Informazioni per i clienti e Condizioni generali d ... - Helvetia Gruppe
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7 Partecipazione alle eccedenze<br />
Le eccedenze si formano quando il rendimento degli investimenti<br />
di capitale è maggiore, l’andamento del rischio migliore<br />
e i nostri costi sono più bassi di quanto supposto nel calcolo<br />
dei premi. Noi la facciamo partecipare a tali eccedenze come<br />
descritto qui di seguito.<br />
La partecipazione alle eccedenze incomincia con l’inizio del<br />
primo anno d’assicurazione.<br />
L’attribuzione della partecipazione alle eccedenze si basa su<br />
componenti d’interesse, rischio e costi.<br />
Il diritto alla partecipazione alle eccedenze sussiste fino alla fine<br />
del contratto. Per la pura assicurazione in caso di vita che può<br />
derivare dopo il riscatto della rendita non viene <strong>per</strong>ò concessa<br />
alcuna partecipazione alle eccedenze.<br />
Le sue quote di eccedenze vengono fissate annualmente.<br />
Nel caso delle rendite differite, le quote accumulate durante la<br />
fase di crescita fruttano interessi.<br />
Su sua richiesta, nella previdenza libera (pilastro 3b), durante il<br />
<strong>per</strong>iodo di pagamento dei premi, noi compensiamo le eccedenze<br />
accumulate con i premi da pagare. Questa modifica è possibile<br />
a ogni scadenza annuale della polizza.<br />
In caso di accumulo fruttifero, all’inizio dell’anno assicurativo la<br />
quota annua di eccedenze viene accreditata anticipatamente al<br />
suo conto eccedenze. Il tasso di interesse viene fissato anticipatamente<br />
<strong>per</strong> un intero anno d’assicurazione, in funzione del<br />
rendimento conseguito con i capitali.<br />
Se l’assicurazione si estingue prima dell’inizio della fase di<br />
pagamento della rendita, in seguito a decesso della <strong>per</strong>sona<br />
assicurata o riscatto, agli aventi diritto vengono pagate le eccedenze<br />
disponibili.<br />
Le assicurazioni finanziate con premi <strong>per</strong>iodici possono eventualmente<br />
prevedere un bonus finale. In tal caso, ogni anno una<br />
parte dell’utile da interesse viene utilizzato <strong>per</strong> finanziare il bonus<br />
finale. L’importo di tale quota viene determinato annualmente. In<br />
caso di decesso, riscatto o liberazione dal pagamento dei premi<br />
viene accreditata, a partire dalla metà del <strong>per</strong>iodo di differimento<br />
concordato, una quota pari al 50 % degli accantonamenti <strong>per</strong><br />
il bonus finale. Tale quota cresce progressivamente fino al<br />
termine del <strong>per</strong>iodo di differimento concordato, raggiungendo<br />
infine il 100 %.<br />
ll’inizio della fase di pagamento della rendita, l’avere d’eccedenze<br />
accumulato e il bonus finale sono corrisposti alla <strong>per</strong>sona<br />
avente diritto, sotto forma di rendita supplementare costante,<br />
unitamente alla rendita contrattuale. Invece della rendita supplementare<br />
potete chiedere il versamento dell’avere corrispondente<br />
in un importo unico.<br />
Se l’avere viene utilizzato <strong>per</strong> incrementare le rendite, nel pilastro<br />
3b è dovuta una tassa di bollo in caso di domicilio in Svizzera<br />
o nel Principato del Liechtenstein. La tassa viene calcolata<br />
insieme all’avere d’eccedenze presente.<br />
Nel caso delle rendite correnti le eccedenze che si formano<br />
durante la fase di pagamento della rendita vengono pagate in<br />
forma di rendita complementare (<strong>per</strong>ò non garantita), all’avente<br />
diritto, insieme con la rendita contrattuale.<br />
Durante la fase di crescita noi la informiamo annualmente in<br />
merito alle parti d’eccedenze attribuitele, alla situazione del<br />
suo conto d’eccedenze e al tasso d’interesse d’accumulazione<br />
attuale.<br />
Una modifica del sistema di eccedenze è <strong>per</strong>messa solo previa<br />
comunicazione all’Autorità di sorveglianza e non può avvenire<br />
a suo sfavore.<br />
8 Premi e finanziamento<br />
8.1 Come finanzia la sua assicurazione?<br />
Lei finanzia la sua assicurazione mediante premi <strong>per</strong>iodici e/o<br />
versamento unico.<br />
I premi <strong>per</strong>iodici vanno pagati annualmente alla data di scadenza.<br />
Contro pagamento di un supplemento e su accordo particolare<br />
i pagamenti possono essere effettuati anche semestralmente,<br />
trimestralmente o mensilmente. Lei ha anche la possibilità di<br />
pagare i premi tramite un deposito premi tenuto presso di noi<br />
Il versamento unico è dovuto alla data di inizio dell’assicurazione.<br />
Dall’inizio dell’assicurazione fino al ricevimento del<br />
versamento unico noi addebitiamo un interesse. Tale interesse<br />
viene fissato dalla <strong>Helvetia</strong> in base alle condizioni dei mercati<br />
finanziari.<br />
8.2 I premi concordati sono garantiti?<br />
L’ammontare dei premi concordati all’inizio del contratto è<br />
garantito <strong>per</strong> l’intera durata dell’assicurazione.<br />
8.3 Che cosa succede in caso di ritardo nel<br />
pagamento dei premi?<br />
Se il pagamento dei suoi premi ovvero il suo versamento unico<br />
non ci <strong>per</strong>viene, noi le inviamo una diffida. Con tale comunicazione<br />
la si invita a provvedere al pagamento degli arretrati entro<br />
14 giorni dall’invio della diffida. Scaduto infruttuosamente tale<br />
termine, la sua assicurazione si estingue o viene trasformata<br />
in un’assicurazione esente dal pagamento dei premi con corrispondente<br />
riduzione delle prestazioni assicurate, sempre che<br />
essa presenti un valore di trasformazione.<br />
8.4 Come può rimettere in vigore la sua<br />
assicurazione?<br />
Pagando tutti gli arretrati entro sei mesi dalla scadenza del primo<br />
premio non pagato lei può rimettere in vigore l’assicurazione<br />
estinta o trasformata in un’assicurazione libarata dal pagamento<br />
dei premi senza problemi. Scaduto tale termine, l’assicurazione<br />
può essere rimessa in vigore soltanto con il nostro consenso<br />
e alle condizioni da noi specificate. Di regola <strong>per</strong> la rimessa in<br />
vigore è richiesto un nuovo esame dello stato di salute della<br />
<strong>per</strong>sona assicurata.<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />
<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 15