> aumentare il valore di trasformazione.<br />

Il valore di trasformazione viene utilizzato come versamento di inventario <strong>per</strong> una rendita di<br />

vecchiaia dello stesso tipo di quella prima della trasformazione. In caso di trasformazione la<br />

liberazione dal pagamento dei premi assicurata si estingue.<br />

Le posizioni contrattuali che sono state finanziate con versamento unico o <strong>per</strong> le quali è già<br />

scaduto il <strong>per</strong>iodo di pagamento dei premi, restano immutate.<br />

Se dalla trasformazione risulta assicurata una rendita di vecchiaia di importo inferiore alla rendita<br />

minima vigente in tale momento, con il suo consenso noi le rimborsiamo il valore di trasformazione.<br />

In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />

Anticipo<br />

Prima che termini la fase di crescita, lei ha la possibilità, tenendo conto delle basi di calcolo e<br />

delle disposizioni originarie, di anticipare la data di inizio concordata contrattualmente <strong>per</strong> l’inizio<br />

del pagamento della rendita a un’altra data di riferimento della polizza, a condizione che siano<br />

soddisfatte le condizioni <strong>per</strong> un riscatto.<br />

Se l’assicurazione è stata finanziata mediante versamento unico, in caso di anticipo a una data<br />

di oltre cinque anni anteriore a quella originariamente concordata <strong>per</strong> il pagamento della rendita,<br />

viene applicata una deduzione <strong>per</strong> il rischio degli interessi sopportato, se in quel momento i tassi<br />

sono più elevati di quelli vigenti alla stipulazione del contratto. Tale deduzione è <strong>per</strong>ò limitata<br />

al massimo al 10 %.<br />

Differimento<br />

Alla scadenza della fase di crescita lei può posticipare la data di inizio della rendita concordata<br />

contrattualmente con un’altra data di riferimento della polizza.<br />

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5 Rendita differita, previdenza vincolata (pilastro 3a)<br />

n Rendita vita natural durante differita, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />

n Rendita temporanea differita, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />

5.1 Prestazione<br />

assicurata<br />

5.2 Notifica del rischio<br />

assicurato<br />

5.3 Adeguamento ai<br />

nuovi valori limite<br />

Rendita vita natural durante e rendita temporanea<br />

La rendita assicurata viene pagata fintanto che la <strong>per</strong>sona assicurata è ancora in vita alla scadenza<br />

<strong>per</strong>iodica del pagamento della rendita stessa. Se <strong>per</strong> la durata delle prestazioni della<br />

rendita è stato concordato un <strong>per</strong>iodo determinato le rendite sono pagate al massimo fino al<br />

termine concordato.<br />

Prestazione in caso di decesso con un’assicurazione con rimborso dei premi<br />

Se la <strong>per</strong>sona assicurata muore durante il <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il rimborso dei premi, noi<br />

paghiamo la somma concordata <strong>per</strong> il rimborso dei premi. Durante la fase di crescita essa<br />

corrisponde alla somma dei premi già pagati <strong>per</strong> le rendite di vecchiaia, dopo deduzione dei<br />

supplementi <strong>per</strong> il pagamento rateale. Durante la fase di pagamento della rendita la somma<br />

del rimborso dei premi si riduce <strong>per</strong> ogni rendita pagata, dell’importo che figura sulla polizza.<br />

Caso di vita Caso di decesso<br />

In qualsiasi momento possiamo richiedere la<br />

prova che le <strong>per</strong>sone assicurate erano ancora<br />

in vita il giorno della scadenza della rendita.<br />

È necessario inoltrarci i giustificativi seguenti:<br />

n polizza<br />

n certificato di morte<br />

Se il Consiglio federale aumenta i limiti dei contributi ad assicurazioni previdenziali deducibili<br />

nel quadro dell’imposta sul reddito della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, lei può<br />

chiedere un aumento dei suoi premi pari all’importo di cui sono stati aumentati i limiti massimi.<br />

Per l’aumento valgono le condizioni di accettazione al momento della stipulazione del contratto.<br />

Lei può concordare con noi che questo tipo di aumento avvenga automaticamente alla data di<br />

riferimento annuale, non appena i limiti vengono innalzati.<br />

Se la sua assicurazione viene liberata dal pagamento dei premi a causa d’incapacità di guadagno,<br />

noi ci riserviamo di rifiutare l’aumento dei premi<br />

5.4 Clausola beneficiaria Beneficiari delle prestazioni della sua assicurazione previdenziale sono:<br />

a) in caso di vita lei stesso<br />

b) in caso di decesso le <strong>per</strong>sone seguenti nell’ordine indicato:<br />

1. il coniuge su<strong>per</strong>stite o il partner registrato su<strong>per</strong>stite<br />

2. i suoi discendenti diretti e le <strong>per</strong>sone fisiche, al cui sostentamento lei provvedeva in notevole<br />

misura, oppure la <strong>per</strong>sona che ha vissuto ininterrottamente in comunione con lei<br />

negli ultimi cinque anni fino alla sua morte o che deve provvedere al sostentamento di uno<br />

o più figli comuni.<br />

3. i suoi genitori<br />

4. i suoi fratelli<br />

5. i suoi altri eredi<br />

5.5 Cessione,<br />

costituzione<br />

in pegno e<br />

compensazione<br />

Lei può designare uno o più beneficiari fra le <strong>per</strong>sone elencate alla lettera b cifra 2 e definire<br />

più dettagliatamente i loro diritti.<br />

Lei ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari di cui alla lettera b cifre 3 – 5 e di definire più<br />

dettagliatamente i loro diritti.<br />

Eventuali cessioni, costituzioni in pegno e compensazioni sono nulle. Fanno eccezione a tale<br />

disposizione:<br />

n la compensazione con premi ancora dovuti<br />

n la costituzione in pegno <strong>per</strong> la proprietà di un’abitazione o la partecipazione a una tale proprietà<br />

a uso proprio (gli assicurati coniugati o registrati in un’unione domestica necessitano<br />

del consenso scritto del coniuge ovvero del partner registrato); <strong>per</strong> la validità della costituzione<br />

in pegno è richiesta la forma scritta, la consegna della polizza e la notifica scritta a noi<br />

n la cessione al coniuge ovvero al partner registrato in caso di risoluzione del regime dei beni<br />

