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Informazioni per i clienti e Condizioni generali d ... - Helvetia Gruppe

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4.6 Riscatto Lei può disdire integralmente o in parte la sua assicurazione allegando la polizza al più presto <strong>per</strong><br />

la fine del primo anno assicurativo, sempre che siano stati pagati i premi <strong>per</strong> almeno un anno. In<br />

caso di riscatto parziale le disposizioni seguenti si riferiscono alla parte dell’assicurazione che è<br />

stata disdetta. La sua disdetta ha effetto <strong>per</strong> la fine del mese assicurativo in corso, sempre che<br />

lei non abbia indicato una data successiva. Le rendite di vecchiaia senza rimborso dei premi<br />

e quelle <strong>per</strong> le quali il <strong>per</strong>iodo di tale rimborso è scaduto non possono essere riscattate. Con il<br />

riscatto si estinguono tutte le prestazioni assicurate.<br />

La sua assicurazione possiede un valore di riscatto se è stato effettuato il versamento unico<br />

ovvero se i premi <strong>per</strong>iodici sono stati pagati <strong>per</strong> tre anni d’assicurazione oppure sono scaduti e<br />

stati pagati <strong>per</strong> 1 /10 del <strong>per</strong>iodo concordato <strong>per</strong> il pagamento dei premi.<br />

4.7 Trasformazione in<br />

un’assicurazione<br />

liberata dal<br />

pagamento premi<br />

4.8 Modifica della data di<br />

inizio di pagamento<br />

liberata dal<br />

della rendita<br />

In caso di riscatto durante la fase di crescita i premi arretrati e gli eventuali prestiti, insieme con<br />

gli interessi, vengono compensati con il valore di riscatto e le eccedenze accumulate. Le parti<br />

dei premi versate oltre la data di disdetta vengono rimborsate.<br />

Il valore di riscatto corrisponde alla somma del rimborso dei premi, ossia alla prestazione assicurata<br />

in caso di decesso, al massimo <strong>per</strong>ò alla riserva matematica di inventario, dopo deduzione<br />

dei costi di stipulazione non ammortizzati che al massimo ammontano a 1 /3 della riserva<br />

matematica d’inventario. Un’eventuale differenza positiva fra la riserva matematica di inventario<br />

(dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati) e il valore di riscatto viene utilizzata<br />

come versamento di inventario <strong>per</strong> una pura assicurazione in caso di vita. La prestazione di<br />

tale assicurazione in caso di vita viene pagata dopo un <strong>per</strong>iodo di attesa di tre anni, alla data<br />

di riferimento annuale della polizza, a condizione che la <strong>per</strong>sona assicurata ovvero una delle<br />

<strong>per</strong>sone assicurate sia ancora in vita in detta data.<br />

Se la prestazione dell’assicurazione in caso di vita ammonta a meno di CHF 10’000.–, con il<br />

suo consenso noi le rimborsiamo, oltre al valore di riscatto, la differenza positiva fra la riserva<br />

matematica di inventario (dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati) e il valore<br />

di riscatto. In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />

Lei può far trasformare in qualsiasi momento, in modo totale o parziale, la sua assicurazione in<br />

un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi, con prestazione ridotta in misura corrispondente,<br />

a condizione che i premi siano stati pagati <strong>per</strong> almeno tre anni o <strong>per</strong> 1 /10 del <strong>per</strong>iodo di<br />

pagamento dei premi. In caso di trasformazione parziale le disposizioni seguenti si riferiscono<br />

alla parte dell’assicurazione da trasformare.<br />

In caso di posizioni contrattuali con finanziamento <strong>per</strong>iodico il valore di conversione è pari alla<br />

riserva matematica d’inventario, dopo deduzione dei costi di stipulazione non ammortizzati,<br />

al minimo <strong>per</strong>ò a 2 /3 della riserva matematica d’inventario. In questo calcolo si procede anche<br />

alla compensazione dei premi arretrati. I premi versati oltre la data di trasformazione vengono<br />

utilizzati <strong>per</strong> aumentare il valore di trasformazione.<br />

Il valore di trasformazione viene utilizzato come versamento di inventario <strong>per</strong> una rendita di<br />

vecchiaia dello stesso tipo di quella prima della trasformazione. In caso di trasformazione la<br />

liberazione dal pagamento dei premi assicurata si estingue.<br />

Le posizioni contrattuali che sono state finanziate con versamento unico o <strong>per</strong> le quali è già<br />

scaduto il <strong>per</strong>iodo di pagamento dei premi, restano immutate.<br />

Se dalla trasformazione risulta assicurata una rendita di vecchiaia di importo inferiore alla rendita<br />

minima vigente in tale momento, con il suo consenso noi le rimborsiamo il valore di trasformazione.<br />

In tal caso l’assicurazione si estingue.<br />

Anticipo<br />

Prima che termini la fase di crescita, lei ha la possibilità, tenendo conto delle basi di calcolo e<br />

delle disposizioni originarie, di anticipare la data di inizio concordata contrattualmente <strong>per</strong> l’inizio<br />

del pagamento della rendita a un’altra data di riferimento della polizza, a condizione che siano<br />

soddisfatte le condizioni <strong>per</strong> un riscatto.<br />

Se l’assicurazione è stata finanziata mediante versamento unico, in caso di anticipo a una data<br />

di oltre cinque anni anteriore a quella originariamente concordata <strong>per</strong> il pagamento della rendita,<br />

viene applicata una deduzione <strong>per</strong> il rischio degli interessi sopportato, se in quel momento i tassi<br />

sono più elevati di quelli vigenti alla stipulazione del contratto. Tale deduzione è <strong>per</strong>ò limitata<br />

al massimo al 10 %.<br />

Differimento<br />

Alla scadenza della fase di crescita lei può posticipare la data di inizio della rendita concordata<br />

contrattualmente con un’altra data di riferimento della polizza.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea<br />

<strong>Helvetia</strong> Rendita di vecchiaia, 12-6336 11.12 9

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