Informazioni per i clienti e Condizioni generali d ... - Helvetia Gruppe
Informazioni per i clienti e Condizioni generali d ... - Helvetia Gruppe
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<strong>Informazioni</strong> <strong>per</strong> i <strong>clienti</strong> e<br />
<strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> d’assicurazione<br />
<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia<br />
Previdenza libera (pilastro 3b)<br />
Previdenza vincolata (pilastro 3a)<br />
Edizione novembre 2012<br />
Tanto facile. Chiedete a noi.<br />
T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch
Editoriale<br />
Gentile cliente,<br />
siamo lieti che lei abbia scelto l’<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia.<br />
Riteniamo importante che lei possa usufruire integralmente delle<br />
caratteristiche della sua nuova soluzione previdenziale. Le CGA<br />
sono state concepite come un prontuario da consultare e, oltre<br />
al sommario, contengono anche un indice analitico. Le CGA<br />
valgono <strong>per</strong> la previdenza vincolata (pilastro 3a) e <strong>per</strong> quella<br />
libera (pilastro 3b). I capitoli validi <strong>per</strong> solo uno dei due pilastri<br />
sono contrassegnati appositamente.<br />
Restiamo sempre a sua completa disposizione <strong>per</strong> rispondere<br />
a qualsiasi sua domanda.<br />
Cordiali saluti<br />
<strong>Helvetia</strong> Assicurazioni<br />
Sommario<br />
A <strong>Informazioni</strong> <strong>per</strong> i <strong>clienti</strong> 3<br />
B <strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> d’assicurazione 6<br />
1 Terminologia 6<br />
2 Stipulazione dell’assicurazione 6<br />
3 Rendita con inizio immediato,<br />
previdenza libera (pilastro 3b) 7<br />
4 Rendita differita, previdenza libera (pilastro 3b) 8<br />
5 Rendita differita, previdenza vincolata<br />
(pilastro 3a) 10<br />
6 Liberazione dal pagamento dei premi in caso<br />
d’incapacità di guadagno 13<br />
7 Partecipazione alle eccedenze 15<br />
8 Premi e finanziamento 15<br />
9 Pagamento delle nostre prestazioni assicurate 16<br />
10 Rapporti contrattuali 16<br />
11 Disposizioni valevoli in caso di servizio militare<br />
e di guerra 17<br />
12 Indice analitico 18<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 2
A <strong>Informazioni</strong> <strong>per</strong> i <strong>clienti</strong><br />
1 <strong>Informazioni</strong> <strong>generali</strong><br />
Nelle presenti informazioni <strong>per</strong> i <strong>clienti</strong> troverà informazioni in<br />
merito al suo assicuratore, come pure una sintesi dei contenuti<br />
essenziali del contratto d’assicurazione (art. 3 della Legge<br />
federale sul contratto d’assicurazione, LCA). Potrà poi trovare<br />
informazioni dettagliate nelle <strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> d’assicurazione<br />
(CGA).<br />
2 Chi è il suo assicuratore?<br />
Il suo assicuratore e partner contrattuale è<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera<br />
d’Assicurazioni sulla Vita SA<br />
St.Alban-Anlage 26<br />
4052 Basilea.<br />
<strong>Helvetia</strong> è una società azionaria, con sede a Basilea, che fa<br />
parte del Gruppo <strong>Helvetia</strong>.<br />
3 Quali sono le basi del suo contratto?<br />
Le basi del suo contratto d’assicurazione sono costituite dalla<br />
sua proposta, dal referto medico (se da noi richiesto), dalle CGA<br />
allegate, dalle eventuali <strong>Condizioni</strong> particolari d’assicurazione<br />
(CP) e dalla sua polizza. Per il resto si applicano la Legge federale<br />
sul contratto d’assicurazione (LCA) e l’Ordinanza sulla<br />
legittimazione alle deduzioni fiscali <strong>per</strong> i contributi a forme di<br />
previdenza riconosciute (OPP 3).<br />
4 Quali rischi può assicurare?<br />
Con una rendita di vecchiaia <strong>Helvetia</strong> lei copre il rischio longevità,<br />
ossia si garantisce la sicurezza finanziaria <strong>per</strong> la vecchiaia.<br />
Inoltre può assicurare la liberazione dall’obbligo di pagamento<br />
dei premi in caso d’incapacità di guadagno.<br />
5 Quando inizia la sua assicurazione?<br />
Dopo l’accettazione della sua proposta, la co<strong>per</strong>tura incomincia<br />
alla data indicata sulla proposta come inizio dell’assicurazione.<br />
6 Quando termina la sua assicurazione?<br />
La sua assicurazione termina in caso di decesso della/e<br />
<strong>per</strong>sona/e assicurata/e oppure in caso di disdetta. Può disdire<br />
l’assicurazione se ha pagato il premio <strong>per</strong> almeno un anno. Per<br />
la previdenza vincolata (pilastro 3a) la possibilità di disdetta<br />
è soggetta a restrizioni legali. Alle cifre 12 e 13 potrà trovare<br />
ulteriori informazioni a questo riguardo. Nel caso delle rendite<br />
temporanee il suo contratto d’assicurazione termina al più tardi<br />
alla data di scadenza indicata sulla sua polizza.<br />
7 Qual è l’estensione della co<strong>per</strong>tura<br />
assicurativa?<br />
Fondamentalmente la sua co<strong>per</strong>tura vale in tutto il mondo. Se<br />
la <strong>per</strong>sona assicurata trasferisce il suo domicilio in un paese al<br />
di fuori della Svizzera, abbiamo la facoltà di escludere le prestazioni<br />
<strong>per</strong> incapacità di guadagno. Noi rinunciamo al diritto di<br />
ridurre le prestazioni in caso di negligenza grave.<br />
8 In quali casi la co<strong>per</strong>tura è soggetta<br />
a restrizioni?<br />
La co<strong>per</strong>tura assicurativa è ridotta segnatamente nei casi seguenti:<br />
n se lo abbiamo concordato <strong>per</strong> iscritto con lei<br />
n se alla stipulazione del contratto è stato taciuto o comunicato<br />
in modo inesatto un rilevante fatto interente al rischio che lei<br />
ovvero la <strong>per</strong>sona assicurata conosceva o avrebbe dovuto<br />
conoscere. In un caso del genere disdiciamo il contratto d’assicurazione.<br />
n se lei, la <strong>per</strong>sona assicurata o l’avente diritto avete causato<br />
intenzionalmente l’incapacità di guadagno della <strong>per</strong>sona assicurata<br />
n se lei o l’avente diritto avete intenzionalmente comunicato<br />
in modo inesatto o taciuto fatti che escluderebbero o ridurrebbero<br />
il nostro obbligo di fornire prestazioni oppure, alla<br />
notifica di un caso assicurato, non adempite ad uno degli<br />
obblighi menzionati nelle CGA<br />
n se dopo un trasferimento del domicilio della <strong>per</strong>sona assicurata<br />
in un paese al di fuori della Svizzera abbiamo escluso<br />
la liberazione dal pagamento dei premi in caso d’incapacità<br />
di guadagno<br />
n in caso di guerra e disordini<br />
9 Quali sono le nostre prestazioni?<br />
n In caso di vita paghiamo le rendite concordate.<br />
n In caso di estinzione di un’assicurazione di rendita con rimborso<br />
dei premi in seguito a decesso della <strong>per</strong>sona assicurata<br />
entro il <strong>per</strong>iodo in cui è garantito il rimborso dei premi, paghiamo<br />
la somma corrispondente a tale rimborso. Nel caso<br />
di una rendita senza rimborso dei premi, al decesso della<br />
<strong>per</strong>sona assicurata non viene pagata nessuna prestazione.<br />
n Se è stata coassicurata la liberazione dal pagamento dei<br />
premi in caso d’incapacità di guadagno, nel momento in cui<br />
si verifica l’evento assicurato lei è esentato dal pagamento<br />
dei premi. L’entità della liberazione dal pagamento dei premi<br />
dipende dal grado dell’incapacità di guadagno.<br />
10 Cosa deve sa<strong>per</strong>e in merito all’obbligo<br />
di pagamento dei premi?<br />
Secondo il tipo di prodotto, lei effettua un versamento unico<br />
oppure paga un premio <strong>per</strong>iodico. Nella sua proposta ovvero<br />
nella sua polizza può trovare le indicazioni relative all’ammontare<br />
del premio. Se la <strong>per</strong>iodicità dei pagamenti è inferiore a un<br />
anno, è dovuto anche un supplemento. Il premio concordato alla<br />
stipulazione del contratto è garantito <strong>per</strong> la sua intera durata.<br />
Se il contratto è soggetto alla tassa di bollo, la stessa va pagata<br />
direttamente a noi insieme con il premio. Nella sua proposta può<br />
controllare se deve pagare o meno il bollo. Nella previdenza<br />
vincolata (pilastro 3a) vige un limite massimo <strong>per</strong> il premio, che<br />
viene fissato dal Consiglio federale.<br />
Nella sua proposta ovvero nella sua polizza è indicato il termine<br />
in cui sono dovuti i suoi premi. Se malgrado la diffida lei non<br />
riesce a pagare il suo premio entro il termine stabilito, la sua<br />
assicurazione viene trasformata in un’assicurazione esente da<br />
premi, con prestazione ridotta in misura corrispondente, sempre<br />
che presenti un valore di trasformazione, (cf. cifra 13). In caso<br />
contrario si estingue.<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 3
11 Quali sono i suoi ulteriori obblighi?<br />
n Obbligo di notifica, ossia l’obbligo di rispondere correttamente<br />
e in modo completo alle domande della proposta<br />
n Obbligo di notificare immediatamente che si è verificato il<br />
rischio assicurato<br />
n Obbligo di collaborare all’accertamento del suo diritto alle<br />
prestazioni (p. e. mediante inoltro di giustificativi, esami medici<br />
e comunicazione di qualsiasi cambiamento del suo stato<br />
in caso d’incapacità di guadagno)<br />
n Obbligo di comunicare un cambiamento di indirizzo.<br />
n Se prima che l’assicurazione sia stata stipulata definitivamente<br />
subentrano cambiamenti rispetto alle dichiarazioni<br />