<strong>per</strong> motivi diversi dal decesso<br />

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5.6 Riscatto Il riscatto è possibile, allegando la polizza, al più presto dopo la fine del primo anno assicurativo,<br />

a condizione che siano stati pagati i premi <strong>per</strong> almeno un anno ed esclusivamente alle<br />

condizioni seguenti:<br />

n fino a cinque anni prima del raggiungimento dell’età AVS:<br />

– se lei <strong>per</strong>cepisce una rendita di invalidità intera dell’Assicurazione federale invalidità e il<br />

rischio di invalidità non è assicurato<br />

– se lei utilizza la prestazione corrisposta <strong>per</strong> l’acquisto di prestazioni di un istituto di previdenza<br />

esente da imposte o <strong>per</strong> un’altra forma di previdenza riconosciuta<br />

– se lei cessa la sua attività indipendente esercitata fino a quel momento e inizia un’attività<br />

indipendente di altro genere (è richiesto il consenso scritto del coniuge ovvero del partner<br />

registrato)<br />

– se lei lascia definitivamente la Svizzera (è richiesto il consenso scritto del coniuge ovvero<br />

del partner registrato); restano riservati gli eventuali accordi internazionali di tenore diverso<br />

– se lei inizia un’attività indipendente e non è più soggetto alla previdenza obbligatoria (è<br />

richiesto il consenso scritto del coniuge ovvero del partner registrato)<br />

– se il valore di riscatto è inferiore a un premio annuo (è richiesto il consenso scritto del coniuge<br />

ovvero del partner registrato)<br />

– se lei utilizza la prestazione <strong>per</strong> l’acquisto o la costruzione di un’abitazione a uso proprio, la<br />

partecipazione alla proprietà di un’abitazione a uso proprio o l’ammortamento di un mutuo<br />

ipotecario concesso <strong>per</strong> una tale proprietà (è richiesto il consenso scritto del coniuge ovvero<br />

del partner registrato); in tal caso il rapporto di previdenza viene risolto se il prelievo è totale<br />

ovvero modificato se è parziale; i prelievi parziali possono essere chiesti ogni cinque anni<br />

n a partire da cinque anni prima del raggiungimento dell’età AVS, durante il <strong>per</strong>iodo di rimborso<br />

dei premi, lei può riscattare in qualsiasi momento la sua assicurazione di previdenza<br />

n le rendite di vecchiaia senza rimborso dei premi e quelle <strong>per</strong> le quali è scaduto il <strong>per</strong>iodo di<br />

tale rimborso non possono essere riscattate<br />

Con il riscatto si estinguono tutte le prestazioni assicurate.<br />

In caso di riscatto durante la fase di crescita i premi arretrati vengono compensati insieme al<br />

valore di riscatto e all’avere d’eccedenze accumulato. Le parti dei premi versate oltre la data di<br />

disdetta vengono rimborsate.<br />

Il valore di riscatto corrisponde alla somma del rimborso dei premi, ossia alla prestazione assicurata<br />

in caso di decesso, al massimo <strong>per</strong>ò alla riserva matematica di inventario, dopo deduzione<br />

dei costi di stipulazione non ammortizzati, che al massimo ammontano a 1 /3 della riserva<br />

matematica d’inventario. Un’eventuale differenza positiva fra la riserva matematica di inventario<br />

(dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati) e il valore di riscatto viene utilizzata<br />

come versamento di inventario <strong>per</strong> una pura assicurazione in caso di vita. La prestazione di<br />

tale assicurazione in caso di vita viene pagata dopo un <strong>per</strong>iodo di attesa di tre anni, alla data<br />

di riferimento annuale della polizza, a condizione che la <strong>per</strong>sona assicurata ovvero una delle<br />

<strong>per</strong>sone assicurate sia ancora in vita in detta data.<br />

Se la prestazione dell’assicurazione in caso di vita ammonta a meno di CHF 10’000.–, con il suo<br />

consenso le rimborsiamo, oltre al valore di riscatto, la differenza positiva fra la riserva matematica<br />

di inventario (dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati) e il valore di riscatto.<br />

In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />

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5.7 Trasformazione in<br />

un’assicurazione<br />

liberata dal<br />

pagamento dei<br />

premi<br />

5.8 Modifica della data di<br />

inizio di pagamento<br />

della rendita<br />

Lei può far trasformare in qualsiasi momento, in modo totale o parziale, la sua assicurazione in<br />

un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi, con prestazione ridotta in misura corrispondente,<br />

a condizione che i premi siano stati pagati <strong>per</strong> almeno tre anni o <strong>per</strong> 1 /10 del <strong>per</strong>iodo di<br />

pagamento dei premi. In caso di trasformazione parziale le disposizioni seguenti si riferiscono<br />

alla parte dell’assicurazione da trasformare.<br />

In caso di posizioni contrattuali con finanziamento <strong>per</strong>iodico il valore di trasformazione è pari<br />

alla riserva matematica d’inventario, dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati,<br />

al minimo <strong>per</strong>ò a 2 /3 della riserva matematica d’inventario. In questo calcolo si procede anche<br />

alla compensazione dei premi arretrati. I premi versati oltre la data di trasformazione vengono<br />

utilizzati <strong>per</strong> aumentare il valore di trasformazione.<br />

Il valore di trasformazione viene utilizzato come premio unico di inventario <strong>per</strong> una rendita di<br />

vecchiaia dello stesso tipo di quella prima della trasformazione. In caso di trasformazione la<br />

liberazione dal pagamento dei premi assicurata si estingue.<br />

Le posizioni contrattuali che sono state finanziate con versamento unico o <strong>per</strong> le quali è già<br />

scaduto il <strong>per</strong>iodo di pagamento dei premi, restano immutate.<br />

