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Informazioni per i clienti e Condizioni generali d ... - Helvetia Gruppe

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A <strong>Informazioni</strong> <strong>per</strong> i <strong>clienti</strong><br />

1 <strong>Informazioni</strong> <strong>generali</strong><br />

Nelle presenti informazioni <strong>per</strong> i <strong>clienti</strong> troverà informazioni in<br />

merito al suo assicuratore, come pure una sintesi dei contenuti<br />

essenziali del contratto d’assicurazione (art. 3 della Legge<br />

federale sul contratto d’assicurazione, LCA). Potrà poi trovare<br />

informazioni dettagliate nelle <strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> d’assicurazione<br />

(CGA).<br />

2 Chi è il suo assicuratore?<br />

Il suo assicuratore e partner contrattuale è<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera<br />

d’Assicurazioni sulla Vita SA<br />

St.Alban-Anlage 26<br />

4052 Basilea.<br />

<strong>Helvetia</strong> è una società azionaria, con sede a Basilea, che fa<br />

parte del Gruppo <strong>Helvetia</strong>.<br />

3 Quali sono le basi del suo contratto?<br />

Le basi del suo contratto d’assicurazione sono costituite dalla<br />

sua proposta, dal referto medico (se da noi richiesto), dalle CGA<br />

allegate, dalle eventuali <strong>Condizioni</strong> particolari d’assicurazione<br />

(CP) e dalla sua polizza. Per il resto si applicano la Legge federale<br />

sul contratto d’assicurazione (LCA) e l’Ordinanza sulla<br />

legittimazione alle deduzioni fiscali <strong>per</strong> i contributi a forme di<br />

previdenza riconosciute (OPP 3).<br />

4 Quali rischi può assicurare?<br />

Con una rendita di vecchiaia <strong>Helvetia</strong> lei copre il rischio longevità,<br />

ossia si garantisce la sicurezza finanziaria <strong>per</strong> la vecchiaia.<br />

Inoltre può assicurare la liberazione dall’obbligo di pagamento<br />

dei premi in caso d’incapacità di guadagno.<br />

5 Quando inizia la sua assicurazione?<br />

Dopo l’accettazione della sua proposta, la co<strong>per</strong>tura incomincia<br />

alla data indicata sulla proposta come inizio dell’assicurazione.<br />

6 Quando termina la sua assicurazione?<br />

La sua assicurazione termina in caso di decesso della/e<br />

<strong>per</strong>sona/e assicurata/e oppure in caso di disdetta. Può disdire<br />

l’assicurazione se ha pagato il premio <strong>per</strong> almeno un anno. Per<br />

la previdenza vincolata (pilastro 3a) la possibilità di disdetta<br />

è soggetta a restrizioni legali. Alle cifre 12 e 13 potrà trovare<br />

ulteriori informazioni a questo riguardo. Nel caso delle rendite<br />

temporanee il suo contratto d’assicurazione termina al più tardi<br />

alla data di scadenza indicata sulla sua polizza.<br />

7 Qual è l’estensione della co<strong>per</strong>tura<br />

assicurativa?<br />

Fondamentalmente la sua co<strong>per</strong>tura vale in tutto il mondo. Se<br />

la <strong>per</strong>sona assicurata trasferisce il suo domicilio in un paese al<br />

di fuori della Svizzera, abbiamo la facoltà di escludere le prestazioni<br />

<strong>per</strong> incapacità di guadagno. Noi rinunciamo al diritto di<br />

ridurre le prestazioni in caso di negligenza grave.<br />

8 In quali casi la co<strong>per</strong>tura è soggetta<br />

a restrizioni?<br />

La co<strong>per</strong>tura assicurativa è ridotta segnatamente nei casi seguenti:<br />

n se lo abbiamo concordato <strong>per</strong> iscritto con lei<br />

n se alla stipulazione del contratto è stato taciuto o comunicato<br />

in modo inesatto un rilevante fatto interente al rischio che lei<br />

ovvero la <strong>per</strong>sona assicurata conosceva o avrebbe dovuto<br />

conoscere. In un caso del genere disdiciamo il contratto d’assicurazione.<br />

n se lei, la <strong>per</strong>sona assicurata o l’avente diritto avete causato<br />

intenzionalmente l’incapacità di guadagno della <strong>per</strong>sona assicurata<br />

n se lei o l’avente diritto avete intenzionalmente comunicato<br />

in modo inesatto o taciuto fatti che escluderebbero o ridurrebbero<br />

il nostro obbligo di fornire prestazioni oppure, alla<br />

notifica di un caso assicurato, non adempite ad uno degli<br />

obblighi menzionati nelle CGA<br />

n se dopo un trasferimento del domicilio della <strong>per</strong>sona assicurata<br />

in un paese al di fuori della Svizzera abbiamo escluso<br />

la liberazione dal pagamento dei premi in caso d’incapacità<br />

di guadagno<br />

n in caso di guerra e disordini<br />

9 Quali sono le nostre prestazioni?<br />

n In caso di vita paghiamo le rendite concordate.<br />

n In caso di estinzione di un’assicurazione di rendita con rimborso<br />

dei premi in seguito a decesso della <strong>per</strong>sona assicurata<br />

entro il <strong>per</strong>iodo in cui è garantito il rimborso dei premi, paghiamo<br />

la somma corrispondente a tale rimborso. Nel caso<br />

di una rendita senza rimborso dei premi, al decesso della<br />

<strong>per</strong>sona assicurata non viene pagata nessuna prestazione.<br />

n Se è stata coassicurata la liberazione dal pagamento dei<br />

premi in caso d’incapacità di guadagno, nel momento in cui<br />

si verifica l’evento assicurato lei è esentato dal pagamento<br />

dei premi. L’entità della liberazione dal pagamento dei premi<br />

dipende dal grado dell’incapacità di guadagno.<br />

10 Cosa deve sa<strong>per</strong>e in merito all’obbligo<br />

di pagamento dei premi?<br />

Secondo il tipo di prodotto, lei effettua un versamento unico<br />

oppure paga un premio <strong>per</strong>iodico. Nella sua proposta ovvero<br />

nella sua polizza può trovare le indicazioni relative all’ammontare<br />

del premio. Se la <strong>per</strong>iodicità dei pagamenti è inferiore a un<br />

anno, è dovuto anche un supplemento. Il premio concordato alla<br />

stipulazione del contratto è garantito <strong>per</strong> la sua intera durata.<br />

Se il contratto è soggetto alla tassa di bollo, la stessa va pagata<br />

direttamente a noi insieme con il premio. Nella sua proposta può<br />

controllare se deve pagare o meno il bollo. Nella previdenza<br />

vincolata (pilastro 3a) vige un limite massimo <strong>per</strong> il premio, che<br />

viene fissato dal Consiglio federale.<br />

Nella sua proposta ovvero nella sua polizza è indicato il termine<br />

in cui sono dovuti i suoi premi. Se malgrado la diffida lei non<br />

riesce a pagare il suo premio entro il termine stabilito, la sua<br />

assicurazione viene trasformata in un’assicurazione esente da<br />

premi, con prestazione ridotta in misura corrispondente, sempre<br />

che presenti un valore di trasformazione, (cf. cifra 13). In caso<br />

contrario si estingue.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 3

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