PIANETA TERRA
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Il 9 gennaio 2016 il presidente della Corte<br />
Costituzionale ha disposto il rinvio al 19<br />
gennaio (con pubblicazione della relativa<br />
decisione entro il 10 febbraio) della camera<br />
di consiglio deputata ad esaminare,<br />
tra l’altro, l’ammissibilità dei referendum<br />
sulle norme che disciplinano la materia<br />
delle trivellazioni per l’estrazione di idrocarburi.<br />
Volendo ripercorrere le tappe<br />
della vicenda che ha condotto al ricorso<br />
costituzionale, giova ricordare come il<br />
decreto Sblocca Italia (DL 133/2014 convertito<br />
nella Legge 164/2014), riconoscendo<br />
“il carattere strategico delle<br />
attività di prospezione, ricerca e coltivazione<br />
di idrocarburi e quelle di stoccaggio<br />
sotterraneo di gas naturale”, aveva previsto<br />
che tutte le norme poste a tutela di<br />
paesaggio ed ambiente potessero essere<br />
derogate laddove fosse necessario al fine<br />
di consentire, anche attraverso la procedura<br />
dell’esproprio per ragioni di pubblica<br />
utilità, la realizzazione di opere di<br />
stoccaggio e trivellazione.<br />
Lo Sblocca Italia prevedeva inoltre l’introduzione<br />
di un“titolo concessorio unico”in<br />
luogo dei due permessi distinti prima richiesti<br />
per poter procedere all’esecuzione<br />
di ricerche e sondaggi e poi delle trivellazioni.<br />
Si prevedeva altresì che se i progetti<br />
petroliferi avessero comportato una “variazione<br />
degli strumenti urbanistici”, il rilascio<br />
dell’autorizzazione avrebbe avuto<br />
effetto di variante urbanistica.<br />
Con riferimento alla competenza al rilascio<br />
del titolo concessorio unico, se prima<br />
della legge 164/2014 la stessa si ripartiva<br />
fra Stato e Regioni a seconda che le trivellazioni<br />
fossero da eseguire in mare o<br />
su terra, in seguito alla modifica normativa<br />
si era invece prevista la competenza<br />
esclusiva dello Stato. Da più parti si era<br />
sottolineato come la centralizzazione<br />
delle decisioni finisse col privare le comunità<br />
locali di ogni legittimazione ad<br />
esprimersi in materia, in violazione delle<br />
leggi europee che impongono la trasparenza<br />
e la partecipazione del pubblico<br />
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