Se dalla trasformazione risulta assicurata una rendita di vecchiaia di importo inferiore alla rendita<br />

minima vigente in tale momento, con il suo consenso le rimborsiamo il valore di trasformazione.<br />

In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />

Anticipo<br />

Prima della scadenza della fase di crescita, tenendo conto delle basi di calcolo e delle disposizioni<br />

originarie, lei può anticipare la data concordata contrattualmente <strong>per</strong> l’inizio del pagamento della<br />

rendita a un’altra data di riferimento della polizza. La prima rendita può <strong>per</strong>ò essere riscossa al<br />

più presto 5 anni prima di raggiungere l’età di pensionamento ordinaria dell’AVS.<br />

Differimento<br />

Allo scadere della fase di crescita lei può posticipare la data concordata contrattualmente <strong>per</strong><br />

l’inizio del pagamento della rendita a un’altra data di riferimento della polizza, al massimo <strong>per</strong>ò<br />

fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria dell’AVS.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

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6 Liberazione dal pagamento dei premi in caso d’incapacità di guadagno<br />

Le disposizioni seguenti sono applicabili alla sua assicurazione soltanto se è stata assicurata la liberazione dal pagamento dei premi<br />

in caso d’incapacità di guadagno.<br />

6.1 Incapacità di<br />

guadagno<br />

a) Confronto del<br />

reddito<br />

b) Confronto di<br />

attività<br />

c) Confronto di<br />

redditi e attività<br />

d) Accertamenti e<br />

decisioni degli<br />

assicuratori sociali<br />

6.2 Prestazione<br />

assicurata<br />

La <strong>per</strong>sona assicurata è considerata incapace di guadagno se, in seguito a un danno alla salute<br />

fisica o psichica, attestato dal medico, non è più in grado di esercitare del tutto o in parte la<br />

propria professione né un’altra attività lucrativa accettabile, con conseguente <strong>per</strong>dita di reddito.<br />

L’attività è considerata accettabile se è conforme alle capacità e alla posizione sociale della<br />

<strong>per</strong>sona assicurata, anche se le conoscenze necessarie al riguardo devono essere prima acquisite<br />

con una riqualificazione.<br />

Durante il <strong>per</strong>iodo di riqualificazione ovvero delle misure professionali le prestazioni <strong>per</strong> incapacità<br />

di guadagno vengono fornite soltanto se oggettivamente necessarie, idonee e adeguate<br />

<strong>per</strong> ripristinare, conservare o migliorare la capacità di guadagno.<br />

Nel caso delle <strong>per</strong>sone con attività lucrativa, il reddito del lavoro che la <strong>per</strong>sona assicurata<br />

conseguiva prima che subentrasse l’incapacità di guadagno viene confrontato con quello che<br />

consegue o potrebbe conseguire su un mercato del lavoro equilibrato come inabile al lavoro, dopo<br />

che sono state attuate tutte le eventuali misure di reintegrazione. Dalla differenza espressa in<br />

<strong>per</strong>centuale del reddito <strong>per</strong>cepito fino a quel momento risulta il grado di incapacità di guadagno.<br />

Per il calcolo del reddito del lavoro nel caso dei lavoratori indipendenti e delle <strong>per</strong>sone con reddito<br />

irregolare (lavoratori a provvigione, collaboratori temporanei, lavoratori con reddito soggetto a<br />

fluttuazioni stagionali, ecc.) ci si basa sulla media del reddito soggetto all’AVS conseguito nei<br />

tre anni civili interi precedenti l’inizio dell’incapacità di guadagno.<br />

In tutti gli altri casi il calcolo del reddito del lavoro delle <strong>per</strong>sone con attività lucrativa avviene sulla<br />

base del reddito soggetto all’AVS nell’anno civile precedente l’inizio dell’incapacità di guadagno.<br />

Nel caso degli assicurati con domicilio al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein<br />

ci si basa sul reddito lordo, dopo deduzione dei contributi obbligatori <strong>per</strong> le assicurazioni sociali.<br />

Se la <strong>per</strong>sona assicurata rinuncia alla sua attività lucrativa <strong>per</strong> motivi diversi da quelli di salute<br />

o se già al momento della stipulazione dell’assicurazione non esercitava un’attività lucrativa<br />

(possibile solo nel pilastro 3b), l’incapacità di dedicarsi alla nuova occupazione viene parificata<br />

all’incapacità di guadagno. Le mansioni che la <strong>per</strong>sona assicurata svolgeva prima dell’inizio<br />

dell’incapacità di guadagno vengono confrontate con le mansioni che dopo l’inizio dell’incapacità<br />

di guadagno potrebbe ancora svolgere e che si possono ragionevolmente pretendere dopo un<br />

trattamento e una reintegrazione adeguati. Un tale confronto di attività va effettuato anche nel<br />

caso degli indipendenti, se la <strong>per</strong>dita di guadagno non può essere determinata in base a un<br />

confronto dei redditi.<br />

Se la <strong>per</strong>sona assicurata esercita un’attività lucrativa soltanto a tempo parziale, <strong>per</strong> determinare<br />

il grado di incapacità di guadagno ci basiamo, da una parte, sulla <strong>per</strong>dita di guadagno derivante<br />

dall’attività lucrativa a tempo parziale e, dall’altra, proporzionalmente alla limitazione nel restante<br />

settore di attività e mansioni senza attività lucrativa (cosiddetto metodo misto).<br />