contenute nella proposta, essi devono esserci comunicati<br />
immediatamente.<br />
12 Riscatto<br />
Se lei ha pagato i premi almeno <strong>per</strong> la durata minima definita<br />
nelle CGA, in caso di riscatto di un’assicurazione di rendita<br />
con rimborso dei premi noi le paghiamo il valore di riscatto e le<br />
eventuali eccedenze accumulate. Nella previdenza vincolata<br />
(pilastro 3a) il riscatto è soggetto a restrizioni. I valori di riscatto<br />
della sua assicurazione sono documentati nella sua proposta.<br />
Le rendite di vecchiaia senza rimborso dei premi e quelle <strong>per</strong> le<br />
quali è scaduto il <strong>per</strong>iodo di tale rimborso non possono essere<br />
riscattate.<br />
13 Trasformazione<br />
Se ha pagato i premi almeno <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo minimo definito nelle<br />
CGA, può chiedere la trasformazione della sua assicurazione in<br />
un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi. In tal modo<br />
rimane assicurato una co<strong>per</strong>tura ridotta. I valori di trasformazione<br />
della sua assicurazione sono documentati nella sua proposta.<br />
14 Determinazione delle eccedenze<br />
14.1 Formazione di eccedenze<br />
Al fine di poter garantire le prestazioni assicurate nell’arco dell’intera<br />
durata del contratto, abbiamo calcolato i premi con molta<br />
prudenza, in particolare <strong>per</strong> quanto concerne i ricavi sui capitali<br />
e l’andamento dei rischi. Le eccedenze si formano quando i<br />
ricavi degli investimenti di capitale sono più elevati del tasso di<br />
interesse già utilizzato <strong>per</strong> il calcolo dei premi e/o l’andamento<br />
dei rischi e dei costi è migliore di quanto ipotizzato nel quadro<br />
del calcolo dei premi. Eccedenze regolari sono la conseguenza<br />
del calcolo prudente dei premi.<br />
14.2 Modalità della partecipazione alle eccedenze,<br />
principi di calcolo e di distribuzione<br />
Le eccedenze vengono assegnate al fondo eccedenze alla fine<br />
dell’anno di esercizio. Il fondo eccedenze serve a compensare<br />
la partecipazione alle eccedenze concessa ai nostri <strong>clienti</strong>,<br />
in modo da <strong>per</strong>metterci di attenuare fino a un certo punto le<br />
oscillazioni annuali, così da poter assegnare ai nostri <strong>clienti</strong><br />
eccedenze il più possibile costanti. Ogni anno fissiamo la quota<br />
che possiamo prelevare dal fondo eccedenze e assegnare ai<br />
nostri <strong>clienti</strong>. Secondo la consistenza del fondo eccedenze, tale<br />
quota può essere maggiore o minore di quanto abbiamo conseguito<br />
nel medesimo anno di esercizio. L’ammontare individuale<br />
delle eccedenze assegnate al singolo contratto dipende dalle<br />
prestazioni assicurate e dalle basi di calcolo utilizzate.<br />
14.3 Diritto, inizio e fine della partecipazione alle<br />
eccedenze<br />
La partecipazione alle eccedenze incomincia con l’inizio del<br />
primo anno d’assicurazione.<br />
Il diritto alla partecipazione alle eccedenze sussiste fino alla<br />
fine del contratto.<br />
14.4 Impiego della partecipazione alle eccedenze<br />
assegnata annualmente<br />
Durante il <strong>per</strong>iodo di differimento le quote annuali di eccedenze<br />
vengono accreditate sul suo conto eccedenze e fruttano<br />
interessi.<br />
Nella previdenza libera (pilastro 3b), durante il <strong>per</strong>iodo di pagamento<br />
dei premi le quote, di eccedenze possono anche essere<br />
compensate con i premi da pagare.<br />
Durante la fase di pagamento della rendita le quote di eccedenze<br />
vengono corrisposte in forma di rendita complementare, <strong>per</strong>ò<br />
non garantita, insieme con la rendita contrattuale.<br />
14.5 Bonus finale<br />
Se viene finanziata con premi <strong>per</strong>iodici, la sua assicurazione può<br />
prevedere un bonus finale al termine del <strong>per</strong>iodo di differimento.<br />
In caso di decesso, riscatto o liberazione dal pagamento dei<br />
premi viene accreditata, a partire dalla metà del <strong>per</strong>iodo di differimento<br />
concordato, una quota pari al 50 % dell’accantonamento<br />
<strong>per</strong> il bonus finale. Tale quota cresce progressivamente fino al<br />
termine del <strong>per</strong>iodo di differimento concordato, raggiungendo<br />
infine il 100 %.<br />
14.6 Avere all’inizio della fase di pagamento<br />
della rendita<br />
All’inizio della fase di pagamento della rendita, l’avere d’eccedenze<br />
accumulato e il bonus finale sono corrisposti alla <strong>per</strong>sona<br />
avente diritto, sotto forma di rendita supplementare costante,<br />
unitamente alla rendita contrattuale. Invece della rendita supplementare<br />
potete chiedere il versamento dell’avere corrispondente<br />
in un importo unico.<br />
Se l’avere viene utilizzato <strong>per</strong> incrementare le rendite, nel pilastro<br />
3b è dovuta una tassa di bollo in caso di domicilio in Svizzera<br />
o nel Principato del Liechtenstein. La tassa viene calcolata<br />
insieme all’avere d’eccedenze presente.<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 4
15 Come vengono elaborati i suoi dati?<br />
15.1 <strong>Informazioni</strong> <strong>generali</strong><br />
Noi elaboriamo i suoi dati nel rispetto delle disposizioni della<br />
Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Di conseguenza<br />
l’elaborazione dei dati è <strong>per</strong>messa in particolare se la LPD o<br />
un’altra norma giuridica lo consentono o se lei ha dato il suo<br />
assenso a tale riguardo. Firmando la proposta d’assicurazione<br />
lei ci autorizza quindi anche a elaborare i dati nel quadro delle<br />
clausole di consenso contenute nella proposta.<br />
15.2 Elaborazione dati<br />
L’elaborazione dei dati consiste in qualsiasi trattamento dei dati<br />
<strong>per</strong>sonali. I suoi dati sono gestiti e archiviati elettronicamente<br />
o fisicamente nel rispetto delle leggi vigenti. Essi sono protetti<br />
<strong>per</strong> evitare che ne prendano visione <strong>per</strong>sone non autorizzate<br />
o siano modificati illecitamente. Noi elaboriamo i suoi dati nella<br />
misura necessaria <strong>per</strong> la stipulazione dei contratti e <strong>per</strong> le pratiche<br />
relative ai contratti e alle prestazioni, nonché in relazione a<br />
ottimizzazioni di prodotti e <strong>per</strong> scopi interni di marketing. I suoi<br />
dati comprendono quelli fornitici da lei direttamente o tramite<br />
un intermediario, come pure i dati eventualmente di dominio<br />
pubblico. Per esempio vengono elaborati i suoi dati ricavati<br />
da contratti esistenti, proposta d’assicurazione e proposta di<br />
prestazione (p.e. <strong>per</strong> l’esame del rischio, il calcolo dei premi,<br />
la gestione dei contratti, l’incasso dei premi o l’elaborazione<br />
delle prestazioni).<br />
15.3 Scambio di dati<br />
Se necessario, i dati vengono trasmessi ai terzi coinvolti, in<br />
particolare ai preassicuratori, coassicuratori e riassicuratori in<br />
Svizzera e all’estero. Un tale scambio di dati può avvenire anche<br />
all’interno del gruppo societario e con i partner di coo<strong>per</strong>azione.<br />
Se <strong>per</strong> esempio lei ha richiesto un’assicurazione sulla vita, secondo<br />
i casi, consultiamo un medico, terapista, ospedale o altri<br />
assicuratori coinvolti. In caso di prestazioni, i suoi dati possono<br />
essere trasmessi <strong>per</strong> il parere anche ad altri fornitori di prestazioni<br />
(p.es. AI, SUVA) o a <strong>per</strong>iti (p.es. a medici).<br />
15.4 Diritto di informazione e di rettifica<br />
Lei e la <strong>per</strong>sona assicurata avete il diritto di essere informati e,<br />
a determinate condizioni, di far rettificare, bloccare o cancellare<br />
i dati da noi memorizzati o archiviati nel dossier.<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 5
B <strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> d’assicurazione<br />
1 Terminologia<br />
Intestatario della previdenza ovvero stipulante d’assicurazione<br />
è lei, non appena richiede e stipula con noi un’assicurazione.<br />
Persona assicurata è la <strong>per</strong>sona sulla cui vita è stata stipulata<br />
l’assicurazione.<br />
Beneficiario è la <strong>per</strong>sona da lei designata che dovrà ricevere<br />
la prestazione assicurata.<br />
Avente diritto è qualsiasi <strong>per</strong>sona che ha diritto alla prestazione<br />
assicurata.<br />
Polizza è il documento in cui è indicata l’estensione della co<strong>per</strong>tura<br />
assicurativa.<br />
La riserva matematica di inventario è costituita dagli accantonamenti<br />
necessari <strong>per</strong> ragioni attuariali, al fine di adempiere<br />
gli impegni futuri dell’assicuratore. È costituita dai premi da<br />
lei pagati e dagli interessi tecnici accreditati, dopo deduzione<br />
delle prestazioni corrisposte e dei costi di rischio, stipulazione<br />
e amministrazione.<br />
Anno assicurativo è il <strong>per</strong>iodo di un anno, a partire dall’inizio<br />
dell’assicurazione.<br />
Mese assicurativo è un dodicesimo dell’anno assicurativo.<br />
Fase di crescita (detta anche durata o <strong>per</strong>iodo di differimento):<br />
nel caso delle rendite differite corrisponde al <strong>per</strong>iodo che<br />
intercorre fra l’inizio dell’assicurazione e il pagamento della<br />
prima rendita.<br />
2 Stipulazione dell’assicurazione<br />
2.1 Chi è l’assicuratore?<br />
L’assicuratore è l’<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni<br />
