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Informazioni per i clienti e Condizioni generali d ... - Helvetia Gruppe

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5 Rendita differita, previdenza vincolata (pilastro 3a)<br />

n Rendita vita natural durante differita, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />

n Rendita temporanea differita, finanziata con premio annuo / versamento unico<br />

5.1 Prestazione<br />

assicurata<br />

5.2 Notifica del rischio<br />

assicurato<br />

5.3 Adeguamento ai<br />

nuovi valori limite<br />

Rendita vita natural durante e rendita temporanea<br />

La rendita assicurata viene pagata fintanto che la <strong>per</strong>sona assicurata è ancora in vita alla scadenza<br />

<strong>per</strong>iodica del pagamento della rendita stessa. Se <strong>per</strong> la durata delle prestazioni della<br />

rendita è stato concordato un <strong>per</strong>iodo determinato le rendite sono pagate al massimo fino al<br />

termine concordato.<br />

Prestazione in caso di decesso con un’assicurazione con rimborso dei premi<br />

Se la <strong>per</strong>sona assicurata muore durante il <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il rimborso dei premi, noi<br />

paghiamo la somma concordata <strong>per</strong> il rimborso dei premi. Durante la fase di crescita essa<br />

corrisponde alla somma dei premi già pagati <strong>per</strong> le rendite di vecchiaia, dopo deduzione dei<br />

supplementi <strong>per</strong> il pagamento rateale. Durante la fase di pagamento della rendita la somma<br />

del rimborso dei premi si riduce <strong>per</strong> ogni rendita pagata, dell’importo che figura sulla polizza.<br />

Caso di vita Caso di decesso<br />

In qualsiasi momento possiamo richiedere la<br />

prova che le <strong>per</strong>sone assicurate erano ancora<br />

in vita il giorno della scadenza della rendita.<br />

È necessario inoltrarci i giustificativi seguenti:<br />

n polizza<br />

n certificato di morte<br />

Se il Consiglio federale aumenta i limiti dei contributi ad assicurazioni previdenziali deducibili<br />

nel quadro dell’imposta sul reddito della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, lei può<br />

chiedere un aumento dei suoi premi pari all’importo di cui sono stati aumentati i limiti massimi.<br />

Per l’aumento valgono le condizioni di accettazione al momento della stipulazione del contratto.<br />

Lei può concordare con noi che questo tipo di aumento avvenga automaticamente alla data di<br />

riferimento annuale, non appena i limiti vengono innalzati.<br />

Se la sua assicurazione viene liberata dal pagamento dei premi a causa d’incapacità di guadagno,<br />

noi ci riserviamo di rifiutare l’aumento dei premi<br />

5.4 Clausola beneficiaria Beneficiari delle prestazioni della sua assicurazione previdenziale sono:<br />

a) in caso di vita lei stesso<br />

b) in caso di decesso le <strong>per</strong>sone seguenti nell’ordine indicato:<br />

1. il coniuge su<strong>per</strong>stite o il partner registrato su<strong>per</strong>stite<br />

2. i suoi discendenti diretti e le <strong>per</strong>sone fisiche, al cui sostentamento lei provvedeva in notevole<br />

misura, oppure la <strong>per</strong>sona che ha vissuto ininterrottamente in comunione con lei<br />

negli ultimi cinque anni fino alla sua morte o che deve provvedere al sostentamento di uno<br />

o più figli comuni.<br />

3. i suoi genitori<br />

4. i suoi fratelli<br />

5. i suoi altri eredi<br />

5.5 Cessione,<br />

costituzione<br />

in pegno e<br />

compensazione<br />

Lei può designare uno o più beneficiari fra le <strong>per</strong>sone elencate alla lettera b cifra 2 e definire<br />

più dettagliatamente i loro diritti.<br />

Lei ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari di cui alla lettera b cifre 3 – 5 e di definire più<br />

dettagliatamente i loro diritti.<br />

Eventuali cessioni, costituzioni in pegno e compensazioni sono nulle. Fanno eccezione a tale<br />

disposizione:<br />

n la compensazione con premi ancora dovuti<br />

n la costituzione in pegno <strong>per</strong> la proprietà di un’abitazione o la partecipazione a una tale proprietà<br />

a uso proprio (gli assicurati coniugati o registrati in un’unione domestica necessitano<br />

del consenso scritto del coniuge ovvero del partner registrato); <strong>per</strong> la validità della costituzione<br />

in pegno è richiesta la forma scritta, la consegna della polizza e la notifica scritta a noi<br />

n la cessione al coniuge ovvero al partner registrato in caso di risoluzione del regime dei beni<br />

<strong>per</strong> motivi diversi dal decesso<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 10

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