Gli accertamenti e le decisioni dell’Assicurazione federale <strong>per</strong> l’invalidità (AI) e dell’Assicurazione<br />

infortuni in merito al grado di invalidità della <strong>per</strong>sona assicurata possono essere presi in<br />

considerazione, ma non sono vincolanti.<br />

Se la <strong>per</strong>sona assicurata diventa incapace di guadagno, le concediamo la liberazione dal pagamento<br />

dei premi assicurata sulla sua vita.<br />

La liberazione dal pagamento dei premi presuppone che la <strong>per</strong>sona assicurata abbia compiuto<br />

18 anni.<br />

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6.3 Notifica del<br />

rischio assicurato<br />

e controllo<br />

dell’incapacità<br />

di guadagno<br />

6.4 Estensione<br />

a) Durata<br />

b) Estensione delle<br />

prestazioni<br />

c) Esclusione<br />

L’incapacità di guadagno deve esserci notificata al termine del <strong>per</strong>iodo di attesa concordato, al<br />

più tardi sei mesi dopo che si è verificata. A tal proposito le mettiamo a disposizione su richiesta<br />

un apposito modulo di notifica. Dopo aver ricevuto la dichiarazione debitamente compilata e<br />

firmata, sulla base della procura in essa contenuta noi richiediamo direttamente ai medici curanti<br />

i rapporti sulle cause, il decorso e la durata dell’incapacità lavorativa o di guadagno oppure,<br />

se necessario, le comunichiamo i dati e la documentazione di cui necessitiamo ancora <strong>per</strong><br />

verificare l’incapacità di guadagno.<br />

Ci riserviamo di procedere a ulteriori accertamenti <strong>per</strong> stabilire il grado dell’incapacità di guadagno.<br />

Se necessario noi possiamo fare visitare la <strong>per</strong>sona assicurata da medici da noi incaricati.<br />

Se da noi richiesto, la <strong>per</strong>dita di guadagno effettivamente subita in seguito all’incapacità di<br />

guadagno deve essere comprovata. Finché non è stata emanata la decisione relativa al diritto<br />

alla prestazione i premi devono essere versati.<br />

La liberazione dal pagamento dei premi decade se entro quattro settimane dalla richiesta scritta<br />

con indicazione delle conseguenze dell’inadempienza<br />

n lo stipulante d’assicurazione non fornisce <strong>per</strong> iscritto le informazioni, i giustificativi e i certificati<br />

medici richiesti,<br />

n la <strong>per</strong>sona assicurata non si sottopone a una visita ordinata da noi oppure<br />

n il medico interpellato non viene sciolto dal segreto professionale.<br />

La violazione di uno degli obblighi summenzionati non comporta alcuno svantaggio se è conseguenza<br />

di un impedimento di cui non si ha colpa e l’atto richiesto viene compiuto non appena<br />

l’impedimento decade.<br />

La liberazione dal pagamento dei premi sussiste dal primo giorno del mese assicurativo susseguente<br />

alla fine del <strong>per</strong>iodo di attesa concordato. Il <strong>per</strong>iodo di attesa inizia con l’insorgere<br />

dell’incapacità lavorativa ininterrotta causata dall’incapacità di guadagno, al più presto <strong>per</strong>ò il<br />

giorno in cui la <strong>per</strong>sona assicurata si è recata a tale proposito dal medico. La liberazione dal<br />

pagamento dei premi è dovuta finché la <strong>per</strong>sona assicurata non riacquista la propria capacità<br />

di guadagno, al massimo <strong>per</strong>ò fino alla data finale concordata.<br />

Se si verifica una ricaduta (nuova incapacità di guadagno <strong>per</strong> la medesima causa) entro sei<br />

mesi dalla fine dell’incapacità di guadagno, <strong>per</strong> la quale noi abbiamo corrisposto la liberazione<br />

dal pagamento dei premi, non viene computato un nuovo <strong>per</strong>iodo di attesa.<br />

Se la <strong>per</strong>sona assicurata è solo parzialmente incapace di guadagno, la liberazione dal pagamento<br />

dei prestazioni premi viene concessa in proporzione al grado di detta incapacità.<br />

Un’incapacità di guadagno inferiore al 25 % non dà diritto a nessuna liberazione dal pagamento<br />

dei premi, se invece è pari almeno al 70 % la liberazione dal pagamento dei premi è totale.<br />

Se il grado d’incapacità di guadagno cambia, la liberazione dal pagamento dei premi viene<br />

adeguata in misura corrispondente. L’adeguamento ha effetto dal primo giorno del mese assicurativo<br />

successivo. Qualsiasi cambiamento del grado d’incapacità di guadagno deve esserci<br />

comunicato immediatamente. I premi da noi condonati in misura su<strong>per</strong>iore al devono essere<br />

pagati a posteriori.<br />

Non viene concessa nessuna liberazione dal pagamento dei premi se l’incapacità di guadagno<br />