sulla Vita SA, Basilea.<br />
2.2 Quando si considera conclusa<br />
l’assicurazione?<br />
Non appena ricevuta la sua proposta, le comunichiamo al più<br />
presto possibile se possiamo accettarla. Il contratto d’assicurazione<br />
si considera concluso con l’accettazione da parte nostra.<br />
Come attestazione dell’assicurazione lei riceve la sua polizza.<br />
2.3 A partire da quando sussiste la co<strong>per</strong>tura<br />
assicurativa?<br />
La co<strong>per</strong>tura assicurativa inizia alla data indicata sulla polizza.<br />
2.4 Cosa deve fare se vuole revocare la sua<br />
proposta d’assicurazione?<br />
La sua revoca ha effetto se <strong>per</strong>viene <strong>per</strong> iscritto alla sede principale<br />
della <strong>Helvetia</strong> a Basilea entro 14 giorni dalla firma della<br />
proposta. Con l’invio della sua revoca la co<strong>per</strong>tura assicurativa<br />
si estingue.<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 6
3 Rendita con inizio immediato, previdenza libera (pilastro 3b)<br />
n Rendita vita natural durante con inizio immediato, finanziata con versamento unico<br />
n Rendita vita natural durante con inizio immediato, su 2 vite, finanziata con versamento unico<br />
n Rendita temporanea con inizio immediato, finanziata con versamento unico<br />
n Rendita temporanea con inizio immediato, su 2 vite, finanziata con versamento unico<br />
3.1 Prestazione<br />
assicurata<br />
3.2 Notifica del rischio<br />
assicurato<br />
Rendita vita natural durante e rendita temporanea<br />
La rendita assicurata viene pagata se la <strong>per</strong>sona assicurata è ancora in vita alla scadenza<br />
<strong>per</strong>iodica della rendita stessa. Se <strong>per</strong> la rendita sono state assicurate due <strong>per</strong>sone, la rendita<br />
viene pagata fintanto che una delle <strong>per</strong>sone assicurate è ancora in vita alla scadenza <strong>per</strong>iodica<br />
della rendita stessa. Se <strong>per</strong> la rendita è stata concordata una durata temporanea, le rendite<br />
sono pagate al massimo fino al termine concordato.<br />
Prestazione in caso di decesso con un’assicurazione con rimborso dei premi<br />
Se la <strong>per</strong>sona assicurata muore durante il <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il rimborso dei premi, noi<br />
paghiamo la somma concordata <strong>per</strong> il rimborso dei premi. All’inizio dell’assicurazione tale<br />
somma corrisponde al versamento unico e si riduce <strong>per</strong> ogni rendita pagata, dell’importo che<br />
figura sulla polizza.<br />
Se <strong>per</strong> una rendita sono state assicurate due <strong>per</strong>sone, i premi sono rimborsati al decesso della<br />
<strong>per</strong>sona inizialmente sopravvissuta.<br />
Caso di vita Caso di decesso<br />
In qualsiasi momento possiamo richiedere la<br />
prova che le <strong>per</strong>sone assicurate erano ancora<br />
in vita il giorno della scadenza della rendita.<br />
È necessario inoltrarci i giustificativi seguenti:<br />
n polizza<br />
n certificato di morte<br />
3.3 Clausola beneficiaria Lei può designare anche terzi come beneficiari di tutte o di parte delle prestazioni assicurate.<br />
Una clausola beneficiaria esistente può essere modificata o revocata in qualsiasi momento. Se<br />
la clausola beneficiaria deve essere irrevocabile, lei deve attestare con la sua firma sulla polizza<br />
la rinuncia alla revoca e consegnare la polizza al beneficiario.<br />
Se i beneficiari sono il suo coniuge, il suo partner registrato o i suoi discendenti, i suoi diritti<br />
derivanti dall’assicurazione e quelli dei beneficiari non possono essere oggetto di un’esecuzione<br />
forzata da parte dei suoi creditori; ciò significa che le prestazioni assicurate non possono essere<br />
né pignorate né incluse nella massa fallimentare (a meno che lei non le abbia costituite in pegno<br />
a favore di un creditore).<br />
3.4 Cessione,<br />
costituzione<br />
in pegno<br />
Perché la costituzione in pegno e la cessione dei diritti alle prestazioni assicurate siano valide,<br />
sono costituzione in pegno richieste<br />
n la forma scritta<br />
n la consegna della polizza e<br />
n la notifica scritta a noi.<br />
3.5 Riscatto Lei può riscattare integralmente o in parte la sua assicurazione, allegando la polizza, in qualsiasi<br />
momento durante il <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il rimborso dei premi. In caso di riscatto parziale<br />
le disposizioni seguenti si riferiscono alla parte disdetta dell’assicurazione. La sua disdetta ha<br />
effetto <strong>per</strong> la fine del mese assicurativo in corso, sempre che lei non abbia indicato una data<br />
successiva. Le rendite di vecchiaia senza rimborso dei premi e quelle <strong>per</strong> le quali il <strong>per</strong>iodo di<br />
tale rimborso è scaduto, non possono essere riscattate. Con il riscatto si estinguono tutte le<br />
prestazioni assicurate.<br />
Nel caso delle rendite con rimborso dei premi il valore di riscatto corrisponde alla somma del<br />
rimborso dei premi, ossia alla prestazione assicurata in caso di decesso, al massimo <strong>per</strong>ò alla<br />
riserva matematica di inventario.<br />
Un’eventuale differenza positiva fra la riserva matematica di inventario e il valore di riscatto<br />
viene utilizzata come versamento di inventario <strong>per</strong> una pura assicurazione in caso di vita. La<br />
prestazione di tale assicurazione in caso di vita viene pagata dopo un <strong>per</strong>iodo di attesa di tre<br />
anni, alla data di riferimento annuale della polizza, a condizione che la <strong>per</strong>sona assicurata ovvero<br />
una delle <strong>per</strong>sone assicurate sia ancora in vita in detta data.<br />
Se la prestazione dell’assicurazione in caso di vita ammonta a meno di CHF 10’000.–, con il<br />
suo consenso noi le rimborsiamo, oltre al valore di riscatto, la differenza positiva fra la riserva<br />
matematica di inventario e il valore di riscatto. In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 7
4 Rendita differita, previdenza libera (pilastro 3b)<br />
n Rendita vita natural durante differita, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />
n Rendita vita natural durante differita, su 2 vite, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />
n Rendita temporanea differita, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />
n Rendita temporanea differita, su 2 vite, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />
4.1 Prestazione<br />
assicurata<br />
4.2 Notifica del rischio<br />
assicurato<br />
Rendita vita natural durante e rendita temporanea<br />
La rendita assicurata viene pagata se la <strong>per</strong>sona assicurata è ancora in vita alla scadenza <strong>per</strong>iodica<br />
di pagamento della rendita stessa. Se <strong>per</strong> la rendita sono state assicurate due <strong>per</strong>sone,<br />
la rendita viene pagata fintanto che una delle <strong>per</strong>sone assicurate è ancora in vita alla scadenza<br />
<strong>per</strong>iodica della rendita stessa. Se <strong>per</strong> la durata delle prestazioni della rendita è stato concordato<br />
un <strong>per</strong>iodo determinato, le rendite sono pagate al massimo fino al termine concordato.<br />
Prestazione in caso di decesso con un’assicurazione con rimborso dei premi<br />
Se la <strong>per</strong>sona assicurata muore durante il <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il rimborso dei premi, noi<br />
paghiamo la somma concordata <strong>per</strong> il rimborso dei premi. Durante la fase di crescita essa<br />
corrisponde alla somma dei premi già pagati <strong>per</strong> le rendite di vecchiaia, dopo deduzione dei<br />
supplementi <strong>per</strong> il pagamento rateale. Durante la fase di pagamento della rendita la somma<br />
del rimborso dei premi si riduce, <strong>per</strong> ogni rendita pagata, dell’importo che figura sulla polizza.<br />
Se <strong>per</strong> una rendita sono state assicurate due <strong>per</strong>sone, i premi sono rimborsati al decesso della<br />
<strong>per</strong>sona inizialmente sopravvissuta.<br />
Caso di vita Caso di decesso<br />
In qualsiasi momento possiamo richiedere la<br />
prova che le <strong>per</strong>sone assicurate erano ancora<br />
in vita il giorno della scadenza della rendita.<br />
È necessario inoltrarci i giustificativi seguenti:<br />
n polizza<br />
n certificato di morte<br />
4.3 Clausola beneficiaria Lei può designare anche terzi come beneficiari di tutte o una parte delle prestazioni assicurate.<br />
Una clausola beneficiaria esistente può essere modificata o revocata in qualsiasi momento. Se<br />
la clausola beneficiaria deve essere irrevocabile, lei deve attestare con la sua firma sulla polizza<br />
la rinuncia alla revoca e consegnare la polizza al beneficiario.<br />
Se i beneficiari sono il suo coniuge, il suo partner registrato o i suoi discendenti, i suoi diritti<br />
derivanti dall’assicurazione e quelli dei beneficiari non possono essere oggetto di un’esecuzione<br />
forzata da parte dei suoi creditori; ciò significa che le pretese assicurate non possono essere né<br />
pignorate né incluse nella massa fallimentare (a meno che lei non le abbia costituite in pegno<br />
a favore di un creditore).<br />
4.4 Cessione,<br />
costituzione<br />
in pegno<br />
Perché la costituzione in pegno e la cessione dei diritti alle prestazioni assicurate siano valide,<br />
sono costituzione in pegno richieste<br />
n la forma scritta<br />
n la consegna della polizza e<br />
n la notifica scritta a noi.<br />
