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Informazioni per i clienti e Condizioni generali d ... - Helvetia Gruppe

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7 Partecipazione alle eccedenze<br />

Le eccedenze si formano quando il rendimento degli investimenti<br />

di capitale è maggiore, l’andamento del rischio migliore<br />

e i nostri costi sono più bassi di quanto supposto nel calcolo<br />

dei premi. Noi la facciamo partecipare a tali eccedenze come<br />

descritto qui di seguito.<br />

La partecipazione alle eccedenze incomincia con l’inizio del<br />

primo anno d’assicurazione.<br />

L’attribuzione della partecipazione alle eccedenze si basa su<br />

componenti d’interesse, rischio e costi.<br />

Il diritto alla partecipazione alle eccedenze sussiste fino alla fine<br />

del contratto. Per la pura assicurazione in caso di vita che può<br />

derivare dopo il riscatto della rendita non viene <strong>per</strong>ò concessa<br />

alcuna partecipazione alle eccedenze.<br />

Le sue quote di eccedenze vengono fissate annualmente.<br />

Nel caso delle rendite differite, le quote accumulate durante la<br />

fase di crescita fruttano interessi.<br />

Su sua richiesta, nella previdenza libera (pilastro 3b), durante il<br />

<strong>per</strong>iodo di pagamento dei premi, noi compensiamo le eccedenze<br />

accumulate con i premi da pagare. Questa modifica è possibile<br />

a ogni scadenza annuale della polizza.<br />

In caso di accumulo fruttifero, all’inizio dell’anno assicurativo la<br />

quota annua di eccedenze viene accreditata anticipatamente al<br />

suo conto eccedenze. Il tasso di interesse viene fissato anticipatamente<br />

<strong>per</strong> un intero anno d’assicurazione, in funzione del<br />

rendimento conseguito con i capitali.<br />

Se l’assicurazione si estingue prima dell’inizio della fase di<br />

pagamento della rendita, in seguito a decesso della <strong>per</strong>sona<br />

assicurata o riscatto, agli aventi diritto vengono pagate le eccedenze<br />

disponibili.<br />

Le assicurazioni finanziate con premi <strong>per</strong>iodici possono eventualmente<br />

prevedere un bonus finale. In tal caso, ogni anno una<br />

parte dell’utile da interesse viene utilizzato <strong>per</strong> finanziare il bonus<br />

finale. L’importo di tale quota viene determinato annualmente. In<br />

caso di decesso, riscatto o liberazione dal pagamento dei premi<br />

viene accreditata, a partire dalla metà del <strong>per</strong>iodo di differimento<br />

concordato, una quota pari al 50 % degli accantonamenti <strong>per</strong><br />

il bonus finale. Tale quota cresce progressivamente fino al<br />

termine del <strong>per</strong>iodo di differimento concordato, raggiungendo<br />

infine il 100 %.<br />

ll’inizio della fase di pagamento della rendita, l’avere d’eccedenze<br />

accumulato e il bonus finale sono corrisposti alla <strong>per</strong>sona<br />

avente diritto, sotto forma di rendita supplementare costante,<br />

unitamente alla rendita contrattuale. Invece della rendita supplementare<br />

potete chiedere il versamento dell’avere corrispondente<br />

in un importo unico.<br />

Se l’avere viene utilizzato <strong>per</strong> incrementare le rendite, nel pilastro<br />

3b è dovuta una tassa di bollo in caso di domicilio in Svizzera<br />

o nel Principato del Liechtenstein. La tassa viene calcolata<br />

insieme all’avere d’eccedenze presente.<br />

Nel caso delle rendite correnti le eccedenze che si formano<br />

durante la fase di pagamento della rendita vengono pagate in<br />

forma di rendita complementare (<strong>per</strong>ò non garantita), all’avente<br />

diritto, insieme con la rendita contrattuale.<br />

Durante la fase di crescita noi la informiamo annualmente in<br />

merito alle parti d’eccedenze attribuitele, alla situazione del<br />

suo conto d’eccedenze e al tasso d’interesse d’accumulazione<br />

attuale.<br />

Una modifica del sistema di eccedenze è <strong>per</strong>messa solo previa<br />

comunicazione all’Autorità di sorveglianza e non può avvenire<br />

a suo sfavore.<br />

8 Premi e finanziamento<br />

8.1 Come finanzia la sua assicurazione?<br />

Lei finanzia la sua assicurazione mediante premi <strong>per</strong>iodici e/o<br />

versamento unico.<br />

I premi <strong>per</strong>iodici vanno pagati annualmente alla data di scadenza.<br />

Contro pagamento di un supplemento e su accordo particolare<br />

i pagamenti possono essere effettuati anche semestralmente,<br />

trimestralmente o mensilmente. Lei ha anche la possibilità di<br />

pagare i premi tramite un deposito premi tenuto presso di noi<br />

Il versamento unico è dovuto alla data di inizio dell’assicurazione.<br />

Dall’inizio dell’assicurazione fino al ricevimento del<br />

versamento unico noi addebitiamo un interesse. Tale interesse<br />

viene fissato dalla <strong>Helvetia</strong> in base alle condizioni dei mercati<br />

finanziari.<br />

8.2 I premi concordati sono garantiti?<br />

L’ammontare dei premi concordati all’inizio del contratto è<br />

garantito <strong>per</strong> l’intera durata dell’assicurazione.<br />

8.3 Che cosa succede in caso di ritardo nel<br />

pagamento dei premi?<br />

Se il pagamento dei suoi premi ovvero il suo versamento unico<br />

non ci <strong>per</strong>viene, noi le inviamo una diffida. Con tale comunicazione<br />

la si invita a provvedere al pagamento degli arretrati entro<br />

14 giorni dall’invio della diffida. Scaduto infruttuosamente tale<br />

termine, la sua assicurazione si estingue o viene trasformata<br />

in un’assicurazione esente dal pagamento dei premi con corrispondente<br />

riduzione delle prestazioni assicurate, sempre che<br />

essa presenti un valore di trasformazione.<br />

8.4 Come può rimettere in vigore la sua<br />

assicurazione?<br />

Pagando tutti gli arretrati entro sei mesi dalla scadenza del primo<br />

premio non pagato lei può rimettere in vigore l’assicurazione<br />

estinta o trasformata in un’assicurazione libarata dal pagamento<br />

dei premi senza problemi. Scaduto tale termine, l’assicurazione<br />

può essere rimessa in vigore soltanto con il nostro consenso<br />

e alle condizioni da noi specificate. Di regola <strong>per</strong> la rimessa in<br />

vigore è richiesto un nuovo esame dello stato di salute della<br />

<strong>per</strong>sona assicurata.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 15

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