è da ricondurre a:<br />

n tentato suicidio<br />

n autolesione intenzionale<br />

n un crimine commesso o tentato dalla <strong>per</strong>sona assicurata<br />

n la partecipazione attiva a disordini civili o azioni belliche<br />

L’esclusione della liberazione dal pagamento dei premi vale anche <strong>per</strong> il suicidio o l’autolesione<br />

tentati in stato di parziale o totale incapacità di discernimento.<br />

6.5 Disdetta Lei può escludere l’assicurazione della liberazione dal pagamento dei premi allegando la polizza<br />

al più presto <strong>per</strong> la fine del primo anno assicurativo, sempre che siano stati pagati i premi <strong>per</strong><br />

almeno un anno. La sua disdetta ha effetto <strong>per</strong> la fine del mese assicurativo in corso, sempre<br />

che lei non abbia indicato una data posteriore. In caso di esclusione di questa co<strong>per</strong>tura il premio<br />

viene adeguato in misura corrispondente.<br />

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7 Partecipazione alle eccedenze<br />

Le eccedenze si formano quando il rendimento degli investimenti<br />

di capitale è maggiore, l’andamento del rischio migliore<br />

e i nostri costi sono più bassi di quanto supposto nel calcolo<br />

dei premi. Noi la facciamo partecipare a tali eccedenze come<br />

descritto qui di seguito.<br />

La partecipazione alle eccedenze incomincia con l’inizio del<br />

primo anno d’assicurazione.<br />

L’attribuzione della partecipazione alle eccedenze si basa su<br />

componenti d’interesse, rischio e costi.<br />

Il diritto alla partecipazione alle eccedenze sussiste fino alla fine<br />

del contratto. Per la pura assicurazione in caso di vita che può<br />

derivare dopo il riscatto della rendita non viene <strong>per</strong>ò concessa<br />

alcuna partecipazione alle eccedenze.<br />

Le sue quote di eccedenze vengono fissate annualmente.<br />

Nel caso delle rendite differite, le quote accumulate durante la<br />

fase di crescita fruttano interessi.<br />

Su sua richiesta, nella previdenza libera (pilastro 3b), durante il<br />

<strong>per</strong>iodo di pagamento dei premi, noi compensiamo le eccedenze<br />

accumulate con i premi da pagare. Questa modifica è possibile<br />

a ogni scadenza annuale della polizza.<br />

In caso di accumulo fruttifero, all’inizio dell’anno assicurativo la<br />

quota annua di eccedenze viene accreditata anticipatamente al<br />

suo conto eccedenze. Il tasso di interesse viene fissato anticipatamente<br />

<strong>per</strong> un intero anno d’assicurazione, in funzione del<br />

rendimento conseguito con i capitali.<br />

Se l’assicurazione si estingue prima dell’inizio della fase di<br />

pagamento della rendita, in seguito a decesso della <strong>per</strong>sona<br />

assicurata o riscatto, agli aventi diritto vengono pagate le eccedenze<br />

disponibili.<br />

Le assicurazioni finanziate con premi <strong>per</strong>iodici possono eventualmente<br />

prevedere un bonus finale. In tal caso, ogni anno una<br />

parte dell’utile da interesse viene utilizzato <strong>per</strong> finanziare il bonus<br />

finale. L’importo di tale quota viene determinato annualmente. In<br />

caso di decesso, riscatto o liberazione dal pagamento dei premi<br />

viene accreditata, a partire dalla metà del <strong>per</strong>iodo di differimento<br />

concordato, una quota pari al 50 % degli accantonamenti <strong>per</strong><br />

il bonus finale. Tale quota cresce progressivamente fino al<br />

termine del <strong>per</strong>iodo di differimento concordato, raggiungendo<br />

infine il 100 %.<br />

ll’inizio della fase di pagamento della rendita, l’avere d’eccedenze<br />

accumulato e il bonus finale sono corrisposti alla <strong>per</strong>sona<br />

avente diritto, sotto forma di rendita supplementare costante,<br />

unitamente alla rendita contrattuale. Invece della rendita supplementare<br />

potete chiedere il versamento dell’avere corrispondente<br />

in un importo unico.<br />

Se l’avere viene utilizzato <strong>per</strong> incrementare le rendite, nel pilastro<br />

3b è dovuta una tassa di bollo in caso di domicilio in Svizzera<br />

o nel Principato del Liechtenstein. La tassa viene calcolata<br />

insieme all’avere d’eccedenze presente.<br />

Nel caso delle rendite correnti le eccedenze che si formano<br />

durante la fase di pagamento della rendita vengono pagate in<br />

forma di rendita complementare (<strong>per</strong>ò non garantita), all’avente<br />

diritto, insieme con la rendita contrattuale.<br />

Durante la fase di crescita noi la informiamo annualmente in<br />

merito alle parti d’eccedenze attribuitele, alla situazione del<br />

suo conto d’eccedenze e al tasso d’interesse d’accumulazione<br />

attuale.<br />

Una modifica del sistema di eccedenze è <strong>per</strong>messa solo previa<br />

comunicazione all’Autorità di sorveglianza e non può avvenire<br />

a suo sfavore.<br />

8 Premi e finanziamento<br />

8.1 Come finanzia la sua assicurazione?<br />

Lei finanzia la sua assicurazione mediante premi <strong>per</strong>iodici e/o<br />

versamento unico.<br />

I premi <strong>per</strong>iodici vanno pagati annualmente alla data di scadenza.<br />