4.5 Prestito Durante la fase di crescita, noi le concediamo un prestito contro costituzione in pegno della sua<br />
assicurazione, sempre che questa abbia un valore di riscatto. Le condizioni del prestito vengono<br />
stabilite separatamente.<br />
Il prestito deve essere rimborsato al più tardi all’inizio della fase di pagamento della rendita.<br />
Se al momento della fase di versamento della rendita il prestito non è ancora stato rimborsato,<br />
l’importo del prestito viene compensato con il valore di riscatto della polizza. Questo comporta<br />
una riduzione delle rendite assicurate. Se la compensazione comporta una riduzione della rendita<br />
al di sotto dell’importo minimo vigente in tale momento, noi riscattiamo il contratto.<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
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4.6 Riscatto Lei può disdire integralmente o in parte la sua assicurazione allegando la polizza al più presto <strong>per</strong><br />
la fine del primo anno assicurativo, sempre che siano stati pagati i premi <strong>per</strong> almeno un anno. In<br />
caso di riscatto parziale le disposizioni seguenti si riferiscono alla parte dell’assicurazione che è<br />
stata disdetta. La sua disdetta ha effetto <strong>per</strong> la fine del mese assicurativo in corso, sempre che<br />
lei non abbia indicato una data successiva. Le rendite di vecchiaia senza rimborso dei premi<br />
e quelle <strong>per</strong> le quali il <strong>per</strong>iodo di tale rimborso è scaduto non possono essere riscattate. Con il<br />
riscatto si estinguono tutte le prestazioni assicurate.<br />
La sua assicurazione possiede un valore di riscatto se è stato effettuato il versamento unico<br />
ovvero se i premi <strong>per</strong>iodici sono stati pagati <strong>per</strong> tre anni d’assicurazione oppure sono scaduti e<br />
stati pagati <strong>per</strong> 1 /10 del <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il pagamento dei premi.<br />
4.7 Trasformazione in<br />
un’assicurazione<br />
liberata dal<br />
pagamento premi<br />
4.8 Modifica della data di<br />
inizio di pagamento<br />
liberata dal<br />
della rendita<br />
In caso di riscatto durante la fase di crescita i premi arretrati e gli eventuali prestiti, insieme con<br />
gli interessi, vengono compensati con il valore di riscatto e le eccedenze accumulate. Le parti<br />
dei premi versate oltre la data di disdetta vengono rimborsate.<br />
Il valore di riscatto corrisponde alla somma del rimborso dei premi, ossia alla prestazione assicurata<br />
in caso di decesso, al massimo <strong>per</strong>ò alla riserva matematica di inventario, dopo deduzione<br />
dei costi di stipulazione non ammortizzati che al massimo ammontano a 1 /3 della riserva<br />
matematica d’inventario. Un’eventuale differenza positiva fra la riserva matematica di inventario<br />
(dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati) e il valore di riscatto viene utilizzata<br />
come versamento di inventario <strong>per</strong> una pura assicurazione in caso di vita. La prestazione di<br />
tale assicurazione in caso di vita viene pagata dopo un <strong>per</strong>iodo di attesa di tre anni, alla data<br />
di riferimento annuale della polizza, a condizione che la <strong>per</strong>sona assicurata ovvero una delle<br />
<strong>per</strong>sone assicurate sia ancora in vita in detta data.<br />
Se la prestazione dell’assicurazione in caso di vita ammonta a meno di CHF 10’000.–, con il<br />
suo consenso noi le rimborsiamo, oltre al valore di riscatto, la differenza positiva fra la riserva<br />
matematica di inventario (dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati) e il valore<br />
di riscatto. In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />
Lei può far trasformare in qualsiasi momento, in modo totale o parziale, la sua assicurazione in<br />
un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi, con prestazione ridotta in misura corrispondente,<br />
a condizione che i premi siano stati pagati <strong>per</strong> almeno tre anni o <strong>per</strong> 1 /10 del <strong>per</strong>iodo di<br />
pagamento dei premi. In caso di trasformazione parziale le disposizioni seguenti si riferiscono<br />
alla parte dell’assicurazione da trasformare.<br />
In caso di posizioni contrattuali con finanziamento <strong>per</strong>iodico il valore di conversione è pari alla<br />
riserva matematica d’inventario, dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati,<br />
al minimo <strong>per</strong>ò a 2 /3 della riserva matematica d’inventario. In questo calcolo si procede anche<br />
alla compensazione dei premi arretrati. I premi versati oltre la data di trasformazione vengono<br />
utilizzati <strong>per</strong> aumentare il valore di trasformazione.<br />
Il valore di trasformazione viene utilizzato come versamento di inventario <strong>per</strong> una rendita di<br />
vecchiaia dello stesso tipo di quella prima della trasformazione. In caso di trasformazione la<br />
liberazione dal pagamento dei premi assicurata si estingue.<br />
Le posizioni contrattuali che sono state finanziate con versamento unico o <strong>per</strong> le quali è già<br />
scaduto il <strong>per</strong>iodo di pagamento dei premi, restano immutate.<br />
Se dalla trasformazione risulta assicurata una rendita di vecchiaia di importo inferiore alla rendita<br />
minima vigente in tale momento, con il suo consenso noi le rimborsiamo il valore di trasformazione.<br />
In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />
Anticipo<br />
Prima che termini la fase di crescita, lei ha la possibilità, tenendo conto delle basi di calcolo e<br />
delle disposizioni originarie, di anticipare la data di inizio concordata contrattualmente <strong>per</strong> l’inizio<br />
del pagamento della rendita a un’altra data di riferimento della polizza, a condizione che siano<br />
soddisfatte le condizioni <strong>per</strong> un riscatto.<br />
Se l’assicurazione è stata finanziata mediante versamento unico, in caso di anticipo a una data<br />
di oltre cinque anni anteriore a quella originariamente concordata <strong>per</strong> il pagamento della rendita,<br />
viene applicata una deduzione <strong>per</strong> il rischio degli interessi sopportato, se in quel momento i tassi<br />
sono più elevati di quelli vigenti alla stipulazione del contratto. Tale deduzione è <strong>per</strong>ò limitata<br />
al massimo al 10 %.<br />
Differimento<br />
Alla scadenza della fase di crescita lei può posticipare la data di inizio della rendita concordata<br />
contrattualmente con un’altra data di riferimento della polizza.<br />
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5 Rendita differita, previdenza vincolata (pilastro 3a)<br />
n Rendita vita natural durante differita, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />
n Rendita temporanea differita, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />
5.1 Prestazione<br />
assicurata<br />
5.2 Notifica del rischio<br />
assicurato<br />
5.3 Adeguamento ai<br />
nuovi valori limite<br />
Rendita vita natural durante e rendita temporanea<br />
La rendita assicurata viene pagata fintanto che la <strong>per</strong>sona assicurata è ancora in vita alla scadenza<br />
<strong>per</strong>iodica del pagamento della rendita stessa. Se <strong>per</strong> la durata delle prestazioni della<br />
rendita è stato concordato un <strong>per</strong>iodo determinato le rendite sono pagate al massimo fino al<br />
termine concordato.<br />
Prestazione in caso di decesso con un’assicurazione con rimborso dei premi<br />
Se la <strong>per</strong>sona assicurata muore durante il <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il rimborso dei premi, noi<br />
paghiamo la somma concordata <strong>per</strong> il rimborso dei premi. Durante la fase di crescita essa<br />
corrisponde alla somma dei premi già pagati <strong>per</strong> le rendite di vecchiaia, dopo deduzione dei<br />
supplementi <strong>per</strong> il pagamento rateale. Durante la fase di pagamento della rendita la somma<br />
del rimborso dei premi si riduce <strong>per</strong> ogni rendita pagata, dell’importo che figura sulla polizza.<br />
Caso di vita Caso di decesso<br />
In qualsiasi momento possiamo richiedere la<br />
prova che le <strong>per</strong>sone assicurate erano ancora<br />
in vita il giorno della scadenza della rendita.<br />
È necessario inoltrarci i giustificativi seguenti:<br />
n polizza<br />
n certificato di morte<br />
Se il Consiglio federale aumenta i limiti dei contributi ad assicurazioni previdenziali deducibili<br />
nel quadro dell’imposta sul reddito della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, lei può<br />
chiedere un aumento dei suoi premi pari all’importo di cui sono stati aumentati i limiti massimi.<br />
Per l’aumento valgono le condizioni di accettazione al momento della stipulazione del contratto.<br />
Lei può concordare con noi che questo tipo di aumento avvenga automaticamente alla data di<br />
riferimento annuale, non appena i limiti vengono innalzati.<br />
Se la sua assicurazione viene liberata dal pagamento dei premi a causa d’incapacità di guadagno,<br />
noi ci riserviamo di rifiutare l’aumento dei premi<br />
5.4 Clausola beneficiaria Beneficiari delle prestazioni della sua assicurazione previdenziale sono:<br />
a) in caso di vita lei stesso<br />
b) in caso di decesso le <strong>per</strong>sone seguenti nell’ordine indicato:<br />
1. il coniuge su<strong>per</strong>stite o il partner registrato su<strong>per</strong>stite<br />
