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Informazioni per i clienti e Condizioni generali d ... - Helvetia Gruppe

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5.6 Riscatto Il riscatto è possibile, allegando la polizza, al più presto dopo la fine del primo anno assicurativo,<br />

a condizione che siano stati pagati i premi <strong>per</strong> almeno un anno ed esclusivamente alle<br />

condizioni seguenti:<br />

n fino a cinque anni prima del raggiungimento dell’età AVS:<br />

– se lei <strong>per</strong>cepisce una rendita di invalidità intera dell’Assicurazione federale invalidità e il<br />

rischio di invalidità non è assicurato<br />

– se lei utilizza la prestazione corrisposta <strong>per</strong> l’acquisto di prestazioni di un istituto di previdenza<br />

esente da imposte o <strong>per</strong> un’altra forma di previdenza riconosciuta<br />

– se lei cessa la sua attività indipendente esercitata fino a quel momento e inizia un’attività<br />

indipendente di altro genere (è richiesto il consenso scritto del coniuge ovvero del partner<br />

registrato)<br />

– se lei lascia definitivamente la Svizzera (è richiesto il consenso scritto del coniuge ovvero<br />

del partner registrato); restano riservati gli eventuali accordi internazionali di tenore diverso<br />

– se lei inizia un’attività indipendente e non è più soggetto alla previdenza obbligatoria (è<br />

richiesto il consenso scritto del coniuge ovvero del partner registrato)<br />

– se il valore di riscatto è inferiore a un premio annuo (è richiesto il consenso scritto del coniuge<br />

ovvero del partner registrato)<br />

– se lei utilizza la prestazione <strong>per</strong> l’acquisto o la costruzione di un’abitazione a uso proprio, la<br />

partecipazione alla proprietà di un’abitazione a uso proprio o l’ammortamento di un mutuo<br />

ipotecario concesso <strong>per</strong> una tale proprietà (è richiesto il consenso scritto del coniuge ovvero<br />

del partner registrato); in tal caso il rapporto di previdenza viene risolto se il prelievo è totale<br />

ovvero modificato se è parziale; i prelievi parziali possono essere chiesti ogni cinque anni<br />

n a partire da cinque anni prima del raggiungimento dell’età AVS, durante il <strong>per</strong>iodo di rimborso<br />

dei premi, lei può riscattare in qualsiasi momento la sua assicurazione di previdenza<br />

n le rendite di vecchiaia senza rimborso dei premi e quelle <strong>per</strong> le quali è scaduto il <strong>per</strong>iodo di<br />

tale rimborso non possono essere riscattate<br />

Con il riscatto si estinguono tutte le prestazioni assicurate.<br />

In caso di riscatto durante la fase di crescita i premi arretrati vengono compensati insieme al<br />

valore di riscatto e all’avere d’eccedenze accumulato. Le parti dei premi versate oltre la data di<br />

disdetta vengono rimborsate.<br />

Il valore di riscatto corrisponde alla somma del rimborso dei premi, ossia alla prestazione assicurata<br />

in caso di decesso, al massimo <strong>per</strong>ò alla riserva matematica di inventario, dopo deduzione<br />

dei costi di stipulazione non ammortizzati, che al massimo ammontano a 1 /3 della riserva<br />

matematica d’inventario. Un’eventuale differenza positiva fra la riserva matematica di inventario<br />

(dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati) e il valore di riscatto viene utilizzata<br />

come versamento di inventario <strong>per</strong> una pura assicurazione in caso di vita. La prestazione di<br />

tale assicurazione in caso di vita viene pagata dopo un <strong>per</strong>iodo di attesa di tre anni, alla data<br />

di riferimento annuale della polizza, a condizione che la <strong>per</strong>sona assicurata ovvero una delle<br />

<strong>per</strong>sone assicurate sia ancora in vita in detta data.<br />

Se la prestazione dell’assicurazione in caso di vita ammonta a meno di CHF 10’000.–, con il suo<br />

consenso le rimborsiamo, oltre al valore di riscatto, la differenza positiva fra la riserva matematica<br />

di inventario (dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati) e il valore di riscatto.<br />

In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 11

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