Contro pagamento di un supplemento e su accordo particolare<br />

i pagamenti possono essere effettuati anche semestralmente,<br />

trimestralmente o mensilmente. Lei ha anche la possibilità di<br />

pagare i premi tramite un deposito premi tenuto presso di noi<br />

Il versamento unico è dovuto alla data di inizio dell’assicurazione.<br />

Dall’inizio dell’assicurazione fino al ricevimento del<br />

versamento unico noi addebitiamo un interesse. Tale interesse<br />

viene fissato dalla <strong>Helvetia</strong> in base alle condizioni dei mercati<br />

finanziari.<br />

8.2 I premi concordati sono garantiti?<br />

L’ammontare dei premi concordati all’inizio del contratto è<br />

garantito <strong>per</strong> l’intera durata dell’assicurazione.<br />

8.3 Che cosa succede in caso di ritardo nel<br />

pagamento dei premi?<br />

Se il pagamento dei suoi premi ovvero il suo versamento unico<br />

non ci <strong>per</strong>viene, noi le inviamo una diffida. Con tale comunicazione<br />

la si invita a provvedere al pagamento degli arretrati entro<br />

14 giorni dall’invio della diffida. Scaduto infruttuosamente tale<br />

termine, la sua assicurazione si estingue o viene trasformata<br />

in un’assicurazione esente dal pagamento dei premi con corrispondente<br />

riduzione delle prestazioni assicurate, sempre che<br />

essa presenti un valore di trasformazione.<br />

8.4 Come può rimettere in vigore la sua<br />

assicurazione?<br />

Pagando tutti gli arretrati entro sei mesi dalla scadenza del primo<br />

premio non pagato lei può rimettere in vigore l’assicurazione<br />

estinta o trasformata in un’assicurazione libarata dal pagamento<br />

dei premi senza problemi. Scaduto tale termine, l’assicurazione<br />

può essere rimessa in vigore soltanto con il nostro consenso<br />

e alle condizioni da noi specificate. Di regola <strong>per</strong> la rimessa in<br />

vigore è richiesto un nuovo esame dello stato di salute della<br />

<strong>per</strong>sona assicurata.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 15


9 Pagamento delle nostre prestazioni<br />

assicurate<br />

9.1 Modalità di pagamento<br />

Lei può incassare la sua rendita con scadenza annuale, semestrale,<br />

trimestrale o mensile. All’inizio di un anno assicurativo<br />

è sempre possibile modificare le modalità di pagamento, il che<br />

comporta il relativo adeguamento dell’importo della rendita.<br />

9.2 Quando vengono versate le prestazioni?<br />

Le nostre prestazioni vengono versate al più tardi quattro settimane<br />

dopo il ricevimento di tutti i documenti necessari a giustificare<br />

il diritto.<br />

9.3 A chi vengono versate le prestazioni?<br />

Noi paghiamo le prestazioni assicurate in modo giuridicamente<br />

valido all’ultimo indirizzo comunicatoci da lei o dall’avente diritto,<br />

ovvero all’indirizzo dei beneficiari da lei indicati. Se gli aventi<br />

diritto si trovano all’estero e lei non ha designato un rappresentante<br />

in Svizzera, possiamo effettuare i versamenti presso<br />

la nostra sede.<br />

Noi abbiamo facoltà di considerare come avente diritto il titolare<br />

della polizza, a meno che non ci sia stata annunciata come<br />

avente diritto un’altra <strong>per</strong>sona.<br />

9.4 Cosa succede in caso di negligenza grave?<br />

Noi rinunciamo al nostro diritto di ridurre la prestazione assicurata<br />

nel caso in cui l’evento assicurato sia stato causato da<br />

negligenza grave.<br />

9.5 Quando cadono in prescrizione i diritti<br />

alle prestazioni assicurate?<br />

I diritti alle prestazioni assicurate cadono in prescrizione cinque<br />

anni dopo il verificarsi dell’evento assicurato.<br />

10 Rapporti contrattuali<br />

10.1 Quali sono le basi del contratto?<br />

Le basi del suo contratto d’assicurazione sono costituite dalla<br />

sua proposta, dalle <strong>Condizioni</strong> d’assicurazione, dal referto medico<br />

(se da noi richiesto) come pure dalla polizza.<br />

10.2 Quali basi di calcolo vengono utilizzate?<br />

Vengono applicate le tavole di mortalità della <strong>Helvetia</strong> ERF2005<br />

<strong>per</strong> le donne ed ERM2005 <strong>per</strong> gli uomini.<br />

Per assicurazioni in CHF vale<br />

n un tasso d’interesse tecnico dell’1.50% <strong>per</strong> le posizioni<br />

contrattuali con finanziamento <strong>per</strong>iodico<br />

n un tasso d’interesse tecnico dell’1% <strong>per</strong> le posizioni contrattuali<br />

che sono state finanziate con versamento unico.<br />

Per assicurazioni in EUR vale un tasso d’interesse tecnico del<br />

1.75%.<br />

Le tavole di mortalità 2005 della <strong>Helvetia</strong> si basano su valutazioni<br />

statistiche degli anni dal 1996 al 2000 compiute dall’Associazione<br />

Svizzera d’Assicurazioni (ASA).<br />

10.3 Dove vale l’assicurazione?<br />

La sua assicurazione vale in tutto il mondo, con la restrizione<br />

seguente: se la <strong>per</strong>sona assicurata <strong>per</strong> la liberazione dal pagamento<br />

dei premi trasferisce il proprio domicilio legale in un<br />

paese al di fuori della Svizzera, del Liechtenstein o del paese<br />

di domicilio al momento della stipulazione dell’assicurazione,<br />

fondamentalmente la co<strong>per</strong>tura <strong>per</strong> la liberazione dal pagamento<br />

dei premi si estingue nel momento in cui viene cambiato<br />

il domicilio.<br />

I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati <strong>per</strong> iscritto a<br />

