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Informazioni per i clienti e Condizioni generali d ... - Helvetia Gruppe

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5.7 Trasformazione in<br />

un’assicurazione<br />

liberata dal<br />

pagamento dei<br />

premi<br />

5.8 Modifica della data di<br />

inizio di pagamento<br />

della rendita<br />

Lei può far trasformare in qualsiasi momento, in modo totale o parziale, la sua assicurazione in<br />

un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi, con prestazione ridotta in misura corrispondente,<br />

a condizione che i premi siano stati pagati <strong>per</strong> almeno tre anni o <strong>per</strong> 1 /10 del <strong>per</strong>iodo di<br />

pagamento dei premi. In caso di trasformazione parziale le disposizioni seguenti si riferiscono<br />

alla parte dell’assicurazione da trasformare.<br />

In caso di posizioni contrattuali con finanziamento <strong>per</strong>iodico il valore di trasformazione è pari<br />

alla riserva matematica d’inventario, dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati,<br />

al minimo <strong>per</strong>ò a 2 /3 della riserva matematica d’inventario. In questo calcolo si procede anche<br />

alla compensazione dei premi arretrati. I premi versati oltre la data di trasformazione vengono<br />

utilizzati <strong>per</strong> aumentare il valore di trasformazione.<br />

Il valore di trasformazione viene utilizzato come premio unico di inventario <strong>per</strong> una rendita di<br />

vecchiaia dello stesso tipo di quella prima della trasformazione. In caso di trasformazione la<br />

liberazione dal pagamento dei premi assicurata si estingue.<br />

Le posizioni contrattuali che sono state finanziate con versamento unico o <strong>per</strong> le quali è già<br />

scaduto il <strong>per</strong>iodo di pagamento dei premi, restano immutate.<br />

Se dalla trasformazione risulta assicurata una rendita di vecchiaia di importo inferiore alla rendita<br />

minima vigente in tale momento, con il suo consenso le rimborsiamo il valore di trasformazione.<br />

In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />

Anticipo<br />

Prima della scadenza della fase di crescita, tenendo conto delle basi di calcolo e delle disposizioni<br />

originarie, lei può anticipare la data concordata contrattualmente <strong>per</strong> l’inizio del pagamento della<br />

rendita a un’altra data di riferimento della polizza. La prima rendita può <strong>per</strong>ò essere riscossa al<br />

più presto 5 anni prima di raggiungere l’età di pensionamento ordinaria dell’AVS.<br />

Differimento<br />

Allo scadere della fase di crescita lei può posticipare la data concordata contrattualmente <strong>per</strong><br />

l’inizio del pagamento della rendita a un’altra data di riferimento della polizza, al massimo <strong>per</strong>ò<br />

fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria dell’AVS.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 12

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