2. i suoi discendenti diretti e le <strong>per</strong>sone fisiche, al cui sostentamento lei provvedeva in notevole<br />
misura, oppure la <strong>per</strong>sona che ha vissuto ininterrottamente in comunione con lei<br />
negli ultimi cinque anni fino alla sua morte o che deve provvedere al sostentamento di uno<br />
o più figli comuni.<br />
3. i suoi genitori<br />
4. i suoi fratelli<br />
5. i suoi altri eredi<br />
5.5 Cessione,<br />
costituzione<br />
in pegno e<br />
compensazione<br />
Lei può designare uno o più beneficiari fra le <strong>per</strong>sone elencate alla lettera b cifra 2 e definire<br />
più dettagliatamente i loro diritti.<br />
Lei ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari di cui alla lettera b cifre 3 – 5 e di definire più<br />
dettagliatamente i loro diritti.<br />
Eventuali cessioni, costituzioni in pegno e compensazioni sono nulle. Fanno eccezione a tale<br />
disposizione:<br />
n la compensazione con premi ancora dovuti<br />
n la costituzione in pegno <strong>per</strong> la proprietà di un’abitazione o la partecipazione a una tale proprietà<br />
a uso proprio (gli assicurati coniugati o registrati in un’unione domestica necessitano<br />
del consenso scritto del coniuge ovvero del partner registrato); <strong>per</strong> la validità della costituzione<br />
in pegno è richiesta la forma scritta, la consegna della polizza e la notifica scritta a noi<br />
n la cessione al coniuge ovvero al partner registrato in caso di risoluzione del regime dei beni<br />
<strong>per</strong> motivi diversi dal decesso<br />
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5.6 Riscatto Il riscatto è possibile, allegando la polizza, al più presto dopo la fine del primo anno assicurativo,<br />
a condizione che siano stati pagati i premi <strong>per</strong> almeno un anno ed esclusivamente alle<br />
condizioni seguenti:<br />
n fino a cinque anni prima del raggiungimento dell’età AVS:<br />
– se lei <strong>per</strong>cepisce una rendita di invalidità intera dell’Assicurazione federale invalidità e il<br />
rischio di invalidità non è assicurato<br />
– se lei utilizza la prestazione corrisposta <strong>per</strong> l’acquisto di prestazioni di un istituto di previdenza<br />
esente da imposte o <strong>per</strong> un’altra forma di previdenza riconosciuta<br />
– se lei cessa la sua attività indipendente esercitata fino a quel momento e inizia un’attività<br />
indipendente di altro genere (è richiesto il consenso scritto del coniuge ovvero del partner<br />
registrato)<br />
– se lei lascia definitivamente la Svizzera (è richiesto il consenso scritto del coniuge ovvero<br />
del partner registrato); restano riservati gli eventuali accordi internazionali di tenore diverso<br />
– se lei inizia un’attività indipendente e non è più soggetto alla previdenza obbligatoria (è<br />
richiesto il consenso scritto del coniuge ovvero del partner registrato)<br />
– se il valore di riscatto è inferiore a un premio annuo (è richiesto il consenso scritto del coniuge<br />
ovvero del partner registrato)<br />
– se lei utilizza la prestazione <strong>per</strong> l’acquisto o la costruzione di un’abitazione a uso proprio, la<br />
partecipazione alla proprietà di un’abitazione a uso proprio o l’ammortamento di un mutuo<br />
ipotecario concesso <strong>per</strong> una tale proprietà (è richiesto il consenso scritto del coniuge ovvero<br />
del partner registrato); in tal caso il rapporto di previdenza viene risolto se il prelievo è totale<br />
ovvero modificato se è parziale; i prelievi parziali possono essere chiesti ogni cinque anni<br />
n a partire da cinque anni prima del raggiungimento dell’età AVS, durante il <strong>per</strong>iodo di rimborso<br />
dei premi, lei può riscattare in qualsiasi momento la sua assicurazione di previdenza<br />
n le rendite di vecchiaia senza rimborso dei premi e quelle <strong>per</strong> le quali è scaduto il <strong>per</strong>iodo di<br />
tale rimborso non possono essere riscattate<br />
Con il riscatto si estinguono tutte le prestazioni assicurate.<br />
In caso di riscatto durante la fase di crescita i premi arretrati vengono compensati insieme al<br />
valore di riscatto e all’avere d’eccedenze accumulato. Le parti dei premi versate oltre la data di<br />
disdetta vengono rimborsate.<br />
Il valore di riscatto corrisponde alla somma del rimborso dei premi, ossia alla prestazione assicurata<br />
in caso di decesso, al massimo <strong>per</strong>ò alla riserva matematica di inventario, dopo deduzione<br />
dei costi di stipulazione non ammortizzati, che al massimo ammontano a 1 /3 della riserva<br />
matematica d’inventario. Un’eventuale differenza positiva fra la riserva matematica di inventario<br />
(dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati) e il valore di riscatto viene utilizzata<br />
come versamento di inventario <strong>per</strong> una pura assicurazione in caso di vita. La prestazione di<br />
tale assicurazione in caso di vita viene pagata dopo un <strong>per</strong>iodo di attesa di tre anni, alla data<br />
di riferimento annuale della polizza, a condizione che la <strong>per</strong>sona assicurata ovvero una delle<br />
<strong>per</strong>sone assicurate sia ancora in vita in detta data.<br />
Se la prestazione dell’assicurazione in caso di vita ammonta a meno di CHF 10’000.–, con il suo<br />
consenso le rimborsiamo, oltre al valore di riscatto, la differenza positiva fra la riserva matematica<br />
di inventario (dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati) e il valore di riscatto.<br />
In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
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5.7 Trasformazione in<br />
un’assicurazione<br />
liberata dal<br />
pagamento dei<br />
premi<br />
5.8 Modifica della data di<br />
inizio di pagamento<br />
della rendita<br />
Lei può far trasformare in qualsiasi momento, in modo totale o parziale, la sua assicurazione in<br />
un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi, con prestazione ridotta in misura corrispondente,<br />
a condizione che i premi siano stati pagati <strong>per</strong> almeno tre anni o <strong>per</strong> 1 /10 del <strong>per</strong>iodo di<br />
pagamento dei premi. In caso di trasformazione parziale le disposizioni seguenti si riferiscono<br />
alla parte dell’assicurazione da trasformare.<br />
In caso di posizioni contrattuali con finanziamento <strong>per</strong>iodico il valore di trasformazione è pari<br />
alla riserva matematica d’inventario, dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati,<br />
al minimo <strong>per</strong>ò a 2 /3 della riserva matematica d’inventario. In questo calcolo si procede anche<br />
alla compensazione dei premi arretrati. I premi versati oltre la data di trasformazione vengono<br />
utilizzati <strong>per</strong> aumentare il valore di trasformazione.<br />
Il valore di trasformazione viene utilizzato come premio unico di inventario <strong>per</strong> una rendita di<br />
vecchiaia dello stesso tipo di quella prima della trasformazione. In caso di trasformazione la<br />
liberazione dal pagamento dei premi assicurata si estingue.<br />
Le posizioni contrattuali che sono state finanziate con versamento unico o <strong>per</strong> le quali è già<br />
scaduto il <strong>per</strong>iodo di pagamento dei premi, restano immutate.<br />
Se dalla trasformazione risulta assicurata una rendita di vecchiaia di importo inferiore alla rendita<br />
minima vigente in tale momento, con il suo consenso le rimborsiamo il valore di trasformazione.<br />
In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />
Anticipo<br />
Prima della scadenza della fase di crescita, tenendo conto delle basi di calcolo e delle disposizioni<br />
originarie, lei può anticipare la data concordata contrattualmente <strong>per</strong> l’inizio del pagamento della<br />
rendita a un’altra data di riferimento della polizza. La prima rendita può <strong>per</strong>ò essere riscossa al<br />
più presto 5 anni prima di raggiungere l’età di pensionamento ordinaria dell’AVS.<br />
Differimento<br />
Allo scadere della fase di crescita lei può posticipare la data concordata contrattualmente <strong>per</strong><br />
l’inizio del pagamento della rendita a un’altra data di riferimento della polizza, al massimo <strong>per</strong>ò<br />
fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria dell’AVS.<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
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6 Liberazione dal pagamento dei premi in caso d’incapacità di guadagno<br />
Le disposizioni seguenti sono applicabili alla sua assicurazione soltanto se è stata assicurata la liberazione dal pagamento dei premi<br />
in caso d’incapacità di guadagno.<br />
6.1 Incapacità di<br />
guadagno<br />
a) Confronto del<br />
reddito<br />
b) Confronto di<br />
attività<br />
c) Confronto di<br />
redditi e attività<br />
d) Accertamenti e<br />
decisioni degli<br />
assicuratori sociali<br />
6.2 Prestazione<br />
assicurata<br />
La <strong>per</strong>sona assicurata è considerata incapace di guadagno se, in seguito a un danno alla salute<br />
fisica o psichica, attestato dal medico, non è più in grado di esercitare del tutto o in parte la<br />
propria professione né un’altra attività lucrativa accettabile, con conseguente <strong>per</strong>dita di reddito.<br />
L’attività è considerata accettabile se è conforme alle capacità e alla posizione sociale della<br />
<strong>per</strong>sona assicurata, anche se le conoscenze necessarie al riguardo devono essere prima acquisite<br />
con una riqualificazione.<br />