<strong>Helvetia</strong> entro quattro settimane. Su sua richiesta, nel corso di<br />

tali quattro settimane noi esaminiamo a quali condizioni eventualmente<br />

sia possibile mantenere la liberazione dal pagamento<br />

dei premi. In caso di esclusione della liberazione dal pagamento<br />

dei premi, il premio viene adeguato di conseguenza.<br />

10.4 Qual’è il diritto applicabile e il foro<br />

competente?<br />

Si applica il diritto svizzero. Nella previdenza vincolata (pilastro 3a)<br />

trova in particolare applicazione l’Ordinanza sulla legittimazione alle<br />

deduzioni fiscali <strong>per</strong> i contributi a forme di previdenza riconosciute<br />

(OPP 3). Per tutte le questioni non disciplinate dal contratto si<br />

applica la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).<br />

In caso di controversia noi riconosciamo come foro competente<br />

il suo domicilio svizzero o il domicilio svizzero dell’avente diritto,<br />

così come Basilea.<br />

Nelle relazioni internazionali la competenza è retta dalla Legge<br />

federale sul diritto internazionale privato nonché dalla Convenzione<br />

concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione<br />

delle decisioni in materia civile e commerciale (cosiddetta<br />

Convenzione di Lugano).<br />

10.5 Quali disposizioni si applicano in caso<br />

di reticenza?<br />

Se al momento della stipulazione o della rimessa in vigore<br />

dell’assicurazione lei o la <strong>per</strong>sona assicurata a ha fornito una<br />

risposta non corretta o incompleta a una domanda formulata<br />

<strong>per</strong> iscritto, l’<strong>Helvetia</strong> ha il diritto di disdire il contratto con effetto<br />

immediato entro quattro settimane da quando è giunta a cono-<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 16


scenza della reticenza. Se il contratto viene rescisso tramite una<br />

tale disdetta, si estingue anche l’obbligo di fornire prestazioni<br />

<strong>per</strong> i danni già verificatisi, il cui insorgere o la cui entità sono<br />

stati influenzati dai fatti comunicati in modo incompleto o non<br />

corretto. Se <strong>per</strong> tali danni sono già state corrisposte prestazioni,<br />

l’<strong>Helvetia</strong> ne esige il rimborso. Qualora sia stata concessa<br />

ingiustificatamente una liberazione dal pagamento dai premi,<br />

viene chiesto pure il pagamento di tali premi.<br />

Se prima che l’assicurazione sia stata stipulata definitivamente<br />

subentrano cambiamenti rispetto alle dichiarazioni contenute<br />

nella proposta, essi devono esserci comunicati immediatamente.<br />

10.6 A quali condizioni valgono eventuali<br />

accordi speciali?<br />

Eventuali accordi speciali sono validi soltanto se sono stati<br />

confermati <strong>per</strong> iscritto dalla nostra sede principale.<br />

10.7 Quando si applicano eventuali nuove<br />

<strong>Condizioni</strong> d’assicurazione?<br />

Le presenti <strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> d’assicurazione valgono <strong>per</strong><br />

l’intera durata della sua assicurazione. Dietro sua richiesta<br />

possiamo esaminare la possibilità di applicare al suo contratto<br />

nuove condizioni.<br />

10.8 Come avvengono le comunicazioni?<br />

Le nostre comunicazioni a lei o ai suoi successori legali sono valide<br />

se inviate all’ultimo indirizzo <strong>per</strong> la corrispondenza indicatoci.<br />

Lei può altresì indicarci un rappresentante che sia autorizzato<br />

a espletare tutti gli atti giuridici inerenti alla sua assicurazione<br />

e a ricevere le nostre comunicazioni.<br />

Le comunicazioni a noi destinate sono valide se <strong>per</strong>vengono<br />

<strong>per</strong> iscritto alla nostra sede principale di Basilea.<br />

10.9 Che cosa deve fare in caso di cambiamento<br />

di indirizzo?<br />

Abbia cura di notificare immediatamente qualsiasi cambiamento<br />

di indirizzo. In caso di trasferimento del domicilio al di fuori<br />

della Svizzera o del Principato del Liechtenstein rimandiamo<br />

all’art. 10.3.<br />

10.10 Imposte<br />

Le imposte dovute alla stipulazione del contratto, nel corso della<br />

durata o alla fine dello stesso sono a carico dello stipulante<br />

d’assicurazione o della <strong>per</strong>sona avente diritto.<br />

10.11 Obbligo di certificazione <strong>per</strong><br />

le assicurazioni di capitale<br />

(previdenza vincolata, pilastro 3a)<br />

Conformemente all’art. 8 OPP 3, certifichiamo i contributi e le<br />

prestazioni versati. I contributi (premi) ad esempio vengono<br />

certificati solo se sono stati erogati con fondi liberi, non ancora<br />

vincolati nel pilastro 3a.<br />

11 Disposizioni valevoli in caso<br />

di servizio militare e di guerra<br />

Per tutte le compagnie d’assicurazione sulla vita attive in Svizzera<br />

vige una normativa uniforme. In caso di guerra e di servizio militare<br />

il rischio viene co<strong>per</strong>to nel quadro delle condizioni seguenti:<br />

Il servizio attivo <strong>per</strong> difendere la neutralità svizzera e <strong>per</strong> il<br />

mantenimento dell’ordine interno, senza che vi siano o<strong>per</strong>azioni<br />

belliche, è considerato servizio militare in tempo di pace e come<br />

tale è senz’altro co<strong>per</strong>to nel quadro delle <strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong><br />

d’assicurazione.<br />

Se la Svizzera è in guerra o coinvolta in o<strong>per</strong>azioni di natura bellica,<br />

a partire dall’inizio della guerra è dovuta una contribuzione<br />

unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine della guerra. Il fatto<br />

che l’assicurato partecipi o meno alla guerra e che soggiorni in<br />

Svizzera o all’estero è irrilevante.<br />

La contribuzione di guerra serve a coprire le <strong>per</strong>dite derivanti<br />

direttamente o indirettamente dalla guerra, <strong>per</strong> quanto concernono<br />

assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti <strong>Condizioni</strong>.<br />

