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Informazioni per i clienti e Condizioni generali d ... - Helvetia Gruppe

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3 Rendita con inizio immediato, previdenza libera (pilastro 3b)<br />

n Rendita vita natural durante con inizio immediato, finanziata con versamento unico<br />

n Rendita vita natural durante con inizio immediato, su 2 vite, finanziata con versamento unico<br />

n Rendita temporanea con inizio immediato, finanziata con versamento unico<br />

n Rendita temporanea con inizio immediato, su 2 vite, finanziata con versamento unico<br />

3.1 Prestazione<br />

assicurata<br />

3.2 Notifica del rischio<br />

assicurato<br />

Rendita vita natural durante e rendita temporanea<br />

La rendita assicurata viene pagata se la <strong>per</strong>sona assicurata è ancora in vita alla scadenza<br />

<strong>per</strong>iodica della rendita stessa. Se <strong>per</strong> la rendita sono state assicurate due <strong>per</strong>sone, la rendita<br />

viene pagata fintanto che una delle <strong>per</strong>sone assicurate è ancora in vita alla scadenza <strong>per</strong>iodica<br />

della rendita stessa. Se <strong>per</strong> la rendita è stata concordata una durata temporanea, le rendite<br />

sono pagate al massimo fino al termine concordato.<br />

Prestazione in caso di decesso con un’assicurazione con rimborso dei premi<br />

Se la <strong>per</strong>sona assicurata muore durante il <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il rimborso dei premi, noi<br />

paghiamo la somma concordata <strong>per</strong> il rimborso dei premi. All’inizio dell’assicurazione tale<br />

somma corrisponde al versamento unico e si riduce <strong>per</strong> ogni rendita pagata, dell’importo che<br />

figura sulla polizza.<br />

Se <strong>per</strong> una rendita sono state assicurate due <strong>per</strong>sone, i premi sono rimborsati al decesso della<br />

<strong>per</strong>sona inizialmente sopravvissuta.<br />

Caso di vita Caso di decesso<br />

In qualsiasi momento possiamo richiedere la<br />

prova che le <strong>per</strong>sone assicurate erano ancora<br />

in vita il giorno della scadenza della rendita.<br />

È necessario inoltrarci i giustificativi seguenti:<br />

n polizza<br />

n certificato di morte<br />

3.3 Clausola beneficiaria Lei può designare anche terzi come beneficiari di tutte o di parte delle prestazioni assicurate.<br />

Una clausola beneficiaria esistente può essere modificata o revocata in qualsiasi momento. Se<br />

la clausola beneficiaria deve essere irrevocabile, lei deve attestare con la sua firma sulla polizza<br />

la rinuncia alla revoca e consegnare la polizza al beneficiario.<br />

Se i beneficiari sono il suo coniuge, il suo partner registrato o i suoi discendenti, i suoi diritti<br />

derivanti dall’assicurazione e quelli dei beneficiari non possono essere oggetto di un’esecuzione<br />

forzata da parte dei suoi creditori; ciò significa che le prestazioni assicurate non possono essere<br />

né pignorate né incluse nella massa fallimentare (a meno che lei non le abbia costituite in pegno<br />

a favore di un creditore).<br />

3.4 Cessione,<br />

costituzione<br />

in pegno<br />

Perché la costituzione in pegno e la cessione dei diritti alle prestazioni assicurate siano valide,<br />

sono costituzione in pegno richieste<br />

n la forma scritta<br />

n la consegna della polizza e<br />

n la notifica scritta a noi.<br />

3.5 Riscatto Lei può riscattare integralmente o in parte la sua assicurazione, allegando la polizza, in qualsiasi<br />

momento durante il <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il rimborso dei premi. In caso di riscatto parziale<br />

le disposizioni seguenti si riferiscono alla parte disdetta dell’assicurazione. La sua disdetta ha<br />

effetto <strong>per</strong> la fine del mese assicurativo in corso, sempre che lei non abbia indicato una data<br />

successiva. Le rendite di vecchiaia senza rimborso dei premi e quelle <strong>per</strong> le quali il <strong>per</strong>iodo di<br />

tale rimborso è scaduto, non possono essere riscattate. Con il riscatto si estinguono tutte le<br />

prestazioni assicurate.<br />

Nel caso delle rendite con rimborso dei premi il valore di riscatto corrisponde alla somma del<br />

rimborso dei premi, ossia alla prestazione assicurata in caso di decesso, al massimo <strong>per</strong>ò alla<br />

riserva matematica di inventario.<br />

Un’eventuale differenza positiva fra la riserva matematica di inventario e il valore di riscatto<br />

viene utilizzata come versamento di inventario <strong>per</strong> una pura assicurazione in caso di vita. La<br />

prestazione di tale assicurazione in caso di vita viene pagata dopo un <strong>per</strong>iodo di attesa di tre<br />

anni, alla data di riferimento annuale della polizza, a condizione che la <strong>per</strong>sona assicurata ovvero<br />

una delle <strong>per</strong>sone assicurate sia ancora in vita in detta data.<br />

Se la prestazione dell’assicurazione in caso di vita ammonta a meno di CHF 10’000.–, con il<br />

suo consenso noi le rimborsiamo, oltre al valore di riscatto, la differenza positiva fra la riserva<br />

matematica di inventario e il valore di riscatto. In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 7

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