Durante il <strong>per</strong>iodo di riqualificazione ovvero delle misure professionali le prestazioni <strong>per</strong> incapacità<br />
di guadagno vengono fornite soltanto se oggettivamente necessarie, idonee e adeguate<br />
<strong>per</strong> ripristinare, conservare o migliorare la capacità di guadagno.<br />
Nel caso delle <strong>per</strong>sone con attività lucrativa, il reddito del lavoro che la <strong>per</strong>sona assicurata<br />
conseguiva prima che subentrasse l’incapacità di guadagno viene confrontato con quello che<br />
consegue o potrebbe conseguire su un mercato del lavoro equilibrato come inabile al lavoro, dopo<br />
che sono state attuate tutte le eventuali misure di reintegrazione. Dalla differenza espressa in<br />
<strong>per</strong>centuale del reddito <strong>per</strong>cepito fino a quel momento risulta il grado di incapacità di guadagno.<br />
Per il calcolo del reddito del lavoro nel caso dei lavoratori indipendenti e delle <strong>per</strong>sone con reddito<br />
irregolare (lavoratori a provvigione, collaboratori temporanei, lavoratori con reddito soggetto a<br />
fluttuazioni stagionali, ecc.) ci si basa sulla media del reddito soggetto all’AVS conseguito nei<br />
tre anni civili interi precedenti l’inizio dell’incapacità di guadagno.<br />
In tutti gli altri casi il calcolo del reddito del lavoro delle <strong>per</strong>sone con attività lucrativa avviene sulla<br />
base del reddito soggetto all’AVS nell’anno civile precedente l’inizio dell’incapacità di guadagno.<br />
Nel caso degli assicurati con domicilio al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein<br />
ci si basa sul reddito lordo, dopo deduzione dei contributi obbligatori <strong>per</strong> le assicurazioni sociali.<br />
Se la <strong>per</strong>sona assicurata rinuncia alla sua attività lucrativa <strong>per</strong> motivi diversi da quelli di salute<br />
o se già al momento della stipulazione dell’assicurazione non esercitava un’attività lucrativa<br />
(possibile solo nel pilastro 3b), l’incapacità di dedicarsi alla nuova occupazione viene parificata<br />
all’incapacità di guadagno. Le mansioni che la <strong>per</strong>sona assicurata svolgeva prima dell’inizio<br />
dell’incapacità di guadagno vengono confrontate con le mansioni che dopo l’inizio dell’incapacità<br />
di guadagno potrebbe ancora svolgere e che si possono ragionevolmente pretendere dopo un<br />
trattamento e una reintegrazione adeguati. Un tale confronto di attività va effettuato anche nel<br />
caso degli indipendenti, se la <strong>per</strong>dita di guadagno non può essere determinata in base a un<br />
confronto dei redditi.<br />
Se la <strong>per</strong>sona assicurata esercita un’attività lucrativa soltanto a tempo parziale, <strong>per</strong> determinare<br />
il grado di incapacità di guadagno ci basiamo, da una parte, sulla <strong>per</strong>dita di guadagno derivante<br />
dall’attività lucrativa a tempo parziale e, dall’altra, proporzionalmente alla limitazione nel restante<br />
settore di attività e mansioni senza attività lucrativa (cosiddetto metodo misto).<br />
Gli accertamenti e le decisioni dell’Assicurazione federale <strong>per</strong> l’invalidità (AI) e dell’Assicurazione<br />
infortuni in merito al grado di invalidità della <strong>per</strong>sona assicurata possono essere presi in<br />
considerazione, ma non sono vincolanti.<br />
Se la <strong>per</strong>sona assicurata diventa incapace di guadagno, le concediamo la liberazione dal pagamento<br />
dei premi assicurata sulla sua vita.<br />
La liberazione dal pagamento dei premi presuppone che la <strong>per</strong>sona assicurata abbia compiuto<br />
18 anni.<br />
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6.3 Notifica del<br />
rischio assicurato<br />
e controllo<br />
dell’incapacità<br />
di guadagno<br />
6.4 Estensione<br />
a) Durata<br />
b) Estensione delle<br />
prestazioni<br />
c) Esclusione<br />
L’incapacità di guadagno deve esserci notificata al termine del <strong>per</strong>iodo di attesa concordato, al<br />
più tardi sei mesi dopo che si è verificata. A tal proposito le mettiamo a disposizione su richiesta<br />
un apposito modulo di notifica. Dopo aver ricevuto la dichiarazione debitamente compilata e<br />
firmata, sulla base della procura in essa contenuta noi richiediamo direttamente ai medici curanti<br />
i rapporti sulle cause, il decorso e la durata dell’incapacità lavorativa o di guadagno oppure,<br />
se necessario, le comunichiamo i dati e la documentazione di cui necessitiamo ancora <strong>per</strong><br />
verificare l’incapacità di guadagno.<br />
Ci riserviamo di procedere a ulteriori accertamenti <strong>per</strong> stabilire il grado dell’incapacità di guadagno.<br />
Se necessario noi possiamo fare visitare la <strong>per</strong>sona assicurata da medici da noi incaricati.<br />
Se da noi richiesto, la <strong>per</strong>dita di guadagno effettivamente subita in seguito all’incapacità di<br />
guadagno deve essere comprovata. Finché non è stata emanata la decisione relativa al diritto<br />
alla prestazione i premi devono essere versati.<br />
La liberazione dal pagamento dei premi decade se entro quattro settimane dalla richiesta scritta<br />
con indicazione delle conseguenze dell’inadempienza<br />
n lo stipulante d’assicurazione non fornisce <strong>per</strong> iscritto le informazioni, i giustificativi e i certificati<br />
medici richiesti,<br />
n la <strong>per</strong>sona assicurata non si sottopone a una visita ordinata da noi oppure<br />
n il medico interpellato non viene sciolto dal segreto professionale.<br />
La violazione di uno degli obblighi summenzionati non comporta alcuno svantaggio se è conseguenza<br />
di un impedimento di cui non si ha colpa e l’atto richiesto viene compiuto non appena<br />
l’impedimento decade.<br />
La liberazione dal pagamento dei premi sussiste dal primo giorno del mese assicurativo susseguente<br />
alla fine del <strong>per</strong>iodo di attesa concordato. Il <strong>per</strong>iodo di attesa inizia con l’insorgere<br />
dell’incapacità lavorativa ininterrotta causata dall’incapacità di guadagno, al più presto <strong>per</strong>ò il<br />
giorno in cui la <strong>per</strong>sona assicurata si è recata a tale proposito dal medico. La liberazione dal<br />
pagamento dei premi è dovuta finché la <strong>per</strong>sona assicurata non riacquista la propria capacità<br />
di guadagno, al massimo <strong>per</strong>ò fino alla data finale concordata.<br />
Se si verifica una ricaduta (nuova incapacità di guadagno <strong>per</strong> la medesima causa) entro sei<br />
mesi dalla fine dell’incapacità di guadagno, <strong>per</strong> la quale noi abbiamo corrisposto la liberazione<br />
dal pagamento dei premi, non viene computato un nuovo <strong>per</strong>iodo di attesa.<br />
Se la <strong>per</strong>sona assicurata è solo parzialmente incapace di guadagno, la liberazione dal pagamento<br />
dei prestazioni premi viene concessa in proporzione al grado di detta incapacità.<br />
Un’incapacità di guadagno inferiore al 25 % non dà diritto a nessuna liberazione dal pagamento<br />
dei premi, se invece è pari almeno al 70 % la liberazione dal pagamento dei premi è totale.<br />
Se il grado d’incapacità di guadagno cambia, la liberazione dal pagamento dei premi viene<br />
adeguata in misura corrispondente. L’adeguamento ha effetto dal primo giorno del mese assicurativo<br />
successivo. Qualsiasi cambiamento del grado d’incapacità di guadagno deve esserci<br />
comunicato immediatamente. I premi da noi condonati in misura su<strong>per</strong>iore al devono essere<br />
pagati a posteriori.<br />
Non viene concessa nessuna liberazione dal pagamento dei premi se l’incapacità di guadagno<br />
è da ricondurre a:<br />
n tentato suicidio<br />
n autolesione intenzionale<br />
n un crimine commesso o tentato dalla <strong>per</strong>sona assicurata<br />
n la partecipazione attiva a disordini civili o azioni belliche<br />
L’esclusione della liberazione dal pagamento dei premi vale anche <strong>per</strong> il suicidio o l’autolesione<br />
tentati in stato di parziale o totale incapacità di discernimento.<br />
6.5 Disdetta Lei può escludere l’assicurazione della liberazione dal pagamento dei premi allegando la polizza<br />
al più presto <strong>per</strong> la fine del primo anno assicurativo, sempre che siano stati pagati i premi <strong>per</strong><br />
almeno un anno. La sua disdetta ha effetto <strong>per</strong> la fine del mese assicurativo in corso, sempre<br />
che lei non abbia indicato una data posteriore. In caso di esclusione di questa co<strong>per</strong>tura il premio<br />
viene adeguato in misura corrispondente.<br />
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7 Partecipazione alle eccedenze<br />
Le eccedenze si formano quando il rendimento degli investimenti<br />
di capitale è maggiore, l’andamento del rischio migliore<br />
e i nostri costi sono più bassi di quanto supposto nel calcolo<br />
dei premi. Noi la facciamo partecipare a tali eccedenze come<br />
descritto qui di seguito.<br />
La partecipazione alle eccedenze incomincia con l’inizio del<br />
primo anno d’assicurazione.<br />
L’attribuzione della partecipazione alle eccedenze si basa su<br />
componenti d’interesse, rischio e costi.<br />
Il diritto alla partecipazione alle eccedenze sussiste fino alla fine<br />
del contratto. Per la pura assicurazione in caso di vita che può<br />
derivare dopo il riscatto della rendita non viene <strong>per</strong>ò concessa<br />
alcuna partecipazione alle eccedenze.<br />