L’<strong>Helvetia</strong>, di comune accordo con l’autorità svizzera di<br />

vigilanza, accerta dette <strong>per</strong>dite di guerra e i fondi disponibili <strong>per</strong><br />

la co<strong>per</strong>tura e fissa la contribuzione unica di guerra e le possibili<br />

forme di finanziamento, eventualmente mediante riduzione delle<br />

prestazioni assicurate.<br />

Qualora prestazioni assicurate fossero esigibili prima che venga<br />

fissata la contribuzione di guerra, l’<strong>Helvetia</strong> ha il diritto di differire<br />

una quota adeguata del pagamento fino a un anno dalla<br />

fine della guerra. La quota della prestazione differita e il tasso<br />

d’interesse con cui deve essere rimunerata tale quota vengono<br />

fissati dalla <strong>Helvetia</strong> di comune accordo con l’Autorità svizzera<br />

di vigilanza.<br />

I giorni di inizio e di fine della guerra ai sensi delle precedenti<br />

disposizioni vengono fissati dall’Autorità svizzera di vigilanza.<br />

Se l’assicurato prende parte a una guerra o a o<strong>per</strong>azioni di<br />

carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o<br />

coinvolta in o<strong>per</strong>azioni di carattere bellico e l’assicurato muore<br />

durante una tale guerra o entro sei mesi dal trattato della pace<br />

oppure dalla cessazione delle ostilità, l’<strong>Helvetia</strong> deve versare la<br />

riserva matematica calcolata il giorno del decesso, al massimo<br />

comunque la prestazione assicurata in caso di decesso. Se sono<br />

state assicurate rendite <strong>per</strong> i su<strong>per</strong>stiti, al posto della riserva<br />

matematica vengono corrisposte le rendite corrispondenti alla<br />

riserva matematica calcolata al giorno del decesso, al massimo<br />

<strong>per</strong>ò le rendite assicurate. <strong>Helvetia</strong> si riserva di modificare le<br />

presenti disposizioni di comune accordo con l’Autorità svizzera<br />

di vigilanza anche con effetto <strong>per</strong> la presente assicurazione.<br />

Inoltre restano espressamente riservati i provvedimenti giuridici<br />

e amministrativi in relazione a una guerra, in particolare quelli<br />

concernenti il riscatto dell’assicurazione.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 17


12 Indice analitico<br />

Accordo, speciale 8.1, 10.6<br />

Anticipo (del pagamento della rendita) 4.8, 5.8<br />

Assicurazione liberate dal pagamento<br />

dei premi 4.7, 5.7, 8.3, 8.4<br />

Basi del contratto 10.1<br />

Basi di calcolo 10.2<br />

Beneficiari, clausola beneficiaria 1, 3.3, 4.3, 5.4, 9.3<br />

Bonus finale 7, 14.5<br />

Cambiamento d’indirizzo 10.9<br />

Caso di vita 3, 4, 5<br />

Cessione 3.4, 4.4, 5.5<br />

Comunicazioni 10.8<br />

Co<strong>per</strong>tura assicurativa 2.3, 2.4<br />

Costituzione in pegno 3.4, 4.4, 5.5<br />

Decesso, caso di decesso 3, 4, 5<br />

Deposito premi 8.1<br />

Differimento (del pagamento della rendita) 4.8, 5.8<br />

Disdetta 3.5, 4.6, 5.6, 6.5<br />

Domicilio 10.3, 10.4, 10.8, 10.9<br />

Eccedenze 7<br />

Fallimento 4.3<br />

Foro competente 10.4<br />

Guerra 11<br />

Imposte 10.10<br />

Incapacità di guadagno 6<br />

Inizio dell’assicurazione 2.2, 2.3, 2.4<br />

Liberazione dal pagamento dei premi 6<br />

Modalità di pagamento 9.1<br />

Mora 8.3<br />

Negligenza grave 9.4<br />

Notifica di un caso assicurato 3.2, 4.2, 5.2, 6.3<br />

Obbligo di notifica 10.5, 11<br />

Pagamento 3.1, 4.1, 5.1, 9<br />

Pagamento dei premi 4.6, 4.7, 5.3, 5.7, 8.1, 8.3<br />

Periodo di attesa 3.5, 4.6, 5.6, 6.4<br />

Polizza 1, 2.2, 3, 4, 6.5, 9.3<br />

Premi garantiti 8.2<br />

Premi <strong>per</strong>iodici 8.1<br />

Prescrizione 9.5<br />

Prestito 4.5<br />

Rendita, temporanea 3.1, 4.1, 5.1<br />

Rendita, vita natural durante 3.1, 4.1, 5.1<br />

Revoca 2.4<br />

Rimborso dei premi 3.1, 4.1, 4.6, 5.1, 5.6<br />

Rimessa in vigore 8.4, 10.5<br />

Riscatto 3.5, 4.6, 5.6, 7, 5.7<br />

Servizio militare 11<br />

Stipulazione dell’assicurazione 2<br />

Tasso d’interesse tecnico 7, 10.2, 11<br />

Tassa di bollo 7, 14.6<br />

Trasformazione, valore di trasformazione 4.7, 5.7<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 18


<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia<br />

Edizione novembre 2012<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera<br />

d’Assicurazioni sulla Vita SA<br />

St.Alban-Anlage 26, 4052 Basilea<br />

T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001<br />

www.helvetia.ch<br />

12-6336 11.12

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