Le sue quote di eccedenze vengono fissate annualmente.<br />
Nel caso delle rendite differite, le quote accumulate durante la<br />
fase di crescita fruttano interessi.<br />
Su sua richiesta, nella previdenza libera (pilastro 3b), durante il<br />
<strong>per</strong>iodo di pagamento dei premi, noi compensiamo le eccedenze<br />
accumulate con i premi da pagare. Questa modifica è possibile<br />
a ogni scadenza annuale della polizza.<br />
In caso di accumulo fruttifero, all’inizio dell’anno assicurativo la<br />
quota annua di eccedenze viene accreditata anticipatamente al<br />
suo conto eccedenze. Il tasso di interesse viene fissato anticipatamente<br />
<strong>per</strong> un intero anno d’assicurazione, in funzione del<br />
rendimento conseguito con i capitali.<br />
Se l’assicurazione si estingue prima dell’inizio della fase di<br />
pagamento della rendita, in seguito a decesso della <strong>per</strong>sona<br />
assicurata o riscatto, agli aventi diritto vengono pagate le eccedenze<br />
disponibili.<br />
Le assicurazioni finanziate con premi <strong>per</strong>iodici possono eventualmente<br />
prevedere un bonus finale. In tal caso, ogni anno una<br />
parte dell’utile da interesse viene utilizzato <strong>per</strong> finanziare il bonus<br />
finale. L’importo di tale quota viene determinato annualmente. In<br />
caso di decesso, riscatto o liberazione dal pagamento dei premi<br />
viene accreditata, a partire dalla metà del <strong>per</strong>iodo di differimento<br />
concordato, una quota pari al 50 % degli accantonamenti <strong>per</strong><br />
il bonus finale. Tale quota cresce progressivamente fino al<br />
termine del <strong>per</strong>iodo di differimento concordato, raggiungendo<br />
infine il 100 %.<br />
ll’inizio della fase di pagamento della rendita, l’avere d’eccedenze<br />
accumulato e il bonus finale sono corrisposti alla <strong>per</strong>sona<br />
avente diritto, sotto forma di rendita supplementare costante,<br />
unitamente alla rendita contrattuale. Invece della rendita supplementare<br />
potete chiedere il versamento dell’avere corrispondente<br />
in un importo unico.<br />
Se l’avere viene utilizzato <strong>per</strong> incrementare le rendite, nel pilastro<br />
3b è dovuta una tassa di bollo in caso di domicilio in Svizzera<br />
o nel Principato del Liechtenstein. La tassa viene calcolata<br />
insieme all’avere d’eccedenze presente.<br />
Nel caso delle rendite correnti le eccedenze che si formano<br />
durante la fase di pagamento della rendita vengono pagate in<br />
forma di rendita complementare (<strong>per</strong>ò non garantita), all’avente<br />
diritto, insieme con la rendita contrattuale.<br />
Durante la fase di crescita noi la informiamo annualmente in<br />
merito alle parti d’eccedenze attribuitele, alla situazione del<br />
suo conto d’eccedenze e al tasso d’interesse d’accumulazione<br />
attuale.<br />
Una modifica del sistema di eccedenze è <strong>per</strong>messa solo previa<br />
comunicazione all’Autorità di sorveglianza e non può avvenire<br />
a suo sfavore.<br />
8 Premi e finanziamento<br />
8.1 Come finanzia la sua assicurazione?<br />
Lei finanzia la sua assicurazione mediante premi <strong>per</strong>iodici e/o<br />
versamento unico.<br />
I premi <strong>per</strong>iodici vanno pagati annualmente alla data di scadenza.<br />
Contro pagamento di un supplemento e su accordo particolare<br />
i pagamenti possono essere effettuati anche semestralmente,<br />
trimestralmente o mensilmente. Lei ha anche la possibilità di<br />
pagare i premi tramite un deposito premi tenuto presso di noi<br />
Il versamento unico è dovuto alla data di inizio dell’assicurazione.<br />
Dall’inizio dell’assicurazione fino al ricevimento del<br />
versamento unico noi addebitiamo un interesse. Tale interesse<br />
viene fissato dalla <strong>Helvetia</strong> in base alle condizioni dei mercati<br />
finanziari.<br />
8.2 I premi concordati sono garantiti?<br />
L’ammontare dei premi concordati all’inizio del contratto è<br />
garantito <strong>per</strong> l’intera durata dell’assicurazione.<br />
8.3 Che cosa succede in caso di ritardo nel<br />
pagamento dei premi?<br />
Se il pagamento dei suoi premi ovvero il suo versamento unico<br />
non ci <strong>per</strong>viene, noi le inviamo una diffida. Con tale comunicazione<br />
la si invita a provvedere al pagamento degli arretrati entro<br />
14 giorni dall’invio della diffida. Scaduto infruttuosamente tale<br />
termine, la sua assicurazione si estingue o viene trasformata<br />
in un’assicurazione esente dal pagamento dei premi con corrispondente<br />
riduzione delle prestazioni assicurate, sempre che<br />
essa presenti un valore di trasformazione.<br />
8.4 Come può rimettere in vigore la sua<br />
assicurazione?<br />
Pagando tutti gli arretrati entro sei mesi dalla scadenza del primo<br />
premio non pagato lei può rimettere in vigore l’assicurazione<br />
estinta o trasformata in un’assicurazione libarata dal pagamento<br />
dei premi senza problemi. Scaduto tale termine, l’assicurazione<br />
può essere rimessa in vigore soltanto con il nostro consenso<br />
e alle condizioni da noi specificate. Di regola <strong>per</strong> la rimessa in<br />
vigore è richiesto un nuovo esame dello stato di salute della<br />
<strong>per</strong>sona assicurata.<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 15
9 Pagamento delle nostre prestazioni<br />
assicurate<br />
9.1 Modalità di pagamento<br />
Lei può incassare la sua rendita con scadenza annuale, semestrale,<br />
trimestrale o mensile. All’inizio di un anno assicurativo<br />
è sempre possibile modificare le modalità di pagamento, il che<br />
comporta il relativo adeguamento dell’importo della rendita.<br />
9.2 Quando vengono versate le prestazioni?<br />
Le nostre prestazioni vengono versate al più tardi quattro settimane<br />
dopo il ricevimento di tutti i documenti necessari a giustificare<br />
il diritto.<br />
9.3 A chi vengono versate le prestazioni?<br />
Noi paghiamo le prestazioni assicurate in modo giuridicamente<br />
valido all’ultimo indirizzo comunicatoci da lei o dall’avente diritto,<br />
ovvero all’indirizzo dei beneficiari da lei indicati. Se gli aventi<br />
diritto si trovano all’estero e lei non ha designato un rappresentante<br />
in Svizzera, possiamo effettuare i versamenti presso<br />
la nostra sede.<br />
Noi abbiamo facoltà di considerare come avente diritto il titolare<br />
della polizza, a meno che non ci sia stata annunciata come<br />
avente diritto un’altra <strong>per</strong>sona.<br />
9.4 Cosa succede in caso di negligenza grave?<br />
Noi rinunciamo al nostro diritto di ridurre la prestazione assicurata<br />
nel caso in cui l’evento assicurato sia stato causato da<br />
negligenza grave.<br />
9.5 Quando cadono in prescrizione i diritti<br />
alle prestazioni assicurate?<br />
I diritti alle prestazioni assicurate cadono in prescrizione cinque<br />
anni dopo il verificarsi dell’evento assicurato.<br />
10 Rapporti contrattuali<br />
10.1 Quali sono le basi del contratto?<br />
Le basi del suo contratto d’assicurazione sono costituite dalla<br />
sua proposta, dalle <strong>Condizioni</strong> d’assicurazione, dal referto medico<br />
(se da noi richiesto) come pure dalla polizza.<br />
10.2 Quali basi di calcolo vengono utilizzate?<br />
Vengono applicate le tavole di mortalità della <strong>Helvetia</strong> ERF2005<br />
<strong>per</strong> le donne ed ERM2005 <strong>per</strong> gli uomini.<br />
Per assicurazioni in CHF vale<br />
n un tasso d’interesse tecnico dell’1.50% <strong>per</strong> le posizioni<br />
contrattuali con finanziamento <strong>per</strong>iodico<br />
n un tasso d’interesse tecnico dell’1% <strong>per</strong> le posizioni contrattuali<br />
che sono state finanziate con versamento unico.<br />
Per assicurazioni in EUR vale un tasso d’interesse tecnico del<br />
1.75%.<br />
Le tavole di mortalità 2005 della <strong>Helvetia</strong> si basano su valutazioni<br />
statistiche degli anni dal 1996 al 2000 compiute dall’Associazione<br />
Svizzera d’Assicurazioni (ASA).<br />
10.3 Dove vale l’assicurazione?<br />
La sua assicurazione vale in tutto il mondo, con la restrizione<br />
seguente: se la <strong>per</strong>sona assicurata <strong>per</strong> la liberazione dal pagamento<br />
dei premi trasferisce il proprio domicilio legale in un<br />
paese al di fuori della Svizzera, del Liechtenstein o del paese<br />
di domicilio al momento della stipulazione dell’assicurazione,<br />
fondamentalmente la co<strong>per</strong>tura <strong>per</strong> la liberazione dal pagamento<br />
dei premi si estingue nel momento in cui viene cambiato<br />
il domicilio.<br />
I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati <strong>per</strong> iscritto a<br />
<strong>Helvetia</strong> entro quattro settimane. Su sua richiesta, nel corso di<br />
tali quattro settimane noi esaminiamo a quali condizioni eventualmente<br />
sia possibile mantenere la liberazione dal pagamento<br />
dei premi. In caso di esclusione della liberazione dal pagamento<br />
dei premi, il premio viene adeguato di conseguenza.<br />
10.4 Qual’è il diritto applicabile e il foro<br />
competente?<br />
Si applica il diritto svizzero. Nella previdenza vincolata (pilastro 3a)<br />
trova in particolare applicazione l’Ordinanza sulla legittimazione alle<br />
deduzioni fiscali <strong>per</strong> i contributi a forme di previdenza riconosciute<br />
(OPP 3). Per tutte le questioni non disciplinate dal contratto si<br />
applica la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).<br />
In caso di controversia noi riconosciamo come foro competente<br />
il suo domicilio svizzero o il domicilio svizzero dell’avente diritto,<br />
così come Basilea.<br />
Nelle relazioni internazionali la competenza è retta dalla Legge<br />
federale sul diritto internazionale privato nonché dalla Convenzione<br />
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione<br />
delle decisioni in materia civile e commerciale (cosiddetta<br />
Convenzione di Lugano).<br />
10.5 Quali disposizioni si applicano in caso<br />
di reticenza?<br />
Se al momento della stipulazione o della rimessa in vigore<br />
dell’assicurazione lei o la <strong>per</strong>sona assicurata a ha fornito una<br />
risposta non corretta o incompleta a una domanda formulata<br />
<strong>per</strong> iscritto, l’<strong>Helvetia</strong> ha il diritto di disdire il contratto con effetto<br />
immediato entro quattro settimane da quando è giunta a cono-<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 16
scenza della reticenza. Se il contratto viene rescisso tramite una<br />
tale disdetta, si estingue anche l’obbligo di fornire prestazioni<br />
<strong>per</strong> i danni già verificatisi, il cui insorgere o la cui entità sono<br />
stati influenzati dai fatti comunicati in modo incompleto o non<br />
corretto. Se <strong>per</strong> tali danni sono già state corrisposte prestazioni,<br />
l’<strong>Helvetia</strong> ne esige il rimborso. Qualora sia stata concessa<br />
ingiustificatamente una liberazione dal pagamento dai premi,<br />
viene chiesto pure il pagamento di tali premi.<br />
Se prima che l’assicurazione sia stata stipulata definitivamente<br />
subentrano cambiamenti rispetto alle dichiarazioni contenute<br />
nella proposta, essi devono esserci comunicati immediatamente.<br />
10.6 A quali condizioni valgono eventuali<br />
accordi speciali?<br />
Eventuali accordi speciali sono validi soltanto se sono stati<br />
confermati <strong>per</strong> iscritto dalla nostra sede principale.<br />
10.7 Quando si applicano eventuali nuove<br />
<strong>Condizioni</strong> d’assicurazione?<br />
Le presenti <strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> d’assicurazione valgono <strong>per</strong><br />
l’intera durata della sua assicurazione. Dietro sua richiesta<br />
possiamo esaminare la possibilità di applicare al suo contratto<br />
nuove condizioni.<br />
10.8 Come avvengono le comunicazioni?<br />
Le nostre comunicazioni a lei o ai suoi successori legali sono valide<br />
se inviate all’ultimo indirizzo <strong>per</strong> la corrispondenza indicatoci.<br />
Lei può altresì indicarci un rappresentante che sia autorizzato<br />
a espletare tutti gli atti giuridici inerenti alla sua assicurazione<br />
e a ricevere le nostre comunicazioni.<br />
Le comunicazioni a noi destinate sono valide se <strong>per</strong>vengono<br />
<strong>per</strong> iscritto alla nostra sede principale di Basilea.<br />
10.9 Che cosa deve fare in caso di cambiamento<br />
di indirizzo?<br />
Abbia cura di notificare immediatamente qualsiasi cambiamento<br />
di indirizzo. In caso di trasferimento del domicilio al di fuori<br />
della Svizzera o del Principato del Liechtenstein rimandiamo<br />
all’art. 10.3.<br />
10.10 Imposte<br />
Le imposte dovute alla stipulazione del contratto, nel corso della<br />
durata o alla fine dello stesso sono a carico dello stipulante<br />
d’assicurazione o della <strong>per</strong>sona avente diritto.<br />
10.11 Obbligo di certificazione <strong>per</strong><br />
le assicurazioni di capitale<br />
(previdenza vincolata, pilastro 3a)<br />
Conformemente all’art. 8 OPP 3, certifichiamo i contributi e le<br />
prestazioni versati. I contributi (premi) ad esempio vengono<br />
certificati solo se sono stati erogati con fondi liberi, non ancora<br />
vincolati nel pilastro 3a.<br />
11 Disposizioni valevoli in caso<br />
di servizio militare e di guerra<br />
Per tutte le compagnie d’assicurazione sulla vita attive in Svizzera<br />
vige una normativa uniforme. In caso di guerra e di servizio militare<br />
il rischio viene co<strong>per</strong>to nel quadro delle condizioni seguenti:<br />
Il servizio attivo <strong>per</strong> difendere la neutralità svizzera e <strong>per</strong> il<br />
mantenimento dell’ordine interno, senza che vi siano o<strong>per</strong>azioni<br />
belliche, è considerato servizio militare in tempo di pace e come<br />
tale è senz’altro co<strong>per</strong>to nel quadro delle <strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong><br />
d’assicurazione.<br />
Se la Svizzera è in guerra o coinvolta in o<strong>per</strong>azioni di natura bellica,<br />
a partire dall’inizio della guerra è dovuta una contribuzione<br />
unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine della guerra. Il fatto<br />
che l’assicurato partecipi o meno alla guerra e che soggiorni in<br />
Svizzera o all’estero è irrilevante.<br />
La contribuzione di guerra serve a coprire le <strong>per</strong>dite derivanti<br />
direttamente o indirettamente dalla guerra, <strong>per</strong> quanto concernono<br />
assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti <strong>Condizioni</strong>.<br />
L’<strong>Helvetia</strong>, di comune accordo con l’autorità svizzera di<br />
vigilanza, accerta dette <strong>per</strong>dite di guerra e i fondi disponibili <strong>per</strong><br />
la co<strong>per</strong>tura e fissa la contribuzione unica di guerra e le possibili<br />
forme di finanziamento, eventualmente mediante riduzione delle<br />
prestazioni assicurate.<br />
Qualora prestazioni assicurate fossero esigibili prima che venga<br />
fissata la contribuzione di guerra, l’<strong>Helvetia</strong> ha il diritto di differire<br />
una quota adeguata del pagamento fino a un anno dalla<br />
fine della guerra. La quota della prestazione differita e il tasso<br />
d’interesse con cui deve essere rimunerata tale quota vengono<br />
fissati dalla <strong>Helvetia</strong> di comune accordo con l’Autorità svizzera<br />
di vigilanza.<br />
I giorni di inizio e di fine della guerra ai sensi delle precedenti<br />
disposizioni vengono fissati dall’Autorità svizzera di vigilanza.<br />
Se l’assicurato prende parte a una guerra o a o<strong>per</strong>azioni di<br />
carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o<br />
coinvolta in o<strong>per</strong>azioni di carattere bellico e l’assicurato muore<br />
durante una tale guerra o entro sei mesi dal trattato della pace<br />
oppure dalla cessazione delle ostilità, l’<strong>Helvetia</strong> deve versare la<br />
riserva matematica calcolata il giorno del decesso, al massimo<br />
comunque la prestazione assicurata in caso di decesso. Se sono<br />
state assicurate rendite <strong>per</strong> i su<strong>per</strong>stiti, al posto della riserva<br />
matematica vengono corrisposte le rendite corrispondenti alla<br />
riserva matematica calcolata al giorno del decesso, al massimo<br />
<strong>per</strong>ò le rendite assicurate. <strong>Helvetia</strong> si riserva di modificare le<br />
presenti disposizioni di comune accordo con l’Autorità svizzera<br />
di vigilanza anche con effetto <strong>per</strong> la presente assicurazione.<br />
Inoltre restano espressamente riservati i provvedimenti giuridici<br />
e amministrativi in relazione a una guerra, in particolare quelli<br />
concernenti il riscatto dell’assicurazione.<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 17
12 Indice analitico<br />
Accordo, speciale 8.1, 10.6<br />
Anticipo (del pagamento della rendita) 4.8, 5.8<br />
Assicurazione liberate dal pagamento<br />
dei premi 4.7, 5.7, 8.3, 8.4<br />
Basi del contratto 10.1<br />
Basi di calcolo 10.2<br />
Beneficiari, clausola beneficiaria 1, 3.3, 4.3, 5.4, 9.3<br />
Bonus finale 7, 14.5<br />
Cambiamento d’indirizzo 10.9<br />
Caso di vita 3, 4, 5<br />
Cessione 3.4, 4.4, 5.5<br />
Comunicazioni 10.8<br />
Co<strong>per</strong>tura assicurativa 2.3, 2.4<br />
Costituzione in pegno 3.4, 4.4, 5.5<br />
Decesso, caso di decesso 3, 4, 5<br />
Deposito premi 8.1<br />
Differimento (del pagamento della rendita) 4.8, 5.8<br />
Disdetta 3.5, 4.6, 5.6, 6.5<br />
Domicilio 10.3, 10.4, 10.8, 10.9<br />
Eccedenze 7<br />
Fallimento 4.3<br />
Foro competente 10.4<br />
Guerra 11<br />
Imposte 10.10<br />
Incapacità di guadagno 6<br />
Inizio dell’assicurazione 2.2, 2.3, 2.4<br />
Liberazione dal pagamento dei premi 6<br />
Modalità di pagamento 9.1<br />
Mora 8.3<br />
Negligenza grave 9.4<br />
Notifica di un caso assicurato 3.2, 4.2, 5.2, 6.3<br />
Obbligo di notifica 10.5, 11<br />
Pagamento 3.1, 4.1, 5.1, 9<br />
Pagamento dei premi 4.6, 4.7, 5.3, 5.7, 8.1, 8.3<br />
Periodo di attesa 3.5, 4.6, 5.6, 6.4<br />
Polizza 1, 2.2, 3, 4, 6.5, 9.3<br />
Premi garantiti 8.2<br />
Premi <strong>per</strong>iodici 8.1<br />
Prescrizione 9.5<br />
Prestito 4.5<br />
Rendita, temporanea 3.1, 4.1, 5.1<br />
Rendita, vita natural durante 3.1, 4.1, 5.1<br />
Revoca 2.4<br />
Rimborso dei premi 3.1, 4.1, 4.6, 5.1, 5.6<br />
Rimessa in vigore 8.4, 10.5<br />
Riscatto 3.5, 4.6, 5.6, 7, 5.7<br />
Servizio militare 11<br />
Stipulazione dell’assicurazione 2<br />
Tasso d’interesse tecnico 7, 10.2, 11<br />
Tassa di bollo 7, 14.6<br />
Trasformazione, valore di trasformazione 4.7, 5.7<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 18
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia<br />
Edizione novembre 2012<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera<br />
d’Assicurazioni sulla Vita SA<br />
St.Alban-Anlage 26, 4052 Basilea<br />
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001<br />
www.helvetia.ch<br />
12-6336 11.12